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Errata corrige
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Protocollo: 16516/2020
Proroga dei termini legali e convenzionali
IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1,
recante disciplina della proroga dei termini legali o convenzionali
nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o di singole
dipendenze a causa di eventi eccezionali;
Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Vista la nota prot. n. 0415711/20 del 25 marzo 2020, con la quale
la Banca d'Italia, Filiale di Livorno, ha chiesto l'emanazione del
provvedimento prefettizio di proroga dei termini legali e
convenzionali, ai sensi del citato decreto legislativo n. 1/1948, per
il mancato regolare funzionamento, a causa della sanificazione dei
locali resasi necessaria per l'emergenza Covid-19, nel giorno 23
marzo 2020 delle seguenti filiali della Cassa di Risparmio di
Volterra S.p.a.:
filiale di Pomarance: chiusura per l'intera giornata;
agenzia di Larderello: chiusura per l'intera giornata;
Considerato la sussistenza dei presupposti di legge per la proroga
dei termini legali o convenzionali;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al decreto
legislativo n. 1/1948, per le sedi e nel periodo sopra indicato, sono
prorogati di quindici giorni - a decorrere dal giorno della
riapertura degli sportelli al pubblico - i termini legali o
convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o
nei cinque giorni successivi.
Il presente decreto viene inviato alla Filiale di Livorno della
Banca d'Italia, nonche' all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
il quale ultimo provvedera' alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000.
Pisa, 7 aprile 2020
Il prefetto
Castaldo
TU20ABP4235 (Gratuito)