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Errata corrige
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Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Rimini; Premesso che la Banca d'Italia - sede di Bologna, con nota prot. n. 1490612 del 10 dicembre 2019 ha chiesto, ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, di voler esaminare la possibilita' di emettere, ai fini della proroga dei termini legali e/o convenzionali, il previsto decreto di riconoscimento dell'eccezionalita' dell'evento, con riferimento alle circostanze comunicate dalla Cassa di Ravenna che hanno precluso il regolare funzionamento delle proprie dipendenze; Considerato che, come emerge dalla citata nota della Banca d'Italia, La Cassa di Ravenna ha comunicato che la propria dipendenza di Rimini, piazza Cavour, 7, non ha potuto funzionare regolarmente in data 3 dicembre 2019 dalle ore 14,30 alle ore 16,45, a causa di una interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica; Considerato che, come emerge dalla citata nota della Banca d'Italia, La Cassa di Ravenna ha comunicato che la propria dipendenza di Santarcangelo di Romagna, via G. Bruno, 29, a causa delle assemblee indette dalle organizzazioni sindacali, non ha potuto funzionare regolarmente in data 3 dicembre 2019 dalle ore 14,30 alle ore 16,45, a causa di assemblee indette dalle organizzazioni sindacali; Ravvisata la rilevanza dei motivi addotti per l'adozione del richiesto provvedimento; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340; Decreta: Per le motivazioni sopra esposte, ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al decreto legislativo n. 1/1948, nella giornata del 3 dicembre 2019 dalle ore 14,30 alle ore 16,45, sono da ritenersi eccezionali le circostanze che hanno precluso il regolare e completo svolgimento delle attivita' delle sotto indicate dipendenze della Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.a.: filiale di Rimini, piazza Cavour, 7; filiale di Santarcangelo di Romagna, via G. Bruno, 29. Il presente decreto viene inviato alla filiale di Bologna della Banca d'Italia - Divisione vigilanza, nonche' all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il qual ultimo provvedera' alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000, con le stesse modalita' e condizioni previste per le inserzioni nel soppresso Foglio annunzi legali per le province. L'Istituto di credito interessato avra' cura di affiggere nei propri locali il presente decreto. Rimini, 8 luglio 2020 Il prefetto Alessandra Camporota TU20ABP7027 (Gratuito)