TERNA S.P.A.

(GU Parte Seconda n.58 del 19-5-2018)

 
Avviso  al  pubblico  -  Elettrodotto  a  380  kV  in  doppia   terna
           «Chiaramonte Gulfi - Ciminna» ed opere connesse 
 

  La Societa' Terna S.p.A., con sede Legale  in  Roma,  viale  Egidio
Galbani 70, C.F. e P.I. 05779661007, ai sensi del combinato  disposto
della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e del decreto legislativo  del  3
aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. 
  Rende noto  che  l'opera  in  oggetto  e'  stata  autorizzata  alla
costruzione ed esercizio in data 5 aprile  2018  con  il  decreto  n.
239/EL-279/269/2018,  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico   di
concerto  con  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  e  del
territorio e del mare, previo provvedimento di valutazione di impatto
ambientale n. 104 del 27 aprile 2016;  di  seguito  si  riportano  il
testo del decreto autorizzativo e  l'estratto  del  provvedimento  di
valutazione di impatto ambientale. 
  Visto il decreto-legge 29 agosto  2003,  n.  239,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  ottobre  2003,  n.   290,   recante
disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale
e per il recupero di  potenza  di  energia  elettrica,  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore
energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto   delle
disposizioni vigenti in materia di energia; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia; 
  Visto in particolare l'art. 1-sexies del suddetto decreto-legge  n.
239/2003 e s.m.i.,  in  base  al  quale  «al  fine  di  garantire  la
sicurezza del sistema energetico e di promuovere la  concorrenza  nei
mercati dell'energia elettrica, la costruzione  e  l'esercizio  degli
elettrodotti  facenti  parte  della  rete  nazionale   di   trasporto
dell'energia elettrica sono attivita' di preminente interesse statale
e sono soggetti ad una autorizzazione  unica  comprendente  tutte  le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli
stessi, rilasciata dal  Ministero  delle  attivita'  produttive  (ora
Ministero dello sviluppo economico)  di  concerto  con  il  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela   del   territorio   (ora   Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare),  previa
intesa con la regione o le regioni interessate [...]»; 
  Visto  il  regio  decreto  11  dicembre  1933,  n.  1775,   recante
approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle  acque
e sugli impianti elettrici; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965,  n.
342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e
norme  relative  al  coordinamento e  all'esercizio  delle  attivita'
elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente  nazionale
per l'energia elettrica; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79  di  attuazione
della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 25 giugno 1999, recante  determinazione  dell'ambito
della rete  elettrica  di  trasmissione  nazionale,  e  i  successivi
decreti ministeriali integrativi; 
  Visti i piani di sviluppo  della  rete  elettrica  di  trasmissione
nazionale  predisposti  dal  gestore  della  rete   di   trasmissione
nazionale, ora Terna S.p.A.; 
  Vista la legge quadro 22 febbraio  2001,  n.  36  sulla  protezione
dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio
2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto  in  particolare  l'art.  53,  comma  16-ter,   del   decreto
legislativo n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42 della legge
6 novembre 2012 n. 190, sul passaggio di alti funzionari dello  Stato
a soggetti privati (cosiddetto «Pantouflage»)  che  prevede  che:  «I
dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,  hanno  esercitato
poteri  autoritativi  o   negoziali   per   conto   delle   pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei
tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,
attivita'  lavorativa  o  professionale  presso  i  soggetti  privati
destinatari  dell'attivita'  della  pubblica  amministrazione  svolta
attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi  e  gli  incarichi
conferiti in violazione di quanto previsto dal  presente  comma  sono
nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o
conferiti di contrattare  con  le  pubbliche  amministrazioni  per  i
successivi  tre  anni  con  obbligo  di  restituzione  dei   compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti»; 
  Vista la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo
economico  applicativa  dell'art.  53,  comma  16-ter,  del   decreto
legislativo n. 165/2001; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 27  dicembre  2004,  n.  330,  recante
integrazioni al citato decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
327/2001, in  materia  di  espropriazione  per  la  realizzazione  di
infrastrutture lineari energetiche; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto 18 settembre  2006  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
recante regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo
di cui all'art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239; 
  Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante  disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita', convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo
2012, n. 27; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare
l'art. 8 ove e' prevista l'adozione, con  decreto  3  del  Presidente
della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'art. 17,  comma  2,  della
legge n. 400/1988, di  disposizioni  di  riordino  e  semplificazione
della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo
secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo art. 8; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.
120, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.  183
del 7 agosto 2017, recante «Disciplina  semplificata  della  gestione
delle terre e rocce da scavo», emanato  in  attuazione  del  predetto
art. 8; 
  Vista la nota prot. n. TEFCNA/P20110000653 del  30  dicembre  2011,
indirizzata al Ministero dello  sviluppo  economico  e  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e  corredata
della documentazione tecnica delle opere, con la quale  Terna  S.p.A.
ha presentato istanza ai fini del  rilascio  dell'autorizzazione,  ex
art.  1-sexies  del  decreto-legge  n.  239/2003   e   s.m.i.,   alla
costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto  a  380  kV  in  doppia
terna «Chiaramonte Gulfi  -  Ciminna»  e  delle  opere  connesse,  da
realizzarsi nei comuni di Alimena, Castellana Sicula,  Castronovo  di
Sicilia, Ciminna, Lercara Friddi,  Petralia  Sottana,  Vicari  (prov.
PA); Cammarata (AG); Mussomeli, Santa Caterina Villarmosa, Resuttano,
Villalba, Vallelunga Pratameno (CL);  Aidone,  Assoro,  Calascibetta,
Enna, Leonforte,  Villarosa  (EN);  Licodia  Eubea,  Mineo,  Ramacca,
Raddusa (CT); Chiaramonte Gulfi (RG), con dichiarazione  di  pubblica
utilita', urgenza, indifferibilita' e inamovibilita' delle opere; 
  Considerato che, nell'ambito della suddetta istanza,  Terna  S.p.A.
ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche: 
      l'apposizione del vincolo preordinato  all'imposizione  in  via
coattiva della servitu' di  elettrodotto  sulle  aree  potenzialmente
impegnate dalle linee elettriche, ai sensi  dell'art.  52-quater  del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001; 
      la delega alla Societa' Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti
del procedimento espropriativo, ai sensi dell'art. 6,  comma  8,  del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001; 
  Considerato altresi' che tale opera e' compresa fra quelle previste
nel vigente «Piano di sviluppo della rete elettrica  di  trasmissione
nazionale»; 
  Considerato  che,  nello   specifico,   le   opere   in   questione
contribuiranno a migliorare le condizioni per il mercato elettrico  e
la qualita' e la continuita' della fornitura  dell'energia  elettrica
nell'area sud orientale della Regione Sicilia, favorendo lo  sviluppo
del tessuto socio-economico dell'Isola; 
  Considerato che le opere in autorizzazione consentiranno,  inoltre,
di  ridurre  i  vincoli  di  esercizio  delle   centrali   da   fonte
convenzionale ed eolica presenti nella  parte  orientale  dell'Isola,
migliorando l'affidabilita' e la sicurezza della fornitura di energia
elettrica, in particolare nell'area compresa tra Catania e  Siracusa,
e di  sfruttare  maggiormente,  anche  in  relazione  all'entrata  in
esercizio del secondo collegamento a 380 kV «Sorgente  -  Rizziconi»,
l'energia messa a disposizione dalle nuove centrali, garantendo cosi'
una migliore copertura del fabbisogno isolano; 
  Vista la dichiarazione annessa alla citata istanza, con la quale la
societa' proponente ha comunicato, ai sensi dell'art. 2, comma 1  del
citato decreto-legge 18 settembre 2006, che il valore  stimato  delle
opere in questione e' superiore a  €  5.000.000  (cinque  milioni  di
euro), nonche' l'attestazione del versamento del contributo dovuto ai
sensi  del   comma   110   dell'art.   1   della   Siglato:   MB   n.
239/EL-279/269/2018 4 legge n.  239/2004,  acquisita  agli  atti  del
procedimento; 
  Vista la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012,  con  la
quale la societa' Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma -  viale
Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), societa' controllata da  Terna
- Rete elettrica nazionale societa' per azioni  (nel  seguito:  Terna
S.p.A.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha  inviato  la  procura
generale conferitale da Terna S.p.A.  affinche'  la  rappresenti  nei
confronti   della   pubblica   amministrazione    nei    procedimenti
autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a  far  data  dal  1°
aprile 2012; 
  Vista la nota prot. n. 0008413 del 26 aprile 2012, con la quale  il
Ministero dello sviluppo economico,  a  seguito  dell'esito  positivo
della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi
minimi necessari per l'ammissibilita' dell'istanza, ha comunicato  il
formale avvio del  procedimento  autorizzativo  delle  opere  di  cui
trattasi; 
  Considerato che l'intervento rientra nelle categorie  di  opere  da
sottoporre a Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.),  comprensiva
di valutazione di incidenza,  e  che  parte  delle  aree  interessate
dall'intervento  ricadono  in  ambito  di  tutela  sotto  il  profilo
paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42  recante  Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, e che per la realizzazione di  tali  opere  e',  pertanto,
prevista l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica; 
  Preso atto che, con nota prot. TRISPA/P201200003537 del  27  luglio
2012, la societa' Terna S.p.A. ha formulato istanza  di  avvio  della
procedura di V.I.A. al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e al  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo; 
  Preso atto che nell'ambito della suddetta procedura,  il  Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ha  espresso,  con
nota  prot.  n.  5968  del  2  marzo  2016,  parere   favorevole   di
compatibilita' ambientale, con prescrizioni; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, n. 104 del 27 aprile 2016, con  il
quale  le  opere   hanno   ricevuto   il   giudizio   favorevole   di
compatibilita' ambientale, con prescrizioni; 
  Preso atto che,  ai  sensi  dell'art.  26,  comma  4,  del  decreto
legislativo  n.  152/2006,  cosi'   come   modificato   dal   decreto
legislativo n. 4/2008, il provvedimento  di  valutazione  di  impatto
ambientale sostituisce o coordina tutte  le  autorizzazioni,  intese,
concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati
in materia ambientale; 
  Considerato che, a seguito  dell'emanazione  del  suddetto  decreto
VIA,  la  societa'  Terna  S.p.A.  ha  provveduto  ad  aggiornare  il
progetto,  in  ottemperanza  alle  prescrizioni  in  esso  contenute,
inserendo nel contempo ulteriori ottimizzazioni progettuali; 
  Considerato altresi' che, nello  specifico,  l'intervento  prevede,
nelle   aree   individuate    dalle    planimetrie    catastali    n.
DGGR10002BGL00067-rev.1 del 15 giugno 2017 (n. 69  Tavole),  allegate
alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente: 
    la realizzazione di un nuovo elettrodotto  a  380  kV  in  doppia
terna tra l'esistente stazione  elettrica  «Chiaramonte  -  Gulfi»  e
l'esistente stazione elettrica «Ciminna», per una lunghezza totale di
171,3 km circa (opera principale); 
    l'adeguamento della S.E. «Ciminna» (opera connessa); 
    l'adeguamento della S.E. «Chiaramonte - Gulfi» (opera connessa); 
    la realizzazione di  varianti  agli  elettrodotti  a  150  kV  in
semplice terna interferenti con l'opera principale (opera connessa); 
    la realizzazione di varianti agli elettrodotti a 220 kV in doppia
terna «Ciminna - Caracoli», e «Ciminna - Partinico» interferenti  con
l'opera principale (opera connessa); 
    la realizzazione di  varianti  agli  elettrodotti  a  380  kV  in
semplice terna «Chiaramonte Gulfi - Paterno'» e «Chiaramonte -  Gulfi
- Priolo» (opera connessa); 
  Dato atto che, con note prot n. TE/P20170004888 del 31 luglio  2017
e n. TE/P20170004936 del 2 agosto 2017, la societa' Terna  S.p.A.  ha
proceduto   a   trasmettere   l'intera   documentazione   progettuale
revisionata  rispettivamente  ai  Ministeri   autorizzanti   e   alle
amministrazioni, enti e soggetti coinvolti nel procedimento; 
  Dato atto che, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e  dell'art.
52-ter comma  1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
327/2001  e  s.m.i.,  la  societa'  Terna  S.p.A.  ha  provveduto  ad
effettuare la pubblicazione dell'avviso  al  pubblico  relativo  agli
aggiornamenti apportati al progetto in recepimento delle prescrizioni
riportate nel suddetto decreto VIA  e  con  l'inserimento  di  alcune
ulteriori  ottimizzazioni  di  tracciato  per  almeno  trenta  giorni
consecutivi negli albi pretori  online  dei  comuni  territorialmente
interessati, nonche' sui quotidiani «La Sicilia» e «La Repubblica»  e
sul sito informatico della Regione Sicilia; 
  Atteso  che,  a  seguito  delle  pubblicazioni   effettuate,   sono
pervenute n. 33 osservazioni, ai sensi dell'art. 11 del  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  327/2001,  da  parte  di  proprietari
delle aree interessate dalle opere da realizzare; 
  Vista la nota prot. n. 28659 del 6 dicembre 2017, con la  quale  il
Ministero  dello  sviluppo   economico,   in   considerazione   della
conclusione positiva dell'endoprocedimento ambientale,  ha  convocato
la Conferenza di servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. e
del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i.; 
  Visto il resoconto  verbale  della  riunione  della  Conferenza  di
servizi tenutasi in data 20 dicembre 2017, che forma parte integrante
del presente decreto (Allegato 1), trasmesso con nota prot. n.  30168
del 21 dicembre 2017 a tutti i soggetti interessati; 
  Considerato che nel corso di detta riunione e' stato, tra  l'altro,
dato conto delle osservazioni pervenute, e acquisite  agli  atti  del
procedimento con  le  relative  controdeduzioni  da  parte  di  Terna
S.p.A., come risulta dal resoconto verbale sopra citato; 
  Considerato che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti
i  pareri,  gli  assensi  e  i  nulla  osta  degli   enti   e   delle
amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa,  alcuni
con prescrizioni, e che  gli  stessi  formano  parte  integrante  del
presente decreto (Allegato 2); 
  Considerato che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni
e dei soggetti convocati a partecipare alla  suddetta  Conferenza  di
servizi e' intesa, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della legge n.
241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta; 
  Viste le note prot. n. 717 del 17 gennaio 2018 e prot. n. 2565  del
16 febbraio 2018, con le quali la Direzione generale per lo  sviluppo
del territorio, la programmazione e  i  progetti  internazionali  del
Ministero  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti,   competente,
nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della
conformita' delle opere alle prescrizioni dei  piani  urbanistici  ed
edilizi vigenti nei comuni interessati, ha  trasmesso  l'esito  della
verifica  da  parte  dell'Assessorato  regionale  del  territorio   e
dell'ambiente della Regione Siciliana,  relativamente  all'intervento
in questione; 
  Considerato che,  qualora  le  opere  di  cui  trattasi  comportino
variazione degli strumenti urbanistici, il  rilascio  della  presente
autorizzazione ha effetto di variante urbanistica; 
  Visto il decreto assessorile n. 130 del 7 marzo 2018, con il  quale
la Regione Siciliana ha rilasciato l'intesa di cui all'art.  1-sexies
del suddetto decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239; 
  Considerato che la pubblica utilita' dell'intervento  in  questione
discende  dalla  funzione  pubblica   cui   gli   elettrodotti   sono
stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di
trasmissione nazionale; 
  Considerato che le  attivita'  in  questione  risultano  urgenti  e
indifferibili,  in  quanto  hanno  la  finalita'   di   superare   le
limitazioni  alla  capacita'  produttiva  di  energia  elettrica  con
particolare riferimento al polo di  Priolo  Gargallo,  e  inoltre  di
ovviare alle congestioni che si manifestano sulla rete  a  220  kV  a
causa della mancanza di elettrodotti a 380 kV tra Sicilia Occidentale
e Sicilia Orientale; 
  Considerata la necessita' di accogliere quanto richiesto  da  Terna
S.p.A. in riferimento all'inamovibilita' delle opere, atteso che ogni
intervento sulle linee  elettriche  ne  comporta  necessariamente  la
disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una  molteplicita'
di impreviste modifiche al tracciato e' suscettibile di  alterare  la
qualita' del trasporto di energia elettrica; 
  Visto, l'«Atto di accettazione» prot. TE/P20180002591 del 4  aprile
2018, con  il  quale  Terna  S.p.A.,  ha  accettato  le  prescrizioni
contenute nei suddetti pareri,  assensi  e  nulla  osta,  nonche'  le
determinazioni della citata Conferenza di servizi; 
  Ritenuto  pertanto  di   dover   adottare   il   provvedimento   di
autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa la fase istruttoria
del procedimento; 
  Visto l'art. 6, comma 8, del citato decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., che  prevede  la  possibilita',  per
l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare,  in
tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo; 
  Vista la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la  quale
Terna S.p.A. si dichiara  disponibile  ad  accettare  la  delega  per
l'esercizio del suddetto potere espropriativo; 
  Visti gli atti di ufficio; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione  e
all'esercizio dell'elettrodotto a 380 kV in doppia terna «Chiaramonte
Gulfi - Ciminna» e delle opere connesse, da realizzarsi nei comuni di
Alimena, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia,  Ciminna,  Lercara
Friddi, Petralia Sottana, Vicari  (PA);  Cammarata  (AG);  Mussomeli,
Santa Caterina Villarmosa, Resuttano, Villalba, Vallelunga  Pratameno
(CL) Aidone, Assoro, Calascibetta, Enna, Leonforte,  Villarosa  (EN);
Licodia Eubea, Mineo, Ramacca, Raddusa (CT); Chiaramonte Gulfi  (RG),
con le prescrizioni di cui in premessa. 
  2. Il predetto progetto sara' realizzato secondo la  localizzazione
e  i   tracciati   individuati   nelle   planimetrie   catastali   n.
DGGR10002BGL00067-rev.1 del 15 giugno 2017 (n. 69  Tavole),  allegate
alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente. 
 
                               Art. 2. 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n.
239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre  2003,  n.
290, e s.m.i., la Societa' Terna S.p.A., con sede  in  Roma  -  viale
Egidio Galbani, 70  (C.F.  e  P.I.  05779661007),  e'  autorizzata  a
costruire ed esercire le opere di cui all'art. 1, in  conformita'  al
progetto approvato. 
  2.  La  presente  autorizzazione   sostituisce,   anche   ai   fini
urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli  adempimenti  previsti  dalle
norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e
atti di assenso comunque denominati  previsti  dalle  norme  vigenti,
costituendo titolo a costruire e  ad  esercire  le  citate  opere  in
conformita' al progetto approvato. 
  3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica  e
ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilita', urgenza
ed  indifferibilita'  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni. 
  4. Le opere autorizzate sono inamovibili. 
  5.  La  presente  autorizzazione  costituisce  vincolo  preordinato
all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione  delle
suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato. 
  6. Nelle more della realizzazione delle opere, i comuni interessati
confermeranno, sulla base degli  elaborati  grafici  progettuali,  le
necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate
ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i.  e
dell'art.  52-quater,  comma  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n.  327/2001,  e  adegueranno  gli  strumenti  urbanistici
comunali. 
 
                               Art. 3. 
 
  La  presente  autorizzazione  e'  subordinata  al  rispetto   delle
determinazioni di  cui  al  resoconto  verbale  della  Conferenza  di
servizi (Allegato 1),  nonche'  delle  prescrizioni  contenute  negli
assensi, pareri e nulla osta allegati al presente  decreto  (Allegato
2). 
 
                               Art. 4. 
 
  1. Tutte le opere devono essere  realizzate  secondo  le  modalita'
costruttive previste nel progetto approvato  e  in  osservanza  delle
disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti. 
  2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto  esecutivo  o
in fase  di  realizzazione  delle  opere,  sia  necessario  apportare
varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal  comma
4-quaterdecies dell'art. 1-sexies del  decreto-legge  n.  239/2003  e
s.m.i.. 
  3. Copia integrale del progetto esecutivo deve  essere  inviata,  a
cura  di  Terna  S.p.A.,   prima   dell'inizio   dei   lavori,   alle
Amministrazioni autorizzanti, alle due direzioni generali  competenti
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla regione e ai
comuni interessati, mentre alle  societa'  proprietarie  delle  opere
interferite devono essere inviati gli  elaborati  esecutivi  relativi
alle sole opere interferenti. 
  4. Copie integrali del progetto esecutivo  devono  altresi'  essere
trasmesse, dalla societa'  titolare  del  decreto  autorizzativo,  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  -
D.G. per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, al  Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,  alla  regione  e
agli  altri  enti  preposti  alle  verifiche  di  ottemperanza   alle
prescrizioni  imposte  nel  decreto   VIA   come   ivi   specificato.
Analogamente, la medesima societa' deve provvedere alla  trasmissione
degli atti acclaranti l'ottemperanza alle eventuali  prescrizioni  da
rispettare durante le fasi di cantiere e per quelle  successive  alla
esecuzione dei lavori. 
  5. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la
societa' titolare della presente autorizzazione deve  attenersi  alle
disposizioni contenute nel citato decreto VIA nonche'  nel  resoconto
verbale della suddetta Conferenza di servizi. 
  6. Le opere devono essere realizzate nel termine di cinque  anni  a
decorrere dalla data del presente decreto. 
  7. Al termine della realizzazione delle opere e prima  della  messa
in  esercizio,  Terna  S.p.A.  deve  fornire   alle   Amministrazioni
autorizzanti  apposita  certificazione  attestante  il  rispetto  dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi  di
qualita' stabiliti dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  8  luglio  2003.  Terna   S.p.A.   deve   comunicare   alle
Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio  delle
opere. Per  tutta  la  durata  dell'esercizio  dei  nuovi  tratti  di
elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti  agli
organi di controllo previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 8 luglio 2003, secondo le modalita' e la  frequenza  ivi
stabilite. 
  8. Dei suddetti adempimenti, nonche' del rispetto degli obblighi di
cui all'art. 3,  Terna  S.p.A.  deve  fornire,  alle  Amministrazioni
autorizzanti, apposita dettagliata relazione. 
  9. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare provvede alla verifica della conformita' delle opere al progetto
autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore. 
  10. Tutte le spese  inerenti  la  presente  autorizzazione  sono  a
carico di Terna S.p.A. 
 
                               Art. 5. 
 
  L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti  dei
terzi e sotto  l'osservanza  di  tutte  le  disposizioni  vigenti  in
materia  di  linee  di  trasmissione  e  distribuzione   di   energia
elettrica. In conseguenza, la Societa' Terna S.p.A. assume  la  piena
responsabilita' per  quanto  riguarda  i  diritti  dei  terzi  e  gli
eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui
trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da  parte
di terzi che si ritenessero danneggiati. 
 
                               Art. 6. 
 
  Ai sensi  dell'art.  6,  comma  8,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 327/2001 e  successive  modifiche  e  integrazioni,  e'
conferita delega alla Societa'  Terna  S.p.A.,  in  persona  del  suo
amministratore delegato pro tempore, con facolta' di subdelega ad uno
o piu' dirigenti della societa' e con obbligo di indicare gli estremi
della delega in  ogni  atto  e  provvedimento  che  verra'  emesso  e
parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove  la
subdelega medesima verra' utilizzata, di esercitare  tutti  i  poteri
espropriativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n.
327/2001 e dal decreto legislativo n. 330/2004, anche avvalendosi  di
societa' controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i  relativi
atti e provvedimenti ivi inclusi,  a  titolo  esemplificativo  e  non
esaustivo, i decreti di asservimento coattivo,  di  espropriazione  e
retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis  e  49
del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  327/2001,  le
autorizzazioni  al   pagamento   delle   indennita'   provvisorie   e
definitive, e di espletare tutte le connesse attivita' necessarie  ai
fini della realizzazione dell'elettrodotto. 
 
                               Art. 7. 
 
  Avverso   la   presente   autorizzazione   e'    ammesso    ricorso
giurisdizionale al  T.A.R.  competente  o,  in  alternativa,  ricorso
straordinario al Capo dello Stato, nel termine,  rispettivamente,  di
sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione  Siciliana,  che  deve
avvenire a cura e spese della Societa' Terna S.p.A. 
    Roma, 5 aprile 2018 
 
           Il direttore generale per il mercato elettrico, 
       le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare: 
                       dott.ssa Rosaria Romano 
 
 
        Il direttore generale per i rifiuti e l'inquinamento: 
                        dott. Mariano Grillo 
 
 
                Terna S.p.A. con sede Legale in Roma, 
           viale Egidio Galbani 70 C.F. e P.I. 05779661007 
 
Estratto del provvedimento di valutazione di  impatto  ambientale  n.
  104 del 27 aprile 2016 relativo al progetto Elettrodotto a  380  kV
  in doppia terna «Chiaramonte Gulfi - Ciminna»  ed  opere  connesse,
  presentato dalla Societa' Terna S.p.A. con  sede  legale  in  Roma,
  viale Egidio Galbani 70 - C.F. e P.I. 05779661007 
  In data 27  aprile  2016  e'  stato  emanato  il  provvedimento  di
valutazione di impatto ambientale n. 104, con esito positivo relativo
al progetto Elettrodotto a 380 kV in doppia terna «Chiaramonte  Gulfi
- Ciminna» ed opere connesse localizzato nella Regione Sicilia, nelle
Province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania,  Ragusa
e nei Comuni di Alimena, Castellana Sicula,  Castronovo  di  Sicilia,
Ciminna, Lercara Friddi, Petralia Sottana, Vicari  (in  provincia  di
Palermo); Cammarata (in provincia  di  Agrigento);  Mussomeli,  Santa
Caterina Villarmosa, Resuttano, Villalba,  Vallelunga  Pratameno  (in
provincia di  Caltanissetta);  Aidone,  Assoro,  Calascibetta,  Enna,
Leonforte, Villarosa (in provincia di Enna);  Licodia  Eubea,  Mineo,
Ramacca, Raddusa (in provincia di  Catania);  Chiaramonte  Gulfi  (in
provincia di Ragusa) presentato dalla Societa' Terna S.p.A., con sede
legale in Roma, viale Egidio Galbani 70, C.F. e P.I. 05779661007. 
  Il testo integrale del provvedimento, corredato dagli allegati  che
ne costituiscono parte, integrante, e' disponibile sul portale  delle
valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare  (http://www.va.minambiente.it/)  e
presso la Direzione per le valutazioni e  autorizzazioni  ambientali,
via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma. 
  Avverso il provvedimento e' ammesso ricorso al TAR  entro  sessanta
giorni e al Capo dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 

   Terna S.p.A. - Autorizzazioni e concertazione - Il responsabile 
                             Adel Motawi 

 
TV18ADE5329
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.