MONEYFARM - SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A.
MFM INVESTMENT LTD

(GU Parte Seconda n.38 del 29-3-2016)

 
Fusione transfrontaliera di MoneyFarm - Societa'  di  intermediazione
mobiliare S.p.A. (societa' costituita ai sensi del diritto  italiano)
in MFM Investment Ltd (societa' costituita ai sensi del  diritto  del
                            Regno Unito) 
 
 
Avviso ai sensi dell'art. 7 del Decreto  Legislativo  del  30  maggio
                             2008 n. 108 
 

  I. Societa' coinvolte nella fusione transfrontaliera 
  "MFM Investment  Ltd",  una  societa'  a  responsabilita'  limitata
costituita ai sensi del diritto del Regno Unito, con capitale sociale
pari a 1.391.000 sterline suddiviso in n. 1.391.000 azioni  ordinarie
emesse, numero di iscrizione al Companies House 09088155, Partita Iva
n. 198 1497 85 e, con sede  legale  in  Fore  Street  n.  1,  Londra,
Inghilterra, Regno Unito, (la "Societa' Incorporante"); e 
  "MoneyFarm - Societa'  di  Intermediazione  Mobiliare  S.p.A."  una
societa' per azioni costituita ai sensi  del  diritto  italiano,  con
capitale sociale di euro 1.334.109,00 Codice Fiscale, Partita  Iva  e
numero  di  iscrizione  al  Registro  delle  Imprese   di   Cagliari:
07129280967, con sede legale in Cagliari, Largo Carlo Felice  n.  26,
Italia, (la "Societa' Incorporata"). 
  II. Esercizio dei diritti dei creditori 
  - Con riferimento alla  Societa'  Incorporata:  i  creditori  della
Societa' Incorporata, i quali vantino un credito sorto  anteriormente
all'iscrizione del progetto  di  fusione  presso  il  Registro  delle
Imprese di Cagliari  ai  sensi  dell'articolo  2501-ter  c.c.,  hanno
diritto di proporre opposizione alla fusione ai  sensi  dell'articolo
2503 c.c. entro 60 giorni dall'iscrizione della decisione di  fusione
presso il Registro delle Imprese di Cagliari. 
  -  Con  riferimento  alla  Societa'  Incorporante:  secondo  quanto
previsto  dalla  Regola  11  del  Companies  (Cross-Border   Mergers)
Regulations  2007  (SI  2007/2974)  (il  "Regolamento  UK")   ciascun
creditore della Societa' Incorporante puo' rivolgersi al Tribunale al
fine di ottenere, nei termini stabiliti dallo  stesso  Tribunale,  la
convocazione  di  una   riunione   dei   creditori   della   Societa'
Incorporante  o  di  una  categoria  dei  creditori  della   Societa'
Incorporante per l'approvazione dei  termini  della  fusione  secondo
quanto previsto dalla Regola 14 del Regolamento UK. 
  III. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza 
  - Con riferimento alla Societa' Incorporata: i  soci  di  minoranza
della Societa' Incorporata che non votino a favore  del  progetto  di
fusione hanno diritto di esercitare il loro  diritto  di  recesso  ai
sensi dell'articolo 2437, comma 1, lettera c), c.c. e dell'articolo 5
del Decreto Legislativo del 30 maggio 2008  n.  108.  Il  diritto  di
recesso dovra' essere esercitato ai sensi degli articoli 2437-bis ss.
c.c. 
  -  Con  riferimento  alla  Societa'  Incorporante:  secondo  quanto
previsto dalla Regola 11 del Regolamento UK e'  stata  presentata  al
Tribunale una richiesta affinche' sia convocata un'assemblea dei soci
della Societa' Incorporante per l'approvazione delle condizioni della
fusione secondo quanto previsto dalla Regola 13 del Regolamento UK. 
  IV. Disponibilita' di informazioni gratuite sulla fusione 
  Ulteriori  informazioni   sulla   fusione   transfrontaliera   sono
disponibili gratuitamente e messe a disposizione degli aventi diritto
presso la sede legale della Societa' Incorporata. 

MoneyFarm - Societa' di Intermediazione  Mobiliare  S.p.A.  -  p.  Il
                       C.d.A. - Il presidente 
                            Paolo Galvani 
                MFM Investment Ltd - L'amministratore 
                            Paolo Galvani 

 
TX16AAB2139
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.