PREFETTURA DI COMO
Ufficio Territoriale del Governo

(GU Parte Seconda n.65 del 4-6-2020)

 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  Il prefetto della Provincia di Como, 
  Vista la nota n. 0663831/20 in data 20 maggio 2020, con la quale la
Banca d'Italia - sede di Milano, a seguito di  istanza  inoltrata  da
UniCredit, ha chiesto l'emanazione del decreto prefettizio di proroga
dei termini legali e convenzionali scadenti nel periodo 4-11  maggio,
per la filiale/ dipendenza di' Appiano Gentile, piazza della Liberta'
n. 18 (CAB 50870), operante in provincia di Como; 
  Considerato  che  tale  richiesta  e'  stata  motivata  in  ragione
dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  che  ha  comportato  la
chiusura  al  pubblico   delle   cennate   filiali/dipendenze,   onde
consentire  l'effettuazione  degli  interventi  atti  a  prevenire  e
contenere il diffondersi del contagio, ai  sensi  delle  disposizioni
impartite dalle autorita' sanitarie; 
  Rilevato che il mancato funzionamento e' stato  causato  da  eventi
eccezionali,  tali  da  giustificare  l'adozione  del   provvedimento
richiesto; 
  Ritenuto,  in  relazione  a  quanto  sopra,  di  dover  dare  corso
all'emanazione  del  presente  provvedimento  nei   confronti   delle
filiali/dipendenze  suindicate,  in  relazione  ai  titoli  e  negozi
giuridici di cui agli articoli 3  e  4  del  decreto  legislativo  15
gennaio 1948,  n.  1  (effetti  cambiari,  assegni,  riversamento  di
tributi e contributi); 
  Visto l'art. 1 del  decreto  legislativo  15  gennaio  1948,  n.  1
recante «proroga dei termini legali o convenzionali  nell'ipotesi  di
chiusura delle aziende di credito o singole  dipendenze  a  causa  di
eventi eccezionali»; 
 
                              Dispone: 
 
  il mancato funzionamento, nel periodo 4-11 maggio, per la  filiale/
dipendenza di Appiano Gentile,  piazza  della  Liberta'  n.  18  (CAB
50870), operante in provincia di Como, riveste il carattere di evento
eccezionale e, pertanto, i termini legali o  convenzionali,  scadenti
durante  il  periodo  suindicato  o  nei  cinque  giorni  successivi,
ancorche' relativi ad atti o operazioni da compiersi su altra piazza,
sono prorogati di giorni quindici, a decorrere dalla data nella quale
e' stata ripristinata la normale operativita'. 
  Si invia per l'esecuzione e  l'affissione  all'interno  dei  locali
delle filiali/dipendenze interessate. 

                             Il prefetto 
                           Ignazio Coccia 

 
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