Circolare n. 1299 Condizioni generali per l'accesso da parte dei Comuni, delle Citta' metropolitane, delle Province, delle Regioni e delle Province autonome alle anticipazioni di liquidita' per il pagamento di debiti, di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante "Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", come integrato dall'articolo 1, comma 556, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) Indice 1 - Ambito applicativo Premessa 1.1 Ambito soggettivo 1.2 Ambito oggettivo 1.3 Caratteristiche delle anticipazioni di liquidita' 2 - Procedura di finanziamento Premessa 2.1 Istruttoria 2.2 Stipula del contratto di anticipazione di liquidita' 3 - Erogazioni 4 - Rimborsi 5 - Verifica dei pagamenti effettuati in favore dei creditori mediante l'utilizzo delle AdL2020 6 - Condizioni delle anticipazioni di liquidita' 6.1 Tassi di interesse e pubblicita' 6.2 Impegni 6.3 Risoluzione del contratto di AdL2020 Abbreviazioni: Cassa depositi e prestiti societa' per azioni: CDP Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: TUEL (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269: D.L. n. 269/03 D.M. economia e finanze 6 ottobre 2004: D.M. 6/10/2004 1 - Ambito applicativo Premessa L'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali», come integrato dall'art. 1, comma 556, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (di seguito, «Art. 4 decreto legislativo 231/02»), autorizza le regioni e le province autonome, i comuni, le citta' metropolitane e le province a richiedere, tra gli altri, a CDP, anticipazioni di liquidita' da destinare al rimborso di debiti, certi, liquidi ed esigibili. La medesima norma, nel qualificare le anticipazioni di liquidita' come operazioni che non costituiscono indebitamento ai sensi dell'art. 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, stabilisce un preciso perimetro dei debiti a fronte dei quali le stesse possono essere concesse, dettando specifici limiti, termini e condizioni. La presente Circolare rende note le condizioni generali per l'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui all'art. 4 decreto legislativo 231/02, concesse da CDP (di seguito, le «Anticipazioni di Liquidita' 2020» o «AdL2020») ai sensi degli articoli 10 e 14 del D.M. 6/10/2004, nell'ambito della gestione separata di cui all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 269/03. 1.1 Ambito soggettivo Hanno accesso alle Anticipazioni di Liquidita' 2020 le regioni, le province autonome, i comuni, le citta' metropolitane e le province (di seguito, anche «Ente» o «Enti»). Le regioni e le province autonome possono richiedere le AdL2020 anche per conto del rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale. Non sono finanziabili gli enti locali: a) in stato di dissesto finanziario, salvo che sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, nel qual caso puo' essere oggetto di anticipazione esclusivamente il pagamento dei debiti non rientranti nella gestione liquidatoria del dissesto; b) soggetti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, salvo che sia intervenuta l'approvazione da parte della Corte dei conti del relativo piano di riequilibrio. 1.2 Ambito oggettivo Le Anticipazioni di Liquidita' 2020 sono destinate al rimborso dei debiti: a) certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 e relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali; e b) registrati nella piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio della certificazione di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (di seguito, «Piattaforma del Crediti Commerciali»). L'AdL2020 per il pagamento di debiti fuori bilancio e' subordinata al relativo riconoscimento. 1.3 Caratteristiche delle Anticipazioni di Liquidita' Ai sensi dell'art. 4 decreto legislativo 231/02, le AdL2020: a) non costituiscono indebitamento ai sensi dell'art. 3, comma 17, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e, pertanto, non sono soggette al limiti fissati dall'art. 204 del TUEL (enti locali) e a quelli dell'art. 62, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (regioni e province autonome); b) sono contratte in deroga alle disposizioni di cui all'art. 203, comma 1, lettera b) del TUEL (enti locali) e all'art. 39, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (regioni e province autonome), fermo restando l'obbligo in capo all'Ente di effettuare, successivamente al loro perfezionamento, le relative iscrizioni nel bilancio di previsione 2020; c) per gli enti locali, sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'art. 206 del TUEL e, per le regioni e le province autonome, a seconda dei casi, da mandato irrevocabile ovvero delegazione di pagamento; d) per gli enti locali, sono soggette alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 159 del TUEL (non assoggettabilita' a esecuzione forzata delle AdL2020, per capitale e interessi) e al comma 10 dell'art. 255 del TUEL (in caso di dissesto finanziario, le AdL2020 sono sottratte alla competenza dell'organo straordinario di liquidazione e il debito per le AdL2020 e', pertanto, escluso dalla massa passiva del dissesto); e) possono essere concesse entro il limite massimo, per gli enti locali, di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, del cinque per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa», accertate nell'anno 2018. 2 - Procedura di finanziamento Premessa La procedura di finanziamento di CDP si articola in due fasi: 1. istruttoria; 2. stipula del contratto di anticipazione. 2.1 Istruttoria La fase istruttoria e' funzionale all'accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per l'Anticipazione di Liquidita' 2020, nonche' delle altre condizioni fissate da CDP «per categorie omogenee di soggetti o di finalita'» (...) ed «in ragione delle finalita' dell'intervento (...) o delle qualita' del soggetto finanziato» (art. 14 del D.M. 6/10/2004), comunque «nel rispetto dei principi di accessibilita', uniformita' di trattamento, predeterminazione e non discriminazione» che connotano la gestione separata di CDP. La fase istruttoria ha inizio con la presentazione da parte dell'Ente della domanda di AdL2020, sottoscritta dal responsabile finanziario, contenente la quantificazione del fabbisogno finanziario, il cui importo non puo' essere, in ogni caso, inferiore a cinquemila euro, e corredata da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'AdL2020, redatta utilizzando il modello generato dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali. Al riguardo, si precisa che tali dichiarazioni, a pena di inammissibilita' della domanda, non potranno essere prodotte nello stato di «bozza»; verranno dunque ritenute valide le sole dichiarazioni che risulteranno nello stato «pubblicata» (ossia definitiva), stato che potra' essere verificato anche direttamente da CDP, mediante consultazione della Piattaforma del Crediti Commerciali. Inoltre, in tali dichiarazioni gli Enti dovranno manifestare la volonta' circa il pagamento dell'IVA (con relativa quantificazione) per le fatture in regime di split payment, ossia se intendano provvedere al pagamento con risorse proprie ovvero mediante il ricorso alle AdL2020. La domanda deve essere inoltrata a CDP, completa in ogni suo elemento a pena di irricevibilita', tra il 17 febbraio 2020 ed il termine perentorio del 30 aprile 2020. La domanda deve essere presentata esclusivamente: a) per gli enti locali, mediante la piattaforma informatica «Domanda online» (di seguito, la «DOL»), disponibile nell'area riservata Enti locali e PA del sito internet di CDP www.cdp.it ; b) per le regioni e province autonome, a mezzo PEC all'indirizzo cdpspa@pec.cdp.it ; nell'inoltro via PEC, sono ammessi come allegati esclusivamente documenti in formato «.pdf» o «.pdf/a», provvisti di firma digitale, ovvero in formato «.p7m». Si sottolinea che per ciascun Ente e' consentita una sola domanda di AdL2020. Pertanto, non saranno ammissibili domande formulate in piu' soluzioni ovvero integrazioni/rettifiche di domande gia' presentate. Mediante l'istruttoria, CDP valutera': a) la regolarita' e completezza della domanda e della documentazione da allegare alla stessa, il cui elenco di dettaglio e' reso disponibile, in apposita scheda, nell'area riservata Enti locali e PA del sito Internet di CDP www.cdp.it ; b) la sostenibilita' dell'operazione da parte dell'Ente, attraverso l'analisi della relativa situazione finanziaria ed economico-patrimoniale, con particolare riguardo alla situazione debitoria. In ogni caso, CDP si riserva di acquisire eventuali ulteriori documenti o attestazioni, funzionali allo svolgimento dell'istruttoria. In caso di suo esito positivo, la fase istruttoria si conclude con la deliberazione dell'AdL2020 da parte del Consiglio di Amministrazione di CDP, ovvero dell'organo di CDP delegato dal Consiglio medesimo (di seguito, la «Delibera di Affidamento»). L'affidamento - che avra' validita' fino al 10 luglio 2020 - e' comunicato all'Ente mediante l'invio, da parte di CDP, di una comunicazione di fine istruttoria (di seguito, la «Comunicazione di Fine Istruttoria»), con la quale viene richiesta all'Ente la documentazione necessaria per il perfezionamento del contratto di AdL2020. 2.2 Stipula del contratto di Anticipazione di Liquidita' Il contratto di AdL2020 dovra' essere stipulato nel rispetto delle modalita' e dei termini di seguito indicati: a) per gli enti locali, entro e non oltre i ventuno giorni solari successivi alla data di inoltro, da parte di CDP, della Comunicazione di Fine Istruttoria, l'Ente deve far pervenire a CDP - sempre tramite DOL - la proposta contrattuale, correttamente compilata e sottoscritta con apposizione di firma digitale, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta per il perfezionamento del contratto di AdL2020. Il contratto di AdL2020, sottoscritto con apposizione di firma digitale per accettazione da CDP, corredato della richiesta della documentazione necessaria per l'erogazione, viene inviato da CDP all'Ente, sempre mediante DOL. Il contratto di AdL2020 si perfeziona all'atto dell'acquisizione da parte di CDP del riscontro di ricezione del contratto di AdL2020 inviato da CDP all'Ente, risultante da DOL. Si evidenzia che per i contratti di AdL2020 non e prescritta la forma pubblica (cfr. art. 5, comma 13, del D.L. n. 269/03). b) per le regioni e province autonome, entro e non oltre i ventuno giorni solari successivi alla data di inoltro, da parte di CDP, della Comunicazione di Fine Istruttoria, verra' concordata tra la regione/provincia autonoma e CDP la data di stipula del contratto di AdL2020, che dovra' essere perfezionato entro il 10 luglio 2020 per atto pubblico a cura di Ufficiale Rogante ovvero di notaio con oneri a carico della regione/provincia autonoma. Il mancato rispetto dei predetti termini e modalita' comportera' la revoca dell'affidamento e l'annullamento dell'operazione di finanziamento. 3 - Erogazioni A seguito del perfezionamento del relativo contratto, CDP eroga l'AdL2020 in unica soluzione, entro il settimo giorno lavorativo successivo alla ricezione della richiesta di erogazione da parte dell'Ente. Tale richiesta deve essere trasmessa a CDP entro e non oltre il 17 luglio 2020 esclusivamente tramite il canale web, nell'area riservata Enti locali e PA del sito internet www.cdp.it 4 - Rimborsi Gli Enti sono tenuti a rimborsare le somme ricevute in anticipazione, alle condizioni pattuite contrattualmente, in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidita'. Pertanto, l'Ente, ove ricorra la predetta condizione, puo' rimborsare l'AdL2020, totalmente o parzialmente, in corrispondenza dell'ultimo giorno di ciascun periodo trimestrale compreso tra il 10 gennaio ed il 30 settembre 2020 (31 marzo 2020, 30 giugno 2020 e 30 settembre 2020), mediante il solo pagamento del capitale e degli interessi maturati alla relativa data di rimborso, senza l'applicazione di alcuna commissione. A tal fine, l'Ente dovra' preavvisare CDP con almeno dieci giorni lavorativi di anticipo rispetto a ciascuna delle predette date in cui intenda effettuare il rimborso, inoltrando a mezzo PEC, all'indirizzo cdpspa@pec.cdp.it , l'apposito modulo reso disponibile da CDP nell'area riservata Enti locali e PA del sito internet www.cdp.it . In ogni caso, ai sensi del comma 7-octies dell'art. 4 decreto legislativo 231/02 e delle previsioni contrattuali, l'Ente e' tenuto a rimborsare interamente a CDP l'AdL2020 il 30 dicembre 2020. 5 - Verifica dei pagamenti effettuati in favore dei creditori mediante l'utilizzo delle AdL2020 Ai sensi del comma 7-septies dell'art. 4 decreto legislativo 231/02, gli Enti devono effettuare il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'AdL2020 entro quindici giorni (trenta giorni per gli enti del Servizio sanitario nazionale) dalla data di effettiva erogazione da parte di CDP. CDP verifichera', mediante la Piattaforma del Crediti Commerciali, l'avvenuto pagamento del debiti e, in caso di verifica negativa, potra' chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione anticipata dell'AdL2020, anche attivando le garanzie acquisite in fase contrattuale. 6 - Condizioni delle anticipazioni di liquidita' 6.1 Tassi di interesse e pubblicita' Alle AdL2020 si applica un tasso di interesse pari al Parametro Euribor maggiorato di un margine (di seguito, il «Tasso di Interesse»). Per Parametro Euribor si intende il tasso percentuale in ragione d'anno pari alla quotazione offerta e diffusa alle, o circa alle, ore 11,00 (ora di Bruxelles) del giorno di quotazione applicabile sulla pagina EURIBOR01, colonna base 360, del circuito Reuters che mostra il tasso della European Banking Federation of the European Union per l'euro in relazione ad un periodo di tre mesi, rilevato il secondo giorno lavorativo bancario antecedente l'inizio di ciascun trimestre solare dell'anno 2020. Qualora, per qualsiasi ragione, non fosse disponibile la quotazione del Parametro Euribor secondo i parametri appena descritti, ai fini dell'applicazione del Tasso di Interesse sara' utilizzato il piu' recente Parametro Euribor disponibile. Il margine sara' quotato da CDP il 14 febbraio 2020 e sara' pubblicato, in pari data, sul sito www.cdp.it e si applichera' a tutte le Delibere di Affidamento. Il calcolo degli interessi avviene su base trimestrale, per ciascun trimestre solare dell'anno 2020, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360. In caso di mancato puntuale ed integrale pagamento, al 30 dicembre 2020 o, in caso di risoluzione del contratto di AdL2020, alla scadenza contrattualmente stabilita, delle somme dovute dall'Ente per capitale e interessi, sono dovuti dall'Ente, sull'importo non pagato, interessi di mora determinati in base at Tasso di Interesse maggiorato di 100 basis points (ossia 1,00% - uno per cento) ulteriori in ragione d'anno (di seguito, gli «Interessi di Mora»). Gli Interessi di Mora sono calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione ne costituzione in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del suddetto termine di pagamento e saranno applicati sino alla data dell'effettivo pagamento. Sugli Interessi di Mora non e' consentita alcuna capitalizzazione periodica. Qualora il Tasso di Interesse non fosse in linea con quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il Tasso di Interesse applicabile sara' pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge. 6.2 Impegni Fermi restando tutti gli obblighi puntualmente descritti nei modelli contrattuali standard (resi disponibili da CDP nell'area riservata Enti locali e PA del sito internet www.cdp.it ), si ritiene opportuno qui evidenziare che con la sottoscrizione del contratto di AdL2020 gli Enti si impegnano, tra l'altro, a: a) pagare ai creditori i debiti per i quali hanno ottenuto l'AdL2020 entro quindici giorni (trenta giorni per gli enti del Servizio sanitario nazionale) dalla data di effettiva erogazione da parte di CDP; b) prevedere nel bilancio di previsione per l'esercizio 2020 gli stanziamenti necessari per il rimborso a CDP dell'Anticipazione di Liquidita' 2020, a titolo di capitale ed interessi; c) non cedere, ne parzialmente ne integralmente, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di AdL2020, salvo previo consenso scritto di CDP. 6.3 Risoluzione del contratto di AdL2020 CDP, al verificarsi di una delle cause di risoluzione previste dal contratto di AdL2020, avra' la facolta' di risolvere tale contratto al sensi degli articoli 1453 e/o 1456 del codice civile ovvero di dichiarare l'Ente decaduto dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 del codice civile. Al verificarsi dei suddetti eventi, CDP potra' inviare, tramite Raccomandata A/R o posta elettronica certificata, una comunicazione scritta all'Ente dichiarando di volersi avvalere di uno del suddetti rimedi. In tal caso, qualsiasi impegno di CDP in relazione alle Anticipazioni di Liquidita' 2020 si intendera' immediatamente revocato e cancellato e l'Ente dovra' integralmente rimborsare ogni importo dovuto per capitale, interessi e/o altri eventuali oneri accessori, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione. Il trasferimento della titolarita' del contratto di AdL2020 ad un altro ente locale, derivante da fusioni e/o da disposizioni legislative o regolamentari, condizionato al previo assenso di CDP, la quale, in assenza di condizioni di procedibilita' sufficienti, si riserva di risolvere tale contratto. Roma li, 3 febbraio 2020 L'amministratore delegato Fabrizio Palermo TU20AAB1535