Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto (ai sensi del combinato
disposto degli artt. 4 e 7-bis della Legge del 30 aprile 1999, n. 130
(la "Legge 130"), dell'art. 58 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n.
385 (il "T.U. Bancario") e dell'art. 13 del D.Lgs. del 30 giugno 2003
n. 196 (il "Codice in materia di Protezione dei dati Personali")
Con riferimento all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 15 del 4 febbraio
2010, BP COVERED BOND S.r.l. ("BP Covered Bond") comunica che,
nell'ambito del programma di cessioni ai sensi di un contratto
"quadro" di cessione concluso in data 26 gennaio 2010 indicato nel
summenzionato avviso di cessione, ha acquistato pro soluto in data 31
ottobre 2016 da BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA, una banca
costituita ed operante con la forma giuridica di societa' cooperativa
a responsabilita' limitata, con sede legale in Piazza Nogara, 2,
37121, Verona, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di
iscrizione presso il registro delle imprese di Verona n. 03700430238,
iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 13 del T.U. Bancario al n. 5668, e capogruppo del
Gruppo Bancario Banco Popolare iscritto all'albo dei gruppi bancari
ai sensi dell'articolo 64 del T.U. Bancario al n. 5034.4, capitale
sociale € 7.089.340.067,39 interamente versato, quale successore a
titolo universale di Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S.
Prospero S.p.A., Banca Popolare di Novara S.p.A., Banca Popolare di
Lodi S.p.A., Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A. e
Credito Bergamasco S.p.A. (il "Cedente") tutti i crediti (per
capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo
dal 10 ottobre 2016 alle ore 00.01 (incluso), accessori, spese,
danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di mutuo
ipotecario ovvero mutui stipulati ai sensi della normativa sul
credito fondiario di cui all'articolo 38 e seguenti del T. U.
Bancario che, alla data del 31 ottobre 2016, risultavano nella
titolarita' di Banco Popolare Societa' Cooperativa e che, alla data
del 10 ottobre 2016 (salvo ove diversamente previsto), presentavano
le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove
diversamente previsto):
1. mutui erogati da Banco Popolare Societa' Cooperativa ovvero
erogati da altre banche e successivamente confluiti in Banco Popolare
Societa' Cooperativa a seguito di fusione, scissione, conferimento di
ramo/i d'azienda o cessione di ramo/i d'azienda;
2. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito
di accollo e/o frazionamento) siano una o piu' persone fisiche, e
risultano tutti residenti in Italia;
3. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun obbligo
o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni;
4. mutui denominati in euro;
5. mutui che abbiano almeno una rata, comprensiva di una componente
capitale, scaduta e pagata;
6. mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) il debito
residuo in linea capitale del mutuo alla data del 10 ottobre 2016 e
(ii) il valore di stima dell'immobile di cui al criterio 8 che segue,
determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo, e'
pari o inferiore all'80%. Ai fini del presente criterio, per "valore
di stima dell'immobile" si intende il valore di stima utilizzato
dalla banca mutuante nella fase di istruttoria del relativo mutuo. Al
fine di valutare la conformita' del proprio mutuo al presente
criterio, ciascun mutuatario potra', laddove non disponga gia' di
tale informazione, conoscere il valore di stima del relativo immobile
rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano domiciliati i
pagamenti delle rate del medesimo mutuo;
7. mutui che siano retti dal diritto italiano;
8. mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul
territorio della Repubblica Italiana aventi caratteristiche
residenziali, per tali intendendosi gli immobili che, alla data di
stipulazione del relativo mutuo, ricadevano in almeno una delle
seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 e
A11, (ivi inclusi i mutui la cui ipoteca e' costituita oltre che
sugli immobili di cui alle categorie precedenti anche sulle c.d.
pertinenze che ricadono in una delle seguenti categorie catastali C2,
C6 e C7);
9. mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale che
appartiene ad una delle seguenti categorie:
(a) mutui a tasso fisso il cui tasso d'interesse non sia inferiore
all'uno per cento su base annua e non sia superiore all'8,5% (otto
virgola cinque per cento) su base annua. Per "mutui a tasso fisso" si
intendono quei mutui il cui tasso di interesse applicato,
contrattualmente stabilito, non preveda variazioni per tutta la
durata residua del finanziamento;
(b) mutui a tasso variabile:
(i) la cui maggiorazione (o spread) sopra l'indice di riferimento
sia superiore allo zero per cento su base annua e pari o inferiore al
4% (quattro per cento) su base annua; o
(ii) in relazione ai quali e' previsto un tasso d'interesse massimo
(cap).
Per "mutui a tasso variabile" si intendono quei mutui il cui tasso
di interesse sia parametrato all'euribor;
(c) mutui c.d. "misti". Per mutui c.d. "misti" si intendono quei
mutui che prevedono un passaggio obbligatorio contrattualmente
stabilito da una modalita' di calcolo degli interessi a tasso fisso
ad una modalita' di calcolo degli interessi a tasso variabile
parametrato all'euribor;
(d) mutui c.d. "modulari". Per mutui c.d. "modulari" si intendono
quei mutui che attribuiscono al mutuatario l'opzione di modificare,
anche piu' volte durante la durata residua del finanziamento, la
modalita' di calcolo degli interessi (A) da una modalita' a tasso
variabile parametrato all'euribor ad (B) una modalita' a tasso fisso
pari alla somma tra (i) il tasso swap del periodo di riferimento
(IRS), rilevato alla data di esercizio da parte del mutuatario della
facolta' di modifica della modalita' di calcolo, fino alla scadenza
del periodo di applicazione della modalita' di calcolo degli
interessi a tasso fisso scelto dal medesimo mutuatario (ii) la
maggiorazione (o spread), contrattualmente stabilita, sopra l'indice
di riferimento come determinato ai sensi del paragrafo (i) che
precede;
10. mutui:
(i) ipotecari la cui data di stipulazione sia compresa tra il 15
novembre 1999 (incluso) e l'8 aprile 2016 (incluso); o
(ii) stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di
cui all'articolo 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385 la cui data di stipulazione sia compresa tra il 4
dicembre 1998 (incluso) ed il 30 giugno 2016 (incluso);
11. mutui le cui rate scadute al 10 ottobre 2016 risultino
interamente pagate;
12. mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza mensile,
trimestrale o semestrale;
13. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia maggiore o
uguale ad Euro 10.000;
14. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia inferiore o
uguale ad Euro 1.500.000;
15. mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su
immobili, intendendosi per tale:
(i) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero
(ii) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo nel
caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale
precedente siano interamente estinte.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui
che alla data del 10 ottobre 2016 pur presentando le caratteristiche
sopra indicate, presentano altresi' alla medesima data (salvo ove
diversamente previsto) una o piu' delle seguenti caratteristiche:
1. mutui che hanno una o piu' rate insolute (per tale intendendosi
una rata che sia scaduta e non pagata interamente alla data del 10
ottobre 2016);
2. mutui che siano stati concessi, anche in qualita' di
cointestatari del relativo mutuo, a soggetti che, alla data del 10
ottobre 2016, erano dipendenti di Banco Popolare Societa' Cooperativa
ovvero di qualsiasi altra societa' del Gruppo Bancario Banco Popolare
Societa' Cooperativa;
3. mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di
qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o normativa che
preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi
(cosiddetti mutui agevolati);
4. mutui classificati alla data di stipulazione come mutui agrari
ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385;
5. mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici;
6. mutui in relazione ai quali (i) il relativo mutuatario abbia
aderito, mediante invio a mezzo posta della lettera di adesione
ovvero mediante presentazione della lettera di adesione presso una
filiale della banca mutuante, alla proposta di rinegoziazione
formulata ai sensi del decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008
convertito con legge n. 126 del 24 luglio 2008 e della convenzione
stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e
l'Associazione Bancaria Italiana e (ii) tale rinegoziazione sia in
corso alla data del 10 ottobre 2016;
7. mutui che siano stati concessi a enti pubblici;
8. mutui che siano stati concessi a una o piu' societa' per azioni,
societa' a responsabilita' limitata, societa' in nome collettivo o
societa' in accomandita semplice;
9. mutui che presentino una o piu' rate, non ancora scadute al 10
ottobre 2016, che siano state, al 10 ottobre 2016, pagate
anticipatamente in tutto o in parte;
10. mutui il cui debito residuo, a fronte di un complessivo importo
erogato, e' suddiviso in quote e le cui quote sono disciplinate da
condizioni economiche e finanziarie specifiche per ciascuna di esse;
11. mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul
territorio della Regione Abruzzo;
12. mutui in relazione ai quali non sono decorsi i termini per la
revocatoria della costituzione delle relative ipoteche ai sensi
dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
13. mutui che non rispettino i requisiti previsti dal Regolamento
(UE) n. 575 del 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26
giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi
e le imprese di investimento: Parte Tre, Titolo II, Capo 2, Sezione
2, articoli 124, 125, 126 e Parte Tre, Titolo II, Capo 4, Sezione 3,
Sottosezione 1, articolo 208. Al fine di valutare la conformita' del
proprio mutuo al presente criterio, ciascun mutuatario potra',
laddove non disponga gia' di tale informazione, conoscere se il
proprio mutuo rispetti o meno tali requisiti rivolgendosi alla
filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate
del medesimo mutuo;
14. mutui in relazione ai quali (a) e' stata imposta la sospensione
del pagamento delle rate ai sensi di norme primarie o secondarie
inderogabili ovvero di una disposizione dell'autorita' di vigilanza
ovvero (b) il relativo mutuatario abbia ottenuto la sospensione del
pagamento delle rate e, in entrambi i casi, (c) tale sospensione sia
in corso alla data del 10 ottobre 2016;
15. mutui erogati da Banca Italease S.p.A. e successivamente
confluiti in Banco Popolare Societa' Cooperativa a seguito di
fusione, scissione, conferimento di ramo/i d'azienda o cessione di
ramo/i d'azienda.
In relazione ai criteri esposti nei paragrafi che precedono, per
"data di stipulazione" deve intendersi la data originaria di
effettiva stipulazione del mutuo, indipendentemente da eventuali
accolli intervenuti successivamente a tale data ovvero, in caso di
frazionamento, la data del relativo frazionamento.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione di cui al presente
avviso sono stati altresi' trasferiti a BP Covered Bond, senza
bisogno di alcuna formalita' o annotazione, ai sensi del combinato
disposto dell'art. 4 della Legge 130 e dell'art. 58 del T.U.
Bancario, tutti gli altri diritti che assistono e garantiscono il
pagamento dei menzionati crediti o altrimenti ad essi inerenti, ivi
inclusa qualsiasi garanzia, reale o personale, trasferibile per
effetto della cessione dei suddetti crediti, comprese le garanzie
derivanti da qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o
comunque formatesi in relazione ai menzionati crediti.
BP Covered Bond ha conferito incarico a Banco Popolare Societa'
Cooperativa, ai sensi della Legge 130, affinche' in nome e per conto
di BP Covered Bond, in qualita' di soggetto incaricato della
riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme
dovute. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti (i "Debitori
Ceduti") e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa,
sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti
oggetto della cessione di cui al presente avviso e diritti ceduti
nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro
consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla
suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che
potranno essere comunicate a tempo debito ai Debitori Ceduti.
I Debitori Ceduti, i datori di lavoro e gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore
informazione al Cedente.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali, BP Covered Bond informa i Debitori Ceduti che la cessione
dei crediti di cui al presente avviso gia' di titolarita' del Cedente
e derivanti dai contratti sottostanti di cui i Debitori Ceduti sono
parte, ha comportato necessariamente la comunicazione a BP Covered
Bond dei dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei
Debitori Ceduti (i "Dati Personali"). In virtu' della predetta
comunicazione, BP Covered Bond e' divenuta, pertanto, titolare del
trattamento dei Dati Personali, e' tenuta a fornire la presente
informativa, ai sensi dell'art. 13 del predetto Codice in materia di
Protezione dei dati Personali ed assolve tale obbligo mediante la
presente pubblicazione in forza del provvedimento del Garante per la
Protezione Dei Dati Personali del 18 gennaio 2007, recante
disposizioni circa le modalita' con cui rendere l'informativa in
forma semplificata in caso di cessione in blocco dei crediti.
BP Covered Bond informa che i Dati Personali saranno trattati
esclusivamente nell'ambito della normale attivita', secondo le
finalita' legate al perseguimento del proprio oggetto sociale e, in
particolare:
- per finalita' inerenti alla realizzazione di un'operazione di
emissione da parte di Banco Popolare Societa' Cooperativa di
obbligazioni bancarie garantite nella forma di programma ai sensi
dell'art. 7-bis della Legge 130;
- per l'adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorita' a
cio' legittimate da legge o da Organi di vigilanza e controllo; e
- per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione,
gestione contabile degli incassi, eventuale recupero dei crediti
oggetto di cessione, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi
contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e
sull'andamento dei rapporti, nonche' sui rischi connessi e sulla
tutela del credito).
Il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante elaborazioni
manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita'
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei Dati Personali.
I Dati Personali potranno essere comunicati da BP Covered Bond, in
Italia e/o in paesi dell'Unione Europea, ai seguenti soggetti e/o
categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le seguenti
finalita':
(i) ai soggetti incaricati della gestione, riscossione e del
recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a seguire le
procedure giudiziali per l'espletamento dei relativi servizi;
(ii) ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento per
l'espletamento dei relativi servizi;
(iii) ai fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili ed
agli altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi di BP Covered
Bond per la consulenza da essi prestata;
(iv) alle autorita' di vigilanza di BP Covered Bond e del Cedente
e/o alle autorita' fiscali in ottemperanza ad obblighi di legge;
(v) ai soggetti incaricati di effettuare analisi relative al
portafoglio di crediti oggetto di cessione di cui al presente avviso;
(vi) a societa' del Gruppo Banco Popolare;
(vii) a soggetti terzi ai quali i crediti oggetto di cessione di
cui al presente avviso dovessero essere ulteriormente ceduti da parte
di BP Covered Bond.
Dei Dati Personali potranno venire a conoscenza anche gli
incaricati del trattamento di BP Covered Bond ed i responsabili del
trattamento di quest'ultima.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
Titolare del trattamento e' BP Covered Bond S.r.l., con sede in
Milano, Foro Buonaparte, 70.
BP Covered Bond informa, altresi', che i Debitori Ceduti e gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa possono esercitare
i diritti di cui all'art. 7 del Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali e che, pertanto, gli stessi hanno il diritto, a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo, di chiedere e di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei propri Dati Personali, di
conoscere l'origine degli stessi, le finalita' e modalita' del
trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonche', qualora vi
abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi.
I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonche' di
ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei Dati
Personali, possono rivolgersi al preposto pro-tempore del Servizio
Risorse e Servizi, presso Banco Popolare Societa' Cooperativa, in
qualita' di responsabile del trattamento nominato da BP Covered Bond.
Lodi, 31 ottobre 2016
BP Covered Bond S.r.l. - L'amministratore unico
Francesco Soresina
TX16AAB10318