Fusione transfrontaliera per incorporazione di Italiana Gestioni
Immobiliari S.R.L. Unipersonale in International Properties S.A.
Pubblicazione ai sensi dell'articolo 7, D.Lgs. n. 108/2008
Societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera
- International Properties S.A. ("Societa' Incorporante"), con sede
legale in Lussemburgo L-8525 Calmus, 9A, Um Waschbur, numero B208989
di immatricolazione al Registro di Commercio e delle Aziende di
Lussemburgo, capitale sociale di euro 5.000.000, interamente versato.
Societa' di diritto del Granducato di Lussemburgo.
- Italiana Gestioni Immobiliari Srl Unipersonale ("Societa'
Incorporanda"), societa' a responsabilita' limitata, costituita e
regolata secondo la legge italiana, con sede sociale in Roma, Piazza
in Piscinula, 1, Italia, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al
registro delle imprese di Roma n. 13516251009.
Modalita' di esercizio dei diritti da parte dei creditori e dei
soci di minoranza nonche' modalita' con cui si possono ottenere
gratuitamente tali informazioni dalla societa'
Conformemente all'art. 268 della LSC, i creditori della societa'
incorporante i cui crediti sono anteriori alla data di pubblicazione
dell'assemblea generale della societa' incorporante che approva la
fusione, possono, nonostante ogni convenzione, entro due mesi da tale
pubblicazione, richiedere ad un magistrato presidente della camera
del tribunale del circondariato della citta' di Lussemburgo,
competente in materia commerciale e come materia di riferimento, la
costituzione di garanzie per dei crediti scaduti oppure non scaduti,
nel caso in cui la fusione andasse a ridurre le garanzie dei loro
crediti. Il presidente respinge tale domanda, se i creditori
dispongono di garanzie adeguate, oppure se queste non sono
necessarie, tenendo conto della patrimonio della societa' dopo la
fusione. Le societa' debitrice puo' evitare questa domanda pagando i
creditori anche se il credito non e' ancora giunto a termine. Se la
garanzia non e' fornita entro il termine stabilito, il credito
diviene immediatamente esigibile.
Informazioni supplementari possono essere richieste gratuitamente
alla sede della societa' Incorporante.
Conformemente agli articoli 2503 e 2505-quater c.c. italiano, i
creditori della societa' incorporata i cui crediti sono anteriori
alla pubblicazione dell'assemblea che approva la fusione della
societa' incorporante, possono fare opposizione a la fusione al
tribunale di Roma entro il mese successivo alla pubblicazione
dell'assemblea della societa' incorporata approvante la fusione. Il
tribunale di Roma autorizzera' la fusione nonostante l'opposizione se
considera che il rischio di pregiudizio per i creditori non e'
fondato oppure se la societa' incorporata fornisce garanzie adeguate.
Non esistono soci di minoranza della Societa' Incorporanda poiche'
l'intero capitale della Societa' Incorporanda e' detenuto dalla
Societa' Incorporante. Informazioni supplementari possono essere
richieste gratuitamente alla sede della societa' Incorporata.
Italiana Gestioni Immobiliari S.r.l. Unipersonale
L'amministratore unico
Enrico Pigliucci
TX16AAB9725