Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge 130") e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), e Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice Privacy")e del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 24 del 30 gennaio 2007) Nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione, UBI SPV Group 2016 S.r.l (il "Cessionario") ha concluso in data 30 giugno 2016 con Banca Regionale Europea S.p.A. il ("Cedente" o "BRE"), un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario(il "Contratto Quadro di Cessione BRE"). Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BRE, il Cedente (i) ha ceduto pro soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro soluto dal Cedente, alcuni crediti derivanti dai mutui ipotecari residenziali e (ii) potra' cedere e trasferire pro soluto al Cessionario, e il Cessionario acquistera' pro soluto da BRE, ulteriori crediti derivanti da mutui ipotecari residenziali alle condizioni e termini ivi previsti. Nell'ambito del programma di cessione sopra indicato, il Cessionario comunica di aver acquistato pro solutoda BRE, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BRE, con efficacia giuridica dal 30 giugno 2016 e con efficacia economica dal13 giugno 2016 (inclusa),tutti i crediti, unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali, erogati ai sensi di contratti di mutuo (rispettivamente, i "Mutui" e i "Contratti di Mutuo"), che alla data del 31 marzo 2016(incluso) (la "Data di Individuazione") (o alla diversa data indicata in relazione a ciascun criterio distintivo)soddisfacevano i seguenti criteri: 1. che non siano stati erogati ai sensi della disciplina del credito al consumo; 2. che non siano mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 3. che siano garantiti da ipoteca costituita su beni immobili residenziali siti sul territorio della Repubblica Italiana; 4. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca sia interamente decorso e la relativa ipoteca non sia soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 ovvero dell'articolo 39, comma quarto del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 5. che non siano classificati come "attivita' finanziarie deteriorate", ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia con la circolare numero 272 del 30 luglio 2008; 6. in relazione ai quali non sussiste alcuna rata scaduta e non pagata da piu' di 90 giorni dalla relativa data di pagamento; 7. il cui profilo di ammortamento sia lineare, alla francese o con rate costanti; 8. che siano garantiti da ipoteca di primo grado; 9. il cui debitore e' una persona fisica residente in Italia che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d'Italia definiti dalla Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, cosi' come modificata il 7 Agosto 1998, rientra nella categoria SAE 600 ("Famiglie consumatrici") (tale categoria include un individuo o un gruppo di individui la cui funzione principale consiste nel consumare e quindi, in particolare, gli operai, gli impiegati, i lavoratori dipendenti, i pensionati, i redditieri, i beneficiari di altri trasferimenti e in genere tutti coloro che non possono essere considerati imprenditori o anche piccoli imprenditori), nella categoria SAE 614 ("Artigiani") (tale categoria include le persone che svolgono attivita' artigianali ai sensi della Legge 443/85) e nella categoria SAE 615 ("Altre Famiglie Produttrici") (tale categoria include le famiglie che svolgono attivita' diverse dalle attivita' artigianali, compresi gli ausiliari finanziari senza dipendenti), fermo restando che i Debitori che rientrano nelle categorie SAE 614 e SAE 615 non hanno stipulato il relativo Contratto di Mutuo per motivi connessi all'esercizio di impresa; 10. che non derivino da Contratti di Mutuo che beneficiano di forme di agevolazione finanziaria, ovvero che siano stati stipulati e conclusi ai sensi di qualsivoglia legge o normativa che preveda agevolazioni finanziarie (cd. "mutui agevolati"), contributi pubblici di qualunque natura, sconti di legge, limiti massimi contrattuali al tasso d'interesse e/o altre previsioni che concedano agevolazioni o riduzioni ai debitori, ai datori d'ipoteca o ai garanti riguardo al capitale e/o agli interessi; 11. che siano stati interamente erogati e rispetto ai quali non sussistano obblighi o possibilita' di ulteriori erogazioni; 12. che siano disciplinati dalla legge italiana; 13. che siano denominati in Euro; 14. in relazione ai quali almeno una rata comprensiva di quota capitale sia stata pagata prima della relativa Data di Individuazione; 15. che prevedano modalita' di pagamento con ordine di addebito diretto in conto corrente, pagamento mediante avviso (MAV) o mediante altri rapporti interbancari diretti (RID o SSD); (i) il cui importo capitale residuo del relativo Mutuo non sia superiore al 200% del valore, relativamente ai soli beni di natura residenziale, dell'ultima valorizzazione del Bene Immobile oggetto di Ipoteca ottenuta in conformita' con il Regolamento (UE) n. 575/2013; (ii) il cui importo originario del Mutuo come erogato non sia superiore al 200% del valore, relativamente ai soli beni di natura residenziale, dell'ultima valorizzazione del Bene Immobile oggetto di Ipoteca ottenuta in conformita' con il Regolamento (UE) n. 575/2013; 16. che prevedano il pagamento di rate mensili, bimensili, trimestrali o semestrali; 17. che siano stati erogati o acquistati unicamente dal Cedente; 18. i cui Contratti di Mutuo non contengano alcuna clausola che limiti la possibilita' per il Cedente di cedere i crediti da essi derivanti o, qualora prevedano la necessita' del Debitore di prestare il consenso alla cessione, che tale consenso sia stato ottenuto; 19. le cui rate non sono destinate al rimborso di uno o piu' finanziamenti preesistenti, rispetto al Contratto di Mutuo, concessi allo stesso debitore; 20. il cui rimborso non sia garantito da garanzie personali rilasciate dal garante in favore del Cedente per l'adempimento sia delle obbligazioni nascenti dal relativo Contratto di Mutuo, sia di ulteriori obbligazioni assunte dal Debitore nei confronti del Cedente (c.d. garanzie omnibus); 21. che non siano garantiti da garanzia ipotecaria prestata anche a garanzia del rimborso di altri finanziamenti i cui crediti non rispettano i presenti criteri e pertanto non sono oggetto di cessione da parte del Cedente; 22. la cui rata periodica non sia costituita interamente dalla sola componente interesse (c.d. interest-only); 23. che derivino da Contratti di Mutuo il cui profilo di ammortamento non preveda una maxi-rata finale (cosiddetti finanziamenti "balloon"); 24. in relazione ai quali non e' stato promosso o risulta pendente alcun procedimento giudiziale o procedimento di mediazione o conciliazione ivi inclusi i procedimenti di mediazione disciplinati dal D.Lgs. n. 28/2010, procedimenti di negoziazione assistita regolati dal D.L. n. 132/2014, e i procedimenti di risoluzione delle controversie di cui all'art. 128-bis del Testo Unico Bancario; 25. che derivino da Contratti di Mutuo il cui debito residuo in linea capitale sia superiore a Euro 1.000 (mille/00) e non superiore a Euro 3.100.000 (tremilionicentomila/00); 26. in relazione ai quali il Cedente non abbia concesso una sospensione dell'obbligo di pagamento delle rate dovute ovvero non abbia posticipato l'esigibilita' delle stesse a fronte della concessione della proroga della scadenze delle rate medesime; 27. che derivino da Contratti di Mutuo che non prevedono la facolta' per il debitore di compensare gli interessi maturati in relazione al Credito e interessi dovuti dal Cedente in relazione agli eventuali depositi aperti dal debitore presso lo stesso Cedente (c.d. contratti di mutuo "twin"). 28. che siano stati erogati entro il 30 settembre 2015 per i crediti fondiari ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo numero 385 del 1° settembre 1993, e il 20 marzo 2016 per i crediti non fondiari; 29. in relazione ai quali l'ultima data di pagamento sia successiva al 30 giugno 2017 e non sia successiva al 31 dicembre 2061; Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano, altresi', una o piu' delle seguenti caratteristiche: A. abbiano i seguenti codice contratto: 4000260133; B. presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche: 1) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 3) che sono stati erogati o acquistati da BRE; 4) che sono disciplinati dalla legge italiana; 5) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla relativa data prevista di pagamento; 6) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per BRE di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e BRE abbia ottenuto tale consenso; 7) che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni mensili, trimestrali o semestrali; 8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; 9) che sono stati interamente erogati; 10) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna societa' appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane; 11) che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone fisiche cointestatarie; 12) che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati); 13) che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile, dopo un anno dalla data di erogazione, avente, alla Data di Individuazione, tasso fisso; tasso variabile soggetto a rinegoziazioni con variabilita' periodica; 14) che sono stati interamente erogati entro e non oltre la data limite del 31 dicembre 2015; 15) che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente al 30 giugno 2017; 16) in relazione ai quali almeno un canone e' stato pagato dal debitore entro il 31 marzo 2016; 17) la cui proposta di contratto non sia stata veicolata tramite Tecnocasa Franchising S.p.A.; 18) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da mutuo ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo termine; (ii) finanziamenti registrati nella procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia; e/o (iii) ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista; 19) garantiti da ipoteca di primo grado; 20) che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili con categoria catastale diversa dalle seguenti: B/2 (case di cura e ospedali), B/3 (prigioni e riformatori), B/5 (scuole e laboratori scientifici), B/7 (cappelle ed oratori) e C/5 (stabilimenti balneari); 21) sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche di cui al presente punto B, presentano, altresi', una o piu' delle seguenti caratteristiche: a. (a) l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia maggiore di 3 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta e il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Individuazione sia superiore ad Euro 50.000,00; b. (a) il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Individuazionesia maggiore di 5 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000 e (c) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00; c. (a) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Individuazionee l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia superiore a Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Individuazionee il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00. d. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo sia superiore al valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica; e. che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire crediti che rispettano i criteri richiamati nella presente punto B., garantisce anche ulteriori crediti che non rispettano uno o piu' criteri sopra indicati; C. presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche: 1) che sono alternativamente: (I) crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; ovvero (II) crediti ipotecari commerciali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile commerciale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile; 2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 3) che sono stati erogati o acquistati da BRE; 4) che sono disciplinati dalla legge italiana; 5) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa data prevista di pagamento; 6) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per BREdi cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e BRE abbia ottenuto tale consenso; 7) in relazione ai quali almeno un canone e' stato pagato dal debitore; 8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; 9) che sono stati interamente erogati; 10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di societa' appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.p.A.), a una persona giuridica (ad esclusione degli enti del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali e banche centrali) o a piu' persone fisiche cointestatarie; 11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile, dopo un anno dalla data di erogazione, avente alla Data di Individuazione, tasso fisso; tasso variabile soggetto a rinegoziazioni con variabilita' periodica; 12) che sono stati interamente erogati entro e non oltre il 31 dicembre 2015; 13) che non prevedono il completo rimborso ad una data precedente al 30 giugno 2017; 14) che non sono mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati); 15) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da mutuo ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo termine; e (ii) ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista; 16) garantiti da ipoteca di primo grado; 17) sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche di cui al presente punto C, presentano, altresi', una o piu' delle seguenti caratteristiche: a. crediti ipotecari residenziali concessi a persone fisiche diverse da persone fisiche che sono o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di societa' appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane per i quali sia prevista una specifica periodicita' di ammortamento o per i quali il pagamento della quota capitale sia previsto per tutte le scadenze; b. che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5, B/7 e C/5; c. che siano costituiti in garanzia attraverso la procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia; d. la cui proposta di contratto di mutuo sia stata veicolata tramite Tecnocasa Franchising S.p.A.; e. che siano stati erogati ad una controparte rientrante in una delle seguenti categorie: Ente Religioso, Societa' o Enti con residenza fiscale al di fuori della Repubblica Italiana, Enti privati con personalita' giuridica non aventi finalita' di lucro; f. che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati, garantisce anche ulteriori crediti. L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Cessionario (individuati sulla base del rispettivo codice pratica), che alla Data di Individuazione rispettavano i crediti cumulativi sopra elencati, e' disponibile presso (i) il seguente sito internet http://www.ubibanca.com/brebanca; (ii) presso la sede di Banca Regionale Europea S.p.A. e (iii) depositato presso il Notaio Lorenzo Stucchi, avente sede inVia Ulrico Hoepli, 7 - 20121 Milano, con atto di deposito Repertorio n. 4630 Raccolta n. 2232. Il Cessionario ha conferito incarico a Unione di Banche Italiane S.p.A. ai sensi della Legge 130 affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovuteed Unione di Banche Italiane S.p.A. ha a sua volta demandato a BRE lo svolgimento delle suddette attivita'. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti ai sensi del presente avviso (i "Debitori Ceduti") continueranno a pagare a BRE ogni somma dovuta in relazione ai Crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai Debitori Ceduti. Tutto cio' premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy, informiamo i Debitori Ceduti sull'uso dei Loro dati personali e sui Loro diritti. I dati personali in possesso del Cessionario sono stati raccolti presso BRE. Ai Debitori Ceduti precisiamo che non verranno trattati dati «sensibili». Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Loro stato di salute, alle Loro opinioni politiche e sindacali ed alle Loro convinzioni religiose (articolo 4 del Codice Privacy). I dati personali dell'interessato saranno trattati nell'ambito della normale attivita' dei titolari del trattamento e, precisamente, per quanto riguarda il Cessionario, per finalita' connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti, finalita' connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonche' da disposizioni impartite da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalita' connesse alla gestione ed al recupero del credito e, per quanto riguarda Unione di Banche Italiane S.p.A.,per finalita' connesse all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei Crediti oggetto della cessione e taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali la tenuta della documentazione relativa all'operazione di emissione di titoli e della documentazione societaria. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si precisa che i dati personali dei Debitori Ceduti in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell'interessato non e', quindi, richiesto). I dati personali dei Debitori Ceduti verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalita' del trattamento e, in particolare, a societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale, societa' controllate e societa' collegate, societa' di recupero crediti, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualita' di «titolari» ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato. I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai titolari e al responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall'articolo 7 del Codice Privacy (cancellazione, integrazione, opposizione, ecc.): UBI SPV Group 2016 S.r.l Foro Buonaparte, 70, 20121 Milano, Italia;Banca Regionale Europea S.p.A., Via Roma 13, 12100 Cuneo, Italia; Unione di Banche Italiane S.p.A., Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo, Italia. Il predetto articolo 7 attribuisce a ciascun interessato specifici diritti tra cui il diritto di chiedere ed ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalita' e le modalita' del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonche', qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali medesimi. I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a UBI SPV Group 2016 S.r.l Foro Buonaparte, 70, 20121 Milano, Italia; Unione di Banche Italiane S.p.A., Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo, Italia; Banca Regionale Europea S.p.A., Via Roma 13, 12100 Cuneo, Italia. L'informativa completa sara' inviata ai clienti interessati dalla cessione alla prima occasione utile. Milano, 5 luglio 2016 UBI SPV Group 2016 S.r.l. - Un consigliere dott. Andrea Di Cola TX16AAB6684