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Errata corrige
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Notificazione per pubblici proclami - RG. 10878/2015 Con ordinanza n. 558/2016, (r.g. 10850/2015) il TAR Lazio, sez. II quater, ha disposto che "parte ricorrente - che ha notificato il gravame proposto solamente a tre controinteressati - deve essere onerata dell'integrazione del contraddittorio processuale nei confronti di tutti gli altri organismi del settore teatrale anch'essi beneficiari dei contributi a valere sul FUS alla stregua del decreto rep. n. 538 del 12 giugno 2015, atteso il fatto che nel ricorso sono contenuti anche profili di censura potenzialmente idonei a caducare l'intera procedura". A tanto si provvede nei confronti di: Fondazione Piccolo Teatro di Milano Teatro d'Europa; Fondazione del Teatro Stabile di Torino; Associazione Teatro di Roma; Emilia Romagna Teatro Fondazione; Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni; Fondazione Teatro della Toscana; Fondazione Teatro Stabile della citta' di Napoli; Ente Autonomo Teatro Stabile di Genova; Ente Autonomo Teatro Stabile Friuli Venezia Giulia; Ente Teatro Nazionale di Sicilia della Citta' di Catania; Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo; Teatro Franco Parenti Soc. Coop. Impresa Sociale; Teatro dell'Elfo s.c. impresa sociale; Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria; Fondazione Teatro Metastasio di Prato; Marche Teatro Societa' consortile arl; Fondazione Luzzati, Teatro della Tosse Onlus; Associazione Centro Teatrale Bresciano; Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile d'Abruzzo; Fondazione Teatro Piemonte Europa; Teatri di Bari - Consorzio societa' cooperativa; Casanova Teatro srl; Teatro di Sardegna soc. coop arl; Ente Autonomo Teatro Stabile di Bolzano; Associazione Teatro Stabile Sloveno Slovensko Stalno Gledalisce. Il ricorso introduttivo del giudizio e' stato promosso dal per la Fondazione Teatro Due, con sede in Parma, V.le Basetti 12/a, (C.F/P.IVA 02137300345), in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Carlo Doglioni Majer, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto (C.F. CRVBMN54D19H501A), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via di Porta Pinciana n. 6, contro il MIBACT - Direzione Generale Spettacolo, per l'annullamento, previa sospensione, della nota prot. n. 11335/S.22.019.04/99.9, del Decreto del Direttore Generale Spettacolo n. 538/2015, del DM MIBACT 1° luglio 2014, dei decreti del Direttore Generale Spettacolo del 7 e del 28 novembre 2014 e del 5 marzo e 11 maggio 2015, delle "Linee Guida della Commissione Consultiva Teatro per la valutazione dei Teatri Nazionali e dei Teatri di Rilevante Interesse Culturale" del 17 febbraio 2015, del parere della Commissione consultiva teatro reso nelle sedute del 3 e 4 marzo, 24 aprile e 3 giugno 2015, nonche' di tutti gli atti connessi. Sunto del ricorso Con Decreto n. 538/2015 il Direttore Generale Spettacolo del MIBACT ha illegittimamente ed irragionevolmente decurtato l'ammontare dei contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) assegnati al Teatro Due di oltre 6 punti percentuali rispetto alla precedente annualita' . E cio' benche', complessivamente, i fondi stanziati in favore del settore teatro siano passati dagli Euro 25.007.504,63 del 2014 agli Euro 29.199.991,00 del 2015. DIRITTO 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 33 cost., nonche' 9 del dl 91/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. 112/2013. irragionevolezza del dm 1° luglio 2014 rispetto alla pregressa disciplina. Eccesso di potere per irragionevolezza e manifesta illogicita'. Il sistema ex novo introdotto dal DM 1° luglio 2014 pone in essere una grave svalutazione della qualita' artistica nell'esame delle domande per l'accesso al FUS in aperta violazione degli art. 9 e 33 Cost., i quali invece richiederebbero che il sistema di finanziamento dello spettacolo dal vivo punti alla massima valorizzazione economica dei progetti connotati da maggiore spessore artistico, recedendo con riguardo agli aspetti quantitativi. A riprova di cio', si consideri come il precedente DM 12 novembre 2007 (applicato fino all'annualita' 2014), trasformasse il giudizio qualitativo in un moltiplicatore che poteva incrementare fino a tre volte i costi dichiarati dal ricorrente, definitivamente incidendo sull'ammontare complessivo del contributo anche in misura pari al 300%. Anche nell'ultimo intervento di fonte primaria in materia (art. 9 del DM 91/2013), il legislatore ha sancito espressamente che "l'importanza culturale della produzione svolta" rappresenta parametro primario intorno al quale modellare i criteri per l'erogazione dei contributi FUS, mentre gli indici quantitativi dovrebbero costituire meri elementi complementari di riscontro e misurazione della meritevolezza del finanziamento. Il DM 1° luglio ha invece clamorosamente ed irragionevolmente sovvertito l'ordine di rilevanza degli indici quantitativi rispetto a quelli qualitativi, statuendo che mentre i primi concorrono a determinare fino al 70% dell'ammontare della contribuzione erogata, i secondi incidano sulla stessa in misura appena pari al 30% (o, addirittura, al 20%). I profili di violazione di legge ed irragionevolezza denunciati sono immediatamente percepibili ove solo si consideri che il Teatro Due, pur conseguendo ben 25 punti per la qualita' artistica, si e' posizionato al terzo posto del secondo sottoinsieme TRIC, risultando assegnatario di una contribuzione fino a quasi un milione di Euro inferiore rispetto ai teatri del primo sotto-insieme e di oltre 100.000,00 Euro in diminuzione rispetto ai concorrenti del medesimo secondo sotto-insieme. 2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 17 della l. n. 400 del 1988. Esorbitando il perimetro oggettivo delineato dall'art. 9 del DL 91/13, con il DM 1° luglio 2014 il Ministero non si e' limitato a definire nuovi criteri per l'erogazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo, ma ha integralmente riscritto il sistema delle performing art attraverso un complesso articolato di previsioni che, per pervasivita' e portata innovativa, avrebbero piuttosto richiesto un intervento legislativo organico e di sistema. Cosi' facendo, il DM presenta i caratteri della generalita' e dell'astrattezza, rivolgendosi a qualsiasi operatore dello spettacolo dal vivo ed essendo suscettibile di regolare una serie indefinita e indeterminata di casi nel tempo. Alla luce di cio', risulta indubitabile la natura regolamentare del DM 1° luglio, il quale rientra nella categoria prevista dal comma 3 dell'art. 17 della L. n. 400 del 1988 di cui avrebbe dovuto seguire le regole procedimentali (non ha richiesto il parere obbligatorio del Consiglio di Stato, ne' e' stato previamente comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri). 3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del dl 91/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. 112/2013. Eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzionalita' del sistema dei cluster previsto dall'art. 5 del d.m. 1° luglio 2014. Contraddittorieta', illogicita' e disparita' di trattamento. Contrasto con gli articoli 3 e 97 Cost. Il sistema dei cluster e' illegittimo ed irragionevole sia in quanto non e' idoneo a rappresentare la realta' alla quale deve essere applicato, sia in quanto maschera elementi di discrezionalita' forieri di paradossali effetti distorsivi e discriminatori. Con riguardo al primo profilo, il sistema poggia sulla esclusiva valorizzazione dei dati afferenti la c.d. dimensione quantitativa (giornate lavorative, oneri sociali, giornate recitative, spettatori), conducendo alla formazione di una graduatoria che pretermette totalmente la valutazione degli altri due parametri (qualita' artistica e qualita' indicizzata), imprescindibili per correttamente fotografare le analogie e le differenze tra le realta' teatrali. Con riguardo al secondo profilo, nell'algoritmo prodromico alla composizione dei cluster, e' presente un valore numerico - ossia il numero 3 - che non corrisponde ad alcun elemento quantitativo rappresentato nelle domande di contribuzione, ne' tantomeno sembra avere una giustificazione di ordine logico-matematica. Inoltre, nonostante l'apparente meccanicismo del sistema, non e' dato comprendere sulla scorta di quale operazione o in base a quale ratio il Decreto 538 del 12.06.2015 abbia suddiviso l'ammontare complessivo dei fondi attribuiti al settore dei TRIC (pari ad euro 14.800.000,00) ai tre sottoinsiemi (5.300.000 euro al primo, 5.500.000 al secondo, 4.000.000 al terzo). In assenza di qualsivoglia disposizione normativa o regolamentare in tal senso, e' facile supporre che tale suddivisione sia avvenuta sulla scorta di una scelta del tutto discrezionale del Direttore Generale, operata in base a criteri non verificabili. Ferma restando l'irragionevolezza intrinseca del sistema, l'applicazione dei cluster produce altresi' effetti discriminatori e paradossali. Ad esempio, due teatri ai quali viene assegnato un punteggio per la dimensione quantitativa che varia di appena 0,29 possono essere collocati in sottoinsiemi diversi con conseguente percezione di un contributo che puo' differenziarsi anche di centinaia di migliaia di euro. Per effetto di tale sistema il il Teatro Due si trova ad essere collocato al terzo posto del secondo cluster con 939.780,00 euro di contributi, pur avendo ottenuto un punteggio appena inferiore al primo classificato del primo cluster (Ente Autonomo Teatro Stabile di Genova), che ha tuttavia percepito un contributo di quasi un milione di euro superiore rispetto al ricorrente. 4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del dl 91/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. 112/2013. Eccesso di potere per irragionevolezza e manifesta illogicita'. contraddittorieta', ambiguita', sproporzionalita' ed inadeguatezza dei criteri di ammissioni delle domande e assegnazione dei punteggi. La gia' censurata deriva statistica cela plurimi elementi di discrezionalita' che rendono la disciplina del FUS irragionevole e discriminatoria anche sotto ulteriori profili che attengono al sistema complessivamente considerato. In primo luogo, rileva il peso assegnato, all'interno della qualita' indicizzata, alla variazione di spettatori da un anno all'altro senza alcuna valutazione in termini proporzionali rispetto alla capienza del teatro e all'effettivo aumento complessivo. E' evidente infatti, tra le altre cose, che le variazioni degli spettatori, ove non considerate in relazione alla proposta artistica finiscono con l'integrare parametri meramente quantitativi, nulla avendo a che fare con la qualita' del progetto. Considerazioni analoghe possono essere svolte con riguardo al criterio afferente il tasso di incremento di utilizzo delle sale, giacche', anche in tal caso, sono stati richiesti ed acquisiti dagli operatori, non gia' dati dinamici, bensi' elementi statici quali la mera capienza delle sale. Rileva altresi' l'arbitraria commistione degli oneri sociali (quale unico fattore economico rilevante) con altri indicatori di diversa natura che possono essere artificiosamente ed arbitrariamente incrementati, alterando il quadro complessivo. La tenuta del sistema e' inoltre compromessa dalla carente effettivita' del sistema di controlli previsto dall'art. 7 del DM dal momento che lo stesso prevede che le informazioni rese dai partecipanti siano rimesse ad autocertificazioni. Istanza cautelare Il danno grave ed irreparabile subito dal Teatro Due consiste nella radicale impossibilita' di sostenere il progetto concernente l'annualita' in corso con i fondi attualmente stanziati. Ed infatti l'entita' del finanziamento assegnato al Teatro Due (€ 939.780,00) e' pari ad appena il 69,44% del deficit rispetto al quale si e' richiesta la copertura (€ 1.353.421,00). Prendendo in considerazione i soli costi artistici inerenti all'articolato e innovativo progetto di attivita' e pari a € 2.292.338,00, si evince la radicale insufficienza dell'assegnazione ricevuta con inevitabili ripercussioni sul piano artistico, sociale, economico e finanziario ed occupazionale. In attesa di un intervento sistematico di ridefinizione dei criteri di assegnazione, l'amministrazione dovra' concedere una proroga del modello di contribuzione applicato all'annualita' 2014, provvedendo alle necessarie integrazioni dei fondi spettanti al ricorrente. PQM la Fondazione Teatro Due chiede, omnibus contrariis reiectis, che piaccia a Codesto Ecc.mo TAR Lazio: in via cautelare: sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati nei sensi di cui in motivazione; nel merito: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare tutti gli atti richiamati, ivi altresi' ordinando, se del caso, l'esibizione di tutti gli atti e dei documenti della procedura ai quali l'amministrazione non dovesse concedere l'accesso. avv. Beniamino Caravita di Toritto TX16ABA1623