PREFETTURA DI CAMPOBASSO

(GU Parte Seconda n.55 del 9-5-2020)

 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  Il prefetto della Provincia di Campobasso, 
  Vista la lettera n. 0551605/20 del 28 aprile 2020 con la  quale  la
Direzione della Banca d'Italia - Filiale di Campobasso - segnala  che
la «Banca Popolare di Puglia e Basilicata Scpa» ha comunicato che «in
relazione all'emergenza da COVID-19», la filiale  di  Campobasso  del
richiamato istituto e' rimasta chiusa nei giorni 24, 26  e  31  marzo
2020 e nei giorni 7 e 9 aprile 2020; 
  Considerato che con la richiamata nota, la  stessa  Banca  d'Italia
chiede di valutare la rettifica del decreto prefettizio n. 25663  del
27 aprile 2020 in quanto, con  comunicazione  n.  0538678/20  del  24
aprile 2020, per mero errore, ha indicato  come  uno  dei  giorni  di
chiusura della filiale di che trattasi il  30  marzo  invece  del  31
marzo 2020; 
  Valutata l'opportunita'  di  annullare  e  sostituire  il  predetto
decreto prefettizio n. 25663 del 27  aprile  2020,  con  il  presente
provvedimento, ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1
e s.m.i., di proroga dei termini legali e convenzionali  scaduti  nei
giorni di effettiva chiusura della predetta agenzia; 
  Ritenuto che l'evento che ha causato il non regolare  funzionamento
sia da considerarsi eccezionale e, pertanto, i termini  scadenti  nei
predetti giorni  e  nei  cinque  giorni  successivi,  possano  essere
prorogati; 
  Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 e s.m.i.; 
 
                              Decreta: 
 
  il non regolare funzionamento, nei giorni 24, 26 e 31 marzo 2020  e
nei giorni 7 e 9 aprile 2020, della dipendenza  di  Campobasso  della
«Banca Popolare di  Puglia  e  Basilicata  Scpa»,  per  i  motivi  in
premessa indicati, e' riconosciuto, ai sensi e per gli effetti di cui
al decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 e s.m.i.,  come  causato
da evento eccezionale e la sua durata resta limitata solo ai suddetti
giorni. 
  I termini legali e convenzionali scaduti nei giorni  24,  26  e  31
marzo 2020 e nei giorni 7 e 9 aprile 2020 - nonche' nei cinque giorni
successivi - sono, pertanto, prorogati di quindici giorni a decorrere
dal giorno di  riapertura  degli  sportelli  al  pubblico,  a  favore
dell'agenzia di cui sopra. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale,  ai
sensi dell'art. 31 legge 24 novembre 2000, n. 340. 

                             Il prefetto 
                              Federico 

 
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