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Errata corrige
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Notificazione per pubblici proclami - Ricorso R.G. n. 13143/2015 -
Ordinanza n. 2700 del 23.05.16 - Udienza pubblica 31.01.2017
Il Gruppo Teatro Scuola Associazione Culturale (con sede in
Palermo, via A. Furitano, n. 5/b, P.IVA 9214684034002540940349), in
persona del suo amministratore unico p.t., rappresentato e difeso,
anche disgiuntamente, dagli avv.ti Salvatore Raimondi
(RMNSVT41D05H792Z) e Luigi Raimondi (RMNLGU77P08G273B), ed
elettivamente domiciliato presso Antonia De Angelis, in Roma, via
Portuense n. 104, con ricorso proposto innanzi al TAR Lazio - Roma ha
chiesto l'annullamento, previa misura cautelare, dei seguenti atti:
1°) nota della Direzione Generale dello Spettacolo, 28.08.2015, prot.
n. 13425, con la quale si comunica al ricorrente che con decreto del
Direttore Generale per lo Spettacolo del 22.07.2015, in conformita'
al parere della Commissione Consultiva del Teatro del 15.07.2015, il
progetto triennale e quello relativo all'anno 2015 presentati per
ottenere il contributo di cui all'art. 14, c. 3, D.M. 1.07.2014, sono
stati ritenuti non rispondenti ai criteri di qualita' ai sensi
dell'art. 5 del citato D.M. 1.07.2014; 2°) decreto del Direttore
Generale dello Spettacolo 22.7.2015, citato nella predetta nota, con
il quale il progetto triennale e quello relativo all'anno 2015
presentati per ottenere il contributo di cui all'art. 14, comma 3,
D.M. 1.07.2014, sono stati ritenuti non rispondenti ai criteri di
qualita' ai sensi dell'art. 5 D.M. 1.07.2014.
Avverso tali atti ha dedotto le seguenti censure: 1°) Violazione e
falsa applicazione dell'art. 10 bis L. 7.08.1990, n. 241, inserito
dall'art. 6 L. n. 15 del 2005 modificato dall'art. 9, 3° comma, L. n.
180 del 2011, in quanto la Direzione Generale dello Spettacolo ha
adottato un provvedimento di diniego del contributo richiesto dal
ricorrente senza alcuna previa comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza; 2°) Violazione e falsa applicazione
dell'art. 3 L. 7.07.1990, n. 241 e s.m.i, stante che la Direzione
Generale per lo Spettacolo non ha comunicato ne' la motivazione
dell'atto ne' il decreto del 22.07.2015, e non ha neppure evaso la
richiesta di accesso; 3°) Violazione e falsa applicazione dell'art.
5, commi 2 lett. a) e 3, D.M. 1.07.2014. La domanda del ricorrente e'
stata esclusa poiche', secondo la Direzione Generale dello
Spettacolo, il progetto non sarebbe rispondente ai criteri di
qualita' di cui alle disposizioni in epigrafe indicate. Non
conoscendo gli atti presupposti, il ricorrente, alla stregua del
comportamento dell'Ufficio, ha motivo di ritenere che le valutazioni
dell'amministrazione siano pretestuose, destituite di fondamento e
che quindi risulti violata la disposizione in epigrafe.
In conclusione il ricorrente ha chiesto al TAR: in via istruttoria,
di adottare un'ordinanza con la quale si disponga l'acquisizione del
decreto impugnato e degli atti sui quali esso si fonda; in via
cautelare, un provvedimento che gli consenta di incassare, nelle more
del giudizio, il contributo; nel merito, di ritenere illegittimi e,
conseguentemente, annullare gli atti impugnati nonche' quelli che lo
stesso ricorrente ha inutilmente richiesto e che saranno acquisiti a
seguito dell'istruttoria, nonche' di condannare l'amministrazione a
corrispondergli il contributo negato (art. 34 c.p.a) ed al pagamento
delle spese del giudizio.
A seguito del deposito documentale effettuato dal Ministero in
prossimita' della camera di consiglio fissata per il 2.02.2016, il
ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti con il quale ha
dedotto motivi nuovi avverso i provvedimenti gia' impugnati con il
ricorso, ha impugnato nuovi atti, nonche' atti la cui illegittimita'
e' emersa soltanto a seguito del suddetto deposito. E precisamente,
ha chiesto l'annullamento, previa misura cautelare, anche dei
seguenti atti: 1°) verbale di riunione della Commissione Consultiva
per il teatro, n. 12 del 15.07.2015, con il quale, relativamente alla
qualita' artistica, la stessa ha assegnato al progetto della
ricorrente un punteggio inferiore a dieci punti, ed ha espresso
"parere ne-gativo" al suo inserimento "nel settore di cui
all'articolo 14, commi 1, 3 e 4 del De-creto (Imprese di produzione
teatrale), comunicando detto parere all'Amministrazione"; 2°) ove
occorra, decreto del Ministero dei beni e delle Attivita' Culturali e
del Turismo, dell'1.07.2014, recante "Nuovi criteri per l'erogazione
e modalita' per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo
spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di
cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163"; 3°) ove occorra, decreto del
Direttore Generale dello Spettacolo 28 novembre 2014, citato nelle
premesse del decreto del Direttore Generale dello Spettacolo 22
luglio 2015, con il quale sono stati stabiliti i punteggi massimi
attribuibili per ciascuno dei parametri di cui all'allegato B del
D.M. 1.07.2014; 4°) ove occorra, se esistente, verbale (non
conosciuto), del 21 novembre 2014, di audizione della Commissione
consultiva per il Teatro ed eventuale parere (non conosciuto) dalla
stessa espresso; 5°) ove occorra, verbali (non conosciuti) di
riunione, del 24 aprile e del 18 e 19 giugno 2015, della Commissione
consultiva per il Teatro richiamati nel decreto del Direttore
Generale dello Spettacolo 22.7.2015 e nelle premesse del verbale n.
12 del 15.07.2015 della stessa Commissione.
Con il ricorso per motivi aggiunti sono stati dedotti i seguenti
motivi: 1°) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5 del
D.M. 1.07.2014, dell'art. 2 del D.P.R. 14.05.2007, n. 89, degli artt.
2 e 3 del D.M. 10.02.2014, nonche' dell'art. 3 della l. 7.08.1990, n.
241. Incompetenza. Violazione del giusto procedimento.
Il decreto del 1.07.2014, all'art. 5, comma 3, stabilisce che il
punteggio sulla qualita' artistica del singolo progetto e' assegnato
dalla Direzione Generale dello Spettacolo "sentita la Commissione
consultiva competente per materia", in applicazione dei parametri
previsti nell'Allegato B, entro i limiti massimi di punteggio
stabiliti con decreto triennale del Direttore generale, sentita la
Commissione consultiva medesima. Quest'ultima, ai sensi del D.P.R. n.
89/07, ha soltanto funzione consultiva in ordine alla valutazione
della qualita' dei progetti ed il relativo parere e' obbligatorio ma
non vincolante. Sicche', la competenza ad assumere la determinazione
finale spetta esclusivamente alla Direzione Generale dello
Spettacolo, la quale, nel caso in esame, anziche' compiere un minimo
di valutazione, si e' limitata a recepire acriticamente il parere
espresso dalla Commissione.
2°) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 12 L.
7.08.1990, n. 241 e s.m.i. Eccesso di potere per manifesta
illogicita' ed irragionevolezza. Violazione dei principi di
trasparenza, non discriminazione e parita' di trattamento.
Ai sensi dell'art. 12, comma 1, la concessione di contributi e'
subordinata alla predeterminazione da parte delle amministrazioni
procedenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni
stesse devono attenersi. Nel caso in esame siffatta disposizione e'
stata palesemente violata. Il citato D.M. 1.07.2014, all'art. 5,
comma 2, stabilisce che le domande di contributo presentate sono
valutate attribuendo ai relativi progetti un punteggio numerico, fino
ad un massimo di punti 100, articolato secondo categorie e relative
quote. All'allegato B, tabella 5, riporta gli indicatori per la
valutazione della qualita' artistica nel settore "Imprese di
produzione teatrale, articolo 14, comma 3". Relativamente a ciascuno
di tali indicatori, l'art. 5, comma 3, prevede che con decreto
triennale del Direttore generale, sentita la Commissione consultiva
competente per materia, sia stabilito il punteggio massimo
attribuibile. In attuazione di tale disposizione, con decreto del
Direttore Generale per lo Spettacolo dal vivo, del 28.11.2014, sono
stati stabiliti i punteggi massimi attribuibili per ciascuno dei
parametri di cui all'allegato B. Tuttavia, stante la genericita' dei
suddetti parametri e stante che per ciascuno di essi e' stato
stabilito soltanto il punteggio massimo attribuibile, la Direzione
Generale, ovvero la Commissione, avrebbero dovuto specificare i sub
criteri e gli elementi sulla base dei quali graduare ed assegnare i
punteggi a ciascun progetto. Ma cio' non e' avvenuto. Inoltre, nella
scheda del ricorrente viene riportato, per ciascuna voce di cui al
decreto, soltanto un voto numerico che, in assenza di sub criteri,
non consente di ricostruire l'iter logico seguito nella valutazione
del progetto. In subordine, qualora dovesse ritenersi che i criteri
di valutazione dovessero essere soltanto quelli elencati nel D.M.
1.07.2014, ovvero che l'adozione di sub criteri da parte della
Commissione, ai fini della graduazione del punteggio, risulti
preclusa dal citato decreto si deduce l'illegittimita' dello stesso
per violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e
parita' di trattamento, e degli artt. 1, 3 e 12 della l. n. 241/90.
Inoltre, il decreto risulta viziato da difetto di motivazione e
difetto di istruttoria laddove non specifica i criteri utilizzati per
l'individuazione del punteggio massimo e gli ulteriori parametri per
la graduazione del punteggio stesso.
3°) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 12 L.
7.07.1990, n. 241 e s.m.i., e degli artt. 2, 3 e 5 del D.M.
1.07.2014. Eccesso di potere errore nei presupposti, difetto di
istruttoria, manifesta illogicita' ed irragionevolezza,
contraddittorieta', sviamento dalla causa tipica. La valutazione del
progetto del ricorrente risulta anche palesemente illogica e
contraddittoria, in quanto il suo progetto risponde pienamente agli
obiettivi di cui al D.M. 1.07.2014, soddisfa tutti i criteri dallo
stesso stabiliti e presenta, anche da un punto di vista qualitativo,
le caratteristiche necessarie per ottenere punteggi notevolmente piu'
alti di quelli attribuitigli che gli consentirebbero di ottenere il
contributo richiesto.
Il ricorrente ha chiesto al TAR, in via cautelare, l'adozione di
una misura cautelare propulsiva con la quale, venga disposta la
rinnovazione/rivalutazione del progetto della ricorrente alla luce
delle censure sopraesposte, ovvero la misura cautelare ritenuta piu'
idonea a tutelare medio tempore le ragioni della ricorrente. Nel
merito di ritenere illegittimi ed annullare i provvedimenti
impugnati.
Con ordinanza n. 2700 del 23.05.2016, il Tar Lazio - Roma, Sez. 2
quater, ha onerato il ricorrente dell'integrazione del
contraddittorio nei confronti di tutti gli altri organismi anch'essi
beneficiari dei contributi a valere sul FUS nella categoria delle
Imprese di Produzione Teatrale, "atteso il fatto che nel ricorso sono
contenuti anche profili di censura potenzialmente idonei a caducare
l'intera procedura". Al contempo ha fissato l'udienza pubblica del
31.01.2017. Si provvede pertanto alla notifica per pubblici proclami
del sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e delle relative
conclusioni nei confronti dei controinteressati di seguito indicati
nominativamente: Fondazione Aida - Verona; Associazione Compagnia
Teatrale Gli Alcuni - Treviso; Associazione Culturale Teatro
Verde/Nuova Opera Burattini - Roma; Associazione Culturale Teatro di
Piazza o d'Occasione - Prato; Associazione Culturale Giallo Mare
Minimal Teatro - Empoli (FI); Teatro Evento Societa' Cooperativa -
Vignola (BO); Associazione Compagnia Teatro La Botte e Il Cilindro -
Sassari; Associazione I Teatrini Centro Campano Teatro d'animazione -
Napoli; Associazione Teatro Instabile - Paulilatino (OR); Il Telaio
Societa' Cooperativa Sociale - Brescia; Associazione Teatro Giovani
Teatro Pirata - Serra San Quirico (AN); Associazione Teatro Invito -
Lecco; Ruotalibera Cooperativa Sociale Onlus - Roma; Associazione
Teatro dei Colori Onlus - Avezzano (AQ); Associazione Culturale Onda
Teatro - Torino; Associazione Culturale Tra il Dire e il Fare - Ruvo
di Puglia (BA); Il Teatro di Gianni e Cosetta Colla s.a.s. - Milano;
Teatro all'improvviso Societa' Cooperativa - Mantova; Compagnia Il
Melarancio Societa' Cooperativa Sociale Onlus - Bernezzo (CN);
Fratelli di Taglia Societa' Cooperativa a r.l. - Riccione (RN); Gli
Ipocriti Societa' Cooperativa Napoli; ENFI Teatro s.r.l.- Roma;
Teatro degli Incamminati Societa' Cooperativa a.r.l. - Milano;
Compagnia della Rancia s.r.l. - Tolentino (MC); Nuovo Sistina s.r.l.
- Roma; La Contrada Teatro Stabile di Trieste s.a.s. Impresa Sociale
- Trieste; Peep Arrow Entertainment s.r.l. - Messina; Nuovo Teatro
s.r.l. - Napoli; Teatro Ghione Roma; Teatri Uniti Societa'
Cooperativa a.r.l. - Napoli; Elledieffe s.r.l. - Portici (NA);
Compagnia Mauri Sturno s.r.l. - Roma; Ente Teatro Cronaca
Vesuvioteatro s.c.a.r.l. - Napoli; Torino Spettacoli s.r.l. - Torino;
Societa' per Attori s.r.l. - Roma; Gitiesse Artisti Riuniti Societa'
Cooperativa a r.l. - Napoli; La Pirandelliana s.r.l. - Roma;
ErreTiTeatro30 s.r.l. - Pietrasanta (LU); Compagnia Umberto Orsini
s.r.l. - Roma; Goldenart Production s.r.l. - Roma; Pragma s.r.l. -
Roma; a.Artisti Associati Societa' Cooperativa - Gorizia; Politeama
s.r.l. - Roma; Artisti Riuniti s.r.l. - Roma; Teatro e Societa'
s.r.l. - Roma; Associazione Siciliateatro - Floridia (SR); T.T.R. Il
Teatro di Tato Russo Cooperativa a r.l. - Napoli; Casa Editrice Alba
s.r.l. - Roma; La Bilancia Societa' Cooperativa - Milano; Teatro al
Massimo Stabile Privato di Palermo Societa' Cons. a r.l. - Palermo;
Teatro della Citta' s.r.l. - Catania; I due della Citta' del Sole
s.r.l. - Benevento; Bis Tremila s.r.l. - Roma; C.T.M. Centro Teatrale
Meridionale Societa' Cooperativa - Rizziconi (RC); Associazione
Culturale Arca Azzurra - San Casciano Val di Pesa (FI); Diaghilev
s.r.l. - Bari; Centro Teatrale Artigiano - Roma; Teatro Segreto
s.r.l. - Napoli; Associazione Culturale A.T.I.R. Associazione
Teatrale Indipendente per la Ricerca - Milano; L'Isola Trovata s.r.l.
- Roma; Associazione Culturale Teatro della Cooperativa - Milano;
Associazione Culturale Laros - Roma; Associazione Culturale Diritto e
Rovescio - Roma; Associazione Culturale Castalia - Roma; KHORA s.r.l.
- Napoli; Cardellino s.r.l. - Roma; Consorzio Palladium Quirinetta -
Roma; C.M.C. Societa' Cooperativa Collegio Musici e Cerimonieri
s.c.r.l. - Sanremo (IM); Associazione Culturale Gli Scarti - Beverino
(SP); Associazione Teatro della Caduta - Torino; Associazione
Culturale Fibre Parallele Teatro - Bari; Associazione Culturale Index
Muta Imago - Roma; Associazione Culturale Teatro Sotterraneo -
Firenze; Associazione Culturale Trento Spettacoli - Trento;
Associazione Culturale Kronoteatro - Albenga (SV); Associazione di
promozione sociale Bluteatro - Roma; Raffaello Sanzio Associazione -
Cesena (FC); Compagnia Lombardi - Tiezzi Societa' Cooperativa a r.l.
- Firenze; Associazione Fattore K - Roma; Il Teatro Societa'
Cooperativa a r.l. - Napoli; Akroama Teatro Laboratorio Sardo
Associazione Cult - Cagliari; Argot Societa' Cooperativa a r.l. -
Roma; Teatro Out Off s.a.s. di Beniamino Bertoldo & C. - Milano; Cada
Die Teatro Societa' Cooperativa - Cagliari; Casa degli Alfieri
Societa' cooperativa - Castagnole Monferrato (AT); Scarlattine
Progetti Associazione Culturale- S. Maria Hoe' (LC); Teatro
dell'Argine Societa' cooperativa sociale - S. Lazzaro di Savena (BO);
La Corte Ospitale Associazione Cult - Rubiera (RE); Teatro Studio
Krypton Societa' Cooperativa a r.l. - Firenze; Associazione Teatro
Potlach - Roma; Associazione Culturale Scimone Sframeli - Messina;
L'Altra Onlus Societa' Cooperativa - Bologna; Associazione Culturale
Scena Verticale - Castrovillari (CS); Associazione Culturale Progetto
Goldstein - Roma; Cooperativa Centro R.A.T. - Cosenza; Marcido
Marcidorjs e Famosa Mimosa Associazione Culturale- Torino;
Associazione Culturale Motus - Rimini; Teatro Actores Alidos Societa'
Cooperativa- Quarto Sant'Elena (CA); T.T.B. Teatro Tascabile di
Bergamo Societa' Cooperativa sociale - Bergamo; Teatro Dionisio
Associazione Culturale- Torino; Tam Teatromusica Societa' Cooperativa
a r.l. - Padova; Teatro del Lemming Associazione Culturale- Rovigo;
369gradi s.r.l. - Roma; E Societa' Cooperativa - Ravenna; Centro
Mediterraneo delle Arti - Rivello (PZ); A.C.T.I. Teatro Indipendente
Associazione Culturale- Torino; Cargo Onlus Associazione Culturale-
Genova; Il Mutamento Zona Castalia Associazione - Torino;
Katzenmacher Societa' Cooperativa a r.l. - San Casciano Val di Pesa
(FI); Associazione Culturale Accademia degli Artefatti - Roma; Libero
Fortebraccio Teatro Societa' Cooperativa - Bologna; Mascara' Teatro
Popolare d'Arte Associazione Culturale- Bucine (AR); Associazione
Culturale Teatrozeta - L'Aquila; Lenz Fondazione - Parma; Attodue
Associazione Culturale- Campi Bisenzio (FI); Catalyst Associazione
Culturale- Firenze; Chille de la Balanza Societa' Cooperativa a r.l.
- Firenze; Accademia dei Filodrammatici - Milano; Ateliersi
Associazione Culturale- Bologna; Teatro i Societa' Cooperativa a r.l.
- Milano; Tangram Teatro Associazione Culturale- Torino; Associazione
Culturale Nutrimenti Terrestri - Messina; Stalker Teatro Societa'
Cooperativa a r.l. - Torino; Theandric Associazione Culturale -
Selargius (CS); Associazione Culturale Teatro Rossosimona - Rende
(CS); Associazione Accademia Teatro (Officina) - Potenza; Teatro
Scientifico Societa' Cooperativa a r.l. - Verona; Tib Teatro Societa'
Cooperativa sociale - Belluno; S'Arza Teatro Associazione Culturale-
Sassari; Pacta arsenale dei teatri Associazione Culturale- Milano; Il
Teatro delle Donne Associazione Culturale - Firenze; Lunaria Teatro
Associazione Culturale - Genova; Pantakin da Venezia Associazione
Culturale - Venezia; Associazione Culturale Ricci/Forte - Roma;
Teatro Molisani Societa' Cooperativa a r.l. - Ferrazzano(CB);
Associazione Culturale Eccentrici Dadaro' - Caronno Petrusella (VA);
Associazione Culturale Grupporiani - Milano; Cooperativa Sociale
Teatro del Drago - Ravenna; Societa' Terzostudio Progetti per lo
spettacolo - San Miniato (PI); I.SO. s.c.a.r.l. - Toirano (SV);
Cooperativa Societa' Teatro del Carretto - Lucca; Associazione
Culturale Figli d'Arte Cuticchio - Palermo; Associazione Culturale
per la conservazione. delle tradizioni popolari - Palermo;
Associazione Culturale Granteatrino onlus - Bari; Associazione
Culturale NATA Accademia del teatro d'Arte - Bibbiena (AR);
Associazione Culturale TIEFFEU - Teatro Figura Umbro - Perugia;
Associazione Culturale Pupi di Stac - Firenze; Ortoteatro Societa'
Cooperativa a r.l. - Pordenone; Centro Regionale di Teatro
d'Animazione e di Figure s.c.a.r.l. - Gorizia; Associazione Culturale
La Compagnia dei pupari Vaccaro - Mauceri - Siracusa; Associazione
Culturale Collettivo Teatrale Bertolt Brecht - Formia (LT);
Cooperativa Italiana Artisti Societa' Cooperativa a r.l. - Torino;
Compagnia dei folli s.r.l. - Ascoli Piceno; Associazione Culturale
Teatro Necessario - Colorno (PR); Associazione Culturale Erewhon -
Monza; Associazione Culturale La Capriola - Abraxa Teatro - Roma;
Associazione Culturale Baracca dei Buffoni - Arzano (NA).
prof. avv. Salvatore Raimondi
TX16ABA6301