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Errata corrige
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Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Udine, vista la lettera n. 0194363/20 del 13 febbraio 2020 con la quale il direttore della sede di Trieste della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 ed ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali prevista dal citato decreto, ha chiesto il riconoscimento dell'eccezionalita' dell'evento che ha impedito il non regolare funzionamento dello sportello bancario sotto indicato, dalle ore 15,00 del 4 febbraio 2020 alle ore 18,00 del 6 febbraio 2020, a causa di un disservizio sulla rete Telecom che ha prodotto l'interruzione della linea dati e fonia: BancaTer Credito Cooperativo FVG - Filiale di Varmo - via Roma n. 7; Ritenuto di accogliere la richiesta; Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Si decreta: E' riconosciuta, per i motivi di cui in narrativa ed ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, l'eccezionalita' dell'evento riguardante il non regolare funzionamento, dal giorno 4 febbraio 2020 al giorno 6 febbraio 2020, dello sportello bancario in premessa indicato. I termini legali e convenzionali, scaduti nel predetto periodo o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni, a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno di ripristino del servizio al pubblico. Il presente decreto verra' inserito, a cura di questa Prefettura, nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge n. 340/2000. Udine, 26 febbraio 2020 Il prefetto Ciuni TU20ABP2008 (Gratuito)