TAR LAZIO - ROMA
Sezione II - quater

(GU Parte Seconda n.33 del 17-3-2016)

 
        Notificazione per pubblici proclami - RG. 10878/2015 
 

  Con ordinanza n. 558/2016, (r.g. 10850/2015) il TAR Lazio, sez.  II
quater, ha disposto che "parte ricorrente  -  che  ha  notificato  il
gravame proposto solamente a  tre  controinteressati  -  deve  essere
onerata  dell'integrazione  del   contraddittorio   processuale   nei
confronti di tutti gli altri organismi del settore teatrale anch'essi
beneficiari dei contributi a valere sul FUS alla stregua del  decreto
rep. n. 538 del 12 giugno 2015, atteso il fatto che nel ricorso  sono
contenuti anche profili di censura potenzialmente idonei  a  caducare
l'intera procedura". A tanto si provvede nei confronti di: Fondazione
Piccolo Teatro di  Milano  Teatro  d'Europa;  Fondazione  del  Teatro
Stabile di Torino; Associazione Teatro di Roma; Emilia Romagna Teatro
Fondazione; Associazione Teatro Stabile  del  Veneto  Carlo  Goldoni;
Fondazione Teatro della  Toscana;  Fondazione  Teatro  Stabile  della
citta' di Napoli;  Ente  Autonomo  Teatro  Stabile  di  Genova;  Ente
Autonomo Teatro Stabile Friuli Venezia Giulia; Ente Teatro  Nazionale
di Sicilia  della  Citta'  di  Catania;  Associazione  Teatro  Biondo
Stabile di Palermo; Teatro Franco Parenti Soc. Coop. Impresa Sociale;
Teatro dell'Elfo s.c.  impresa  sociale;  Fondazione  Teatro  Stabile
dell'Umbria; Fondazione Teatro Metastasio  di  Prato;  Marche  Teatro
Societa' consortile  arl;  Fondazione  Luzzati,  Teatro  della  Tosse
Onlus;  Associazione  Centro  Teatrale   Bresciano;   Ente   Teatrale
Regionale  Teatro  Stabile  d'Abruzzo;  Fondazione  Teatro   Piemonte
Europa; Teatri di Bari -  Consorzio  societa'  cooperativa;  Casanova
Teatro srl; Teatro di Sardegna soc. coop arl;  Ente  Autonomo  Teatro
Stabile di Bolzano; Associazione  Teatro  Stabile  Sloveno  Slovensko
Stalno Gledalisce. Il ricorso  introduttivo  del  giudizio  e'  stato
promosso dal per la Fondazione Teatro Due, con sede  in  Parma,  V.le
Basetti  12/a,  (C.F/P.IVA  02137300345),  in  persona   del   legale
rappresentante pro tempore, Dott. Carlo Doglioni Majer, rappresentato
e  difeso  dal  Prof.  Avv.  Beniamino  Caravita  di  Toritto   (C.F.
CRVBMN54D19H501A), ed elettivamente domiciliato presso il suo  studio
in Roma, via di Porta Pinciana n. 6, contro  il  MIBACT  -  Direzione
Generale Spettacolo, per l'annullamento,  previa  sospensione,  della
nota prot.  n.  11335/S.22.019.04/99.9,  del  Decreto  del  Direttore
Generale Spettacolo n. 538/2015, del DM MIBACT 1°  luglio  2014,  dei
decreti del Direttore Generale Spettacolo del 7  e  del  28  novembre
2014 e del 5 marzo  e  11  maggio  2015,  delle  "Linee  Guida  della
Commissione Consultiva Teatro per la valutazione dei Teatri Nazionali
e dei Teatri di Rilevante Interesse Culturale" del 17 febbraio  2015,
del parere della Commissione consultiva teatro reso nelle sedute  del
3 e 4 marzo, 24 aprile e 3 giugno 2015, nonche'  di  tutti  gli  atti
connessi. Sunto del ricorso 
  Con Decreto n. 538/2015 il Direttore Generale Spettacolo del MIBACT
ha illegittimamente ed irragionevolmente  decurtato  l'ammontare  dei
contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) assegnati
al Teatro Due di oltre 6 punti percentuali rispetto  alla  precedente
annualita' . E cio' benche', complessivamente, i fondi  stanziati  in
favore del settore teatro siano passati dagli Euro 25.007.504,63  del
2014 agli Euro 29.199.991,00 del 2015. DIRITTO 
  1. Violazione e falsa  applicazione  degli  artt.  9  e  33  cost.,
nonche' 9 del dl 91/2013, convertito,  con  modificazioni,  dalla  l.
112/2013. irragionevolezza  del  dm  1°  luglio  2014  rispetto  alla
pregressa  disciplina.  Eccesso  di  potere  per  irragionevolezza  e
manifesta illogicita'. Il sistema ex novo introdotto dal DM 1° luglio
2014 pone in essere una grave svalutazione della  qualita'  artistica
nell'esame delle domande per l'accesso al FUS  in  aperta  violazione
degli art. 9 e 33  Cost.,  i  quali  invece  richiederebbero  che  il
sistema di finanziamento dello spettacolo dal vivo punti alla massima
valorizzazione economica dei progetti connotati da maggiore  spessore
artistico,  recedendo  con  riguardo  agli  aspetti  quantitativi.  A
riprova di cio', si consideri come il precedente DM 12 novembre  2007
(applicato  fino  all'annualita'  2014),  trasformasse  il   giudizio
qualitativo in un moltiplicatore che poteva incrementare fino  a  tre
volte i costi dichiarati dal  ricorrente,  definitivamente  incidendo
sull'ammontare complessivo del contributo anche  in  misura  pari  al
300%. Anche nell'ultimo intervento di fonte primaria in materia (art.
9 del DM  91/2013),  il  legislatore  ha  sancito  espressamente  che
"l'importanza  culturale   della   produzione   svolta"   rappresenta
parametro  primario  intorno  al  quale  modellare  i   criteri   per
l'erogazione dei  contributi  FUS,  mentre  gli  indici  quantitativi
dovrebbero costituire meri  elementi  complementari  di  riscontro  e
misurazione della meritevolezza del finanziamento. Il DM 1° luglio ha
invece clamorosamente ed  irragionevolmente  sovvertito  l'ordine  di
rilevanza degli indici quantitativi rispetto  a  quelli  qualitativi,
statuendo che mentre i primi concorrono a  determinare  fino  al  70%
dell'ammontare della contribuzione erogata, i secondi incidano  sulla
stessa in misura appena pari al  30%  (o,  addirittura,  al  20%).  I
profili di violazione di legge ed  irragionevolezza  denunciati  sono
immediatamente percepibili ove solo si consideri che il  Teatro  Due,
pur conseguendo ben  25  punti  per  la  qualita'  artistica,  si  e'
posizionato al terzo posto del secondo sottoinsieme TRIC,  risultando
assegnatario di una contribuzione fino a quasi  un  milione  di  Euro
inferiore rispetto ai teatri  del  primo  sotto-insieme  e  di  oltre
100.000,00 Euro in diminuzione rispetto ai concorrenti  del  medesimo
secondo sotto-insieme. 
  2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 17 della l. n. 400 del
1988. Esorbitando il perimetro oggettivo delineato dall'art. 9 del DL
91/13, con il DM 1° luglio 2014 il Ministero non  si  e'  limitato  a
definire  nuovi  criteri  per  l'erogazione  dei  contributi  per  lo
spettacolo dal vivo, ma ha integralmente riscritto il  sistema  delle
performing art attraverso un complesso articolato di previsioni  che,
per pervasivita' e portata innovativa, avrebbero piuttosto  richiesto
un intervento legislativo organico e di sistema. Cosi' facendo, il DM
presenta  i   caratteri   della   generalita'   e   dell'astrattezza,
rivolgendosi a qualsiasi  operatore  dello  spettacolo  dal  vivo  ed
essendo suscettibile di regolare una serie indefinita e indeterminata
di casi nel tempo. Alla luce di cio', risulta indubitabile la  natura
regolamentare del DM 1° luglio,  il  quale  rientra  nella  categoria
prevista dal comma 3 dell'art. 17 della L. n. 400  del  1988  di  cui
avrebbe dovuto seguire le regole procedimentali (non ha richiesto  il
parere obbligatorio del Consiglio di Stato, ne' e' stato  previamente
comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri). 
  3. Violazione e falsa applicazione  dell'art.  9  del  dl  91/2013,
convertito, con modificazioni, dalla l. 112/2013. Eccesso  di  potere
per irragionevolezza e  sproporzionalita'  del  sistema  dei  cluster
previsto dall'art. 5 del d.m.  1°  luglio  2014.  Contraddittorieta',
illogicita' e disparita' di trattamento. Contrasto con gli articoli 3
e 97 Cost. Il sistema dei cluster e' illegittimo ed irragionevole sia
in quanto non e' idoneo a rappresentare la realta'  alla  quale  deve
essere applicato, sia in quanto maschera elementi di discrezionalita'
forieri di  paradossali  effetti  distorsivi  e  discriminatori.  Con
riguardo  al  primo  profilo,  il  sistema  poggia  sulla   esclusiva
valorizzazione dei dati afferenti  la  c.d.  dimensione  quantitativa
(giornate   lavorative,   oneri   sociali,    giornate    recitative,
spettatori),  conducendo  alla  formazione  di  una  graduatoria  che
pretermette totalmente  la  valutazione  degli  altri  due  parametri
(qualita' artistica  e  qualita'  indicizzata),  imprescindibili  per
correttamente fotografare le analogie e le differenze tra le  realta'
teatrali. Con riguardo al secondo profilo, nell'algoritmo  prodromico
alla composizione dei cluster, e' presente un valore numerico - ossia
il numero 3 - che non  corrisponde  ad  alcun  elemento  quantitativo
rappresentato nelle domande di contribuzione,  ne'  tantomeno  sembra
avere  una  giustificazione  di  ordine  logico-matematica.  Inoltre,
nonostante  l'apparente  meccanicismo  del  sistema,  non   e'   dato
comprendere sulla scorta di quale operazione o in base a quale  ratio
il Decreto 538 del 12.06.2015 abbia suddiviso l'ammontare complessivo
dei fondi attribuiti al settore dei TRIC (pari ad euro 14.800.000,00)
ai tre sottoinsiemi (5.300.000 euro al primo, 5.500.000  al  secondo,
4.000.000  al  terzo).  In  assenza  di   qualsivoglia   disposizione
normativa o regolamentare in tal senso, e' facile supporre  che  tale
suddivisione sia avvenuta  sulla  scorta  di  una  scelta  del  tutto
discrezionale del Direttore Generale, operata in base a  criteri  non
verificabili.  Ferma  restando  l'irragionevolezza   intrinseca   del
sistema,  l'applicazione  dei  cluster   produce   altresi'   effetti
discriminatori e paradossali. Ad esempio, due teatri ai  quali  viene
assegnato un punteggio per la dimensione quantitativa  che  varia  di
appena 0,29 possono essere  collocati  in  sottoinsiemi  diversi  con
conseguente percezione di un contributo che puo' differenziarsi anche
di centinaia di migliaia di euro. Per effetto di tale sistema  il  il
Teatro Due si trova ad essere collocato al terzo  posto  del  secondo
cluster con 939.780,00 euro di contributi,  pur  avendo  ottenuto  un
punteggio appena inferiore al primo classificato  del  primo  cluster
(Ente Autonomo Teatro Stabile di Genova), che ha  tuttavia  percepito
un contributo di quasi un  milione  di  euro  superiore  rispetto  al
ricorrente. 
  4. Violazione e falsa applicazione  dell'art.  9  del  dl  91/2013,
convertito, con modificazioni, dalla l. 112/2013. Eccesso  di  potere
per irragionevolezza  e  manifesta  illogicita'.  contraddittorieta',
ambiguita',  sproporzionalita'  ed  inadeguatezza  dei   criteri   di
ammissioni  delle  domande  e  assegnazione  dei  punteggi.  La  gia'
censurata deriva statistica cela plurimi elementi di discrezionalita'
che rendono la disciplina del  FUS  irragionevole  e  discriminatoria
anche   sotto   ulteriori   profili   che   attengono   al    sistema
complessivamente  considerato.  In  primo  luogo,  rileva   il   peso
assegnato, all'interno della qualita' indicizzata, alla variazione di
spettatori da un anno all'altro senza alcuna valutazione  in  termini
proporzionali rispetto  alla  capienza  del  teatro  e  all'effettivo
aumento complessivo. E' evidente infatti, tra le altre cose,  che  le
variazioni degli spettatori, ove non considerate  in  relazione  alla
proposta artistica  finiscono  con  l'integrare  parametri  meramente
quantitativi, nulla avendo a che fare con la qualita'  del  progetto.
Considerazioni  analoghe  possono  essere  svolte  con  riguardo   al
criterio afferente il tasso di incremento  di  utilizzo  delle  sale,
giacche', anche in tal caso, sono stati richiesti ed acquisiti  dagli
operatori, non gia' dati dinamici, bensi' elementi statici  quali  la
mera capienza delle sale. Rileva  altresi'  l'arbitraria  commistione
degli oneri sociali (quale unico  fattore  economico  rilevante)  con
altri   indicatori   di   diversa   natura   che    possono    essere
artificiosamente ed arbitrariamente incrementati, alterando il quadro
complessivo. La tenuta  del  sistema  e'  inoltre  compromessa  dalla
carente effettivita' del sistema di controlli  previsto  dall'art.  7
del DM dal momento che lo stesso prevede che le informazioni rese dai
partecipanti siano rimesse ad autocertificazioni. 
  Istanza cautelare Il danno grave ed irreparabile subito dal  Teatro
Due consiste nella radicale impossibilita' di sostenere  il  progetto
concernente l'annualita' in corso con i fondi attualmente  stanziati.
Ed infatti l'entita' del finanziamento assegnato  al  Teatro  Due  (€
939.780,00) e' pari ad appena il 69,44% del deficit rispetto al quale
si  e'  richiesta  la  copertura  (€  1.353.421,00).   Prendendo   in
considerazione i  soli  costi  artistici  inerenti  all'articolato  e
innovativo progetto di attivita' e pari a € 2.292.338,00,  si  evince
la radicale insufficienza dell'assegnazione ricevuta con  inevitabili
ripercussioni sul piano artistico, sociale, economico  e  finanziario
ed  occupazionale.  In  attesa  di  un  intervento   sistematico   di
ridefinizione dei criteri di assegnazione,  l'amministrazione  dovra'
concedere  una  proroga  del  modello  di   contribuzione   applicato
all'annualita' 2014, provvedendo  alle  necessarie  integrazioni  dei
fondi spettanti al ricorrente. 
  PQM la Fondazione Teatro Due chiede, omnibus  contrariis  reiectis,
che piaccia a Codesto Ecc.mo TAR Lazio: in via cautelare:  sospendere
gli  effetti  dei  provvedimenti  impugnati  nei  sensi  di  cui   in
motivazione; nel  merito:  accogliere  il  presente  ricorso  e,  per
l'effetto,  annullare  tutti  gli  atti  richiamati,   ivi   altresi'
ordinando, se  del  caso,  l'esibizione  di  tutti  gli  atti  e  dei
documenti della procedura  ai  quali  l'amministrazione  non  dovesse
concedere l'accesso. 

                 avv. Beniamino Caravita di Toritto 

 
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