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Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Vicenza, Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, recante «Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali»; Vista la nota n. 0459513/20 in data 6 aprile 2020, con la quale la Banca d'Italia - Sede di Venezia ha trasmesso l'istanza del 1° aprile 2020 con cui il Banco Bpm S.p.a. ha chiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali, segnalando che nelle giornate del 30 e 31 marzo 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la filiale di Cornedo Vicentino (VI) in via Monte Cengio n. 20 e' rimasta chiusa; Considerata la sussistenza dei presupposti di legge per la proroga dei termini legali o convenzionali; Decreta: ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al decreto legislativo n. 1/1948, per la sede e nei periodi sopra indicati, sono prorogati di quindici giorni - a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico - i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo del mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi. Il presente decreto viene inviato alla filiale di Venezia della Banca d'Italia, nonche' all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale provvedera' alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Vicenza, 18 giugno 2020 Il prefetto Signoriello TU20ABP6194 (Gratuito)