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Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami - Ordinanza n. 461/2016 Giudizio avente ruolo generale n. 9199/2015, pendente dinanzi alla sezione II quater, del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, proposto da La Bilancia soc. coop. a r.l. (d'ora in avanti il «ricorrente») (c.f. 03584950582) in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Milano, via Riccardo Pifferi n. 56/58, con domicilio eletto in Roma, via G. Calderini n. 68 (c/o avv. Francesco Buonanno), PEC: avvfrancescobuonanno@puntopec.it, tel. 06.94363127, fax 06.94364591, contro Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e del Turismo (d'ora in avanti «Mibact»). Il ricorso, depositato il 23 luglio 2015 e i motivi aggiunti, depositati il 2 ottobre 2015, concernono la mancata qualificazione del ricorrente quale Centro di Produzione Teatrale ai sensi dell'art. 15 del decreto ministeriale 1° luglio 2014 e la mancata concessione del relativo finanziamento, nonche' l'illegittima decisione del Mibact di transitare la domanda di ammissione a finanziamento, proposta dal ricorrente ai sensi del citato art. 15, nel novero delle domande presentate ai sensi dell'art. 14, comma 1, dello stesso decreto ministeriale 1° luglio 2014, con conseguente ammissione a finanziamento del ricorrente come Impresa di Produzione Teatrale. Il ricorrente chiede di essere ammesso a finanziamento nella qualita' di Centro di Produzione Teatrale ai sensi del citato art. 15 e, in particolare, domanda al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma l'annullamento: - del provvedimento con il quale e' stata respinta la domanda presentata dal ricorrente come Centro di Produzione Teatrale per il triennio 2015/2017 e per l'assegnazione del relativo contributo; - della nota del 7 maggio 2015, con la quale la Commissione consultiva per il teatro non ha espresso parere favorevole al riconoscimento del ricorrente come Centro di Produzione Teatrale; - del parere reso dalla Commissione consultiva per il teatro nella seduta del 24 aprile 2015 (verbale n. 9); - dei verbali della Commissione consultiva per il teatro n. 6 del 17 febbraio 2015 e n. 10 del 3 giugno 2015; - del D. M. n. 1891 del 1° dicembre 2014 (nei limiti di cui al ricorso); - del decreto ministeriale 1° luglio 2014 (nei limiti di cui al ricorso); - del verbale della Commissione consultiva per il teatro del 21 novembre 2014; - del D.D. n. 658 del 3 luglio 2015; - degli atti connessi. Il ricorrente deduce a mezzo del proprio ricorso e dei motivi aggiunti menzionati sopra, i seguenti motivi di censura: carenza di motivazione e difetto di istruttoria; errore nei presupposti; ingiustizia manifesta e violazione dei principi in materia di giudizi comparativi e di assegnazione di pubblici finanziamenti; irrazionalita', violazione dei principi di par condicio, non discriminazione, concorrenza, proporzionalita', trasparenza e buon andamento (art. 97 Cost.); sviamento del pubblico potere; violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 5, comma 3, comma 4 e allegato C), in particolare tabella 8 e allegato D) e comma 15, art. 14, comma 1 e comma 15 del decreto ministeriale 1° luglio 2014; articoli 1, 3 e 12 della L.n. 241/90 e s.m.i.; articoli 1, 2, 83, comma 2 e comma 4, decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.. In ragione di tali censure, il ricorrente: deduce di essere in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di legge per essere qualificato quale Centro di Produzione Teatrale e ricevere il relativo finanziamento; censura la valutazione della «qualita' artistica» del proprio progetto da parte della Commissione consultiva per il teatro in misura inferiore al minimo di punti 10, in carenza di motivazione analitica e in presenza di una griglia di punteggio generica e indeterminata quanto ai parametri di valutazione e al contrario riferita ad un range di punteggio attribuibile eccessivamente ampio; censura l'impianto del decreto ministeriale 1° luglio 2014 nella parte in cui stabilisce che soltanto il concorrente che ottenga il massimo punteggio per la voce «qualita' indicizzata» puo' conseguire l'accesso alla graduatoria dei progetti finanziabili ai sensi dell'art. 15 citato anche nell'ipotesi in cui il detto concorrente abbia conseguito un punteggio inferiore a punti 10 per la voce «qualita' artistica»; censura la manomissione della domanda di ammissione a contributo presentata dal ricorrente con inserimento di locuzioni quali «innovazione» che rimandano a parametri valutativi non previsti espressamente dall'art. 15 e che premiano illegittimamente il concorrente che presenti una non meglio precisata offerta di teatro sperimentale. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, sezione II quater, all'udienza dell'11 gennaio 2016, ritenendo che l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti potrebbe pregiudicare i diritti ed interessi dei soggetti ammessi quali Centro di Produzione Teatrale a finanziamento da parte del Mibact, con ordinanza n. 461/2016, depositata il 18 gennaio 2016, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio processuale, anche a mezzo di notificazione per pubblici proclami, mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti depositati dal ricorrente, nei confronti di tutti i soggetti qualificati come Centro di Produzione Teatrale, ai sensi dell'art. 15 del decreto ministeriale 1° luglio 2014, individuati con decreto del Mibact n. 658 del 3 luglio 2015 (pubblicato sul sito www.spettacolodalvivo.beniculturali.it), agli articoli 2 e 3 e pertanto nei confronti di tutti i soggetti che qui di seguito si elencano: Fondazione Teatro di Napoli/Teatro Nazionale del Mediterraneo Nuova Commedia (Napoli); Centro d'Arte Contemporanea Teatro Carcano srl (Milano); Fondazione Teatro dell'Archivolto (Genova); Cooperativa Attori e Tecnici a rl (Roma); Diana Oris snc (Napoli); Associazione Teatrale Pistoiese (Pistoia); Accademia Perduta Romagna Teatro soc. coop. a rl (Ravenna); Teatro del Buratto soc. coop. sociale (Milano); Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus (Torino); Fondazione CRT/Centro Ricerche Teatrali (Milano); Teatro Gioco Vita srl (Piacenza); La Piccionaia soc. coop. sociale (Vicenza); La Baracca soc. coop. sociale Onlus (Bologna); CSS Teatro Stabile di Innovazione del FVG soc. coop. a rl (Udine); Ravenna Teatro soc. coop. (Ravenna); Casa del Contemporaneo Ass. Cult. (Salerno); Solares Fondazione delle Arti (Parma); Fondazione Palazzo Litta per Arti Onlus (Milano); Elsinor soc. coop. sociale Onlus (Milano); Tieffe Teatro Milano soc. coop. Impresa Sociale (Milano); Fondazione Sipario Toscana Onlus (Cascina-Pisa); Coop. La Fabbrica dell'Attore Onus (Roma); Fontemaggiore soc. coop. a rl (Perugia); Ass. Teatro Libero Palermo Onlus (Palermo); Koreja soc. coop. a rl (Lecce); Florian Metateatro Ass. Cult. (Pescara); Pupi e Fresedde Ass./Teatro di Rifredi (Firenze); Assemblea Teatro soc. coop. a rl (Torino); Pandemonium Teatro Coop. sociale (Bergamo). Il giudizio proseguira' all'udienza del 12 luglio 2016 ore 12 presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, sezione II quater, via Flaminia n. 189, 00196 Roma, noti locali. Il ricorso e i motivi aggiunti nonche' tutti i documenti depositati dal ricorrente si trovano nella cancelleria della detta sezione II quater presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma. Informazioni possono essere altresi' tratte dal sito internet www.giustizia-amministrativa.it. Roma, 10 febbraio 2016 avv. Francesco Buonanno TV16ABA643