BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

Iscritta all'albo delle Banche, codice meccanografico ABI 5668


Capogruppo del Gruppo Bancario "Banco Popolare" iscritto all'albo dei
gruppi bancari al n. 5034.4

Sede legale: piazza Nogara, 2 - Verona (VR)
Registro delle imprese: Verona n. 03700430238

(GU Parte Seconda n.125 del 20-10-2016)

 
Avviso di cessione di crediti pro soluto - ai sensi dell'articolo  58
del Decreto Legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385  (il  "Decreto
Legislativo 385/1993")  -  ed  informativa  ai  debitori  ceduti  sul
trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto
   Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice della Privacy") 
 

  Banco Popolare Societa'  Cooperativa  (il  "Cessionario"  o  "Banco
Popolare"), comunica che, in forza di un  contratto  di  cessione  di
crediti  pecuniari  concluso  in  data  13  ottobre  2016  ai   sensi
dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 385/1993, ha acquistato  pro
soluto da BPL Mortgages S.r.l. (la "Cedente" o  la  "Societa'"),  con
effetti economici dalle ore 00:01 del 9 ottobre  2016  (la  "Data  di
Valutazione"), un portafoglio di crediti individuabili in  blocco  ai
sensi  dell'articolo  58  del  Decreto   Legislativo   385/1993,   ed
identificati  sulla  base  di  criteri  oggettivi  come  di   seguito
indicati. In particolare, sono stati oggetto della cessione  tutti  i
crediti derivanti dai mutui che alla Data di Valutazione (ovvero alla
diversa data specificata  nel  relativo  criterio)  soddisfacevano  i
seguenti criteri di selezione (i "Crediti"): 
  A) mutui che siano stati erogati ai sensi  di  contratti  di  mutuo
disciplinati dalla legge della Repubblica Italiana; e 
  B) mutui denominati in Euro; e 
  C)  mutui  i  cui  crediti  siano  stati  ceduti,  nell'ambito   di
un'operazione di cartolarizzazione dei crediti,  dal  Banco  Popolare
Societa' Cooperativa e da  Credito  Bergamasco  S.p.A.  (prima  della
fusione della medesima nel Banco Popolare Societa' Cooperativa) a BPL
Mortgages S.r.l., ai sensi di quattro contratti di cessione stipulati
in data 7 dicembre 2012 e 14 marzo 2013, come da pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale no. 145 del 13 dicembre 2012,  parte  II,  sezione
"Altri annunzi commerciali" e no. 34 del 21  marzo  2013,  parte  II,
sezione "Altri annunzi commerciali"; e 
  D) mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche: 
  (i) presentino, alla Data di Valutazione, rate scadute e non pagate
da 60 giorni di calendario o piu'; 
  (ii) i cui debitori principali siano diversi da (a) persone fisiche
(incluse ditte individuali) residenti in Italia o (b) enti  giuridici
(incluse societa' di persone) costituite  ai  sensi  dell'ordinamento
italiano ed aventi sede legale in Italia; 
  (iii) mutui che, alla data del 9 ottobre 2016, presentano tutte  le
caratteristiche indicate ai punti da (1)  a  (11)  e  non  presentano
alcuna delle caratteristiche indicate ai punti da (12) a (26): 
  1) mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun obbligo
o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 
  2) mutui che abbiano almeno una rata, comprensiva di una componente
capitale, scaduta e pagata; 
  3) mutui in relazione ai  quali  il  rapporto  tra  (i)  il  debito
residuo in linea capitale del mutuo alla data del 9  ottobre  2016  e
(ii) il valore di stima dell'immobile di cui al criterio 4 che segue,
determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo,  e'
pari o inferiore all'80%. Ai fini del presente criterio, per  "valore
di stima dell'immobile" si intende  il  valore  di  stima  utilizzato
dalla banca mutuante nella fase di istruttoria del relativo mutuo. Al
fine di  valutare  la  conformita'  del  proprio  mutuo  al  presente
criterio, ciascun mutuatario potra', laddove  non  disponga  gia'  di
tale informazione, conoscere il valore di stima del relativo immobile
rivolgendosi alla filiale presso la  quale  risultano  domiciliati  i
pagamenti delle rate del medesimo mutuo; 
  4)  mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili   localizzati   sul
territorio   della   Repubblica   Italiana   aventi   caratteristiche
residenziali, per tali intendendosi gli immobili che,  alla  data  di
stipulazione del relativo  mutuo,  ricadevano  in  almeno  una  delle
seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7,  A8,  A9  e
A11 (ivi inclusi i mutui la cui ipoteca e' costituita oltre che sugli
immobili di cui alle categorie precedenti anche sulle c.d. pertinenze
che ricadono in una delle seguenti categorie catastali C2, C6 e C7); 
  5) mutui che presentino un  tasso  di  interesse  contrattuale  che
appartiene ad una delle seguenti categorie: 
  (a) mutui a tasso fisso il cui tasso d'interesse non sia  inferiore
all'uno per cento su base annua e non sia  superiore  all'8,5%  (otto
virgola cinque per cento) su base annua. Per "mutui a tasso fisso" si
intendono  quei  mutui  il  cui   tasso   di   interesse   applicato,
contrattualmente stabilito,  non  preveda  variazioni  per  tutta  la
durata residua del finanziamento; 
  (b) mutui a tasso variabile la cui maggiorazione (o  spread)  sopra
l'indice di riferimento sia superiore allo zero  per  cento  su  base
annua e pari o inferiore al 4% (quattro per cento) su base annua. Per
"mutui a tasso variabile" si intendono quei mutui  il  cui  tasso  di
interesse sia parametrato all'euribor; 
  (c) mutui c.d. "misti". Per mutui c.d. "misti"  si  intendono  quei
mutui  che  prevedono  un  passaggio  obbligatorio   contrattualmente
stabilito da una modalita' di calcolo degli interessi a  tasso  fisso
ad una  modalita'  di  calcolo  degli  interessi  a  tasso  variabile
parametrato all'euribor; e 
  (d) mutui c.d. "modulari". Per mutui c.d. "modulari"  si  intendono
quei mutui che attribuiscono al mutuatario l'opzione  di  modificare,
anche piu' volte durante la  durata  residua  del  finanziamento,  la
modalita' di calcolo degli interessi (A) da  una  modalita'  a  tasso
variabile parametrato all'euribor ad (B) una modalita' a tasso  fisso
pari alla somma tra (i) il tasso  swap  del  periodo  di  riferimento
(IRS), rilevato alla data di esercizio da parte del mutuatario  della
facolta' di modifica della modalita' di calcolo, fino  alla  scadenza
del  periodo  di  applicazione  della  modalita'  di  calcolo   degli
interessi a tasso  fisso  scelto  dal  medesimo  mutuatario  (ii)  la
maggiorazione (o spread), contrattualmente stabilita, sopra  l'indice
di riferimento come  determinato  ai  sensi  del  paragrafo  (i)  che
precede. 
  6) mutui: 
  (a) ipotecari la cui data di stipulazione sia compresa  tra  il  15
novembre 1999 (incluso) ed il 1 gennaio 2016 (incluso); o 
  (b) stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui
all'articolo 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre  1993,
n. 385 la cui data di stipulazione sia compresa tra il 5 gennaio 1999
(incluso) ed il 1 aprile 2014 (incluso); 
  7)  mutui  le  cui  rate  scadute  al  9  ottobre  2016   risultino
interamente pagate; 
  8) mutui il cui  pagamento  rateale  abbia  una  scadenza  mensile,
trimestrale o semestrale; 
  9) mutui il cui debito residuo in linea  capitale  sia  maggiore  o
uguale ad Euro 10.000; 
  10) mutui il cui debito residuo in linea capitale sia  inferiore  o
uguale ad Euro 1.500.000; 
  11)  mutui  garantiti  da  ipoteca  di  primo  grado  economico  su
immobili, intendendosi per tale: 
  (a) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero 
  (b) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al  primo  nel
caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado  legale
precedente siano interamente estinte. 
  Sono tuttavia esclusi i crediti nascenti dai mutui  che  alla  data
del 9 ottobre 2016 pur presentando le caratteristiche da (1)  a  (11)
sopra indicate, presentano altresi' alla  medesima  data  (salvo  ove
diversamente previsto) una o piu' delle seguenti caratteristiche: 
  12) mutui che hanno una o piu' rate insolute (per tale intendendosi
una rata che sia scaduta e non pagata interamente  alla  data  del  9
ottobre 2016); 
  13)  mutui  che  siano  stati  concessi,  anche  in   qualita'   di
cointestatari del relativo mutuo, a soggetti che,  alla  data  del  9
ottobre 2016, erano dipendenti di Banco Popolare Societa' Cooperativa
ovvero di qualsiasi altra societa' del Gruppo Bancario Banco Popolare
Societa' Cooperativa; 
  14) mutui che siano stati stipulati  con  erogazione  ai  sensi  di
qualsiasi legge (anche regionale e/o  provinciale)  o  normativa  che
preveda contributi o agevolazioni in  conto  capitale  e/o  interessi
(cosiddetti mutui agevolati); 
  15) mutui classificati alla data di stipulazione come mutui  agrari
ai sensi degli articoli  43,  44  e  45  del  decreto  legislativo  1
settembre 1993, n. 385; 
  16) mutui che siano stati concessi a enti pubblici; 
  17) mutui che siano stati  concessi  a  una  o  piu'  societa'  per
azioni,  societa'  a  responsabilita'  limitata,  societa'  in   nome
collettivo o societa' in accomandita semplice; 
  18) mutui che presentino una o piu' rate, non ancora scadute  al  9
ottobre  2016,  che  siano  state,  al   9   ottobre   2016,   pagate
anticipatamente in tutto o in parte; 
  19) mutui il cui debito residuo, a fronte di un complessivo importo
erogato, e' suddiviso in quote e le cui quote  sono  disciplinate  da
condizioni economiche e finanziarie specifiche per ciascuna di esse; 
  20)  mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili  localizzati   sul
territorio della Regione Abruzzo; 
  21) mutui in relazione ai quali non sono decorsi i termini  per  la
revocatoria della  costituzione  delle  relative  ipoteche  ai  sensi
dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
  22) mutui che non rispettino i requisiti previsti  dal  Regolamento
(UE) n. 575 del 2013 del Parlamento Europeo e del  Consiglio  del  26
giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti  creditizi
e le imprese di investimento: Parte Tre, Titolo II, Capo  2,  Sezione
2, articoli 124, 125, 126 e Parte Tre, Titolo II, Capo 4, Sezione  3,
Sottosezione 1, articolo 208. Al fine di valutare la conformita'  del
proprio  mutuo  al  presente  criterio,  ciascun  mutuatario  potra',
laddove non disponga gia'  di  tale  informazione,  conoscere  se  il
proprio mutuo  rispetti  o  meno  tali  requisiti  rivolgendosi  alla
filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle  rate
del medesimo mutuo; 
  23) mutui in relazione ai quali (a) e' stata imposta la sospensione
del pagamento delle rate ai sensi  di  norme  primarie  o  secondarie
inderogabili ovvero di una disposizione dell'autorita'  di  vigilanza
ovvero (b) il relativo mutuatario abbia ottenuto la  sospensione  del
pagamento delle rate, in entrambi i casi, (c) tale sospensione sia in
corso alla data del 9 ottobre 2016; 
  24) mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici; 
  25) mutui in relazione ai quali (i) il  relativo  mutuatario  abbia
aderito, mediante invio a  mezzo  posta  della  lettera  di  adesione
ovvero mediante presentazione della lettera di  adesione  presso  una
filiale  della  banca  mutuante,  alla  proposta  di   rinegoziazione
formulata ai sensi del  decreto  legge  n.  93  del  27  maggio  2008
convertito con legge n. 126 del 24 luglio 2008  e  della  convenzione
stipulata  tra  il  Ministero  dell'Economia  e   delle   Finanze   e
l'Associazione Bancaria Italiana e (ii) tale  rinegoziazione  sia  in
corso alla data del 9 ottobre 2016; e 
  26) mutui  erogati  da  Banca  Italease  S.p.A.  e  successivamente
confluiti  in  Banco  Popolare  Societa'  Cooperativa  a  seguito  di
fusione, scissione, conferimento di ramo/i d'azienda  o  cessione  di
ramo/i d'azienda. 
  In relazione ai criteri esposti nei paragrafi  che  precedono,  per
"data  di  stipulazione"  deve  intendersi  la  data  originaria   di
effettiva stipulazione  del  mutuo,  indipendentemente  da  eventuali
accolli intervenuti successivamente a tale data ovvero,  in  caso  di
frazionamento, la data del relativo frazionamento. 
  Unitamente  ai  Crediti   sono   stati   altresi'   trasferiti   al
Cessionario, senza bisogno di alcuna formalita' e annotazione,  salvo
iscrizione della cessione presso il registro delle  imprese  e  salvo
eventuali forme alternative di pubblicita' della  cessione  stabilite
dalla  Banca  d'Italia,  ai  sensi  dell'articolo  58   del   Decreto
Legislativo 385/1993, tutti gli altri diritti (inclusi i  diritti  di
garanzia) spettanti alla Societa' in relazione ai Crediti, incluse le
garanzie  ipotecarie  e  le  altre  garanzie  reali  e  personali,  i
privilegi  e  le  cause  di  prelazione,  gli  accessori,  i  diritti
derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione
ai Crediti, ai relativi  contratti  di  mutuo  ed  ai  relativi  beni
immobili e, piu' in generale, ogni diritto, ragione e pretesa  (anche
ai danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facolta'  e
prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti da  ogni
legge applicabile. 
  Inoltre, a seguito  della  cessione,  il  Cessionario  e'  divenuto
esclusivo titolare dei Crediti  e,  di  conseguenza,  "Titolare"  del
trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti e  con  la
presente intende fornire ai debitori ceduti e agli eventuali  garanti
(gli "Interessati") alcune informazioni  riguardanti  l'utilizzo  dei
dati personali. 
  Ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, il Cessionario
non trattera' dati definiti dal Codice della Privacy come "sensibili"
se non in stretta ottemperanza con quanto previsto dal  Codice  della
Privacy e dalla relativa normativa di  attuazione.  Sono  considerati
sensibili i dati relativi, ad esempio, allo  stato  di  salute,  alle
opinioni politiche e sindacali ed alle  convinzioni  religiose  degli
Interessati. 
  I dati personali continueranno ad essere  trattati  con  le  stesse
modalita' e per le stesse finalita' per  le  quali  gli  stessi  sono
stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti,  cosi'  come  a
suo tempo illustrate. In particolare, il Cessionario trattera' i dati
personali secondo le finalita' legate: 
  (i) all'adempimento agli obblighi previsti da leggi, regolamenti  e
dalla  normativa  comunitaria  ovvero  a  disposizioni  impartite  da
autorita' a cio' legittimate da legge o da organi di vigilanza  e  di
controllo; e 
  (ii)  per  finalita'  strettamente  connesse  e  strumentali   alla
gestione del rapporto con i  debitori/garanti  ceduti  (es.  gestione
incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali,
verifiche  e  valutazioni  sulle  risultanze  e  sull'andamento   dei
rapporti, nonche' sui rischi connessi e  sulla  tutela  del  credito)
nonche' alla valutazione ed analisi dei Crediti. 
  In relazione alle  indicate  finalita',  il  trattamento  dei  dati
personali  avviene  mediante   strumenti   manuali,   informatici   e
telematici con logiche strettamente correlate alle  finalita'  stesse
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza  dei
dati stessi. 
  Per lo svolgimento della propria attivita' di gestione  e  recupero
crediti,  il  Cessionario  comunichera'  i  dati  personali  per   le
"finalita' del trattamento cui sono destinati  i  dati",  a  persone,
societa', associazioni o studi professionali che  prestano  attivita'
di assistenza o consulenza in materia legale e societa'  di  recupero
crediti. 
  I dati potranno essere comunicati anche a societa' esterne per  (i)
lo  svolgimento  di  attivita'  necessarie  per  l'esecuzione   delle
disposizioni ricevute dalla clientela; (ii) il controllo delle  frodi
e il recupero dei crediti; (iii)  il  controllo  della  qualita'  dei
servizi forniti alla clientela nonche' l'espansione  dell'offerta  di
prodotti. Un elenco  dettagliato  di  tali  soggetti  e'  disponibile
presso la sede del Cessionario, come sotto indicato. 
  I soggetti esterni, ai  quali  possono  essere  comunicati  i  dati
sensibili  del  cliente  a  seguito  del   suo   espresso   consenso,
utilizzeranno i medesimi in  qualita'  di  "titolari"  ai  sensi  del
Codice  della  Privacy,  in   piena   autonomia,   essendo   estranei
all'originario trattamento effettuato presso il Cessionario. 
  I diritti previsti all'articolo 7 del Codice della Privacy potranno
essere  esercitati  anche  mediante  richiesta   scritta   al   nuovo
"Titolare",  Banco  Popolare  Societa'  Cooperativa,   Via   Polenghi
Lombardo, 13,  Lodi,  all'attenzione  di  Anna  di  Paolo  -  Daniela
Antonini. 
  Lodi, 14 ottobre 2016 

        Banco Popolare Societa' Cooperativa - Il procuratore 
                          Daniela Antonini 

 
TX16AAB9856
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.