Proroga dei termini legali e convenzionali Il Prefetto della Provincia di Pisa, Visto l'art. 2 del Decreto Legislativo 15 gennaio 1948 n. 1, recante disciplina della proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o di singole dipendenze a causa di eventi eccezionali; Visto l'art. 31 della Legge 24 novembre 2000 n. 340; Vista la nota prot. n. 2434334/24 del 10 dicembre 2024, con la quale la Banca d'Italia, Filiale di Livorno, ha chiesto l'emanazione del provvedimento prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali, ai sensi del citato D. Lgs n. 1/1948, in quanto il giorno 29 novembre 2024, la filiale sottoindicata della Cassa di Risparmio di Volterra S.p.a. non ha potuto funzionare regolarmente a causa di uno sciopero del personale: Casale Marittimo (chiusura della filiale nel giorno 29 novembre 2024, dalle ore 08:15 alle ore 16:15); Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per la proroga dei termini legali o convenzionali; Decreta: ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al D. Lgs n. 1/1948, per la sede e nel periodo sopra indicato, sono prorogati di quindici giorni - a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico - i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi. Il presente decreto viene inviato alla Filiale di Livorno della Banca d'Italia, nonche' all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale ultimo provvedera' alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000. Il prefetto D'Alessandro TU24ABP12618 (Gratuito)