CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

(GU Parte Seconda n.21 del 18-2-2020)

 
                          Circolare n. 1299 
 
Condizioni generali per l'accesso da parte dei Comuni,  delle  Citta'
metropolitane,  delle  Province,  delle  Regioni  e  delle   Province
autonome alle anticipazioni di liquidita' per il pagamento di debiti,
di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,
recante "Attuazione della Direttiva 2000/35/CE  relativa  alla  lotta
contro i ritardi di pagamento nelle  transazioni  commerciali",  come
integrato dall'articolo 1, comma 556, della Legge 27  dicembre  2019,
                   n. 160 (Legge di Bilancio 2020) 
 

 
                               Indice 
 
  1 - Ambito applicativo 
  Premessa 
  1.1 Ambito soggettivo 
  1.2 Ambito oggettivo 
  1.3 Caratteristiche delle anticipazioni di liquidita' 
  2 - Procedura di finanziamento 
  Premessa 
  2.1 Istruttoria 
  2.2 Stipula del contratto di anticipazione di liquidita' 
  3 - Erogazioni 
  4 - Rimborsi 
  5 - Verifica dei  pagamenti  effettuati  in  favore  dei  creditori
mediante l'utilizzo delle AdL2020 
  6 - Condizioni delle anticipazioni di liquidita' 
  6.1 Tassi di interesse e pubblicita' 
  6.2 Impegni 
  6.3 Risoluzione del contratto di AdL2020 
  Abbreviazioni: 
    Cassa depositi e prestiti societa' per azioni: CDP 
    Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: TUEL 
    (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) 
    Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269: D.L. n. 269/03 
    D.M. economia e finanze 6 ottobre 2004: D.M. 6/10/2004 
  1 - Ambito applicativo 
  Premessa 
  L'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002,  n.  231,  recante
«Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta  contro  i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali»,  come  integrato
dall'art. 1, comma 556, della legge 27  dicembre  2019,  n.  160  (di
seguito, «Art. 4 decreto legislativo 231/02»), autorizza le regioni e
le province autonome, i comuni, le citta' metropolitane e le province
a richiedere, tra gli altri, a CDP, anticipazioni  di  liquidita'  da
destinare al rimborso di debiti, certi, liquidi ed esigibili. 
  La medesima norma, nel qualificare le anticipazioni  di  liquidita'
come  operazioni  che  non  costituiscono  indebitamento   ai   sensi
dell'art. 3,  comma  17,  della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,
stabilisce un preciso perimetro dei debiti  a  fronte  dei  quali  le
stesse possono essere concesse, dettando specifici limiti, termini  e
condizioni. 
  La  presente  Circolare  rende  note  le  condizioni  generali  per
l'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui all'art. 4  decreto
legislativo 231/02, concesse da CDP (di seguito, le «Anticipazioni di
Liquidita' 2020» o «AdL2020») ai sensi degli articoli  10  e  14  del
D.M. 6/10/2004, nell'ambito della gestione separata di  cui  all'art.
5, comma 8, del D.L. n. 269/03. 
  1.1 Ambito soggettivo 
  Hanno accesso alle Anticipazioni di Liquidita' 2020 le regioni,  le
province autonome, i comuni, le citta' metropolitane  e  le  province
(di seguito, anche «Ente» o «Enti»). 
  Le regioni e le province autonome  possono  richiedere  le  AdL2020
anche per conto del rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale. 
  Non sono finanziabili gli enti locali: 
    a) in stato di dissesto finanziario, salvo  che  sia  intervenuta
l'approvazione dell'ipotesi di  bilancio  stabilmente  riequilibrato,
nel qual caso puo' essere oggetto di anticipazione esclusivamente  il
pagamento dei debiti non rientranti nella gestione  liquidatoria  del
dissesto; 
    b) soggetti a procedura di riequilibrio finanziario  pluriennale,
salvo che sia intervenuta l'approvazione da  parte  della  Corte  dei
conti del relativo piano di riequilibrio. 
  1.2 Ambito oggettivo 
  Le Anticipazioni di Liquidita' 2020 sono destinate al rimborso  dei
debiti: 
    a) certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre
2019  e  relativi  a  somministrazioni,  forniture,   appalti   e   a
obbligazioni per prestazioni professionali; e 
    b) registrati  nella  piattaforma  elettronica  per  la  gestione
telematica del rilascio della certificazione di cui all'art. 7, comma
1,  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64  (di  seguito,
«Piattaforma del Crediti Commerciali»). 
  L'AdL2020 per il pagamento di debiti fuori bilancio e'  subordinata
al relativo riconoscimento. 
  1.3 Caratteristiche delle Anticipazioni di Liquidita' 
  Ai sensi dell'art. 4 decreto legislativo 231/02, le AdL2020: 
    a) non costituiscono indebitamento ai sensi  dell'art.  3,  comma
17, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e, pertanto,
non sono soggette al limiti fissati  dall'art.  204  del  TUEL  (enti
locali) e a quelli dell'art. 62, comma 6, del decreto legislativo  23
giugno 2011, n. 118 (regioni e province autonome); 
    b) sono contratte in deroga alle  disposizioni  di  cui  all'art.
203, comma 1, lettera b) del TUEL (enti locali) e all'art. 39,  commi
1 e 2, del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118  (regioni  e
province autonome), fermo restando  l'obbligo  in  capo  all'Ente  di
effettuare, successivamente  al  loro  perfezionamento,  le  relative
iscrizioni nel bilancio di previsione 2020; 
    c) per gli enti  locali,  sono  assistite  dalla  delegazione  di
pagamento di cui all'art. 206  del  TUEL  e,  per  le  regioni  e  le
province autonome, a seconda dei casi, da mandato irrevocabile ovvero
delegazione di pagamento; 
    d) per gli enti locali, sono soggette alle disposizioni di cui al
comma 2 dell'art. 159 del TUEL (non  assoggettabilita'  a  esecuzione
forzata delle AdL2020, per  capitale  e  interessi)  e  al  comma  10
dell'art. 255 del TUEL (in caso di dissesto finanziario,  le  AdL2020
sono  sottratte  alla   competenza   dell'organo   straordinario   di
liquidazione e il debito per le AdL2020 e', pertanto,  escluso  dalla
massa passiva del dissesto); 
    e) possono essere concesse entro il limite massimo, per gli  enti
locali, di tre dodicesimi delle  entrate  accertate  nell'anno  2018,
afferenti ai primi tre titoli di  entrata  del  bilancio  e,  per  le
regioni e le province autonome, del cinque per  cento  dell'ammontare
complessivo delle entrate di competenza del titolo «Entrate  correnti
di  natura  tributaria,  contributiva   e   perequativa»,   accertate
nell'anno 2018. 
  2 - Procedura di finanziamento 
  Premessa 
  La procedura di finanziamento di CDP si articola in due fasi: 
    1. istruttoria; 
    2. stipula del contratto di anticipazione. 
  2.1 Istruttoria 
  La  fase   istruttoria   e'   funzionale   all'accertamento   della
sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per l'Anticipazione  di
Liquidita' 2020, nonche' delle altre condizioni fissate da  CDP  «per
categorie omogenee di soggetti o di finalita'» (...) ed  «in  ragione
delle finalita' dell'intervento (...) o delle qualita'  del  soggetto
finanziato» (art. 14 del D.M. 6/10/2004), comunque «nel rispetto  dei
principi   di    accessibilita',    uniformita'    di    trattamento,
predeterminazione e non discriminazione» che  connotano  la  gestione
separata di CDP. 
  La fase  istruttoria  ha  inizio  con  la  presentazione  da  parte
dell'Ente della domanda di  AdL2020,  sottoscritta  dal  responsabile
finanziario,   contenente   la   quantificazione    del    fabbisogno
finanziario, il cui importo non puo' essere, in ogni caso,  inferiore
a  cinquemila  euro,  e  corredata   da   un'apposita   dichiarazione
sottoscritta  dal  rappresentante   legale   dell'Ente   richiedente,
contenente l'elenco dei  debiti  da  pagare  con  l'AdL2020,  redatta
utilizzando  il  modello  generato  dalla  Piattaforma  dei   Crediti
Commerciali. 
  Al  riguardo,  si  precisa  che  tali  dichiarazioni,  a  pena   di
inammissibilita' della domanda, non potranno  essere  prodotte  nello
stato  di  «bozza»;  verranno  dunque   ritenute   valide   le   sole
dichiarazioni  che  risulteranno  nello  stato  «pubblicata»   (ossia
definitiva), stato che potra' essere verificato anche direttamente da
CDP,   mediante   consultazione   della   Piattaforma   del   Crediti
Commerciali.  Inoltre,  in  tali  dichiarazioni  gli  Enti   dovranno
manifestare la volonta' circa il  pagamento  dell'IVA  (con  relativa
quantificazione) per le fatture in regime di split payment, ossia  se
intendano provvedere al pagamento con risorse proprie ovvero mediante
il ricorso alle AdL2020. 
  La domanda deve essere  inoltrata  a  CDP,  completa  in  ogni  suo
elemento a pena di irricevibilita', tra il 17  febbraio  2020  ed  il
termine perentorio del 30 aprile 2020. 
  La domanda deve essere presentata esclusivamente: 
    a) per gli  enti  locali,  mediante  la  piattaforma  informatica
«Domanda  online»  (di  seguito,  la  «DOL»),  disponibile  nell'area
riservata Enti locali e PA del sito internet di CDP www.cdp.it ; 
    b) per le regioni e province autonome, a mezzo PEC  all'indirizzo
cdpspa@pec.cdp.it ; nell'inoltro via PEC, sono ammessi come  allegati
esclusivamente documenti in formato «.pdf» o «.pdf/a»,  provvisti  di
firma digitale, ovvero in formato «.p7m». 
  Si sottolinea che per ciascun Ente e' consentita una  sola  domanda
di AdL2020. Pertanto, non saranno ammissibili  domande  formulate  in
piu'  soluzioni  ovvero  integrazioni/rettifiche  di   domande   gia'
presentate. 
  Mediante l'istruttoria, CDP valutera': 
    a)  la  regolarita'  e  completezza   della   domanda   e   della
documentazione da allegare alla stessa, il cui elenco di dettaglio e'
reso disponibile, in apposita scheda, nell'area riservata Enti locali
e PA del sito Internet di CDP www.cdp.it ; 
    b)  la  sostenibilita'  dell'operazione   da   parte   dell'Ente,
attraverso  l'analisi  della  relativa  situazione   finanziaria   ed
economico-patrimoniale,  con  particolare  riguardo  alla  situazione
debitoria. 
  In ogni caso, CDP  si  riserva  di  acquisire  eventuali  ulteriori
documenti    o    attestazioni,    funzionali    allo     svolgimento
dell'istruttoria. 
  In caso di suo esito positivo, la fase istruttoria si conclude  con
la   deliberazione   dell'AdL2020   da   parte   del   Consiglio   di
Amministrazione di  CDP,  ovvero  dell'organo  di  CDP  delegato  dal
Consiglio medesimo (di seguito, la «Delibera di Affidamento»). 
  L'affidamento - che avra' validita' fino al 10  luglio  2020  -  e'
comunicato all'Ente  mediante  l'invio,  da  parte  di  CDP,  di  una
comunicazione di fine istruttoria (di seguito, la  «Comunicazione  di
Fine  Istruttoria»),  con  la  quale  viene  richiesta  all'Ente   la
documentazione necessaria per il  perfezionamento  del  contratto  di
AdL2020. 
  2.2 Stipula del contratto di Anticipazione di Liquidita' 
  Il contratto di AdL2020 dovra' essere stipulato nel rispetto  delle
modalita' e dei termini di seguito indicati: 
    a) per gli enti locali, entro e non oltre i ventuno giorni solari
successivi alla data di inoltro, da parte di CDP, della Comunicazione
di Fine Istruttoria, l'Ente deve far pervenire a CDP - sempre tramite
DOL  -  la   proposta   contrattuale,   correttamente   compilata   e
sottoscritta  con   apposizione   di   firma   digitale,   unitamente
all'ulteriore documentazione richiesta  per  il  perfezionamento  del
contratto di AdL2020. 
    Il contratto di AdL2020, sottoscritto con  apposizione  di  firma
digitale per accettazione da CDP,  corredato  della  richiesta  della
documentazione necessaria per  l'erogazione,  viene  inviato  da  CDP
all'Ente, sempre mediante DOL. 
    Il contratto di AdL2020 si perfeziona all'atto  dell'acquisizione
da parte di CDP del riscontro di ricezione del contratto  di  AdL2020
inviato da CDP all'Ente, risultante da DOL. 
    Si evidenzia che per i contratti di AdL2020 non e  prescritta  la
forma pubblica (cfr. art. 5, comma 13, del D.L. n. 269/03). 
    b) per le regioni e  province  autonome,  entro  e  non  oltre  i
ventuno giorni solari successivi alla data di inoltro,  da  parte  di
CDP, della Comunicazione di Fine Istruttoria, verra'  concordata  tra
la regione/provincia autonoma e CDP la data di stipula del  contratto
di AdL2020, che dovra' essere perfezionato entro il  10  luglio  2020
per atto pubblico a cura di Ufficiale Rogante ovvero  di  notaio  con
oneri a carico della regione/provincia autonoma. 
  Il mancato rispetto dei predetti termini e modalita' comportera' la
revoca   dell'affidamento   e   l'annullamento   dell'operazione   di
finanziamento. 
  3 - Erogazioni 
  A seguito del perfezionamento del  relativo  contratto,  CDP  eroga
l'AdL2020 in unica soluzione,  entro  il  settimo  giorno  lavorativo
successivo alla ricezione della  richiesta  di  erogazione  da  parte
dell'Ente. 
  Tale richiesta deve essere trasmessa a CDP entro e non oltre il  17
luglio 2020 esclusivamente tramite il canale web, nell'area riservata
Enti locali e PA del sito internet www.cdp.it 
  4 - Rimborsi 
  Gli  Enti  sono  tenuti  a  rimborsare   le   somme   ricevute   in
anticipazione,  alle   condizioni   pattuite   contrattualmente,   in
conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidita'. 
  Pertanto,  l'Ente,  ove  ricorra  la  predetta   condizione,   puo'
rimborsare l'AdL2020, totalmente o  parzialmente,  in  corrispondenza
dell'ultimo giorno di ciascun periodo trimestrale compreso tra il  10
gennaio ed il 30 settembre 2020 (31 marzo 2020, 30 giugno 2020  e  30
settembre 2020), mediante il solo  pagamento  del  capitale  e  degli
interessi  maturati   alla   relativa   data   di   rimborso,   senza
l'applicazione di alcuna  commissione.  A  tal  fine,  l'Ente  dovra'
preavvisare CDP  con  almeno  dieci  giorni  lavorativi  di  anticipo
rispetto a ciascuna delle predette date in cui intenda effettuare  il
rimborso, inoltrando a mezzo PEC, all'indirizzo  cdpspa@pec.cdp.it  ,
l'apposito modulo reso disponibile da CDP  nell'area  riservata  Enti
locali e PA del sito internet www.cdp.it . 
  In ogni caso, ai sensi  del  comma  7-octies  dell'art.  4  decreto
legislativo 231/02 e delle previsioni contrattuali, l'Ente e'  tenuto
a rimborsare interamente a CDP l'AdL2020 il 30 dicembre 2020. 
  5 - Verifica dei  pagamenti  effettuati  in  favore  dei  creditori
mediante l'utilizzo delle AdL2020 
  Ai sensi  del  comma  7-septies  dell'art.  4  decreto  legislativo
231/02, gli Enti devono effettuare il  pagamento  dei  debiti  per  i
quali hanno ottenuto l'AdL2020 entro quindici giorni  (trenta  giorni
per  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale)  dalla  data  di
effettiva erogazione da parte di CDP. 
  CDP verifichera', mediante la Piattaforma del Crediti  Commerciali,
l'avvenuto pagamento del debiti e,  in  caso  di  verifica  negativa,
potra' chiedere,  per  il  corrispondente  importo,  la  restituzione
anticipata dell'AdL2020, anche attivando  le  garanzie  acquisite  in
fase contrattuale. 
  6 - Condizioni delle anticipazioni di liquidita' 
  6.1 Tassi di interesse e pubblicita' 
  Alle AdL2020 si applica un tasso di  interesse  pari  al  Parametro
Euribor  maggiorato  di  un  margine  (di  seguito,  il   «Tasso   di
Interesse»). 
  Per Parametro Euribor si intende il tasso  percentuale  in  ragione
d'anno pari alla quotazione offerta e diffusa alle, o circa alle, ore
11,00 (ora di Bruxelles) del giorno di quotazione  applicabile  sulla
pagina EURIBOR01, colonna base 360, del circuito Reuters  che  mostra
il tasso della European Banking Federation of the European Union  per
l'euro in relazione ad un periodo di tre mesi,  rilevato  il  secondo
giorno lavorativo bancario antecedente l'inizio di ciascun  trimestre
solare dell'anno 2020. 
  Qualora, per qualsiasi ragione, non fosse disponibile la quotazione
del Parametro Euribor secondo i parametri appena descritti,  ai  fini
dell'applicazione del Tasso di Interesse  sara'  utilizzato  il  piu'
recente Parametro Euribor disponibile. 
  Il margine sara' quotato  da  CDP  il  14  febbraio  2020  e  sara'
pubblicato, in pari data, sul sito  www.cdp.it  e  si  applichera'  a
tutte le Delibere di Affidamento. 
  Il calcolo degli interessi avviene su base trimestrale, per ciascun
trimestre solare dell'anno  2020,  secondo  il  criterio  di  calcolo
giorni effettivi/360. 
  In caso di mancato puntuale ed integrale pagamento, al 30  dicembre
2020 o, in  caso  di  risoluzione  del  contratto  di  AdL2020,  alla
scadenza contrattualmente stabilita, delle somme dovute dall'Ente per
capitale e interessi, sono dovuti dall'Ente, sull'importo non pagato,
interessi  di  mora  determinati  in  base  at  Tasso  di   Interesse
maggiorato di  100  basis  points  (ossia  1,00%  -  uno  per  cento)
ulteriori in ragione d'anno (di seguito, gli «Interessi di Mora»). 
  Gli Interessi  di  Mora  sono  calcolati  sull'importo  non  pagato
secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e decorreranno di
pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione ne costituzione in
mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza  del  suddetto  termine  di
pagamento  e  saranno  applicati  sino   alla   data   dell'effettivo
pagamento.  Sugli  Interessi  di  Mora  non  e'   consentita   alcuna
capitalizzazione periodica. 
  Qualora il Tasso  di  Interesse  non  fosse  in  linea  con  quanto
disposto dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 e  successive  modifiche  ed
integrazioni, il Tasso di Interesse applicabile sara' pari  al  tasso
di volta in volta corrispondente al limite massimo  consentito  dalla
legge. 
  6.2 Impegni 
  Fermi  restando  tutti  gli  obblighi  puntualmente  descritti  nei
modelli contrattuali standard  (resi  disponibili  da  CDP  nell'area
riservata Enti locali e PA del sito internet www.cdp.it ), si ritiene
opportuno qui evidenziare che con la sottoscrizione del contratto  di
AdL2020 gli Enti si impegnano, tra l'altro, a: 
    a) pagare ai creditori  i  debiti  per  i  quali  hanno  ottenuto
l'AdL2020 entro quindici giorni  (trenta  giorni  per  gli  enti  del
Servizio sanitario nazionale) dalla data di effettiva  erogazione  da
parte di CDP; 
    b) prevedere nel bilancio di previsione per l'esercizio 2020  gli
stanziamenti necessari per il rimborso a  CDP  dell'Anticipazione  di
Liquidita' 2020, a titolo di capitale ed interessi; 
    c) non cedere, ne parzialmente ne integralmente, i diritti e  gli
obblighi derivanti dal contratto di AdL2020,  salvo  previo  consenso
scritto di CDP. 
  6.3 Risoluzione del contratto di AdL2020 
  CDP, al verificarsi di una delle cause di risoluzione previste  dal
contratto di AdL2020, avra' la facolta' di risolvere  tale  contratto
al sensi degli articoli 1453 e/o 1456 del  codice  civile  ovvero  di
dichiarare  l'Ente  decaduto  dal  beneficio  del  termine  ai  sensi
dell'art. 1186 del codice civile. 
  Al verificarsi dei suddetti eventi,  CDP  potra'  inviare,  tramite
Raccomandata A/R o posta elettronica certificata,  una  comunicazione
scritta all'Ente dichiarando di volersi avvalere di uno del  suddetti
rimedi. 
  In  tal  caso,  qualsiasi  impegno  di  CDP   in   relazione   alle
Anticipazioni  di  Liquidita'  2020  si   intendera'   immediatamente
revocato e cancellato e l'Ente dovra' integralmente  rimborsare  ogni
importo dovuto per capitale,  interessi  e/o  altri  eventuali  oneri
accessori, entro  cinque  giorni  lavorativi  dal  ricevimento  della
suddetta comunicazione. 
  Il trasferimento della titolarita' del contratto di AdL2020  ad  un
altro  ente  locale,  derivante  da  fusioni  e/o   da   disposizioni
legislative o regolamentari, condizionato al previo assenso  di  CDP,
la quale, in assenza di condizioni di procedibilita' sufficienti,  si
riserva di risolvere tale contratto. 
    Roma li, 3 febbraio 2020 

                      L'amministratore delegato 
                          Fabrizio Palermo 

 
TU20AAB1535
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Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.