PREFETTURA DI PISTOIA
Ufficio Territoriale Del Governo

(GU Parte Seconda n.49 del 24-4-2025)

 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

 
               Il Prefetto della Provincia di Pistoia 
 
  VISTO il  Decreto  Legislativo  15  gennaio  1948,  n.  1,  recante
"Proroga dei termini legali o convenzionali dell'ipotesi di  chiusura
delle aziende di credito o  singole  dipendenze  a  causa  di  eventi
eccezionali"; 
  VISTO l'art. 31 della Legge 24 novembre 2000, n. 340; 
  VISTO, in particolare, l'art. 1 del richiamato D. Lgs.  15  gennaio
1948, n. 1, in virtu' del quale, qualora le aziende di credito e  gli
istituti di cui al regio decreto-legge  12  marzo  1936,  n.  375,  o
alcuna delle loro dipendenze non  potessero  funzionare  a  causa  di
eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante
il periodo di mancato funzionamento o nei cinque  giorni  successivi,
ancorche' relativi ad  atti  od  operazioni  da  compiersi  su  altra
piazza, sono prorogati di 15 (quindici) giorni a favore delle aziende
di credito e degli istituti di cui  sopra,  a  decorrere  dal  giorno
della riapertura degli sportelli al pubblico; 
  CONSIDERATO che il successivo art. 2 del citato D. Lgs. 15  gennaio
1948, n. 1, dispone che la eccezionalita' dell'evento e il periodo di
mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze
di cui al precedente art. 1 sono determinati per ogni  provincia  con
decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale  della  Banca
d'Italia sedente nel capoluogo della provincia, e da  pubblicarsi  in
Gazzetta Ufficiale; 
  VISTA la nota  n.  0790429/25  del  09.04.2025,  con  la  quale  la
Divisione Vigilanza della  Sede  di  Firenze  della  Banca  d'Italia,
esaminata l'istanza avanzata dal Banco di Lucca  e  del  Tirreno,  ha
richiesto l'emanazione del decreto di proroga dei  termini  legali  o
convenzionali, ai sensi della menzionata normativa; 
  VISTA la richiamata istanza, con la quale il Banco di Lucca  e  del
Tirreno ha segnalato che,  nella  giornata  del  14  marzo  2025,  la
propria Agenzia di Pistoia, sita in Viale  Antonio  Pacinotti  3,  e'
stata chiusa al pubblico a causa dell'allerta diramata dalla  Regione
Toscana per rischio idrogeologico e idraulico connesso  alle  avverse
condizioni metereologiche; 
  RITENUTO, alla  luce  della  richiamata  documentazione,  di  dover
procedere all'adozione del provvedimento di cui  all'art.  2  del  D.
Lgs. 1/1948; 
 
                               DECRETA 
 
in forza dell'eccezionalita' dell'evento come sopra descritto, per la
sede e nel giorno suindicato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli
articoli 1 e 2 del D. Lgs. 15 gennaio 1948, n. 1, i termini legali  o
convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento  o
nei cinque giorni successivi, sono prorogati  di  quindici  giorni  a
decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico. 
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della  Legge  n.
340/2000, nonche' inviato alla sede di Roma della Banca d'Italia. 

                             Il prefetto 
                               Messina 

 
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