MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e
l'Efficienza Energetica, e il Nucleare

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento

(GU Parte Seconda n.113 del 26-9-2019)

 
Interconnessione in corrente continua ad altissima tensione  (250+350
kV) HVDC "Italia - Francia" denominata Piemonte  -  Savoia  ed  opere
accessorie. Pubblicazione dell'avviso  al  pubblico  del  Decreto  n.
239/EL-177/141/2011-VOL2  del  22/05/2019  con  il  quale  e'   stata
disposta la voltura parziale da Terna S.p.A. alla societa' P.i.Sa.  2
S.r.l. del provvedimento  autorizzativo  n.  239/EL-177/141/2011  del
                             07/04/2011 
 

 
                IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
     Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili 
              e l'Efficienza Energetica e, il Nucleare 
 
 
                           Di concerto con 
 
 
                     IL MINISTERO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
          Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento 
 
  Visto il decreto-legge 29 agosto  2003,  n.  239,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  ottobre  2003,  n.   290,   recante
disposizioni  urgenti  per  la  sicurezza  del   sisTerna   elettrico
nazionale e per il  recupero  di  potenza  di  energia  elettrica,  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore
energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto   delle
disposizioni vigenti in materia di energia; 
  Visto in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge
n. 239/2003 e s.m.i., in base al  quale  "al  fine  di  garantire  la
sicurezza del sisTerna energetico e di promuovere la concorrenza  nei
mercati dell'energia elettrica, la costruzione  e  l'esercizio  degli
elettrodotti  facenti  parte  della  rete  nazionale   di   trasporto
dell'energia elettrica sono attivita' di preminente interesse statale
e sono soggetti ad una autorizzazione  unica  comprendente  tutte  le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli
stessi, rilasciata dal  Ministero  delle  attivita'  produttive  (ora
Ministero dello sviluppo economico)  di  concerto  con  il  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela   del   territorio   (ora   Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare),  previa
intesa con la regione o le regioni interessate [...]"; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia; 
  Visto in particolare l'art. 32 della legge 23 luglio 2009,  n.  99,
intitolato "Impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia
elettrica  attraverso  lo   sviluppo   di   interconnector   con   il
coinvolgimento di clienti finali energivori"; 
  Considerato che, in seguito  all'entrata  in  vigore  dell'art.  32
della legge 99/2009, la societa' Terna S.p.A.  ha  individuato  sulla
frontiera italo-francese la possibilita' di esercire,  a  seguito  di
specifici mandati di soggetti investitori terzi, selezionati  tramite
pubblico bando, un possibile potenziamento  delle  infrastrutture  di
interconnessione con la Francia nella forma  di  «interconnector»  ai
sensi del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 13 luglio 2009; 
  Visto  il  regio  decreto  11  dicembre  1933,  n.  1775,   recante
approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle  acque
e sugli impianti elettrici; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965,  n.
342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e
norme relative  al  coordinamento  e  all'esercizio  delle  attivita'
elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente  Nazionale
per l'Energia Elettrica; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto in particolare l'articolo 14-ter, comma 3-bis della  suddetta
legge n. 241/1990, che prevede espressamente che: "In caso di opera o
attivita'  sottoposta  anche  ad  autorizzazione  paesaggistica,   il
soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede  di  Conferenza
di Servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti  di  sua
competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42"; 
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79  di  attuazione
della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 25 giugno 1999, recante  determinazione  dell'ambito
della rete elettrica di trasmissione nazionale e i successivi decreti
ministeriali integrativi; 
  Visti i Piani di Sviluppo  della  Rete  Elettrica  di  Trasmissione
Nazionale  predisposti  dal  Gestore  della  rete   di   trasmissione
nazionale, ora Terna S.p.A.; 
  Vista la legge quadro 22 febbraio  2001,  n.  36  sulla  protezione
dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio
2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 27  dicembre  2004,  n.  330,  recante
integrazioni  al  citato  D.P.R.   n.   327/2001,   in   materia   di
espropriazione  per  la  realizzazione  di   infrastrutture   lineari
energetiche; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto 18 settembre  2006  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
recante regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo
di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239,
come modificato dal decreto 9 novembre 2016; 
  Vista l'istanza n. TE/P20090013372 del  16  ottobre  2009,  con  la
quale la Terna S.p.a. - Direzione Sviluppo Rete e  Ingegneria,  Viale
Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma (C.F. 05779661007) e la  Transenergia
S.r.l., Via  Piffetti  15,  10143  Torino  (C.F.  08528090015)  hanno
congiuntamente chiesto al Ministero dello sviluppo  economico  ed  al
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
l'autorizzazione,  avente  efficacia  di  dichiarazione  di  pubblica
utilita', di indifferibilita' e urgenza, di  inamovibilita',  nonche'
di  apposizione   del   vincolo   preordinato   all'esproprio,   alla
costruzione ed  all'esercizio  del  tratto  ricadente  in  territorio
italiano di un'interconnessione in  corrente  continua  ad  altissima
tensione (250÷350 kV) HVDC Italia - Francia, denominata  "Piemonte  -
Savoia" ed opere accessorie; 
  Considerato  che  l'intervento  oggetto   di   autorizzazione,   in
particolare, prevede: 
  - la realizzazione di un elettrodotto a +/- 250÷350 kV cc  in  cavo
interrato dalla Stazione di Conversione, all'interno  della  Stazione
Elettrica di "Piossasco", in  provincia  di  Torino,  al  confine  di
Stato, della lunghezza di circa 95 chilometri; 
  - la  realizzazione  della  stazione  di  conversione  da  corrente
continua a corrente  alternata,  ubicata  all'interno  dell'esistente
stazione elettrica 380/220/150 kV di "Piossasco",  di  proprieta'  di
Terna S.p.A.; 
  Visto il decreto n. 239/EL-177/141/2011 del 7 aprile  2011  con  il
quale e' stato approvato, il progetto definitivo per la  costruzione,
da parte delle societa'  Terna  S.p.A.  e  Transenergia  S.r.I.,  del
tratto ricadente in territorio  italiano  di  un'interconnessione  in
corrente continua ad altissima tensione (250÷350 kV) HVDC  "ITALIA  -
FRANCIA" denominata Piemonte - Savoia ed opere accessorie, nei comuni
di Piossasco, Bruino, Sangano,  Trana,  Avigliana,  Sant'Ambrogio  di
Torino, Chiusa di San Michele, Condove, Sant'Antonino di Susa, Villar
Focchiardo,  Borgone  di  Susa,  San  Didero,   Bruzolo,   Chianocco,
Bussoleno, Mattie, Susa, Mompantero,  Venaus,  Giaglione,  Chiomonte,
Exilles, Salbertrand,  Oulx,  Bardonecchia,  tutti  in  provincia  di
Torino; 
  Considerato che con il suddetto decreto sono stati autorizzati, per
quanto riguarda l'elettrodotto  in  cavo  interrato,  due  moduli  di
potenza pari a 500 MW nominali ciascuno, di cui uno, di proprieta' di
Terna S.p.A., unitamente a tutti gli apparati  comuni,  qualificabile
come "linea pubblica"  e  facente  parte  della  RTN  e  l'altro,  di
proprieta'  di  Transenergia  S.r.l.,   qualificabile   come   "linea
privata", cosiddetta  merchant  line,  secondo  quanto  previsto  dal
Regolamento n. 714/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
13 luglio 2009, e  da  sottoporre  a  procedura  di  esenzione  dalla
disciplina del diritto di accesso dei terzi, ai sensi  del  succitato
Regolamento: 
  Considerato  che  la  succitata  autorizzazione  ha  efficacia   di
dichiarazione di pubblica utilita', di indifferibilita' e urgenza, di
inamovibilita',  nonche'  di  apposizione  del  vincolo   preordinato
all'esproprio e, quindi, comprende anche la delega a Terna S.p.A.  di
esercitare il potere espropriativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8
del D.P.R. n. 327/2001, come altresi' richiesto nella succitata  nota
dell'8 febbraio 2011; 
  Considerato che la "linea privata" autorizzata e' stata individuata
da Terna S.p.A. quale infrastruttura di interconnessione con l'estero
sulla frontiera italo-francese, da realizzare ed esercire nella forma
di interconnector, ai sensi dell'art. 32 della L. n.  99/2009  e  del
Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento Europeo e  del  Consiglio
del 13 luglio 2009; 
  Considerato  che,  per  la  realizzazione  della  "linea   privata"
autorizzata come interconnector,  e'  stata  costituita  la  societa'
Piemonte-Savoia   S.r.l.   (interamente    controllata    da    Terna
Interconnector S.r.l. a sua volta controllata da Terna S.p.A.  e  con
la partecipazione di Terna Rete Italia e di Transenergia S.r.l.), con
lo scopo di perseguire la realizzazione e la gestione, per conto  dei
soggetti investitori terzi, dell'interconnector Italia-Francia; 
  Visto il decreto n. 239/EL-177/141/2011-VOL del 18 maggio 2015, con
il quale l'autorizzazione gia' rilasciata alla Societa'  Transenergia
S.r.l. con il citato decreto  n.  239/EL-177/141/2011  del  7  aprile
2011, riguardante la parte  interconnector  del  progetto,  e'  stata
volturata alla Societa' Piemonte Savoia S.r.l.; 
  Visto il decreto n. 239/EL-177/141/2011-PR del 1° aprile 2016,  con
il quale e' stato prorogato il termine di ultimazione dei  lavori  di
realizzazione  delle  suddette   opere,   autorizzate   con   decreto
239/EL-177/141/2011 del 7 aprile 2011; 
  Visto il decreto n. 239/EL-177/141/2011-VL - del 5 agosto 2016, con
il quale e' stata approvata una variante  localizzativa  al  progetto
autorizzato con decreto n. 239/EL- 177/141/2011 del  7  aprile  2011,
riguardante una variante di tracciato tra i  comuni  di  Bussoleno  e
Salbertrand,   al   fine   di   limitare    la    realizzazione    di
gallerie/cunicoli appositamente dedicati all'alloggiamento dei cavi; 
  Visto il decreto n. 239/EL-177/141/2011-VL2 del 28  novembre  2017,
con il  quale  e'  stata  approvata  una  variante  localizzativa  al
progetto autorizzato con decreto n. 239/EL-177/141/2011 del 7  aprile
2011, riguardante una variante di tracciato nel comune di  Avigliana,
localita' Cava Sada; 
  Viste le Denunce di Inizio  Attivita'  di  cui  al  comma  4-sexies
dell'art. 1-sexies del d.l. n. 239/2003  e  s.m.i.,  che  sono  state
presentate  nel  corso  dei  lavori  di  realizzazione,   riguardanti
ottimizzazioni rispettivamente al layout della SE  di  Piossasco,  al
tracciato nel  comune  di  Exilles  e  al  tracciato  nel  comune  di
Salbertrand; 
  Considerato  che,  per  l'implementazione  della  capacita'   sulla
frontiera francese ai sensi della L.  n.  99/2009,  Terna  S.p.A.  ha
costituito la societa' Pi.Sa. 2 S.r.l.  (interamente  controllata  da
Terna), con lo scopo di presentare una istanza di  esenzione  per  la
capacita' di 250 MW per conto dei  soggetti  investitori  terzi,  con
riferimento all'interconnector Italia - Francia; 
  Vista l'istanza prot. n.  TERNA/P20190018980  del  12  marzo  2019,
acquisita al protocollo del Ministero  dello  Sviluppo  Economico  in
data 20 marzo 2019 con il n. 6355, con la quale la  Terna  S.p.A.  ha
chiesto  la  voltura  del  citato  provvedimento   autorizzativo   n.
239/EL-177/141/2011 del  7  aprile  2011,  relativamente  alla  linea
pubblica di  cui  e'  attualmente  titolare  Terna,  con  conseguente
assunzione di tutti gli impegni da  essa  derivanti  a  favore  della
societa' Pi.Sa.  2  S.r.l.,  che  ha  sottoscritto  per  accettazione
l'istanza medesima; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  adottare  il  provvedimento  di   voltura
richiesto 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  L'autorizzazione gia' rilasciata alla  Societa'  Terna  S.p.A.  con
decreto n. 239/EL-177/141/2011 del 7 aprile 2011  e'  volturata  alla
Societa' Pi.Sa. 2 S.r.l., con sede in Roma in Viale Egidio Galbani 70
(C.F.  15144241005),  che  provvedera'  a   costruire   ed   esercire
l'interconnessione  in  corrente  continua  ad   altissima   tensione
(250÷350 kV) HVDC "ITALIA - FRANCIA" denominata Piemonte - Savoia  ed
opere accessorie, in conformita' al progetto approvato con il decreto
medesimo. 
 
                               Art. 2. 
 
  La Societa' Pi.Sa. 2 S.r.l. e' vincolata al rispetto di  tutti  gli
obblighi,  condizioni   e   prescrizioni   contenuti   nel   suddetto
provvedimento autorizzativo che restano inalterati  e  validi  e  non
costituiscono oggetto di modifica da parte del presente decreto. 
 
                               Art. 3. 
 
  Avverso il presente provvedimento di  voltura  e'  ammesso  ricorso
giurisdizionale al  T.A.R.  competente  o,  in  alternativa,  ricorso
straordinario al Capo dello Stato, nel termine,  rispettivamente,  di
sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto sulla Gazzetta Ufficiale, che dovra' avvenire a cura e  spese
della Pi.Sa. 2 S.r.l. 
 
    Roma, 

Il direttore generale per il  mercato  elettrico,  le  rinnovabili  e
                 l'efficenza energetica, il nucleare 
                        ing. Gilberto Dialuce 
        Il direttore generale per i rifiuti e l'inquinamento 
                        dott. Mariano Grillo 

 
TV19ADQ10333
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.