MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le
infrastrutture energetiche

(GU Parte Seconda n.84 del 16-7-2016)

 
Decreto  di  imposizione  servitu'  di  metanodotto  ed   occupazione
                             temporanea 
 

  Il Direttore Generale 
  Visto l'articolo 42 della Costituzione nella parte in  cui  prevede
che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164  (di  seguito:
decreto  legislativo  n.  164/2000),   recante   l'Attuazione   della
direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del
gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n.
144, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327  (di  seguito:  Testo  Unico),  recante  il  Testo  unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni
per pubblica utilita', e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico  17  aprile
2008 recante la Regola tecnica  per  la  progettazione,  costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e  degli  impianti  di
trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8; 
  Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico  30  ottobre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana -
Serie Generale - del 27/11/2015, che modifica il DM 14  luglio  2014,
di individuazione degli Uffici dirigenziali di livello  non  generale
della Direzione Generale per la Sicurezza  dell'Approvvigionamento  e
per  le   Infrastrutture   Energetiche,   attribuendo   le   funzioni
dell'Ufficio Unico per gli espropri di pubblica utilita'  in  materia
di energia alla Divisione VII; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 2  dicembre
2015 recante l'approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di
pubblica utilita' con riconoscimento dell'urgenza ed indifferibilita'
dell'opera, accertamento della conformita' urbanistica ed apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio  delle  aree  interessate  alla
realizzazione dell'opera denominata 'Gasdotto Mediterraneo -  Italia;
Tratto: Benevento  -  Civita  Castellana  -  Variante  in  Comune  di
Marcellina (RM) - DN 1200 (48'') DP 75 bar'; 
  Vista l'istanza  presentata  in  data  06/06/2016,  registrata  con
protocollo  n.  15831  del  08/06/2016,   con   allegato   il   piano
particellare, con la quale la societa' Snam Rete Gas  S.p.A.,  codice
fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa
Barbara n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - ha chiesto  a  questa
Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e  52  octies,
del Testo Unico, per i terreni ubicati nel comune di Marcellina (RM),
la determinazione urgente delle indennita' provvisorie per: 
  a) L'imposizione di  servitu'  di  metanodotto  su  aree  agricole,
indicate nel piano particellare, di proprieta' delle ditta catastale; 
  b) l'occupazione temporanea, per  l'esecuzione  dei  lavori,  delle
aree agricole indicate nel piano particellare; 
  Considerato che la variante del gasdotto in oggetto,  facente  gia'
parte della rete nazionale dei gasdotti di  cui  all'articolo  9  del
citato decreto legislativo n. 164/2000, dovra' essere realizzata allo
scopo  di  allontanare  un  tratto  dell'esistente  gasdotto  da   un
'sinkhole', ovvero una depressione di forma sub-circolare  dovuta  al
crollo di piccole cavita' carsiche sotterranee formatosi in localita'
Pozzo Grande in Comune di Marcellina (RM); 
  Considerato che, ai sensi dell'art.  52-quinquies,  ultimo  periodo
del comma 2, del Testo  Unico,  l'emanazione  del  citato  decreto  2
dicembre 2015 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e
che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22
del Testo Unico in base alla quale il decreto  ablativo  puo'  essere
emanato con determinazione urgente dell'indennita' provvisoria; 
  Ritenuto che: 
  - il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati  dai
lavori di costruzione del metanodotto  decade,  salvo  proroga,  alla
data del 2 dicembre 2020; 
  - e' necessario consentire che  i  lavori  di  realizzazione  della
condotta per il trasporto  del  gas  naturale  siano  eseguiti  senza
soluzione di continuita', secondo  una  progressione  continua  della
posa in opera del metanodotto; 
  - la costituzione  della  servitu'  di  metanodotto  e'  imposta  a
garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per  la  realizzazione,
l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del  richiamato
decreto ministeriale 17 aprile 2008; 
  - le indennita' proposte dalla Societa' istante  per  l'occupazione
temporanea e la costituzione di  servitu'  di  metanodotto  a  favore
della  ditta  proprietaria  catastalmente  identificata   nel   piano
particellare sono coerenti con i  valori  osservati  per  la  regione
agraria cui appartiene il comune di Marcellina (RM) e  sono  ritenute
congrue  ai  fini  della   determinazione   urgente   dell'indennita'
provvisoria; 
  Decreta: 
  Articolo 1 
  A favore della Snam Rete Gas S.p.A. sono disposti  la  servitu'  di
metanodotto e l'occupazione  temporanea  dei  terreni  in  comune  di
Marcellina (RM), interessati dalla Variante gasdotto: Mediterraneo  -
Italia 'GAME A' - Tratto: Benevento - Civita Castellana - 11° Tronco:
Castel Madama - Palombara Sabina -  DN  1200  (48'')  DP  75  bar'  e
riportati  nel  piano  particellare  con  l'indicazione  della  Ditta
proprietaria dei terreni sottoposti all'azione ablativa. 
  Articolo 2 
  L'asservimento dei terreni, sottoposto alla  condizione  sospensiva
che  siano  ottemperati  da  parte  di  Snam  Rete  Gas  S.p.A.   gli
adempimenti di cui ai successivi  articoli  5  e  6,  prevede  quanto
segue: 
  - la posa  di  una  tubazione  per  trasporto  idrocarburi  gassosi
interrata alla profondita' di circa 1  (uno)  metro,  misurata  dalla
generatrice superiore della condotta, nonche' di cavi  accessori  per
reti tecnologiche; 
  - l'installazione di apparecchi di sfiato e  cartelli  segnalatori,
nonche'  eventuali  opere  sussidiarie  necessarie  ai   fini   della
sicurezza; 
  - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere,  come  pure
fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20 (venti)
metri dall'asse della tubazione, nonche' di mantenere  la  superficie
asservita a terreno agrario, con la possibilita'  di  eseguire  sulla
stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondita' di
posa della tubazione; 
  - l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e  per
tutto il  tempo  occorrente,  l'area  necessaria  all'esecuzione  dei
lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie
opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari  al
fine della sorveglianza,  manutenzione  ed  esercizio  del  gasdotto,
nonche'   di   eventuali   modifiche,    rifacimenti,    riparazioni,
sostituzioni e recuperi; 
  -  l'inamovibilita'   delle   tubazioni,   dei   manufatti,   delle
apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui
in premessa, di proprieta' di Snam Rete Gas  S.p.a.  e  che  pertanto
avra' anche la facolta' di rimuoverle; 
  - l'obbligo di astenersi  dal  compimento  di  qualsiasi  atto  che
costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi; 
  - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa
costituire pericolo per l'impianto,  ostacoli  il  libero  passaggio,
diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio della servitu'; 
  - i danni  prodotti  alle  cose,  alle  piantagioni  ed  ai  frutti
pendenti durante la realizzazione del metanodotto  sono  quantificati
nell'indennita' di occupazione temporanea determinata con il presente
decreto di imposizione di servitu' di metanodotto mentre in occasione
di  eventuali   riparazioni,   modifiche,   recuperi,   sostituzioni,
manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in
volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.a. a chi  di
ragione. 
  - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli  altri
oneri gravanti sui fondi. 
  Articolo 3 
  Le  indennita'  provvisorie  per  la  servitu'  di  metanodotto   e
l'occupazione  temporanea  dei  terreni  enunciati   nel   precedente
articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono
state determinate in modo urgente,  ai  sensi  dell'articolo  22  del
Testo Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art.  52-octies  del
medesimo  d.P.R.  327/2001,   nella   misura   indicata   nel   piano
particellare della ditta proprietaria. 
  Articolo 4 
  Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti
Uffici a cura e spese della Snam Rete Gas S.p.a., nonche'  pubblicato
per estratto, a cura della stessa Societa', nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  nel  cui
territorio si trova il bene. L'opposizione di  terzi  interessati  e'
proponibile  entro  trenta  giorni  successivi   alla   pubblicazione
dell'estratto 
  Articolo 5 
  La Snam Rete Gas S.p.a. provvede alla notifica del presente decreto
alla  Ditta  proprietaria  con   allegato   il   piano   particellare
individuale, unitamente ad un invito  a  presenziare  alla  redazione
dello  stato  di  consistenza  e  presa  di  possesso  dei   terreni,
specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalita'  ed
i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei  tecnici
da essa incaricati 
  Articolo 6 
  I tecnici incaricati dalla Snam Rete  Gas  S.p.a.  provvederanno  a
redigere il  verbale  di  immissione  in  possesso  dei  terreni,  in
contraddittorio  con  il  soggetto  espropriato,   o   con   un   suo
rappresentante, descrivendo  lo  stato  di  consistenza  dei  terreni
sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche  in  assenza  dei
proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza  e
il verbale  di  immissione  sono  redatti  con  la  presenza  di  due
testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo  24,  comma
3, del Testo Unico. Copie degli atti  inerenti  la  notifica  di  cui
all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di
immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio dalla Snam  Rete
Gas S.p.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica
certificata: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it 
  Articolo 7 
  La Ditta proprietaria dei terreni oggetto del presente decreto, nei
trenta giorni successivi all'immissione in possesso, puo'  comunicare
con dichiarazione irrevocabile a  questa  Amministrazione  (DGSAIE  -
Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - fax: 0647887753)  e  per
conoscenza alla Snam Rete Gas  S.p.A.  -  Realizzazione  Progetti  di
Investimento  -  Progetto  Centro  Sud  Ufficio  di  Nola  -   Strada
Provinciale Nola-Cancello c/o CIS - Torre uffici 2, Interni 201-202 -
80035     Nola     (NA)     -     Fax      0813119730      -      Pec
reinv.cesud@pec.snamretegas.it, l'accettazione  delle  indennita'  di
servitu' di metanodotto  ed  occupazione  temporanea.  Questa  stessa
Amministrazione, ricevuta dalla Ditta proprietaria  la  comunicazione
di accettazione  delle  indennita'  di  servitu'  di  metanodotto  ed
occupazione temporanea, la dichiarazione di  assenza  di  diritti  di
terzi sul bene e la documentazione  comprovante  la  piena  e  libera
disponibilita' del terreno, contenute nello  schema  A,  allegato  al
presente decreto, disporra' con propria ordinanza affinche'  la  Snam
Rete Gas S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60
giorni. 
  Articolo 8 
  In caso di rifiuto o silenzio da  parte  della  Ditta  proprietaria
sulle  indennita'  provvisorie  di   servitu'   di   metanodotto   ed
occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi  trenta
giorni dalla data dell'immissione in possesso,  gli  importi  saranno
depositati presso la Ragioneria Territoriale  competente  -  Servizio
depositi  amministrativi  per  esproprio  -  a  seguito  di  apposita
ordinanza di questa Amministrazione. 
  Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria che non condivida le
indennita' provvisorie proposte con il presente decreto puo': 
  a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo  Unico,
produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra  indicato,  la
richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato  al
presente decreto, designandone  uno  di  propria  fiducia,  affinche'
unitamente al tecnico nominato da  questa  Amministrazione  e  ad  un
terzo  esperto  nominato  dal  Presidente  del  competente  Tribunale
Civile, determinino le indennita' definitive; 
  b) non  avvalersi  di  un  tecnico  di  fiducia;  in  tal  caso  le
indennita' definitive  saranno  determinate  tramite  la  Commissione
Provinciale competente o con l'avvalimento degli  Uffici  tecnici  di
questa Amministrazione ai sensi  dell'articolo  52-nonies  del  Testo
Unico. 
  In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di  cui
sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che
ne abbia interesse potranno  proporre  opposizione  alla  stima,  nei
termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico. 
  Articolo 9 
  Al fine della realizzazione della variante del gasdotto in oggetto,
la  Snam  Rete  Gas  S.p.a.,  anche  per  mezzo  delle  sue   imprese
appaltatrici, ha facolta' di occupare i terreni  per  un  periodo  di
anni due a decorrere dalla  data  di  immissione  in  possesso  delle
stesse aree. La Societa'  beneficiaria  comunichera'  preventivamente
alla Ditta proprietaria  la  data  di  avvio  delle  lavorazioni,  la
denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice. 
  Articolo 10 
  Per  lo  stesso  periodo  di  due  anni,  e'  dovuta   alla   Ditta
proprietaria dei terreni l'indennita'  di  occupazione  temporanea  e
danni riportata nel piano particellare allegato al presente decreto. 
  Articolo 11 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita',  decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni  60
per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. 
  Roma, 05 Luglio 2016 
  Elenco  delle  ditte  e  dei  beni   da   asservire   ed   occupare
temporaneamente in Comune di Marcellina. 
  Ditta: Salvatori Maria (deceduta) presunti  eredi  Trusiani  Carlo,
Trusiani Lorena, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. 
  Foglio 19 Particella 140. 

                        Il direttore generale 
                        ing. Gilberto Dialuce 

 
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mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.