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Errata corrige
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Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m. Titolare AIC : Sanofi S.p.A. Medicinale: FEXOFENADINA SANOFI 120 mg e 180 mg compresse rivestite con film Confezioni e Numero di A.I.C: Tutte - AIC n. 033304 Tipo di modifica: Modifica stampati Codice Pratica n. N1B/2015/6406 Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IB n. C.I.3.a) e Tipo IB n. A. z) (grouping di Tipo IB) Numero e data della Comunicazione: AIFA/V&A/P/99236 del 30 settembre 2016 Modifica apportata: Aggiornamento dei paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.8, 5.1 e 5.2 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto in riferimento al Fexofenadine Article 45 Worksharing (EL/W/0003/pdWS/001) e in adeguamento al QRD template. Il paragrafo 4 del foglio illustrativo e' stato inoltre uniformato al paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del prodotto. E' autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.8, 5.1 e 5.2 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alla confezione sopra elencata e la responsabilita' si ritiene affidata alla Azienda titolare dell' AIC. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo. Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico. Un procuratore dott.ssa Daniela Lecchi TX16ADD9782