PREFETTURA DI PISA

(GU Parte Seconda n.151 del 24-12-2024)

 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  Il Prefetto della Provincia di Pisa, 
  Visto l'art. 2 del  Decreto  Legislativo  15  gennaio  1948  n.  1,
recante disciplina della proroga dei termini legali  o  convenzionali
nell'ipotesi di chiusura  delle  aziende  di  credito  o  di  singole
dipendenze a causa di eventi eccezionali; 
  Visto l'art. 31 della Legge 24 novembre 2000 n. 340; 
  Vista la nota prot. n. 2434334/24 del  10  dicembre  2024,  con  la
quale la Banca d'Italia, Filiale di Livorno, ha chiesto  l'emanazione
del  provvedimento  prefettizio  di  proroga  dei  termini  legali  e
convenzionali, ai sensi del citato D. Lgs n.  1/1948,  in  quanto  il
giorno 29 novembre 2024, la  filiale  sottoindicata  della  Cassa  di
Risparmio di Volterra S.p.a. non ha potuto funzionare regolarmente  a
causa di uno sciopero del personale: 
    Casale Marittimo (chiusura della filiale nel giorno  29  novembre
2024, dalle ore 08:15 alle ore 16:15); 
  Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per la proroga dei
termini legali o convenzionali; 
 
                              Decreta: 
 
  ai sensi e per gli effetti della normativa di  cui  al  D.  Lgs  n.
1/1948, per la sede e nel periodo sopra indicato, sono  prorogati  di
quindici giorni - a  decorrere  dal  giorno  della  riapertura  degli
sportelli al pubblico - i termini  legali  o  convenzionali  scadenti
durante il periodo di  mancato  funzionamento  o  nei  cinque  giorni
successivi. 
  Il presente decreto viene inviato alla  Filiale  di  Livorno  della
Banca d'Italia, nonche' all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
il  quale  ultimo  provvedera'  alla  pubblicazione  nella   Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000. 

                             Il prefetto 
                            D'Alessandro 

 
TU24ABP12618 (Gratuito)
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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