TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro

(GU Parte Seconda n.46 del 16-4-2016)

 
Integrazione  del  contraddittorio  a  mezzo  notifica  per  pubblici
                              proclami 
 

  NOTIFICA  PER  PUBBLICI  PROCLAMI,  TRIBUNALE  DI  CATANIA  SEZIONE
LAVORO, DOTT.SSA SCARDILLO, R.G. 4204/2012. Su Decreto  del  26.11.14
del Presidente di Sezione il Giudice, con ordinanza del  7.10.15,  ha
disposto che copia del ricorso da notificare ai controinteressati sia
depositato nella casa comunale del Comune di CATANIA; che un estratto
dell'atto sia inserito nella G.U.R.I., pubblicato nel  sito  internet
del MIUR e del CSA di CATANIA ed ha rinviato all'udienza del 22.06.16
h. 9. Le signore Maria Catena FINOCCHIARO; Marinella  MAUGERI;  Santa
GIUFFRIDA; Venera CASTRO; Anna Agatina SANTANGELO; Graziella CUSMANO;
Vincenza MAZZAGLIA; Concetta DELL'ELBA; Caterina  MINUTOLO;  Giuseppa
SAMBATARO; Lucia DI BELLA;  Provvidenza  RAPISARDA;  Lucia  MUSUMECI,
elettivamente domiciliate in CATANIA,  via  Umberto  296,  presso  lo
studio del procuratore e difensore avv. Mario FALLICA, hanno proposto
ricorso contro il MIUR al fine di ottenere l'annullamento del Decreto
8.4.09  n.  42,  col  quale  e'  stata  disposta   l'integrazione   e
l'aggiornamento delle graduatorie ad  esaurimento  per  il  personale
docente  ed  educativo,  non  considerando  per  le   ricorrenti   la
possibilita' di trasferimento presso altra  graduatoria  provinciale.
Il Decreto e' stato censurato per: violazione  e  falsa  applicazione
dei  principi  fondamentali  della  Costituzionale  e  dei   principi
istitutivi dell'U.E; violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del
Trattato Istitutivo  della  Comunita'  Europea;  violazione  e  falsa
applicazione dell'art. 401 del D. Lgs. 16.04.94 n.  297,  cosi'  come
modificato dall'art. 1 della legge 3.5.99 n. 124; violazione e  falsa
applicazione dell'art. 1, commi 605/607, della legge 27.12.06 n. 296.
La mancata previsione  della  possibilita'  di  trasferimento  presso
altra  graduatoria  provinciale  ad  esaurimento  viola  i   principi
costituzionali ed europei di libera circolazione  dei  lavoratori  in
qualsiasi parte del  territorio  dell'Unione.  Il  Decreto  censurato
viola, inoltre, il principio ispiratore della legge 124/99 in base al
quale la collocazione degli insegnati nelle  graduatorie  provinciali
deve  perseguire  il  criterio  meritocratico.  I   controinteressati
possono costituirsi nelle forme e nei termini di legge. 

                         avv. Mario Fallica 

 
TX16ABA3285
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