Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge numero 130 del 30
aprile 1999 (come successivamente integrata e modificata, la "Legge
sulle Obbligazioni Bancarie Garantite"),dell'articolo 58 del D.Lgs.
numero 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario") e
dell'articolo 13 del D.Lgs numero 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice
Privacy").
Nel contesto di un programma di emissione di obbligazioni bancarie
garantite da parte di Unione di Banche Italiane S.p.A. costituito in
data 29 febbraio 2012 (il "Programma"), UBI Finance CB 2 S.r.l. ("UBI
Finance CB2" o il "Cessionario" o il "Garante") ha concluso in data
29 febbraio 2012 con Banca Popolare di Bergamo S.p.A. ("BPB") un
contratto quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in
blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite
e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di
Cessione BPB"). Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BPB, BPB
(i) ha ceduto pro soluto al Cessionario, e il Cessionario ha
acquistato pro soluto da BPB, alcuni crediti derivanti da mutui
ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati
da BPB con i propri clienti nel corso della propria ordinaria
attivita' d'impresa e (ii) potra' o dovra', a seconda del caso,
cedere e trasferire pro soluto al Cessionario, e il Cessionario
acquistera' pro soluto da BPB, ulteriori crediti derivanti da
contratti di mutuo stipulati da BPB con i propri clienti.
Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, UBI Finance
CB2 comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BPB, in
data 30 maggio 2016, ha sottoscritto un contratto di cessione ai
sensi del quale ha acquistato pro soluto da BPB, con efficacia a
decorrere dall'1 giugno 2016 (la "Data di Cessione"), ogni e
qualsiasi credito derivante da mutui ipotecari in bonis erogati da
BPB (i "Crediti BPB") derivante dai Contratti stipulati con i propri
clienti nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i
"Contratti di Mutuo BPB"), che alla data del 30 aprile 2016 ("Data di
Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi
(collettivamente, i "Criteri BPB"):
(1) che sono alternativamente: (A) crediti ipotecari residenziali
(i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e
il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul
medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore
dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o
(ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa
garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale,
che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in
relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato
al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari
gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del
valore dell'immobile; ovvero (B) crediti ipotecari commerciali (i)
aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e il
cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile, in
conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di
cui almeno uno sia un immobile commerciale, che abbiano fattore di
ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile;
(2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero
267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;
(3) che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare di
Bergamo S.p.A.;
(4) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(5) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa data
prevista di pagamento;
(6) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per
Banca Popolare di Bergamo S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal
relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare di
Bergamo S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;
(7) in relazione ai quali almeno un canone e' stato pagato dal
debitore;
(8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano
effettuati in Euro;
(9) che sono stati interamente erogati;
(10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse persone
fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione,
dipendenti di societa' appartenente al gruppo bancario Unione di
Banche Italiane), a una persona giuridica (ad esclusione degli enti
del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali e
banche centrali) o a piu' persone fisiche, o giuridiche,
cointestatarie;
(11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso
di interesse variabile (determinato di volta in volta da Banca
Popolare di Bergamo S.p.A.) o fisso;
(12) garantiti da ipoteca di primo grado o di grado successivo.
(13) che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle
seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso
fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile, dopo un
anno dalla data di erogazione, avente alla Data di Valutazione, tasso
fisso; tasso variabile soggetto a rinegoziazioni con variabilita'
periodica;
(14) che sono stati interamente erogati entro e non oltre il 31
dicembre 2015;
(15) che non prevedono il completo rimborso ad una data precedente
al 30 giugno 2017;
(16) che non sono mutui agevolati che prevedevano al tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in
conto interessi (mutui agevolati) ovvero garantiti da consorzi di
garanzia fidi (confidi);
(17) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da mutuo
ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo termine; e (ii)
ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista;
(18) garantiti da ipoteca di primo grado.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da
Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche sopra
indicate, presentano, altresi', una o piu' delle seguenti
caratteristiche:
(1) (A) crediti ipotecari residenziali concessi a persone fisiche
diverse da persone fisiche che sono o erano alla relativa data di
erogazione, dipendenti di societa' appartenente al gruppo bancario
Unione di Banche Italiane ovvero (B) crediti ipotecari residenziali
concessi a persone fisiche che non sono e non erano alla relativa
data di erogazione dipendenti di societa' appartenente al gruppo
bancario Unione di Banche Italiane diversi da quelli per i quali non
sia prevista una specifica periodicita' di ammortamento o per il
quale il pagamento della quota capitale sia previsto solo per alcune
scadenze;
(2) che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili
appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5, B/7 e
C/5;
(3) che siano costituiti in garanzia attraverso la procedura
denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca
d'Italia;
(4) la cui proposta di contratto di mutuo sia stata veicolata
tramite Tecnocasa Franchising S.p.A.;
(5) che siano stati erogati ad una controparte rientrante in una
delle seguenti categorie: Ente Religioso, Societa' o Enti con
residenza fiscale al di fuori della Repubblica Italiana, Enti privati
con personalita' giuridica non aventi finalita' di lucro;
(6) che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati, garantisce anche
ulteriori crediti vantati da Banca Popolare di Bergamo S.p.A. che non
rispettano uno o piu' Criteri sopra indicati;
(7) che sono stati concessi a (a) piu' persone giuridiche
cointestatarie o (b) a persone fisiche e giuridiche congiuntamente
cointestatarie;
(8) che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche:
(a) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra
importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali
precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene
immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in
conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile;
(b) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero
267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;
(c) che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare di
Bergamo S.p.A.;
(d) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(e) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla relativa data
prevista di pagamento;
(f) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per
Banca Popolare di Bergamo S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal
relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare di
Bergamo S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;
(g) che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni
mensili, trimestrali o semestrali;
(h) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano
effettuati in Euro;
(i) che sono stati interamente erogati;
(j) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano
alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane;
(k) che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone
fisiche cointestatarie;
(l) che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in
conto interessi (mutui agevolati);
(m) garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banca Popolare di Bergamo S.p.A. e
rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca
di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore
garantito dalle ipoteche di grado superiore e' Banca Popolare di
Bergamo S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di
grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i crediti
garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che
soddisfano i presenti criteri.
Ai fini di cui sopra:
"Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad attivita'
commerciale o d'ufficio, a condizione che l'immobile costituito in
garanzia sia situato in uno Stato ammesso.
"Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad uso di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia
situato in uno Stato ammesso.
"Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006.
"Stati ammessi" indica, ai sensi del Decreto 310, gli Stati
appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione
Elvetica.
L'elenco dei crediti acquistati pro soluto da UBI Finance CB2
(individuati sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data
di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e'
(i) disponibile sul sito internet http://www.ubibanca.it, (ii)
disponibile presso la sede di Banca Popolare di Bergamo S.p.A e (iii)
depositato presso il Notaio Leonardo Cuscito, avente sede in Gambara
(BS) con atto di deposito Repertorio n. 3661 e Raccolta n. 2210.
Nel contesto del Programma, in data 29 febbraio 2012 UBI Finance
CB2 ha concluso con Banco di Brescia S.p.A. ("BBS") un contratto
quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e
4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo
58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione BBS").
Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BBS, BBS (i) ha ceduto
pro soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro soluto
da BBS, alcuni crediti derivanti da mutui ipotecari in bonis erogati
ai sensi di contratti di mutuo stipulati da BBS con i propri clienti
nel corso della propria ordinaria attivita' d'impresa e (ii) potra' o
dovra', a seconda del caso, cedere e trasferire pro soluto al
Cessionario, e il Cessionario acquistera' pro soluto da BBS,
ulteriori crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati da BBS
con i propri clienti.
Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, UBI Finance
CB2 comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BBS, in
data 30 maggio 2016, ha sottoscritto un contratto di cessione ai
sensi del quale ha acquistato pro soluto da BBS, con efficacia a
decorrere dall'1 giugno 2016 (la "Data di Cessione"), ogni e
qualsiasi credito derivante da mutui ipotecari in bonis erogati da
BBS (i "Crediti BBS") derivante dai Contratti stipulati con i propri
clienti nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i
"Contratti di Mutuo BBS"), che alla data del 30 aprile 2016 ("Data di
Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi
(collettivamente, i "Criteri BBS"):
(1) che sono alternativamente: (A) crediti ipotecari residenziali
(i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e
il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul
medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore
dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o
(ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa
garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale,
che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in
relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato
al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari
gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del
valore dell'immobile; ovvero (B) crediti ipotecari commerciali (i)
aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e il
cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile, in
conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di
cui almeno uno sia un immobile commerciale, che abbiano fattore di
ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile;
(2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero
267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;
(3) che sono stati erogati o acquistati da Banco di Brescia S.p.A.;
(4) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(5) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa data
prevista di pagamento;
(6) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per
Banco di Brescia S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo
contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia
necessario ai fini di tale cessione e Banco di Brescia S.p.A. abbia
ottenuto tale consenso;
(7) in relazione ai quali almeno un canone e' stato pagato dal
debitore;
(8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano
effettuati in Euro;
(9) che sono stati interamente erogati;
(10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse persone
fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione,
dipendenti di societa' appartenente al gruppo bancario Unione di
Banche Italiane), a una persona giuridica (ad esclusione degli enti
del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali e
banche centrali) o a piu' persone fisiche, o giuridiche,
cointestatarie;
(11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso
di interesse variabile (determinato di volta in volta da Banco di
Brescia S.p.A.) o fisso;
(12) garantiti da ipoteca di primo grado o di grado successivo.
(13) che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle
seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso
fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile, dopo un
anno dalla data di erogazione, avente alla Data di Valutazione, tasso
fisso; tasso variabile soggetto a rinegoziazioni con variabilita'
periodica;
(14) che sono stati interamente erogati entro e non oltre il 31
dicembre 2015;
(15) che non prevedono il completo rimborso ad una data precedente
al 30 giugno 2017;
(16) che non sono mutui agevolati che prevedevano al tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in
conto interessi (mutui agevolati) ovvero garantiti da consorzi di
garanzia fidi (confidi);
(17) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da mutuo
ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo termine; e (ii)
ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista;
(18) garantiti da ipoteca di primo grado.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da
Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche sopra
indicate, presentano, altresi', una o piu' delle seguenti
caratteristiche:
(1) (A) crediti ipotecari residenziali concessi a persone fisiche
diverse da persone fisiche che sono o erano alla relativa data di
erogazione, dipendenti di societa' appartenente al gruppo bancario
Unione di Banche Italiane ovvero (B) crediti ipotecari residenziali
concessi a persone fisiche che non sono e non erano alla relativa
data di erogazione dipendenti di societa' appartenente al gruppo
bancario Unione di Banche Italiane diversi da quelli per i quali non
sia prevista una specifica periodicita' di ammortamento o per il
quale il pagamento della quota capitale sia previsto solo per alcune
scadenze;
(2) che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili
appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5, B/7 e
C/5;
(3) che siano costituiti in garanzia attraverso la procedura
denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca
d'Italia;
(4) la cui proposta di contratto di mutuo sia stata veicolata
tramite Tecnocasa Franchising S.p.A.;
(5) che siano stati erogati ad una controparte rientrante in una
delle seguenti categorie: Ente Religioso, Societa' o Enti con
residenza fiscale al di fuori della Repubblica Italiana, Enti privati
con personalita' giuridica non aventi finalita' di lucro;
(6) che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati, garantisce anche
ulteriori crediti vantati da Banco di Brescia S.p.A. che non
rispettano uno o piu' Criteri sopra indicati;
(7) che sono stati concessi a (a) piu' persone giuridiche
cointestatarie o (b) a persone fisiche e giuridiche congiuntamente
cointestatarie;
(8) che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche:
(a) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra
importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali
precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene
immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in
conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile;
(b) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero
267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;
(c) che sono stati erogati o acquistati da Banco di Brescia S.p.A.;
(d) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(e) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla relativa data
prevista di pagamento;
(f) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per
Banco di Brescia S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo
contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia
necessario ai fini di tale cessione e Banco di Brescia S.p.A. abbia
ottenuto tale consenso;
(g) che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni
mensili, trimestrali o semestrali;
(h) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano
effettuati in Euro;
(i) che sono stati interamente erogati;
(j) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano
alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane;
(k) che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone
fisiche cointestatarie;
(l) che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in
conto interessi (mutui agevolati);
(m) garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banco di Brescia S.p.A. e rispetto
alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di grado
superiore sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dalle ipoteche di grado superiore e' Banco di Brescia S.p.A. (anche
se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore non
sono state interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da queste
ipoteche di grado superiore derivano da mutui che soddisfano i
presenti criteri.
Ai fini di cui sopra:
"Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad attivita'
commerciale o d'ufficio, a condizione che l'immobile costituito in
garanzia sia situato in uno Stato ammesso.
"Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad uso di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia
situato in uno Stato ammesso.
"Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006.
"Stati ammessi" indica, ai sensi del Decreto 310, gli Stati
appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione
Elvetica.
L'elenco dei crediti acquistati pro soluto da UBI Finance CB2
(individuati sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data
di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e'
(i) disponibile sul sito internet http://www.ubibanca.it, (ii)
disponibile presso la sede di Banco di Brescia S.p.A e (iii)
depositato presso il Notaio Leonardo Cuscito, avente sede in Gambara
(BS) con atto di deposito Repertorio n. 3661 e Raccolta n. 2210.
Nel contesto del Programma, in data 29 febbraio 2012 UBI Finance
CB2 ha concluso con Banca Popolare di Ancona S.p.A. ("BPA") un
contratto quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in
blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite
e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di
Cessione BPA"). Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BPA, BPA
(i) ha ceduto pro soluto al Cessionario, e il Cessionario ha
acquistato pro soluto da BPA, alcuni crediti derivanti da mutui
ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati
da BPA con i propri clienti nel corso della propria ordinaria
attivita' d'impresa e (ii) potra' o dovra', a seconda del caso,
cedere e trasferire pro soluto al Cessionario, e il Cessionario
acquistera' pro soluto da BPA, ulteriori crediti derivanti da
contratti di mutuo stipulati da BPA con i propri clienti.
Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, UBI Finance
CB2 comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BPA, in
data 30 maggio 2016, ha sottoscritto un contratto di cessione ai
sensi del quale ha acquistato pro soluto da BPA, con efficacia a
decorrere dall'1 giugno 2016 (la "Data di Cessione"), ogni e
qualsiasi credito derivante da mutui ipotecari in bonis erogati da
BPA (i "Crediti BPA") derivante dai Contratti stipulati con i propri
clienti nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i
"Contratti di Mutuo BPA"), che alla data del 30 aprile 2016 ("Data di
Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi
(collettivamente, i "Criteri BPA"):
(1) che sono alternativamente: (A) crediti ipotecari residenziali
(i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e
il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul
medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore
dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o
(ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa
garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale,
che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in
relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato
al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari
gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del
valore dell'immobile; ovvero (B) crediti ipotecari commerciali (i)
aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e il
cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile, in
conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di
cui almeno uno sia un immobile commerciale, che abbiano fattore di
ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile;
(2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero
267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;
(3) che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare di Ancona
S.p.A.;
(4) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(5) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa data
prevista di pagamento;
(6) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per
Banca Popolare di Ancona S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal
relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare di
Ancona S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;
(7) in relazione ai quali almeno un canone e' stato pagato dal
debitore;
(8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano
effettuati in Euro;
(9) che sono stati interamente erogati;
(10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse persone
fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione,
dipendenti di societa' appartenente al gruppo bancario Unione di
Banche Italiane), a una persona giuridica (ad esclusione degli enti
del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali e
banche centrali) o a piu' persone fisiche, o giuridiche,
cointestatarie;
(11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso
di interesse variabile (determinato di volta in volta da Banca
Popolare di Ancona S.p.A.) o fisso;
(12) garantiti da ipoteca di primo grado o di grado successivo.
(13) che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle
seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso
fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile, dopo un
anno dalla data di erogazione, avente alla Data di Valutazione, tasso
fisso; tasso variabile soggetto a rinegoziazioni con variabilita'
periodica;
(14) che sono stati interamente erogati entro e non oltre il 31
dicembre 2015;
(15) che non prevedono il completo rimborso ad una data precedente
al 30 giugno 2017;
(16) che non sono mutui agevolati che prevedevano al tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in
conto interessi (mutui agevolati) ovvero garantiti da consorzi di
garanzia fidi (confidi);
(17) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da mutuo
ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo termine; e (ii)
ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista;
(18) garantiti da ipoteca di primo grado.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da
Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche sopra
indicate, presentano, altresi', una o piu' delle seguenti
caratteristiche:
(1) (A) crediti ipotecari residenziali concessi a persone fisiche
diverse da persone fisiche che sono o erano alla relativa data di
erogazione, dipendenti di societa' appartenente al gruppo bancario
Unione di Banche Italiane ovvero (B) crediti ipotecari residenziali
concessi a persone fisiche che non sono e non erano alla relativa
data di erogazione dipendenti di societa' appartenente al gruppo
bancario Unione di Banche Italiane diversi da quelli per i quali non
sia prevista una specifica periodicita' di ammortamento o per il
quale il pagamento della quota capitale sia previsto solo per alcune
scadenze;
(2) che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili
appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5, B/7 e
C/5;
(3) che siano costituiti in garanzia attraverso la procedura
denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca
d'Italia;
(4) che siano stati erogati ad una controparte rientrante in una
delle seguenti categorie: Ente Religioso, Societa' o Enti con
residenza fiscale al di fuori della Repubblica Italiana, Enti privati
con personalita' giuridica non aventi finalita' di lucro;
(5) che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati, garantisce anche
ulteriori crediti vantati da Banca Popolare di Ancona S.p.A. che non
rispettano uno o piu' Criteri sopra indicati;
(6) che sono stati concessi a (a) piu' persone giuridiche
cointestatarie o (b) a persone fisiche e giuridiche congiuntamente
cointestatarie;
(7) che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche:
(a) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra
importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali
precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene
immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in
conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile;
(b) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero
267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;
(c) che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare di Ancona
S.p.A.;
(d) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(e) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla relativa data
prevista di pagamento;
(f) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per
Banca Popolare di Ancona S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal
relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare di
Ancona S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;
(g) che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni
mensili, trimestrali o semestrali;
(h) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano
effettuati in Euro;
(i) che sono stati interamente erogati;
(j) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano
alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane;
(k) che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone
fisiche cointestatarie;
(l) che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in
conto interessi (mutui agevolati);
(m) garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banca Popolare di Ancona S.p.A. e
rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca
di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore
garantito dalle ipoteche di grado superiore e' Banca Popolare di
Ancona S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di
grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i crediti
garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che
soddisfano i presenti criteri.
Ai fini di cui sopra:
"Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad attivita'
commerciale o d'ufficio, a condizione che l'immobile costituito in
garanzia sia situato in uno Stato ammesso.
"Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad uso di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia
situato in uno Stato ammesso.
"Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006.
"Stati ammessi" indica, ai sensi del Decreto 310, gli Stati
appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione
Elvetica.
L'elenco dei crediti acquistati pro soluto da UBI Finance CB2
(individuati sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data
di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e'
(i) disponibile sul sito internet http://www.ubibanca.it, (ii)
disponibile presso la sede di Banca Popolare di Ancona S.p.A e (iii)
depositato presso il Notaio Leonardo Cuscito, avente sede in Gambara
(BS) con atto di deposito Repertorio n. 3661 e Raccolta n. 2210.
Nel contesto del Programma, in data 29 febbraio 2012 UBI Finance
CB2 ha concluso con Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A.
("BPCI") un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari
individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni
Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il
"Contratto Quadro di Cessione BPCI"). Ai sensi del Contratto Quadro
di Cessione BPCI, BPCI (i) ha ceduto pro soluto al Cessionario, e il
Cessionario ha acquistato pro soluto da BPCI, alcuni crediti
derivanti da mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti
di mutuo stipulati da BPCI con i propri clienti nel corso della
propria ordinaria attivita' d'impresa e (ii) potra' o dovra', a
seconda del caso, cedere e trasferire pro soluto al Cessionario, e il
Cessionario acquistera' pro soluto da BPCI, ulteriori crediti
derivanti da contratti di mutuo stipulati da BPCI con i propri
clienti.
Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, UBI Finance
CB2 comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BPCI, in
data 30 maggio 2016, ha sottoscritto un contratto di cessione ai
sensi del quale ha acquistato pro soluto da BPCI, con efficacia a
decorrere dall'1 giugno 2016 (la "Data di Cessione"), ogni e
qualsiasi credito derivante da mutui ipotecari in bonis erogati da
BPCI (i "Crediti BPCI") derivante dai Contratti stipulati con i
propri clienti nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa
(i "Contratti di Mutuo BPCI"), che alla data del 30 aprile 2016
("Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi
(collettivamente, i "Criteri BPCI"):
(1) che sono alternativamente: (A) crediti ipotecari residenziali
(i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e
il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul
medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore
dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o
(ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa
garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale,
che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in
relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato
al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari
gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del
valore dell'immobile; ovvero (B) crediti ipotecari commerciali (i)
aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e il
cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile, in
conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di
cui almeno uno sia un immobile commerciale, che abbiano fattore di
ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile;
(2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero
267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;
(3) che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare Commercio
e Industria S.p.A.;
(4) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(5) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa data
prevista di pagamento;
(6) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per
Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. di cedere i crediti
derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del
relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca
Popolare Commercio e Industria S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;
(7) in relazione ai quali almeno un canone e' stato pagato dal
debitore;
(8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano
effettuati in Euro;
(9) che sono stati interamente erogati;
(10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse persone
fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione,
dipendenti di societa' appartenente al gruppo bancario Unione di
Banche Italiane), a una persona giuridica (ad esclusione degli enti
del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali e
banche centrali) o a piu' persone fisiche, o giuridiche,
cointestatarie;
(11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso
di interesse variabile (determinato di volta in volta da Banca
Popolare Commercio e Industria S.p.A.) o fisso;
(12) garantiti da ipoteca di primo grado o di grado successivo.
(13) che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle
seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso
fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile, dopo un
anno dalla data di erogazione, avente alla Data di Valutazione, tasso
fisso; tasso variabile soggetto a rinegoziazioni con variabilita'
periodica;
(14) che sono stati interamente erogati entro e non oltre il 31
dicembre 2015;
(15) che non prevedono il completo rimborso ad una data precedente
al 30 giugno 2017;
(16) che non sono mutui agevolati che prevedevano al tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in
conto interessi (mutui agevolati) ovvero garantiti da consorzi di
garanzia fidi (confidi);
(17) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da mutuo
ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo termine; e (ii)
ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista;
(18) garantiti da ipoteca di primo grado.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da
Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche sopra
indicate, presentano, altresi', una o piu' delle seguenti
caratteristiche:
(1) (A) crediti ipotecari residenziali concessi a persone fisiche
diverse da persone fisiche che sono o erano alla relativa data di
erogazione, dipendenti di societa' appartenente al gruppo bancario
Unione di Banche Italiane ovvero (B) crediti ipotecari residenziali
concessi a persone fisiche che non sono e non erano alla relativa
data di erogazione dipendenti di societa' appartenente al gruppo
bancario Unione di Banche Italiane diversi da quelli per i quali non
sia prevista una specifica periodicita' di ammortamento o per il
quale il pagamento della quota capitale sia previsto solo per alcune
scadenze;
(2) che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili
appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5, B/7 e
C/5;
(3) che siano costituiti in garanzia attraverso la procedura
denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca
d'Italia;
(4) la cui proposta di contratto di mutuo sia stata veicolata
tramite Tecnocasa Franchising S.p.A.;
(5) che siano stati erogati ad una controparte rientrante in una
delle seguenti categorie: Ente Religioso, Societa' o Enti con
residenza fiscale al di fuori della Repubblica Italiana, Enti privati
con personalita' giuridica non aventi finalita' di lucro;
(6) che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati, garantisce anche
ulteriori crediti vantati da Banca Popolare Commercio e Industria
S.p.A. che non rispettano uno o piu' Criteri sopra indicati;
(7) che sono stati concessi a (a) piu' persone giuridiche
cointestatarie o (b) a persone fisiche e giuridiche congiuntamente
cointestatarie;
(8) che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche:
(n) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra
importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali
precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene
immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in
conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile;
(o) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero
267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;
(p) che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare Commercio
e Industria S.p.A.;
(q) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(r) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla relativa data
prevista di pagamento;
(s) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per
Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. di cedere i crediti
derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del
relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca
Popolare Commercio e Industria S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;
(t) che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni
mensili, trimestrali o semestrali;
(u) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano
effettuati in Euro;
(v) che sono stati interamente erogati;
(w) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano
alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane;
(x) che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone
fisiche cointestatarie;
(y) che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in
conto interessi (mutui agevolati);
(z) garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banca Popolare Commercio e Industria
S.p.A. e rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale
ipoteca di grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B)
un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il
creditore garantito dalle ipoteche di grado superiore e' Banca
Popolare Commercio e Industria S.p.A. (anche se le obbligazioni
garantite dalle ipoteche di grado superiore non sono state
interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da queste ipoteche di
grado superiore derivano da mutui che soddisfano i presenti criteri.
Ai fini di cui sopra:
"Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad attivita'
commerciale o d'ufficio, a condizione che l'immobile costituito in
garanzia sia situato in uno Stato ammesso.
"Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad uso di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia
situato in uno Stato ammesso.
"Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006.
"Stati ammessi" indica, ai sensi del Decreto 310, gli Stati
appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione
Elvetica.
L'elenco dei crediti acquistati pro soluto da UBI Finance CB2
(individuati sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data
di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e'
(i) disponibile sul sito internet http://www.ubibanca.it, (ii)
disponibile presso la sede di Banca Popolare Commercio e Industria
S.p.A e (iii) depositato presso il Notaio Leonardo Cuscito, avente
sede in Gambara (BS) con atto di deposito Repertorio n. 3661 e
Raccolta n. 2210.
Nel contesto del Programma, in data 29 febbraio 2012 UBI Finance
CB2 ha concluso con Banca Regionale Europea S.p.A. ("BRE") un
contratto quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in
blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite
e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di
Cessione BRE"). Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BRE, BRE
(i) ha ceduto pro soluto al Cessionario, e il Cessionario ha
acquistato pro soluto da BRE, alcuni crediti derivanti da mutui
ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati
da BRE con i propri clienti nel corso della propria ordinaria
attivita' d'impresa e (ii) potra' o dovra', a seconda del caso,
cedere e trasferire pro soluto al Cessionario, e il Cessionario
acquistera' pro soluto da BRE, ulteriori crediti derivanti da
contratti di mutuo stipulati da BRE con i propri clienti.
Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, UBI Finance
CB2 comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BRE, in
data 30 maggio 2016, ha sottoscritto un contratto di cessione ai
sensi del quale ha acquistato pro soluto da BRE, con efficacia a
decorrere dall'1 giugno 2016 (la "Data di Cessione"), ogni e
qualsiasi credito derivante da mutui ipotecari in bonis erogati da
BRE (i "Crediti BRE") derivante dai Contratti stipulati con i propri
clienti nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i
"Contratti di Mutuo BRE"), che alla data del 30 aprile 2016 ("Data di
Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi
(collettivamente, i "Criteri BRE"):
(1) che sono alternativamente: (A) crediti ipotecari residenziali
(i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e
il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul
medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore
dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o
(ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa
garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale,
che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in
relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato
al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari
gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del
valore dell'immobile; ovvero (B) crediti ipotecari commerciali (i)
aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e il
cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile, in
conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di
cui almeno uno sia un immobile commerciale, che abbiano fattore di
ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile;
(2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero
267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;
(3) che sono stati erogati o acquistati da Banca Regionale Europea
S.p.A.;
(4) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(5) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa data
prevista di pagamento;
(6) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per
Banca Regionale Europea S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal
relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Regionale
Europea S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;
(7) in relazione ai quali almeno un canone e' stato pagato dal
debitore;
(8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano
effettuati in Euro;
(9) che sono stati interamente erogati;
(10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse persone
fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione,
dipendenti di societa' appartenente al gruppo bancario Unione di
Banche Italiane), a una persona giuridica (ad esclusione degli enti
del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali e
banche centrali) o a piu' persone fisiche, o giuridiche,
cointestatarie;
(11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso
di interesse variabile (determinato di volta in volta da Banca
Regionale Europea S.p.A.) o fisso;
(12) garantiti da ipoteca di primo grado o di grado successivo.
(13) che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle
seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso
fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile, dopo un
anno dalla data di erogazione, avente alla Data di Valutazione, tasso
fisso; tasso variabile soggetto a rinegoziazioni con variabilita'
periodica;
(14) che sono stati interamente erogati entro e non oltre il 31
dicembre 2015;
(15) che non prevedono il completo rimborso ad una data precedente
al 30 giugno 2017;
(16) che non sono mutui agevolati che prevedevano al tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in
conto interessi (mutui agevolati) ovvero garantiti da consorzi di
garanzia fidi (confidi);
(17) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da mutuo
ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo termine; e (ii)
ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista;
(18) garantiti da ipoteca di primo grado.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da
Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche sopra
indicate, presentano, altresi', una o piu' delle seguenti
caratteristiche:
(1) (A) crediti ipotecari residenziali concessi a persone fisiche
diverse da persone fisiche che sono o erano alla relativa data di
erogazione, dipendenti di societa' appartenente al gruppo bancario
Unione di Banche Italiane ovvero (B) crediti ipotecari residenziali
concessi a persone fisiche che non sono e non erano alla relativa
data di erogazione dipendenti di societa' appartenente al gruppo
bancario Unione di Banche Italiane diversi da quelli per i quali non
sia prevista una specifica periodicita' di ammortamento o per il
quale il pagamento della quota capitale sia previsto solo per alcune
scadenze;
(2) che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili
appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5, B/7 e
C/5;
(3) che siano costituiti in garanzia attraverso la procedura
denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca
d'Italia;
(4) la cui proposta di contratto di mutuo sia stata veicolata
tramite Tecnocasa Franchising S.p.A.;
(5) che siano stati erogati ad una controparte rientrante in una
delle seguenti categorie: Ente Religioso, Societa' o Enti con
residenza fiscale al di fuori della Repubblica Italiana, Enti privati
con personalita' giuridica non aventi finalita' di lucro;
(6) che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati, garantisce anche
ulteriori crediti vantati da Banca Regionale Europea S.p.A. che non
rispettano uno o piu' Criteri sopra indicati;
(7) che sono stati concessi a (a) piu' persone giuridiche
cointestatarie o (b) a persone fisiche e giuridiche congiuntamente
cointestatarie;
(8) che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche:
(a) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra
importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali
precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene
immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in
conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile;
(b) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero
267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;
(c) che sono stati erogati o acquistati da Banca Regionale Europea
S.p.A.;
(d) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(e) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla relativa data
prevista di pagamento;
(f) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per
Banca Regionale Europea S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal
relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Regionale
Europea S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;
(g) che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni
mensili, trimestrali o semestrali;
(h) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano
effettuati in Euro;
(i) che sono stati interamente erogati;
(j) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano
alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane;
(k) che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone
fisiche cointestatarie;
(l) che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in
conto interessi (mutui agevolati);
(m) garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banca Regionale Europea S.p.A. e
rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca
di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore
garantito dalle ipoteche di grado superiore e' Banca Regionale
Europea S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di
grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i crediti
garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che
soddisfano i presenti criteri.
Ai fini di cui sopra:
"Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad attivita'
commerciale o d'ufficio, a condizione che l'immobile costituito in
garanzia sia situato in uno Stato ammesso.
"Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad uso di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia
situato in uno Stato ammesso.
"Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006.
"Stati ammessi" indica, ai sensi del Decreto 310, gli Stati
appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione
Elvetica.
L'elenco dei crediti acquistati pro soluto da UBI Finance CB2
(individuati sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data
di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e'
(i) disponibile sul sito internet http://www.ubibanca.it, (ii)
disponibile presso la sede di Banca Regionale Europea S.p.A e (iii)
depositato presso il Notaio Leonardo Cuscito, avente sede in Gambara
(BS) con atto di deposito Repertorio n. 3661 e Raccolta n. 2210.
BPB, BBS, BPA, BPCI e BRE sono di seguito congiuntamente denominati
i "Cedenti" e, ciascuno di essi, un "Cedente".
I Crediti BPB, i Crediti BBS, i Crediti BPA, i Crediti BPCI ed i
Crediti BRE sono di seguito congiuntamente denominati i "Crediti" e,
ciascuno di essi, un "Credito".
I Contratti di Mutuo BPB, i Contratti di Mutuo BBS, i Contratti di
Mutuo BPA, i Contratti di Mutuo BPCI ed i Contratti di Mutuo BRE sono
di seguito congiuntamente denominati i "Contratti di Mutuo" e,
ciascuno di essi, un "Contratto di Mutuo".
UBI Finance CB2 ha conferito incarico ad Unione di Banche Italiane
S.p.A., ai sensi della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite,
affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della
riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme
dovute ed Unione di Banche Italiane S.p.A. ha a sua volta demandato
ai Cedenti lo svolgimento delle suddette attivita'. Per effetto di
quanto precede, i debitori ceduti ai sensi del presente avviso (i
"Debitori Ceduti"), continueranno a pagare ai Cedenti ogni somma
dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi
Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori
informazioni che potranno essere comunicate ai Debitori Ceduti.
Tutto cio' premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy,
informiamo i Debitori Ceduti sull'uso dei Loro dati personali e sui
Loro diritti. I dati personali in possesso di UBI Finance CB2 sono
stati raccolti presso il rispettivo Cedente. Ai Debitori Ceduti
precisiamo che non verranno trattati dati «sensibili». Sono
considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Loro stato di
salute, alle Loro opinioni politiche e sindacali ed alle Loro
convinzioni religiose (articolo 4 del Codice Privacy). I dati
personali dell'interessato saranno trattati nell'ambito della normale
attivita' dei titolari del trattamento e, precisamente, per quanto
riguarda UBI Finance CB2, per finalita' connesse e strumentali alla
gestione del portafoglio di Crediti, finalita' connesse agli obblighi
previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria
nonche' da disposizioni impartite da autorita' a cio' legittimate
dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalita' connesse
alla gestione ed al recupero del credito e, per quanto riguarda
Unione di Banche Italiane S.p.A., per finalita' connesse
all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito
agli incassi su base aggregata dei Crediti oggetto della cessione e
taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali la tenuta
della documentazione relativa all'operazione di emissione di
obbligazioni bancarie garantite e della documentazione societaria. In
relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si
precisa che i dati personali dei Debitori Ceduti in nostro possesso
vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un
obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all'esecuzione
del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell'interessato
non e', quindi, richiesto). I dati personali dei Debitori Ceduti
verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente
collegati alle sopraindicate finalita' del trattamento e, in
particolare, a societa', associazioni o studi professionali che
prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale,
societa' controllate e societa' collegate, societa' di recupero
crediti, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati
possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualita' di
«titolari» ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei
all'originario trattamento effettuato. I Debitori Ceduti e gli
eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai titolari e al
responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti
loro dall'articolo 13 del Codice Privacy (cancellazione,
integrazione, opposizione, ecc.): UBI Finance CB 2 S.r.l., Foro
Buonaparte 70, 20121 Milano, Italia; Banca Popolare di Bergamo
S.p.A., Piazza Vittorio Veneto, 8 - 24122 Bergamo, Italia; Banco di
Brescia S.p.A., Corso Martiri della Liberta', 13 - 25122 Brescia,
Italia; Banca Popolare di Ancona S.p.A., Via Don. A. Battistoni 4,
60035 Jesi (AN), Italia; Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A.,
Via Monte di Pieta' 7, 20121 Milano, Italia; Banca Regionale Europea
S.p.A., Via Roma 13, 12100 Cuneo, Italia.
I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a UBI
Finance CB 2 S.r.l., Foro Buonaparte 70, 20121 Milano, Italia; Unione
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S.p.A., Via Don. A. Battistoni 4, 60035 Jesi (AN), Italia; Banca
Popolare Commercio e Industria S.p.A., Via Monte di Pieta' 7, 20121
Milano, Italia; Banca Regionale Europea S.p.A., Via Roma 13, 12100
Cuneo, Italia.
Milano, 1 giugno 2016
Ubi Finance CB 2 S.r.l.
dott. Andrea Di Cola - Consigliere
TX16AAB5285