Proroga dei termini legali e convenzionali Il Prefetto della Provincia di Pistoia VISTO il Decreto Legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, recante "Proroga dei termini legali o convenzionali dell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali"; VISTO l'art. 31 della Legge 24 novembre 2000, n. 340; VISTO, in particolare, l'art. 1 del richiamato D. Lgs. 15 gennaio 1948, n. 1, in virtu' del quale, qualora le aziende di credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, o alcuna delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 (quindici) giorni a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico; CONSIDERATO che il successivo art. 2 del citato D. Lgs. 15 gennaio 1948, n. 1, dispone che la eccezionalita' dell'evento e il periodo di mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze di cui al precedente art. 1 sono determinati per ogni provincia con decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale della Banca d'Italia sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale; VISTA la nota n. 0790429/25 del 09.04.2025, con la quale la Divisione Vigilanza della Sede di Firenze della Banca d'Italia, esaminata l'istanza avanzata dal Banco di Lucca e del Tirreno, ha richiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali o convenzionali, ai sensi della menzionata normativa; VISTA la richiamata istanza, con la quale il Banco di Lucca e del Tirreno ha segnalato che, nella giornata del 14 marzo 2025, la propria Agenzia di Pistoia, sita in Viale Antonio Pacinotti 3, e' stata chiusa al pubblico a causa dell'allerta diramata dalla Regione Toscana per rischio idrogeologico e idraulico connesso alle avverse condizioni metereologiche; RITENUTO, alla luce della richiamata documentazione, di dover procedere all'adozione del provvedimento di cui all'art. 2 del D. Lgs. 1/1948; DECRETA in forza dell'eccezionalita' dell'evento come sopra descritto, per la sede e nel giorno suindicato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del D. Lgs. 15 gennaio 1948, n. 1, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della Legge n. 340/2000, nonche' inviato alla sede di Roma della Banca d'Italia. Il prefetto Messina TU25ABP4467 (Gratuito)