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Errata corrige
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Protocollo: 18656/2020
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Pisa,
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1,
recante disciplina della proroga dei termini legali o convenzionali
nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o di singole
dipendenze a causa di eventi eccezionali;
Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Vista la nota prot. n. 0501933/20 del 17 aprile 2020, con la quale
la Banca d'Italia, filiale di Livorno, ha chiesto l'emanazione del
provvedimento prefettizio di proroga dei termini legali e
convenzionali, ai sensi del citato decreto legislativo n. 1/1948, per
il mancato regolare funzionamento, a causa dell'emergenza
epidemiologica COVID-19, nel giorno 9 aprile 2020 della seguente
filiale dell'UBI Banca S.p.a.:
San Miniato (PI), via A. Conti n. 40.
Considerato la sussistenza dei presupposti di legge per la proroga
dei termini legali o convenzionali;
Decreta:
ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al decreto
legislativo n. 1/1948, per la sede e nel periodo sopra indicato, sono
prorogati di quindici giorni, a decorrere dal giorno della riapertura
degli sportelli al pubblico, i termini legali o convenzionali
scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque
giorni successivi.
Il presente decreto viene inviato alla filiale di Livorno della
Banca d'Italia, nonche' all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
il quale ultimo provvedera' alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000.
Pisa, 23 aprile 2020
Il prefetto
Castaldo
TU20ABP4225 (Gratuito)