Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami - Ricorso R.G. n 829/16 Si rende noto che e' pendente presso la Corte di Appello di Catania - Sez. Lavoro - ricorso giurisdizionale recante R.G. n. 829/16 promosso dai sigg. Maieli Diaz Jose' Antonino, Zuccarello Pietro, Diolosa' Carmela e Mazzarino Alfredo, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Santi Delia e Michele Bonetti contro il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, l'Universita' degli studi di Catania nonche' contro Leotta Maria Luisa, Aiello Giuliana Sorbello Giuseppa, Papale Marcella, Ali' Irene Fusta, Filippino Fabio Giovanni Domenico, Manganano Angela, Scardina Agatino, Trigale Rosa Maria, Cardillo Leonardo, Maugeri Salvatore, Ferlito Lucia, Somma Gaetano, Distefano Bruno, Alletta Filippo, Maccarone Valentina, Giacoppo Simona Anna Silvana, Calderaro Michelangelo, Polizzi Silvano, Andolina Giuseppina Rosalia, Sciuto Andrea, Amoroso Alessandra, Formica Antonio, Spampinato Francesca Olivia, Melchiorri Giuseppe, Scarlata Pietro, Gravagna Giuseppina, Tricorni Carla, Visconte Antonio, Salerno Giuliano Antonio, Salerno Iolanda Maria, Giacoppo Simona, Tuccari Antonia, Pascu Teodora Nicoletta, Maccarronello Dario, Fragone Buscimese Antonio, Terranova Roberta, Foti Raffaella, Longobardi Salvatore, Marino Monica, Maiorano Gerardo, Salerno Debora nonche' nei confronti dei candidati inseriti nell'elenco dei destinatari della procedura di stabilizzazione del personale tecnico amministrativo di cui all'avviso n. 6190 del 7 ottobre 2010, prot. n. 66740 dell'Universita' degli studi di Catania; per la riforma della sentenza n. 1327/2016 emessa dal Tribunale di Catania mediante cui venivano rigettati i ricorsi avverso l'avviso dell'Universita' di Catania e la pedissequa graduatoria, a seguito dell'esclusione dei ricorrenti dal processo di stabilizzazione lavorativa all'interno dell'Ateneo. Tutti i ricorrenti hanno svolto negli ultimi anni e svolgono attualmente, la propria attivita' lavorativa presso l'Universita' di Catania. A seguito di selezioni pubbliche per titoli e colloqui, gli appellanti sono stati assunti con contratti a tempo determinato ciclicamente rinnovati. Bandita nel 2010 la procedura di stabilizzazione n. 6190 i ricorrenti, forniti dei necessari requisiti, presentavano formale domanda ma ne venivano illegittimamente esclusi. L'Ateneo infatti rilevava che solo coloro la cui retribuzione gravava interamente sulle risorse di bilancio dell'amministrazione centrale e/o strutture decentrate, potevano giovare della procedura di stabilizzazione. Accertata la competenza del Giudice Ordinario e integrato il contraddittorio, il Tribunale di Catania rigettava la domanda asserendo che l'amministrazione, in virtu' della propria discrezionalita', avesse validamente delineato i criteri direttivi per l'ammissione alla procedura. Veniva quindi individuato, quale fattore discriminante per la conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, la provenienza dei fondi dai cui attingere per la retribuzione dei singoli dipendenti; e cio' nonostante nelle more del giudizio di primo grado gli odierni appellanti abbiano continuato a svolgere la loro attivita' lavorativa alle dipendenze dell'Universita' di Catania, sempre in virtu' di contratti a tempo determinato e svolgendo sempre le stesse mansioni. Gli appellanti chiedono dunque che, previa disapplicazione dell'Avviso n. 6190 del 7 ottobre 2010 e ove occorra della pedissequa graduatoria, sia accertato e dichiarato il loro diritto ad ottenere la stabilizzazione del rapporto di lavoro. avv. Michele Bonetti TV18ABA7764