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Errata corrige
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Avviso al pubblico - Elettrodotto a 380 kV in doppia terna «Chiaramonte Gulfi - Ciminna» ed opere connesse La Societa' Terna S.p.A., con sede Legale in Roma, viale Egidio Galbani 70, C.F. e P.I. 05779661007, ai sensi del combinato disposto della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. Rende noto che l'opera in oggetto e' stata autorizzata alla costruzione ed esercizio in data 5 aprile 2018 con il decreto n. 239/EL-279/269/2018, dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare, previo provvedimento di valutazione di impatto ambientale n. 104 del 27 aprile 2016; di seguito si riportano il testo del decreto autorizzativo e l'estratto del provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia; Visto in particolare l'art. 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale «al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attivita' di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attivita' produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]»; Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attivita' elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi; Visti i piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale predisposti dal gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.; Vista la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto in particolare l'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, sul passaggio di alti funzionari dello Stato a soggetti privati (cosiddetto «Pantouflage») che prevede che: «I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti»; Vista la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo di cui all'art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239; Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'art. 8 ove e' prevista l'adozione, con decreto 3 del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo art. 8; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 183 del 7 agosto 2017, recante «Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo», emanato in attuazione del predetto art. 8; Vista la nota prot. n. TEFCNA/P20110000653 del 30 dicembre 2011, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata della documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna S.p.A. ha presentato istanza ai fini del rilascio dell'autorizzazione, ex art. 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto a 380 kV in doppia terna «Chiaramonte Gulfi - Ciminna» e delle opere connesse, da realizzarsi nei comuni di Alimena, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Ciminna, Lercara Friddi, Petralia Sottana, Vicari (prov. PA); Cammarata (AG); Mussomeli, Santa Caterina Villarmosa, Resuttano, Villalba, Vallelunga Pratameno (CL); Aidone, Assoro, Calascibetta, Enna, Leonforte, Villarosa (EN); Licodia Eubea, Mineo, Ramacca, Raddusa (CT); Chiaramonte Gulfi (RG), con dichiarazione di pubblica utilita', urgenza, indifferibilita' e inamovibilita' delle opere; Considerato che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche: l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitu' di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche, ai sensi dell'art. 52-quater del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001; la delega alla Societa' Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001; Considerato altresi' che tale opera e' compresa fra quelle previste nel vigente «Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale»; Considerato che, nello specifico, le opere in questione contribuiranno a migliorare le condizioni per il mercato elettrico e la qualita' e la continuita' della fornitura dell'energia elettrica nell'area sud orientale della Regione Sicilia, favorendo lo sviluppo del tessuto socio-economico dell'Isola; Considerato che le opere in autorizzazione consentiranno, inoltre, di ridurre i vincoli di esercizio delle centrali da fonte convenzionale ed eolica presenti nella parte orientale dell'Isola, migliorando l'affidabilita' e la sicurezza della fornitura di energia elettrica, in particolare nell'area compresa tra Catania e Siracusa, e di sfruttare maggiormente, anche in relazione all'entrata in esercizio del secondo collegamento a 380 kV «Sorgente - Rizziconi», l'energia messa a disposizione dalle nuove centrali, garantendo cosi' una migliore copertura del fabbisogno isolano; Vista la dichiarazione annessa alla citata istanza, con la quale la societa' proponente ha comunicato, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del citato decreto-legge 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione e' superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro), nonche' l'attestazione del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'art. 1 della Siglato: MB n. 239/EL-279/269/2018 4 legge n. 239/2004, acquisita agli atti del procedimento; Vista la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale la societa' Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma - viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), societa' controllata da Terna - Rete elettrica nazionale societa' per azioni (nel seguito: Terna S.p.A.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinche' la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012; Vista la nota prot. n. 0008413 del 26 aprile 2012, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilita' dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi; Considerato che l'intervento rientra nelle categorie di opere da sottoporre a Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), comprensiva di valutazione di incidenza, e che parte delle aree interessate dall'intervento ricadono in ambito di tutela sotto il profilo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, e che per la realizzazione di tali opere e', pertanto, prevista l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica; Preso atto che, con nota prot. TRISPA/P201200003537 del 27 luglio 2012, la societa' Terna S.p.A. ha formulato istanza di avvio della procedura di V.I.A. al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; Preso atto che nell'ambito della suddetta procedura, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ha espresso, con nota prot. n. 5968 del 2 marzo 2016, parere favorevole di compatibilita' ambientale, con prescrizioni; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, n. 104 del 27 aprile 2016, con il quale le opere hanno ricevuto il giudizio favorevole di compatibilita' ambientale, con prescrizioni; Preso atto che, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 4/2008, il provvedimento di valutazione di impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati in materia ambientale; Considerato che, a seguito dell'emanazione del suddetto decreto VIA, la societa' Terna S.p.A. ha provveduto ad aggiornare il progetto, in ottemperanza alle prescrizioni in esso contenute, inserendo nel contempo ulteriori ottimizzazioni progettuali; Considerato altresi' che, nello specifico, l'intervento prevede, nelle aree individuate dalle planimetrie catastali n. DGGR10002BGL00067-rev.1 del 15 giugno 2017 (n. 69 Tavole), allegate alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente: la realizzazione di un nuovo elettrodotto a 380 kV in doppia terna tra l'esistente stazione elettrica «Chiaramonte - Gulfi» e l'esistente stazione elettrica «Ciminna», per una lunghezza totale di 171,3 km circa (opera principale); l'adeguamento della S.E. «Ciminna» (opera connessa); l'adeguamento della S.E. «Chiaramonte - Gulfi» (opera connessa); la realizzazione di varianti agli elettrodotti a 150 kV in semplice terna interferenti con l'opera principale (opera connessa); la realizzazione di varianti agli elettrodotti a 220 kV in doppia terna «Ciminna - Caracoli», e «Ciminna - Partinico» interferenti con l'opera principale (opera connessa); la realizzazione di varianti agli elettrodotti a 380 kV in semplice terna «Chiaramonte Gulfi - Paterno'» e «Chiaramonte - Gulfi - Priolo» (opera connessa); Dato atto che, con note prot n. TE/P20170004888 del 31 luglio 2017 e n. TE/P20170004936 del 2 agosto 2017, la societa' Terna S.p.A. ha proceduto a trasmettere l'intera documentazione progettuale revisionata rispettivamente ai Ministeri autorizzanti e alle amministrazioni, enti e soggetti coinvolti nel procedimento; Dato atto che, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., la societa' Terna S.p.A. ha provveduto ad effettuare la pubblicazione dell'avviso al pubblico relativo agli aggiornamenti apportati al progetto in recepimento delle prescrizioni riportate nel suddetto decreto VIA e con l'inserimento di alcune ulteriori ottimizzazioni di tracciato per almeno trenta giorni consecutivi negli albi pretori online dei comuni territorialmente interessati, nonche' sui quotidiani «La Sicilia» e «La Repubblica» e sul sito informatico della Regione Sicilia; Atteso che, a seguito delle pubblicazioni effettuate, sono pervenute n. 33 osservazioni, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, da parte di proprietari delle aree interessate dalle opere da realizzare; Vista la nota prot. n. 28659 del 6 dicembre 2017, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, in considerazione della conclusione positiva dell'endoprocedimento ambientale, ha convocato la Conferenza di servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. e del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i.; Visto il resoconto verbale della riunione della Conferenza di servizi tenutasi in data 20 dicembre 2017, che forma parte integrante del presente decreto (Allegato 1), trasmesso con nota prot. n. 30168 del 21 dicembre 2017 a tutti i soggetti interessati; Considerato che nel corso di detta riunione e' stato, tra l'altro, dato conto delle osservazioni pervenute, e acquisite agli atti del procedimento con le relative controdeduzioni da parte di Terna S.p.A., come risulta dal resoconto verbale sopra citato; Considerato che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (Allegato 2); Considerato che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di servizi e' intesa, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta; Viste le note prot. n. 717 del 17 gennaio 2018 e prot. n. 2565 del 16 febbraio 2018, con le quali la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformita' delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nei comuni interessati, ha trasmesso l'esito della verifica da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente della Regione Siciliana, relativamente all'intervento in questione; Considerato che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica; Visto il decreto assessorile n. 130 del 7 marzo 2018, con il quale la Regione Siciliana ha rilasciato l'intesa di cui all'art. 1-sexies del suddetto decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239; Considerato che la pubblica utilita' dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale; Considerato che le attivita' in questione risultano urgenti e indifferibili, in quanto hanno la finalita' di superare le limitazioni alla capacita' produttiva di energia elettrica con particolare riferimento al polo di Priolo Gargallo, e inoltre di ovviare alle congestioni che si manifestano sulla rete a 220 kV a causa della mancanza di elettrodotti a 380 kV tra Sicilia Occidentale e Sicilia Orientale; Considerata la necessita' di accogliere quanto richiesto da Terna S.p.A. in riferimento all'inamovibilita' delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicita' di impreviste modifiche al tracciato e' suscettibile di alterare la qualita' del trasporto di energia elettrica; Visto, l'«Atto di accettazione» prot. TE/P20180002591 del 4 aprile 2018, con il quale Terna S.p.A., ha accettato le prescrizioni contenute nei suddetti pareri, assensi e nulla osta, nonche' le determinazioni della citata Conferenza di servizi; Ritenuto pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa la fase istruttoria del procedimento; Visto l'art. 6, comma 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., che prevede la possibilita', per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo; Vista la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo; Visti gli atti di ufficio; Decreta: Art. 1. 1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto a 380 kV in doppia terna «Chiaramonte Gulfi - Ciminna» e delle opere connesse, da realizzarsi nei comuni di Alimena, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Ciminna, Lercara Friddi, Petralia Sottana, Vicari (PA); Cammarata (AG); Mussomeli, Santa Caterina Villarmosa, Resuttano, Villalba, Vallelunga Pratameno (CL) Aidone, Assoro, Calascibetta, Enna, Leonforte, Villarosa (EN); Licodia Eubea, Mineo, Ramacca, Raddusa (CT); Chiaramonte Gulfi (RG), con le prescrizioni di cui in premessa. 2. Il predetto progetto sara' realizzato secondo la localizzazione e i tracciati individuati nelle planimetrie catastali n. DGGR10002BGL00067-rev.1 del 15 giugno 2017 (n. 69 Tavole), allegate alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente. Art. 2. 1. Ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Societa' Terna S.p.A., con sede in Roma - viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), e' autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'art. 1, in conformita' al progetto approvato. 2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformita' al progetto approvato. 3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni. 4. Le opere autorizzate sono inamovibili. 5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato. 6. Nelle more della realizzazione delle opere, i comuni interessati confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'art. 52-quater, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali. Art. 3. La presente autorizzazione e' subordinata al rispetto delle determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza di servizi (Allegato 1), nonche' delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (Allegato 2). Art. 4. 1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalita' costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti. 2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-quaterdecies dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i.. 3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alle due direzioni generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla regione e ai comuni interessati, mentre alle societa' proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti. 4. Copie integrali del progetto esecutivo devono altresi' essere trasmesse, dalla societa' titolare del decreto autorizzativo, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - D.G. per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, alla regione e agli altri enti preposti alle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni imposte nel decreto VIA come ivi specificato. Analogamente, la medesima societa' deve provvedere alla trasmissione degli atti acclaranti l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni da rispettare durante le fasi di cantiere e per quelle successive alla esecuzione dei lavori. 5. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la societa' titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni contenute nel citato decreto VIA nonche' nel resoconto verbale della suddetta Conferenza di servizi. 6. Le opere devono essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto. 7. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere. Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, secondo le modalita' e la frequenza ivi stabilite. 8. Dei suddetti adempimenti, nonche' del rispetto degli obblighi di cui all'art. 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione. 9. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla verifica della conformita' delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore. 10. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A. Art. 5. L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Societa' Terna S.p.A. assume la piena responsabilita' per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati. Art. 6. Ai sensi dell'art. 6, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, e' conferita delega alla Societa' Terna S.p.A., in persona del suo amministratore delegato pro tempore, con facolta' di subdelega ad uno o piu' dirigenti della societa' e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verra' emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verra' utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e dal decreto legislativo n. 330/2004, anche avvalendosi di societa' controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennita' provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attivita' necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto. Art. 7. Avverso la presente autorizzazione e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, che deve avvenire a cura e spese della Societa' Terna S.p.A. Roma, 5 aprile 2018 Il direttore generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare: dott.ssa Rosaria Romano Il direttore generale per i rifiuti e l'inquinamento: dott. Mariano Grillo Terna S.p.A. con sede Legale in Roma, viale Egidio Galbani 70 C.F. e P.I. 05779661007 Estratto del provvedimento di valutazione di impatto ambientale n. 104 del 27 aprile 2016 relativo al progetto Elettrodotto a 380 kV in doppia terna «Chiaramonte Gulfi - Ciminna» ed opere connesse, presentato dalla Societa' Terna S.p.A. con sede legale in Roma, viale Egidio Galbani 70 - C.F. e P.I. 05779661007 In data 27 aprile 2016 e' stato emanato il provvedimento di valutazione di impatto ambientale n. 104, con esito positivo relativo al progetto Elettrodotto a 380 kV in doppia terna «Chiaramonte Gulfi - Ciminna» ed opere connesse localizzato nella Regione Sicilia, nelle Province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Ragusa e nei Comuni di Alimena, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Ciminna, Lercara Friddi, Petralia Sottana, Vicari (in provincia di Palermo); Cammarata (in provincia di Agrigento); Mussomeli, Santa Caterina Villarmosa, Resuttano, Villalba, Vallelunga Pratameno (in provincia di Caltanissetta); Aidone, Assoro, Calascibetta, Enna, Leonforte, Villarosa (in provincia di Enna); Licodia Eubea, Mineo, Ramacca, Raddusa (in provincia di Catania); Chiaramonte Gulfi (in provincia di Ragusa) presentato dalla Societa' Terna S.p.A., con sede legale in Roma, viale Egidio Galbani 70, C.F. e P.I. 05779661007. Il testo integrale del provvedimento, corredato dagli allegati che ne costituiscono parte, integrante, e' disponibile sul portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.va.minambiente.it/) e presso la Direzione per le valutazioni e autorizzazioni ambientali, via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma. Avverso il provvedimento e' ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni e al Capo dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Terna S.p.A. - Autorizzazioni e concertazione - Il responsabile Adel Motawi TV18ADE5329