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Fusione transfrontaliera di MoneyFarm - Societa' di intermediazione mobiliare S.p.A. (societa' costituita ai sensi del diritto italiano) in MFM Investment Ltd (societa' costituita ai sensi del diritto del Regno Unito) Avviso ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 108 I. Societa' coinvolte nella fusione transfrontaliera "MFM Investment Ltd", una societa' a responsabilita' limitata costituita ai sensi del diritto del Regno Unito, con capitale sociale pari a 1.391.000 sterline suddiviso in n. 1.391.000 azioni ordinarie emesse, numero di iscrizione al Companies House 09088155, Partita Iva n. 198 1497 85 e, con sede legale in Fore Street n. 1, Londra, Inghilterra, Regno Unito, (la "Societa' Incorporante"); e "MoneyFarm - Societa' di Intermediazione Mobiliare S.p.A." una societa' per azioni costituita ai sensi del diritto italiano, con capitale sociale di euro 1.334.109,00 Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari: 07129280967, con sede legale in Cagliari, Largo Carlo Felice n. 26, Italia, (la "Societa' Incorporata"). II. Esercizio dei diritti dei creditori - Con riferimento alla Societa' Incorporata: i creditori della Societa' Incorporata, i quali vantino un credito sorto anteriormente all'iscrizione del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese di Cagliari ai sensi dell'articolo 2501-ter c.c., hanno diritto di proporre opposizione alla fusione ai sensi dell'articolo 2503 c.c. entro 60 giorni dall'iscrizione della decisione di fusione presso il Registro delle Imprese di Cagliari. - Con riferimento alla Societa' Incorporante: secondo quanto previsto dalla Regola 11 del Companies (Cross-Border Mergers) Regulations 2007 (SI 2007/2974) (il "Regolamento UK") ciascun creditore della Societa' Incorporante puo' rivolgersi al Tribunale al fine di ottenere, nei termini stabiliti dallo stesso Tribunale, la convocazione di una riunione dei creditori della Societa' Incorporante o di una categoria dei creditori della Societa' Incorporante per l'approvazione dei termini della fusione secondo quanto previsto dalla Regola 14 del Regolamento UK. III. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza - Con riferimento alla Societa' Incorporata: i soci di minoranza della Societa' Incorporata che non votino a favore del progetto di fusione hanno diritto di esercitare il loro diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lettera c), c.c. e dell'articolo 5 del Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 108. Il diritto di recesso dovra' essere esercitato ai sensi degli articoli 2437-bis ss. c.c. - Con riferimento alla Societa' Incorporante: secondo quanto previsto dalla Regola 11 del Regolamento UK e' stata presentata al Tribunale una richiesta affinche' sia convocata un'assemblea dei soci della Societa' Incorporante per l'approvazione delle condizioni della fusione secondo quanto previsto dalla Regola 13 del Regolamento UK. IV. Disponibilita' di informazioni gratuite sulla fusione Ulteriori informazioni sulla fusione transfrontaliera sono disponibili gratuitamente e messe a disposizione degli aventi diritto presso la sede legale della Societa' Incorporata. MoneyFarm - Societa' di Intermediazione Mobiliare S.p.A. - p. Il C.d.A. - Il presidente Paolo Galvani MFM Investment Ltd - L'amministratore Paolo Galvani TX16AAB2139