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Errata corrige
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Domanda di affrancazione di fondo enfiteutico L'Avv. Pietro Fasano ( C.F. FSNPTR64R18E986K) con Studio in Martina Franca al Viale della Liberta' n.162/C, quale procuratore della Sig.ra Zizzi Rosa, nata a Martina Franca (TA) il 17.03.1954 e resi-dente in Martina Franca alla Via Orazio Flacco n.136 C.F. ZZZRSO54C57E986Y, il 30.10.2009 depositava presso la soppresso Sezione Distaccata di Ostuni del Tribunale di Brindisi, domanda di affrancazione di fondo enfiteutico nei confronti di Casavola Ezio, fu Leonardo, nato a Martina Franca (TA) il 01.01.1912; - Casavola Fanny, fu Leonardo, nata a Martina Franca (TA) il 02.01.1913 - Casavola Livio, fu Leonardo, nato a Martina Franca (TA) il 03.01.1914. Il procedimento veniva iscritto a ruolo generale al n.ro 513/2009 R.G. Il ricorso e il pedissequo decreto del Giudice di fissazione della udienza veniva notificato il 09.03.2010, ai sensi dell'art.143 comma 1° c.p.c., . La Sig.ra Zizzi Rosa nel libello introduttivo deduceva: Con atto ricevuto dal Notaio - Dott. Giantommaso Parisi - da Martina Franca in data 12.05.1958 la Sig.ra Cannarile Bettina - maritata Liuzzi - nata a Martina il 01.11.1907 vendeva a Marangi Adolorata - maritata Zizzi - (madre della Sig.ra Zizzi Rosa ) nata a Martina Franca il 20.01.1930, al concordato prezzo di £. 180.000 - vecchio conio - l'utile dominio e migliorie del Fondo rustico seminativo con un piccolissimo fabbricato rurale sito in agro di Ostuni alla C.da Giancola in Catasto, rispettivamente, al Foglio 156 P.lla 212 (Seminativo 4) di are 95 centiarie 52 Reddito Dominicale €. 12,33 Reddito Agrario €. 17,27 e al Foglio 156 P.lla 213 (Ente Urbano) are 00 centiarie 25. Detto fondo era gravato da un annuo canone enfiteutico di £. 584 vecchio conio, distinto nel Catasto Terreni di Ostuni alla partita 21795 - in ditta Cannarile Bettina Fu Antonio livellaria a Casavola Fanny per 2/4 Casavola Livio per 2/4.Casavola Ezio per 2/4 fu Leo-nardo; Con atto di donazione ricevuto dal Notaio Cisternino di Martina Franca il 09.01.1985, Marangi Addolorata donava alla figlia ZIZZI ROSA, il fondo rustico prima descritto sempre gravato da canone enfiteutico come sopra specificato. Dalle visure catastali versate in atti del ridetto fondo con annesso piccolissimo fabbricato rurale (p.lla 212 - p.lla 213) si evinceva ancora la sussistenza dei diritti dei predetti concedenti o direttari nei confronti della Sig.ra Zizzi Rosa. Deduceva ancora la ricorrente che dalla data della ridetta donazione nessun canone enfiteutico annuo e' stato richiesto ad essa Zizzi Rosa - livellaria - dai concedenti - direttari; Fatte queste premesse in fatto, la Sig.ra Zizzi Rosa intendeva affrancare il menzionato fondo (art.971 c.c.) cosa che avviene mediante il pagamento di una somma di denaro la cui individuazione richiedeva dei particolari calcoli dovuta al succedersi delle diverse leggi di rivalutazione, e alcune pronunce sul punto della Corte Costituzionale che ne ha vagliato la costituzionalita'; Fissata la comparizione delle parti, nella mancata costituzione dei resistenti, la Sig.ra Zizzi Rosa produceva l'originale, e, ne depositava copia nel fascicolo di parte, del libretto dove veniva annotato il pagamento del canone enfiteutico, e l'ultimo annotamento risaliva al 28.11.1984, allorquando, venne corrisposta la somma di £. 500 pari al canone arretrato di 13 anni. Veniva ammessa la C.T.U. per la quantificazione del prezzo di affrancazione, e dopo accurate ricerche tecniche, il CTU sulla base di tali premesse determinava il giusto prezzo/capitale di affrancazione, da versare a cura della sig.ra Zizzi Rosa per ottenere il pieno godimento del fondo rustico sito in c.da Giancola e iscritto al Nuovo Catasto Terreni alla particella 212 del foglio 156 del Comune di Ostuni, e' posto in 332,91 euro. Quindi, la Zizzi concludeva affinche' Ill.mo Giudicante, ai sensi dell'art.3 della Legge 22.07.1966, dichiarando che il giusto prezzo/capitale di affrancazione e' quello accertato dal C.T.U. in €. 332,91 disporre le modalita' di deposito di detta somma con indicazione dell'Istituto Bancario, e, quindi, conseguentemente a detto incombente da parte della ricorrente, disporre la affrancazione del Fondo rustico seminativo con un piccolissimo fabbricato rurale sito in agro di Ostuni alla C.da Giancola in Catasto, rispettivamente, al Foglio 156 P.lla 212 (Seminativo 4) di are 95 centiarie 52 Reddito Dominicale €. 12,33 Reddito Agrario €. 17,27 e al Foglio 156 P.lla 213 (Ente Urbano) are 00 centiarie 25, mandando alla Cancelleria di provvedere alla prescritta trascrizione. Come detto, il ricorso introduttivo veniva notificato ai sensi dell'art.143 comma 1° c.p.c. sulla base delle informative rese dal Comune di Martina Franca (TA) e, sulla base delle date di nascita dei resistenti ricavate dai codici fiscali inseriti nella visura catastale del fondo oggetto di causa, di cui i resistenti sono "concedenti" e la Sig.ra Zizzi Rosa "livellaria"; Alla udienza del 01.04.2010 nulla veniva rilevato dal Giudice in ordine alla notifica dell'atto introduttivo, tanto che provvedeva a disporre la C.T.U. nominando il consulente; Veniva espletata la C.T.U. Alla udienza del 17.01.2012 il Giudice fissava per la discussione orale la udienza del 26.04.2012, con un termine per il deposito di note conclusive, che, venivano depositate nei termini; Nelle more, il Giudice Dott. Ivan Natali veniva sostituito dal Dott. Francesco Cavone, il quale, per il carico del ruolo, dispo-neva una serie di rinvii della causa per la discussione e la decisione; Alla udienza del 14.01.2014 il Giudice ritenuto sussistere dubbi sulla esistenza in vita dei resistenti nati rispettivamente nel 1912-1913-1914 disponeva informative presso l'Ufficio Anagrafe dei Comuni di Ostuni e Cisternino e presso l'Anagrafe deii Contribuenti presso l'Agenzia delle Entrate; Le informative ritualmente inoltrate agli Uffici indicati dal Giudice davano tutti esito negativo; Quindi, permanevano i dubbi in ordine alla esistenza in vita dei resistenti; Chieste informazioni presso l'Agenzia del Territorio si e' venuto a conoscenza che i codici fiscali ivi indicati sono meramente di fantasia, atteso che al momento della informatizzazione del si-stema, era necessario introdurre un codice fiscale, altrimenti, la digitilazzizione dei documenti cartacei non era possibile, d'altronde, la riprova la si evince dalla date di nascita che si vanno estrapolare per i resistenti Casavola Ezio 01.01.1912 - Casavola Fanny 02.01.1913 - Casavola Livio 03.01.1914, i tre germani sarebbero nati - esattamente - ad un anno di distanza l'uno dall'altro: coincidenza, poco credibile!!!! Dal libretto originale dove venivano annotati i canoni enfiteutici in possesso del sottoscritto Avvocato e prodotto in copia agli atti del presente giudizio, si evince con certezza che la sola Casavola Fanny era in vita fino al 29.05.1971, atteso che sottoscriveva la percezione del canone enfiteutico, poi nel 1984 la Sig.ra Marangi Addolorata, madre della ricorrente, consegnava 13 anni di canoni a tale Sig. Michele Bello, mentre, poi dal 1984 il canone enfiteutico non e' stato piu' reclamato da nessuno; Era lecito presumere, ma non vi era certezza documentale, che i resistenti che sono i concedenti del livello di cui si chiede l'affrancazione, siano tutti deceduti; Non sono rinvenibili atti da cui evincere la reale data di nascita dei resistenti, e, quindi, effettuare delle fruttuose ricerche, l'unico dato e' dato dal fallace codice fiscale contenuto nella visura catastale. Sulla base di queste premesse, veniva depositata istanza da parte della resiste che chiedeva al Giudice di poter rinotificare l'atto introduttivo "per pubblici proclami" ex art.150 c.p.c. Con decreto del 13.09.2016 il Giudice autorizzava la rinotifica dell'atto introduttivo per"pubblici proclami" fissando per la comparizione delle parti la udienza del 07.02.2017. Martina Franca, 01.10.2016 avv. Pietro Fasano TX16ABA9804