Notifica per pubblici proclami - Ricorso reg. ric. n. 4711/2016 All'esito del deposito del ricorso di cui in epigrafe, proposto da Anna Maria Buralli, Adriana Maria Capogrosso, Francesco Caravetta, Rosario Dolce, Serafino Fuoco, Roberto Urso, Santo Truscelli, Sergio Riga, Antonio Saverio Pugliese, Luigi Morrone, Antonio Giordano, rappresentati e difesi dall'Avv. Giulietta Catalano (CF. CTLGTT64S65D086O) e dall'Avv. Paolo Canonaco (CF. CNNPLA69S29D086N) con domicilio eletto in Roma, Via Tarvisio 2, contro il Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato "ex lege" dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonche' Gianluca Marrelli (Controinteressato), per la riforma della sentenza n. 14399/2015 emessa dal Tar Lazio - Roma Sezione I Ter nell'ambito del procedimento n. R.G. 13285/2015, pubblicata in data 22.12.2015, non notificata, il Consiglio di Stato emetteva decreto n. 931/2016 R.P.Pres. del 14.06.2016, modificato ed integrato con decreto n. 1052/2016 R.P.Pres., con i quali autorizzava, previa notifica personale ad almeno altri tre controinteressati, la notifica per pubblici proclami con inserimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di un estratto dei decreti stessi e di un sunto del ricorso con la dichiarazione dello stato attuale del procedimento, nonche' la pubblicazione dell'estratto del ricorso sul sito internet del Ministero dell'Interno. Con ricorso in appello notificato in data 17.05.2016, e depositato il 13.06.2016, i ricorrenti suindicati chiedevano la riforma della sentenza n. 14399/2015 emessa dal Tar Lazio Roma - sezione prima ter, Rg n. 13285/2015 con la quale veniva dichiarata l'irricevibilita' del ricorso proposto, diretto ad ottenere l'annullamento del decreto di approvazione delle graduatorie di merito dal concorso interno, per titoli di servizio, a 7563 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vice Sovraintendente del ruolo dei Sovraintendenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 23.12.2013, pubblicato in B.U. del personale del Ministero dell'interno n. 1/20 del 17.07.2015, nonche' ogni altro atto prodromico, preordinato, preparatorio, conseguente e/o connesso o comunque collegato al provvedimento impugnato e la declaratoria del diritto dei ricorrenti all'applicazione dei criteri e dei relativi punteggi stabiliti "ex lege" ai fini della corretta formazione della graduatoria di merito. La sentenza impugnata e' stata censurata: 1) per eccesso di potere per erroneita', illogicita', irragionevolezza e contraddittorieta' della motivazione resa nel dichiarare l'irricevibilita' del ricorso proposto sul presupposto che la lesione delle posizioni dei ricorrenti non sarebbe avvenuta con il decreto di approvazione della graduatoria ma con la previsione dei criteri di valutazione previsti dal bando di concorso. Ebbene, i motivi di doglianza si fondano sulla circostanza che, contrariamente a quanto rilevato dal primo giudice, nel ricorso proposto risultava palesato che la censura afferiva i criteri con i quali si era proceduto all'attribuzione dei punteggi nella redazione della graduatoria finale di merito e non gia' alle norme del bando delle quali si contestava invece la loro violazione. I ricorrenti deducevano infatti la sussistenza di violazione di legge ed eccesso di potere nella redazione della graduatoria finale di merito del concorso in oggetto, in quanto, in deroga dell'art. 24 quater del DPR 335/1982 e degli artt. 1,6 e 7 del bando di concorso per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina della qualifica di Vice Sovraintendente del ruolo dei Sovraintendenti della Polizia di Stato, risultava intaccato il criterio dell'annualita' del concorso quale peculiare meccanismo di progressione di carriera, con riferimento alla specialita' dell'ordinamento della Polizia di Stato. Sebbene il Bando di concorso prevedesse, infatti, l'approvazione di un'unica graduatoria di merito degli idonei, mediante suddivisione per annualita' dal 2004 al 2012, con declaratoria dei relativi vincitori per ciascuna annualita', il punteggio attribuito a ciascun candidato, per ogni singola annualita', veniva determinato valutando invece i titoli conseguiti relativamente a tutto l'arco temporale messo a concorso (2004-2012). La pretesa veniva fondata oltre che sul quadro normativo vigente in materia che imponeva lo svolgimento di due concorsi interni "per ogni singola annualita'" anche sulle norme del bando di concorso (artt. 6,7 e 8). In ogni caso, in via generale, si rileva che il termine per impugnare gli atti delle procedure concorsuali decorre dalla data di conoscenza del relativo esito la quale coincide con il provvedimento di approvazione della graduatoria, in quanto solo da tale atto puo' scaturire la lesione della posizione degli interessati e la sua conoscenza reca in se tutti gli elementi che consentono di percepirne la portata lesiva. La sentenza impugnata e' stata inoltre impugnata:2) per erroneita' ed illogicita' della motivazione resa nel dichiarare l'infondatezza del ricorso proposto relativamente alla mancata attribuzione al sig. Truscelli del punteggio afferente il superamento di precedenti prove selettive. Orbene, la circostanza che detto ricorrente non fosse risultato "vincitore" della precedente selezione e' del tutto irrilevante ai fini del mancato riconoscimento del punteggio preteso, non solo perche' l'art. 13 quater del D.M. 199/2002 prevede l'attribuzione del punteggio " anche" ai vincitori, cosi' intendendo "in aggiunta", a coloro che hanno superato la prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, quanto perche' ( per come e' stato esplicitato dalla stessa difesa del Ministero convenuto nella propria memoria difensiva) "la tipologia del ricorso cui ha partecipato il ricorrente non prevedeva l'espletamento della prova preselettiva, essendo un concorso per soli titoli di servizio e superamento del corso di formazione". Ove si consideri che risultava provato che l'assistente - capo Truscelli aveva partecipato al concorso interno per titoli e servizio e superamento del successivo corso di formazione professionale a 3824 posti per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente riservato al personale della Polizia di Stato, indetto con D.M. 30/12/2003 - circostanza confermata da parte resistente nella memoria difensiva - appare evidente che il ricorrente era in possesso del era in possesso del requisito richiesto al fine di ottenere il punteggio preteso. Nel ricorso, inoltre, sono stati prospettati ulteriori profili di censura della sentenza impugnata anche relativamente alla circostanza che la medesima ha disatteso ingiustamente gli elementi dedotti dagli appellanti in primo grado a sostegno della loro pretesa, che dunque vengono riproposti, ovvero: a) Violazione dell'art. 24 quater del DPR 335/1982 e dell'art. 12 del D.lgs 53/2001 - Violazione degli artt. 1, 6,7 del bando di concorso interno , per titoli di servizio, a 7563 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 23/12/2013, pubblicato sul B.U. del Personale del Ministero dell'Interno , supplemento straordinario n. 1/33 bis; Violazione di legge, nonche' violazione dei canoni di buon andamento, imparzialita' e ragionevolezza dell'azione amministrativa, per difetto di istruttoria, per ingiustizia manifesta, per disparita' di trattamento, per difetto dei presupposti di fatto, per illogicita', per incongruenza e per travisamento dei fatti; b) Eccesso di potere per illogicita' manifesta; violazione dell'art. 3 e 97 della costituzione; disparita' di trattamento ed illogicita- Illogica attribuzione di un punteggio complessivo finale relativamente ai titoli conseguiti dai candidati relativamente a ciascuna annualita' bandita a concorso. Il ricorso recante n. Reg. Ric. N. 4711/2016, e' pendente dinanzi al Consiglio di Stato sez. quarta, in attesa di fissazione di udienza e tutti gli atti e i documenti depositati dai ricorrenti e dall'Avvocatura Generale dello Stato si trovano nella segreteria di detta sezione e le informazioni posso essere tratte dal sito internet www.giustizia-amministrativa.it . avv. Giulietta Catalano avv. Paolo Canonaco TX16ABA7683