CONSIGLIO DI STATO
Sezione quarta

(GU Parte Seconda n.93 del 6-8-2016)

 
   Notifica per pubblici proclami - Ricorso reg. ric. n. 4711/2016 
 

  All'esito del deposito del ricorso di cui in epigrafe, proposto  da
Anna Maria Buralli, Adriana Maria  Capogrosso,  Francesco  Caravetta,
Rosario Dolce, Serafino Fuoco, Roberto Urso, Santo Truscelli,  Sergio
Riga, Antonio Saverio  Pugliese,  Luigi  Morrone,  Antonio  Giordano,
rappresentati   e   difesi   dall'Avv.   Giulietta   Catalano    (CF.
CTLGTT64S65D086O) e dall'Avv. Paolo Canonaco  (CF.  CNNPLA69S29D086N)
con domicilio eletto in Roma, Via Tarvisio  2,  contro  il  Ministero
dell'Interno in persona del Ministro pro-tempore,  rappresentato  "ex
lege" dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonche' Gianluca Marrelli
(Controinteressato), per la  riforma  della  sentenza  n.  14399/2015
emessa  dal  Tar  Lazio  -  Roma  Sezione  I  Ter   nell'ambito   del
procedimento n. R.G. 13285/2015, pubblicata in data  22.12.2015,  non
notificata, il  Consiglio  di  Stato  emetteva  decreto  n.  931/2016
R.P.Pres. del 14.06.2016, modificato  ed  integrato  con  decreto  n.
1052/2016  R.P.Pres.,  con  i  quali  autorizzava,  previa   notifica
personale ad almeno altri  tre  controinteressati,  la  notifica  per
pubblici proclami con  inserimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica di un estratto dei  decreti  stessi  e  di  un  sunto  del
ricorso con la dichiarazione dello stato  attuale  del  procedimento,
nonche' la pubblicazione dell'estratto del ricorso sul sito  internet
del Ministero dell'Interno. 
  Con ricorso in appello notificato in data 17.05.2016, e  depositato
il 13.06.2016, i ricorrenti suindicati chiedevano  la  riforma  della
sentenza n. 14399/2015 emessa dal Tar Lazio Roma - sezione prima ter,
Rg n. 13285/2015 con la quale veniva dichiarata l'irricevibilita' del
ricorso proposto, diretto ad ottenere l'annullamento del  decreto  di
approvazione delle graduatorie di merito dal  concorso  interno,  per
titoli di servizio, a 7563 posti per l'accesso al corso di formazione
professionale per la nomina alla qualifica  di  Vice  Sovraintendente
del ruolo dei Sovraintendenti della Polizia  di  Stato,  indetto  con
decreto del Capo della Polizia del 23.12.2013, pubblicato in B.U. del
personale del Ministero dell'interno n. 1/20 del 17.07.2015,  nonche'
ogni altro atto prodromico,  preordinato,  preparatorio,  conseguente
e/o connesso o comunque collegato al  provvedimento  impugnato  e  la
declaratoria del diritto dei ricorrenti all'applicazione dei  criteri
e dei relativi punteggi stabiliti "ex lege" ai  fini  della  corretta
formazione della graduatoria di  merito.  La  sentenza  impugnata  e'
stata  censurata:  1)  per  eccesso   di   potere   per   erroneita',
illogicita', irragionevolezza e contraddittorieta' della  motivazione
resa  nel  dichiarare  l'irricevibilita'  del  ricorso  proposto  sul
presupposto che la lesione delle posizioni dei ricorrenti non sarebbe
avvenuta con il decreto di approvazione della graduatoria ma  con  la
previsione dei criteri di valutazione previsti dal bando di concorso.
Ebbene, i motivi di  doglianza  si  fondano  sulla  circostanza  che,
contrariamente a quanto  rilevato  dal  primo  giudice,  nel  ricorso
proposto risultava palesato che la censura afferiva i criteri  con  i
quali si era proceduto all'attribuzione dei punteggi nella  redazione
della graduatoria finale di merito e non gia' alle  norme  del  bando
delle quali si contestava invece la  loro  violazione.  I  ricorrenti
deducevano infatti la sussistenza di violazione di legge  ed  eccesso
di potere nella redazione della  graduatoria  finale  di  merito  del
concorso in oggetto, in quanto, in deroga dell'art. 24 quater del DPR
335/1982 e degli artt. 1,6 e 7 del bando di concorso per l'accesso al
corso di formazione professionale per la nomina  della  qualifica  di
Vice Sovraintendente del ruolo dei Sovraintendenti della  Polizia  di
Stato, risultava intaccato il criterio dell'annualita'  del  concorso
quale  peculiare  meccanismo  di  progressione   di   carriera,   con
riferimento alla specialita' dell'ordinamento della Polizia di Stato.
Sebbene il Bando di concorso prevedesse, infatti,  l'approvazione  di
un'unica graduatoria di merito degli  idonei,  mediante  suddivisione
per annualita' dal  2004  al  2012,  con  declaratoria  dei  relativi
vincitori per ciascuna annualita', il punteggio attribuito a  ciascun
candidato, per ogni singola annualita', veniva determinato  valutando
invece i titoli conseguiti relativamente  a  tutto  l'arco  temporale
messo a concorso (2004-2012). La pretesa veniva fondata oltre che sul
quadro normativo vigente in materia che imponeva  lo  svolgimento  di
due concorsi interni "per ogni singola annualita'" anche sulle  norme
del bando di concorso (artt. 6,7 e 8). In ogni caso, in via generale,
si rileva che il termine  per  impugnare  gli  atti  delle  procedure
concorsuali decorre dalla data di conoscenza del  relativo  esito  la
quale  coincide  con   il   provvedimento   di   approvazione   della
graduatoria, in quanto solo da tale atto puo'  scaturire  la  lesione
della posizione degli interessati e la  sua  conoscenza  reca  in  se
tutti gli elementi che consentono di percepirne la portata lesiva. 
  La sentenza impugnata e' stata inoltre impugnata:2) per  erroneita'
ed illogicita' della motivazione resa nel  dichiarare  l'infondatezza
del ricorso proposto relativamente alla mancata attribuzione al  sig.
Truscelli del punteggio afferente il superamento di precedenti  prove
selettive. 
  Orbene, la circostanza che detto  ricorrente  non  fosse  risultato
"vincitore" della precedente selezione e' del  tutto  irrilevante  ai
fini del mancato  riconoscimento  del  punteggio  preteso,  non  solo
perche' l'art. 13 quater del D.M. 199/2002 prevede l'attribuzione del
punteggio " anche" ai vincitori, cosi' intendendo  "in  aggiunta",  a
coloro che hanno superato la prova selettiva in  precedenti  analoghi
concorsi, quanto perche' ( per come e' stato esplicitato dalla stessa
difesa del Ministero convenuto nella propria memoria  difensiva)  "la
tipologia del ricorso cui ha partecipato il ricorrente non  prevedeva
l'espletamento della prova preselettiva, essendo un concorso per soli
titoli di servizio e superamento del corso  di  formazione".  Ove  si
consideri che risultava provato che  l'assistente  -  capo  Truscelli
aveva partecipato  al  concorso  interno  per  titoli  e  servizio  e
superamento del successivo corso di formazione professionale  a  3824
posti per la nomina alla qualifica di vice  sovrintendente  riservato
al personale della Polizia di Stato, indetto con  D.M.  30/12/2003  -
circostanza confermata da parte resistente nella memoria difensiva  -
appare evidente che il ricorrente era in possesso del era in possesso
del requisito richiesto al fine di ottenere il punteggio preteso. 
  Nel ricorso, inoltre, sono stati prospettati ulteriori  profili  di
censura della sentenza impugnata anche relativamente alla circostanza
che la medesima ha disatteso ingiustamente gli elementi dedotti dagli
appellanti in primo grado a sostegno della loro pretesa,  che  dunque
vengono riproposti, ovvero: 
  a) Violazione dell'art. 24 quater del DPR 335/1982 e  dell'art.  12
del D.lgs 53/2001 - Violazione  degli  artt.  1,  6,7  del  bando  di
concorso interno , per titoli di servizio, a 7563 posti per l'accesso
al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica  di
Vice Sovrintendente del ruolo dei  Sovrintendenti  della  Polizia  di
Stato, indetto con decreto del Capo  della  Polizia  del  23/12/2013,
pubblicato sul  B.U.  del  Personale  del  Ministero  dell'Interno  ,
supplemento straordinario n. 1/33 bis; Violazione di  legge,  nonche'
violazione  dei   canoni   di   buon   andamento,   imparzialita'   e
ragionevolezza   dell'azione   amministrativa,   per    difetto    di
istruttoria,   per   ingiustizia   manifesta,   per   disparita'   di
trattamento, per difetto dei presupposti di fatto,  per  illogicita',
per incongruenza e per travisamento dei fatti; 
  b)  Eccesso  di  potere  per  illogicita'   manifesta;   violazione
dell'art. 3 e 97 della costituzione;  disparita'  di  trattamento  ed
illogicita- Illogica attribuzione di un punteggio complessivo  finale
relativamente ai titoli  conseguiti  dai  candidati  relativamente  a
ciascuna annualita' bandita a concorso. 
  Il ricorso recante n. Reg. Ric. N. 4711/2016, e'  pendente  dinanzi
al Consiglio di Stato sez. quarta, in attesa di fissazione di udienza
e  tutti  gli  atti  e  i  documenti  depositati  dai  ricorrenti   e
dall'Avvocatura Generale dello Stato si trovano nella  segreteria  di
detta sezione e le informazioni posso essere tratte dal sito internet
www.giustizia-amministrativa.it . 

                       avv. Giulietta Catalano 
                         avv. Paolo Canonaco 

 
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