TRIBUNALE DI MILANO

(GU Parte Seconda n.82 del 12-7-2016)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Con decreto del 10 maggio 2016 il Signor Presidente  del  Tribunale
di Milano, ha autorizzato  la  notifica  per  pubblici  proclami  del
ricorso ex art. 702 cpc con il  quale  il  Condominio  di  Via  Diego
Guicciardi  6,  Milano  cod.  fisc.  95710700154,  con  gli  Avvocati
Alessandra Tononi Correale (cod. fisc. TNNLSN72P48G264Y) indirizzo di
posta elettronica: alessandra.tononi@milano.pecavvocati.it ed Eugenio
Antonio Correale (cod. fisc. CRRGNT51M20E044Y), ed i Signori  Bellomo
Sebastiano, cod. fisc. BLLSST68L04F848R,  e  Germana'  Orietta,  cod.
fisc.  GRMRTT75P54I199V,   con   l'Avvocato   Marina   Figini   (C.F.
FGNMRN54S70F205C)        presso         lo         studio         PEC
marina.figini@milano.pecavvocati.it nonche' del decreto di fissazione
d'udienza dell'udienza del 20 ottobre  2016,  ad  ore  12,45  per  la
comparizione delle parti, emesso in data 27 maggio 2016 e  nel  quale
e' stato fissato il  termine  del  7  ottobre  2016  per  l'eventuale
costituzione in giudizio dei convenuti  Signori  che  rivestivano  la
qualita' di soci della Cooperativa Edificatrice Carlo Erba  arl  gia'
con sede in Milano Via Imbonati 24, costituita il 22 luglio  1948  ed
il 26 6 1974 con invito a costituirsi  nel  termine  anzidetto  nella
forme di cui all'art.702 cpc e con avvertimento  che  non  comparendo
incorreranno nelle decadenze di cui agli articoli 38 e  167  cpc  per
ivi sentire accogliere le domande spiegate  dagli  attori  in  virtu'
delle seguenti conclusioni Piaccia all'On. Giudice adito: 
  1. IN PRIMO LUOGO, dato atto: 
  - che il Condominio di Via Guicciardi, 6 ha esercitato  pacifico  e
conclamato possesso sulle seguenti porzioni immobiliari: 
  - unita' immobiliare della consistenza di quattro vani, ubicata  in
Milano Via Guicciardi 6, piano T-S1, cosi' distinta al  NCEU:  foglio
133, particella 174, sub 49, zona censuaria, 2, categoria  A3  classe
3, rendita catastale 464, 81; 
  - unita' immobiliare, ubicata in Milano Via Guicciardi 6 (gia'  Via
Carnevali  35),  piano  T,  cosi'  distinta  al  NCEU:  foglio   133,
particella 169, sub 11, zona censuaria,  2,  categoria  E/9,  rendita
catastale 1.11, 66, come da visura catastale che si allega 
  - che da prima  del  1966  i  detti  immobili  sono  nel  pieno  ed
esclusivo possesso del ricorrente, 
  - che  le  dette  porzioni  risultano  intestate  catastalmente  ai
resistenti 
  - dichiarare che le due porzioni de quibus sono di  proprieta'  del
Condominio, che ne vanta la proprieta' quanto  meno  per  effetto  di
acquisto per usucapione. 
  - 2. IN SECONDO LUOGO, dato atto che nell'atto di compravendita  28
novembre 2005 a rogito Notaio dr. Antonio Magri' n.  rep.1.696  e  n.
1.404 racc., l'immobile trasferito in proprieta' ai Signori Bellomo e
Germana' risulta identificato catastalmente con il  sub.  49,  mentre
l'appartamento che gli stessi hanno acquistato e che occupano sin dal
2005 e' quello composto da due locali e servizi al piano rialzato con
annessa cantina al piano cantinato, contraddistinta con il sub. 21: 
  - dichiarare che l'unita' immobiliare trasferita in  proprieta'  ai
ricorrenti signori Bellomo e  Germana'  e'  quella  composta  da  due
locali e servizi al piano  rialzato  con  annessa  cantina  al  piano
cantinato,  cosi'  censita  al  catasto   fabbricati:   foglio   133,
particella 174, sub 21 zona censuaria 2 via Guicciardi n. 6 piano  T,
S1, categoria A/3, classe 3, vani 4, R.C. 464,81; 
  - ordinare la rettifica del dato catastale sub. 49 (errato) che  va
sostituito  con  il  sub.  21  (corretto),  contenuto  nell'atto   di
compravendita 28 novembre 2005 a rogito Notaio dr. Antonio Magri'  n.
rep.1.696 e n. 1.404 racc. 
  - ordinare la rettifica del dato catastale sub. 49 (errato) che  va
sostituito con il sub. 21  (corretto),  contenuto  nel  contratto  di
mutuo ipotecario a rogito Notaio dr. Antonio Magri' n. 1.697  rep.  e
n. 1.405 racc.  con  conseguente  trascrizione  del  titolo  formando
presso l'Agenzia del Territorio 
  3. Con vittoria di spese di lite. 
  Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 
  1. vero che sin  dal  1966  il  condominio  ha  utilizzato  in  via
esclusiva le seguenti porzioni immobiliari: 
  - unita' immobiliare della consistenza di quattro vani, ubicata  in
Milano Via Guicciardi 6, piano T-S1, cosi' distinta al  NCEU:  foglio
133, particella 174, sub 49, zona censuaria, 2, categoria  A3  classe
3, rendita catastale € 464, 81; 
  - unita' immobiliare, ubicata in Milano Via Guicciardi 6 (gia'  Via
Carnevali 35)  ,  piano  T,  cosi'  distinta  al  NCEU:  foglio  133,
particella 169, sub 11, zona censuaria,  2,  categoria  E/9,  rendita
catastale € 1.111, 66, 
  2. vero che la prima  unita'  immobiliare  di  cui  al  cap.  1  e'
costituita dai locali che dal 1966 e sino al 2004  circa  sono  stati
destinati  ad  alloggio  del  custode  e  dal  2004  in  poi  sono  a
disposizione del condominio, che e' detentore esclusivo delle chiavi; 
  3. vero che la seconda unita' immobiliare  di  cui  al  cap.  1  e'
costituita dai servizi  igienici  e  di  vano  ripostiglio  asserviti
all'uso comune e da sempre nel possesso del condominio, che  ne  cura
la pulizia e la manutenzione; 
  4. vero che l'appartamento che i Signori Bellomo e  Germana'  hanno
acquistato e che occupano sin dal 2005  e'  quello  composto  da  due
locali e servizi al piano  rialzato  con  annessa  cantina  al  piano
cantinato, contraddistinta con il sub.  21,  sito  nel  Lotto  1  del
complesso  condominiale;  in  un  locale   e'   stato   eseguito   un
controsoffitto portante (h.240); ciascun locale si  affaccia  su  uno
dei due cortili interni. 
  5. Vero che l'appartamento di cui al capitolo 4 e' quello  gia'  in
proprieta' dei signori Luca  Mastromauro  e  Maria  Giovana  Petrullo
(danti causa dei ricorrenti  Bellomo-Germana')  i  quali  lo  avevano
acquistato dal signor Raffaele Lanzo con atto in data 4  luglio  2002
rep. 4179/2793 notaio Massimo Cesario di Milano  (trascritto  ai  nn.
45532/28398 in data 8 luglio 2002) 
  6. Vero l'appartamento di cui ai capitoli 4 e 5 e' quello  gia'  in
proprieta' del signor Raffaele Lanzo (dante causa  dei  signori  Luca
Mastromauro e Maria Giovana Petrullo) il quale  lo  aveva  acquistato
dalla Cooperativa Edificatrice arl Carlo Erba con  atto  in  data  20
aprile 1994 n. 310308.1/1994, rep. 329449 rogito  notaio  dott.  Lina
Pica di Milano 
  7. vero che le porzioni di cui  ai  capitoli  di  prova  da  uno  a
quattro sono ancora intestate al  Catasto  alla  cessata  Cooperativa
Edificatrice Carlo Erba; 
  8. vero che le porzioni di cui  ai  capitoli  di  prova  da  uno  a
quattro sono quelle identificate nella visura documento quattro,  che
si rammostra al teste. 
  Con vittoria di spese,  competenze  ed  onorari  legali  Milano,  5
luglio 2016. 

                    avv. Eugenio Antonio Correale 

 
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