TAR LAZIO - ROMA

(GU Parte Seconda n.117 del 1-10-2016)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  L'Associazione  Culturale  Artestudio  difesa   dall'Avv.   Antonio
Pazzaglia  proponeva  ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato,
trasposto  dinanzi  al  Tar  del  Lazio  e  qui  iscritto  al  n.r.g.
2633/2016, contro il Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e
del Turismo (MIBACT)  e  nei  confronti  di:  Associazione  Culturale
Cittadina Universitaria Aenigma, Associazione  Culturale  La  Ribalta
Centro Studi Enrico Maria  Salerno,  Associazione  Culturale  Animali
Celesti/Teatro D'Arte Civile, Associazione Culturale  Carte  Blanche,
Associazione del Teatro Patologico; Accademia  Arte  Diversita-Teatro
La Ribalta Coop Onlus; La Bilancia Coop a r.l. 
  Con il ricorso proposto, l'Associazione chiedeva l'annullamento: a)
della nota prot. 12416/S.22.19.04/100.14  del  3.8.2015  con  cui  e'
stato negato alla ricorrente l'accesso al  contributo  a  valere  sul
fondo unico per lo spettacolo (FUS) ex lege 163/1985 per il  triennio
2015-2017; b) del decreto del 22.7.2015 rep. 890 del  23.07.2015  del
direttore  generale  recante  i  nominativi  degli  Organismi  i  cui
progetti artistici sono stati ritenuti idonei ad accedere al suddetto
finanziamento pubblico; c)  della  nota  prot.15429/S.22.19.04/100.14
del 6.10.2015 di rigetto dell'istanza di autotutela presentata  dalla
ricorrente; d) del decreto del  Direttore  Generale  28.11.2014  rep.
1891 del 1.12.2014 di attribuzione dei punteggi; e) dei verbali nn. 4
e 12 della procedura per l'attribuzione  dei  contributi  pubblici  a
valere sul  FUS;  f)  del  d.m.  MIBACT  1  luglio  2014  recante  la
disciplina della procedura; g) del d.m. prot. 17431 del 30.07.2014 di
nomina della commissione; h) del d.m. 10 febbraio 2014, i)  del  d.m.
MIBACT 5.03.2015, l) del decreto rep. 357/2015; m)  del  d.m.  MIBACT
17/06/2015, n) dei  provvedimenti  di  assegnazione/ripartizione  dei
fondi e di tutti gli atti connessi, presupposti  e  conseguenziali  a
quelli impugnati. 
  A  sostegno  della  propria   pretesa,   la   ricorrente   deduceva
l'illegittimita' degli atti impugnati per i seguenti motivi: I) Sulla
ripartizione del FUS e  sui  criteri  di  assegnazione  del  sostegno
economico: Violazione e falsa applicazione della legge 30 aprile 1985
n. 163. Violazione dell'art. 9 del decreto legge 8 agosto 2013 n. 91.
Violazione della riserva  di  legge.  Eccesso  di  potere  per  falsa
rappresentazione dei presupposti di fatto e  di  diritto.  Sviamento.
Carenza  di  istruttoria  e  incompetenza.  Al  riguardo  lamenta  la
ricorrente che: e'  stata  prevista  (e  disposta)  una  ripartizione
triennale del FUS, con esclusione  del  sostegno  economico  su  base
triennale, quando invece la legge  e'  chiaramente  nel  senso  della
ripartizione annuale; l'assegnazione  del  FUS  e'  stata  effettuata
sulla base di  criteri  che  non  tengono  conto  "...dell'importanza
culturale della produzione svolta, dei  livelli  quantitativi,  degli
indici di affluenza del pubblico nonche' della regolarita' gestionale
degli organismi", come  invece  prescritto  dal  citato  art.  9  del
decreto legge 8 agosto 2013 n. 91; il sostegno finanziario  e'  stato
utilizzato  quale  leva  per  orientare,   anziche'   sostenere,   la
produzione artistica,  in  aperta  violazione  della  legge  e  delle
finalita' di incentivazione, diffusione e sviluppo  della  produzione
artistica che questa attribuisce al FUS;  i  provvedimenti  non  sono
stati  preceduti  dalle  proposte  del  Consiglio  nazionale  per  lo
spettacolo  (oggi  Consulta  per  lo  spettacolo)  in   ordine   alla
formulazione  del  programma  triennale  2015-2017;  per  il  settore
promozione sono  stati  previsti  limiti  quantitativi  (punteggio  e
numero massimo progetti finanziabili) irragionevole  e  non  coerenti
rispetto  a  quelli  previsti  per  gli  altri  settori.  II)   Sugli
indicatori di cui all'allegato E al D.M. 1 luglio 2014 e sui punteggi
massimi attribuiti dalla Commissione: Violazione dell'art. 9 del d.l.
n. 91 del 2013 e della legge 30 aprile  1985  n.  163.  Violazione  e
falsa applicazione dell'art. 5, commi 2 e 3, e dell'art. 43 del  D.M.
1 luglio 2014. Violazione del  d.m.  10  febbraio  2014.  Eccesso  di
potere per contraddittorieta', carenza di motivazione e  perplessita'
manifesta.  Violazione  dei  principi  in  materia  trasparenza,  non
discriminazione e incompatibilita'. Sviamento.  Al  riguardo  lamenta
che: il progetto della ricorrente, secondo  la  corretta  (e  uguale)
ponderazione, avrebbe dovuto ricevere un  maggior  punteggio  (almeno
tre punti) tale da portare la valutazione al di sopra del limite  dei
sessanta punti previsti dal D.M. 1 luglio  2014;  la  Commissione  ha
delimitato i 'tetti' di punteggio per singolo indicatore in modo  del
tutto arbitrario, immotivato,  contraddittorio  e  irragionevole;  la
ponderazione del punteggio e' stata definita dalla Commissione  prima
della scadenza del termini per la presentazione delle domande, con la
partecipazione di un componente  del  quale  poi  e'  stata  rilevata
l'incompatibilita' e con la  partecipazione  del  Direttore  generale
quale 'componente aggiuntivo' non previsto. III)  Sulla  composizione
della Commissione consultiva per il teatro nella seduta del 15 luglio
2015: Violazione e falsa  applicazione  dell'art.  2  del  d.p.r.  14
maggio 2007 n. 89, dell'art. 8  del  d.m.  MiBACT  29  ottobre  2007,
dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281,  dell'art.
13 del d.l. 8  agosto  2013  n.  9  e  del  d.m.  10  febbraio  2014.
Violazione dei principi di riservatezza e non  discriminazione  e  di
composizione  della  commissione.  Al  riguardo  la   ricorrente   ha
lamentato che: la Commissione ha operato con quattro membri  anziche'
cinque, come previsto dalla disciplina richiamata.  IV)  Sul  rigetto
della domanda di riesame:  Violazione  dei  principi  in  materia  di
incompatibilita'. Eccesso di potere per contraddittorieta'  tra  piu'
atti.  Omessa,  insufficiente  e  contraddittoria   motivazione.   La
ricorrente ha osservato che il riesame doveva  ritenersi  illegittimo
per i motivi gia' dedotti ai punti che precedono  e,  sotto  autonomo
profilo, perche' il diniego  risulta  sorretto  da  motivazione  solo
apparente. V) Sui lavori della Commissione nella seduta del 15 luglio
2015: Eccesso di potere per falsa rappresentazione dei presupposti di
fatto e  di  diritto,  carenza  di  istruttoria,  irragionevolezza  e
perplessita' manifesta. Arbitrarieta'  e  sviamento.  Violazione  dei
principi  di  trasparenza,  buona  amministrazione  e  imparzialita'.
Violazione e falsa applicazione del D.M. 1 luglio 2014.  Al  riguardo
la ricorrente ha lamentato che  le  operazioni  di  attribuzione  del
punteggio da parte della  Commissione  sono  risultate  contrarie  ai
principi e disposizioni richiamate. 
  Per i motivi dedotti,  pertanto,  la  ricorrente  chiedeva,  previa
adozione  di  misure  cautelari,   l'accoglimento   del   ricorso   e
l'annullamento degli atti impugnati. 
  Alla camera di consiglio del 21.6.2016, il Collegio, con  ordinanza
n.3692 depositata in segreteria il 6.7.2016, rilevato che le  censure
proposte dalla ricorrente erano idonee a caducare l'intera procedura,
ordinava l'integrazione del contraddittorio nei  confronti  di  tutti
gli organismi beneficiari  dei  contributi  del  FUS  anche  a  mezzo
notifica  per  pubblici  proclami  "con   dispensa   dall'indicazione
nominativa dei controinteressati  individuabili".  L'udienza  per  la
discussione  del  merito  e'  stata  fissata  al  31.01.2017.   Tanto
premesso, l'Associazione Culturale Artestudio  a  mezzo  del  proprio
difensore, provvede  all'incombente  ordinato  mediante  la  presente
pubblicazione nei modi autorizzati. 

                       avv. Antonio Pazzaglia 

 
TX16ABA9134
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