CORTE DI APPELLO DI PALERMO

(GU Parte Seconda n.30 del 10-3-2016)

 
                      Estratto atto di appello 
 

  In data 23.2.2016, il Presidente della Corte di Appello di Palermo,
a seguito di istanza dell'avv. Lelio Gurrera, difensore della R.I.  e
M s.a.s. di Giovanni Esposito & C., ha autorizzato  la  notificazione
per pubblici proclami ex art. 150 cpc,  mediante  il  deposito  nella
Casa Comunale di Palermo  e  l'inserzione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica, dell'atto di  appello  con  il  quale  la  societa'
attrice ha citato, oltre agli altri convenuti  la  cui  residenza  e'
nota, i signori Silvestra Salsedo; Valenza Michele, nella qualita' di
erede di Valenza Giovan Battista a sua volta erede di Valenza Angela;
Valenza Giuseppe, nella qualita' di erede di Valenza Giovan  Battista
a sua volta erede di Valenza Angela; Valenza  Angela  Matilde,  nella
qualita' di erede di Valenza Giovan Battista a  sua  volta  erede  di
Valenza Angela; Valenza Fortunato, nella qualita' di erede di Valenza
Giovan Battista a sua volta  erede  di  Valenza  Angela;  Benedettini
Silvana, nella qualita' di erede di Valenza  Giovan  Battista  a  sua
volta erede di Valenza Angela; Valenza  Angelina,  erede  di  Valenza
Michele a sua volta erede  di  Valenza  Angela;  Valenza  Antonietta,
erede di Valenza Michele a sua volta erede di Valenza Angela; Valenza
Rosa, erede di Valenza Michele a sua volta erede di  Valenza  Angela;
Valenza Vincenzo, erede di Valenza  Michele  a  sua  volta  erede  di
Valenza Angela; Valenza Sergio, erede di Valenza Michele a sua  volta
erede di Valenza Angela; Valenza Angelo, erede di  Valenza  Giuseppe,
erede di Valenza Angela; Valenza Teresa, erede di  Valenza  Giuseppe,
erede di Valenza Angela; Casano Marianna Virginia, erede  di  Valenza
Rosa a sua volta erede di Valenza Angela;  Casano  Angela,  erede  di
Valenza Rosa a sua volta erede di Valenza  Angela;  Casano  Vincenzo,
erede di Valenza Rosa a sua volta erede di  Valenza  Angela;  Valenza
Maria Vincenza, erede di Valenza Rosa a sua volta  erede  di  Valenza
Angela, a comparire davanti alla Corte di Appello di Palermo, Sezione
designanda, all'udienza che sara' tenuta il  giorno  22.01.2015,  ore
legali, nei locali di ordinarie sedute siti in Palermo, Piazza V.  E.
Orlando -Palazzo di Giustizia- ed a costituirsi nel termine di  venti
giorni prima dell'udienza con avvertimento che in difetto  incorrera'
nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e si procedera' in
contumacia per ivi  sentire  annullare  la  sentenza  n.  1242  (R.G.
946/2008) del 20.12.2013, notificata il 23.6.2014, nella parte in cui
il Tribunale di Marsala ha: a) dichiarato "la nullita' del  contratto
di compravendita del 1.10.1998 e per l'effetto; condanna la R.I. E  M
di Giovanni Esposito  s.a.s.  alla  restituzione  dei  beni  immobili
oggetto di compravendita agli eredi di Pinna Rosa Maria,  agli  eredi
di  Rosina  Casano  (Copede'  Sergio,  Copede'  Piergiorgio,  Copede'
Maurizio, Copede' Enrico), a Franca  Valenza,  a  Graziella  Valenza,
agli eredi di Giuseppe Valenza (Mecatti Stefano, Mecatti Maria  Elena
e Porciani Maria Cecilia), a Silvestra Salsedo, agli eredi di Valenza
Giovan Battista (Valenza Michele, Valenza  Giuseppe,  Valenza  Angela
Matilde, Valenza Fortunato, Benedettini  Silvana)  e  agli  eredi  di
Valenza Angela (Valenza Angelina, Valenza Antonietta,  Valenza  Rosa,
Valenza Vincenzo, Valenza Sergio, Marianna Virginia,  Casano  Angela,
Casano Vincenzo e Valenza Maria Vincenza)"; b) condannato la  signora
"Gioia Jolanda alla restituzione del prezzo in favore della R.I. e  M
di Giovanni Esposito s.a.s. pari ad €  58.876,09  oltre  interessi  a
decorrere dalla presente sentenza sino al  soddisfo";  c)  condannato
"l'attore in qualita' di rappresentante degli eredi di Pinna  Rosa  a
corrispondere ai sensi dell'art. 936 c.c. alla R.I.  e  M  s.a.s.  di
Giovanni Esposito & C. la somma  di  €342.837,00  oltre  interessi  a
decorrere dalla presente sentenza sino al soddisfo"; d) condannato la
"R.I. e M s.a.s. di Giovanni Esposito  &  C."  in  solido  con  altri
convenuti, alle spese di  lite  sostenute  dall'attore  ed  a  quelle
sostenute    da    "Copede'    Sergio/Copede'     Piergiorgio/Copede'
Maurizio/Copede' Enrico/Franca Valenza,  Graziella  Valenza,  Mecatti
Stefano/Mecatti Maria Elena/ Porciani  Maria  Cecilia";  e)  posto  a
carico della "R.I. e M s.a.s. di Giovanni Esposito &  C."  in  solido
con altri convenuti, le spese di consulenza tecnica. 
  In sede di appello ha formulato le seguenti domande: 
  <in riforma della sentenza impugnata, preliminarmente  sospenda  la
provvisoria esecuzione della sentenza impugnata; nel merito affermata
l'inesistenza  della   notificazione   per   pubblici   proclami   ai
litisconsorti necessari e del ricorso in  riassunzione  del  processo
interrotto, rimetta la causa al primo giudice ai sensi dell'art.  354
c.p.c.; ritenga  e  dichiari,  ai  sensi  dell'art.  164  c.p.c.,  la
nullita' della sentenza in conseguenza della nullita' della citazione
nei confronti di Salsedo Silvestra, litisconsorte necessario; ritenga
e dichiari infondata in fatto ed  in  diritto  la  domanda  di  parte
attrice e, comunque, la rigetti con qualsivoglia motivazione; ritenga
e dichiari la mancanza di prova in ordine al diritto di comproprieta'
in capo alla signora Silvestra  Salsedo  ed  agli  eredi  di  Valenza
Angela; in via riconvenzionale nella  sola  ipotesi  in  cui  dovesse
essere ordinato il rilascio del bene per cui e' processo,  ritenga  e
dichiari  errata  la  sentenza  impugnata  nella  parte  in  cui   ha
condannato la signora Gioia Jolanda a restituire alla R.I. e M s.a.s.
di Giovanni Esposito & C. la somma di € 58.876,08 oltre  interessi  a
decorrere  dalla  presente  sentenza  sino  al  soddisfo;  ritenga  e
dichiari che soggetti obbligati al predetto pagamento sono i  signori
Albert L. Rivera, come in atti generalizzato, Jose' F.  Rivera,  come
in atti generalizzato, quali  eredi  di  Pinna  Rosa  Maria,  nonche'
Copede' Sergio, Copede' Piergiorgio, Copede' Maurizio, Copede' Enrico
quali eredi di Rosina  Casano;  Franca  Valenza;  Graziella  Valenza;
Mecatti Stefano, Mecatti Maria Elena e Porciani Maria  Cecilia  quali
eredi  di  Giuseppe  Valenza;  Silvestra  Salsedo;  Valenza  Michele,
Valenza  Giuseppe,  Valenza  Angela   Matilde,   Valenza   Fortunato,
Benedettini Silvana quali eredi di Valenza Giovan  Battista;  Valenza
Angelina, Valenza Antonietta, Valenza Rosa, Valenza Vincenzo, Valenza
Sergio, Marianna Virginia, Casano Angela, Casano Vincenzo  e  Valenza
Maria Vincenza quali eredi di Valenza Angela; soggetti in favore  dei
quali  sarebbe  disposta  la  restituzione  del  bene   venduto,   e,
conseguentemente, li condanni al  pagamento,  in  solido,  in  favore
della R.I. e M s.a.s. di Giovanni Esposito &  C.,  della  complessiva
somma  di  €.2.000.000,00  pari  al  valore  attuale  del  bene  come
determinato  dal  CTU  (cfr.  pagina  23   della   relazione)   oltre
rivalutazione monetaria  ex  tabelle  ISTAT;  in  linea  alternativa,
condanni i signori Albert L.  Rivera,  come  in  atti  generalizzato,
Jose' F. Rivera, come in atti generalizzato,  quali  eredi  di  Pinna
Rosa Maria, nonche'  Copede'  Sergio,  Copede'  Piergiorgio,  Copede'
Maurizio,  Copede'  Enrico  quali  eredi  di  Rosina  Casano;  Franca
Valenza; Graziella Valenza; Mecatti Stefano, Mecatti  Maria  Elena  e
Porciani Maria Cecilia quali eredi  di  Giuseppe  Valenza;  Silvestra
Salsedo; Valenza Michele, Valenza Giuseppe, Valenza  Angela  Matilde,
Valenza Fortunato, Benedettini Silvana quali eredi di Valenza  Giovan
Battista; Valenza Angelina, Valenza Antonietta, Valenza Rosa, Valenza
Vincenzo, Valenza Sergio, Marianna Virginia,  Casano  Angela,  Casano
Vincenzo e Valenza Maria Vincenza  quali  eredi  di  Valenza  Angela,
tutti soggetti in favore dei quali sarebbe disposta  la  restituzione
del bene venduto, come in atti  generalizzati,  a  corrispondere,  ai
sensi degli artt. 936 e 2041 c.c., all'odierna  appellante  l'aumento
di valore arrecato al fondo oppure il  valore  dei  materiali  ed  il
prezzo della mano d'opera pari €.2.000.000,00 pari al valore  attuale
del bene come determinato dal CTU (cfr. pagina 23  della  relazione),
oltre agli interessi  ed  alla  rivalutazione  monetaria  ex  tabelle
ISTAT; ritenga e dichiari, in capo alla R.I. e M s.a.s.  di  Giovanni
Esposito & C., il diritto di ritenere il bene fino al momento in  cui
non saranno corrisposte le somme dovute per le causali prima indicate
e, conseguentemente, subordini la denegata restituzione del  fondo  a
tale pagamento. Le spese del doppio grado seguano la soccombenza>. 
  Il suindicato  giudizio,  recante  il  N  1400/2014  RG,  e'  stato
assegnato  alla  Seconda  Sezione  Civile  che,  con  ordinanza   del
19.6.2015, ha assegnato  il  termine  di  gg.  240  per  eseguire  la
notifica dell'appello nei confronti delle  parti  non  citate  ed  ha
rinviato all'udienza collegiale del 31.3.2017. 
  La  pubblicazione  viene  eseguita  nei  confronti  dei  suindicati
destinatari, dei loro eredi ed aventi causa e di  chiunque  vi  abbia
interesse. 
  Palermo, 25 febbraio 2016 

                         avv. Lelio Gurrera 

 
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