CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezione Lavoro

(GU Parte Seconda n.85 del 24-7-2018)

 
       Notifica per pubblici proclami - Ricorso R.G. n 829/16 
 

  Si rende noto che e' pendente presso la Corte di Appello di Catania
- Sez. Lavoro  -  ricorso  giurisdizionale  recante  R.G.  n.  829/16
promosso dai sigg. Maieli Diaz  Jose'  Antonino,  Zuccarello  Pietro,
Diolosa' Carmela e Mazzarino Alfredo, rappresentati  e  difesi  dagli
Avv.ti  Santi  Delia  e   Michele   Bonetti   contro   il   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  l'Universita'
degli studi di Catania nonche'  contro  Leotta  Maria  Luisa,  Aiello
Giuliana  Sorbello  Giuseppa,  Papale  Marcella,  Ali'  Irene  Fusta,
Filippino  Fabio  Giovanni  Domenico,  Manganano   Angela,   Scardina
Agatino, Trigale Rosa Maria, Cardillo  Leonardo,  Maugeri  Salvatore,
Ferlito Lucia,  Somma  Gaetano,  Distefano  Bruno,  Alletta  Filippo,
Maccarone  Valentina,  Giacoppo  Simona   Anna   Silvana,   Calderaro
Michelangelo, Polizzi Silvano, Andolina  Giuseppina  Rosalia,  Sciuto
Andrea, Amoroso Alessandra,  Formica  Antonio,  Spampinato  Francesca
Olivia, Melchiorri Giuseppe, Scarlata  Pietro,  Gravagna  Giuseppina,
Tricorni Carla, Visconte Antonio, Salerno Giuliano  Antonio,  Salerno
Iolanda  Maria,  Giacoppo  Simona,  Tuccari  Antonia,  Pascu  Teodora
Nicoletta, Maccarronello Dario, Fragone Buscimese Antonio,  Terranova
Roberta,  Foti  Raffaella,  Longobardi  Salvatore,   Marino   Monica,
Maiorano Gerardo, Salerno Debora nonche' nei confronti dei  candidati
inseriti   nell'elenco   dei   destinatari   della    procedura    di
stabilizzazione  del  personale   tecnico   amministrativo   di   cui
all'avviso  n.  6190   del   7   ottobre   2010,   prot.   n.   66740
dell'Universita'  degli  studi  di  Catania;  per  la  riforma  della
sentenza n. 1327/2016 emessa dal Tribunale di  Catania  mediante  cui
venivano rigettati i ricorsi  avverso  l'avviso  dell'Universita'  di
Catania e la pedissequa graduatoria, a  seguito  dell'esclusione  dei
ricorrenti dal processo  di  stabilizzazione  lavorativa  all'interno
dell'Ateneo. Tutti i ricorrenti hanno  svolto  negli  ultimi  anni  e
svolgono  attualmente,  la  propria   attivita'   lavorativa   presso
l'Universita' di Catania. A seguito di selezioni pubbliche per titoli
e colloqui, gli appellanti sono stati assunti con contratti  a  tempo
determinato ciclicamente rinnovati. Bandita nel 2010 la procedura  di
stabilizzazione  n.  6190  i  ricorrenti,   forniti   dei   necessari
requisiti,   presentavano   formale   domanda    ma    ne    venivano
illegittimamente esclusi. L'Ateneo infatti rilevava che  solo  coloro
la cui retribuzione gravava interamente  sulle  risorse  di  bilancio
dell'amministrazione  centrale  e/o  strutture  decentrate,  potevano
giovare della procedura di stabilizzazione. Accertata  la  competenza
del Giudice Ordinario e integrato il contraddittorio, il Tribunale di
Catania rigettava la  domanda  asserendo  che  l'amministrazione,  in
virtu' della propria discrezionalita', avesse validamente delineato i
criteri direttivi per  l'ammissione  alla  procedura.  Veniva  quindi
individuato, quale  fattore  discriminante  per  la  conversione  del
contratto di lavoro da tempo determinato a  tempo  indeterminato,  la
provenienza dei fondi dai  cui  attingere  per  la  retribuzione  dei
singoli dipendenti; e cio' nonostante  nelle  more  del  giudizio  di
primo grado gli odierni appellanti abbiano continuato a  svolgere  la
loro  attivita'  lavorativa  alle  dipendenze   dell'Universita'   di
Catania,  sempre  in  virtu'  di  contratti  a  tempo  determinato  e
svolgendo sempre le stesse mansioni. Gli appellanti  chiedono  dunque
che, previa disapplicazione dell'Avviso n. 6190 del 7 ottobre 2010  e
ove occorra della pedissequa graduatoria, sia accertato e  dichiarato
il loro diritto  ad  ottenere  la  stabilizzazione  del  rapporto  di
lavoro. 

                        avv. Michele Bonetti 

 
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