BRERA SEC S.R.L.
Sede legale: via. V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04899480265
Codice Fiscale: 04899480265

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Iscritta al numero 5361 all'Albo delle Banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 385 del 1°
settembre 1993

Sede legale: piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino
Sede secondaria: via Monte Pieta', 8 - 20121 Milano
Capitale sociale: Euro 8.731.984.115,92 i.v.
Registro delle imprese: Torino 00799960158
Codice Fiscale: 00799960158

BANCO DI NAPOLI S.P.A.

Iscritta al numero 5555 all'Albo delle Banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 385 del 1°
settembre 1993


Societa' con socio unico e soggetta ad attivita' di direzione e
coordinamento da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A.

Sede legale: via Toledo, 77 - 80132 Napoli
Capitale sociale: Euro 1.000.000.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Napoli 04485191219
Codice Fiscale: 04485191219

CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A.

Iscritta al numero 5466 all'Albo delle Banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 385 del 1°
settembre 1993


Societa' con socio unico e soggetta ad attivita' di direzione e
coordinamento da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A.

Sede legale: via Farini, 22 - 40124 Bologna
Capitale sociale: Euro 703.692.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Bologna 02089911206
Codice Fiscale: 02089911206

CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.

Iscritta al numero 5577 all'Albo delle Banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 385 del 1°
settembre 1993


Societa' con socio unico e soggetta ad attivita' di direzione e
coordinamento da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A.

Sede legale: corso Verdi, 104 - 34170 Gorizia
Capitale sociale: Euro 210.263.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Gorizia 91025940312
Codice Fiscale: 91025940312

CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA ROMAGNA S.P.A.

Iscritta al numero 5167.20 all'Albo delle Banche tenuto presso la
Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 385 del 1°
settembre 1993


Soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento da parte di Intesa
Sanpaolo S.p.A.

Sede legale: corso della Repubblica, 14 - 47127 Forli'
Capitale sociale: Euro 214.428.465,00 i.v.
Registro delle imprese: Forli-Cesena 00182270405
Codice Fiscale: 00182270405

(GU Parte Seconda n.131 del 7-11-2017)

 
Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge numero 130  del  30  aprile
1999, come di volta in volta  modificata  e/o  integrata  (la  "Legge
130") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo numero  385  del  1°
settembre 1993, come di volta in volta modificato e/o  integrato  (il
"T.U. Bancario") e informativa ai sensi dell'articolo 13 del  Decreto
Legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, come  di  volta  in  volta
modificato e/o integrato (il "Codice in  materia  di  Protezione  dei
Dati Personali") e del provvedimento dell'Autorita'  Garante  per  la
          Protezione dei Dati Personale del 18 gennaio 2007 
 

  Brera Sec S.r.l. comunica  che,  nel  contesto  dell'operazione  di
cartolarizzazione di crediti (la  "Cartolarizzazione"),  in  data  24
ottobre 2017 ha concluso con Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco di  Napoli
S.p.A., Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A., Cassa di Risparmio  del
Friuli Venezia Giulia S.p.A. e Cassa dei Risparmi di Forli'  e  della
Romagna S.p.A. (le "Banche Cedenti")  un  contratto  di  cessione  ai
sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1
e 4 della  Legge  130  e  dell'articolo  58  del  T.U.  Bancario  (il
"Contratto di Cessione"). 
  In virtu' di tale Contratto  di  Cessione,  ciascuna  delle  Banche
Cedenti ha ceduto, in blocco e pro  soluto,  a  Brera  Sec  S.r.l.  e
quest'ultima ha acquistato, in blocco e pro soluto, da ciascuna delle
Banche Cedenti, un portafoglio di  crediti  pecuniari,  unitamente  a
ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione  a  tali  crediti,
derivanti da mutui ipotecari residenziali in bonis erogati  ai  sensi
di contratti di mutuo  (rispettivamente,  i  "Mutui  Ipotecari"  e  i
"Contratti di Mutuo Ipotecario") stipulati dalle Banche Cedenti con i
propri clienti (i "Crediti"), che al 18 giugno  2017  rispettavano  i
criteri cumulativi di seguito indicati. 
  I  crediti  del  portafoglio  ceduto  da  Intesa  Sanpaolo   S.p.A.
rispettano i seguenti criteri: 
  (a) i crediti derivano da contratti di mutuo fondiario o ipotecario
non fondiario regolati dalla legge italiana; 
  (b) ciascun credito rappresenta la totalita'  dei  crediti  vantati
dal cedente in base al relativo contratto di  mutuo  o,  in  caso  di
frazionamento mediante accollo, la totalita' dei crediti vantati  dal
Cedente in relazione al singolo lotto frazionato; 
  (c) i crediti derivano da contratti di mutuo radicati nelle filiali
del Cedente e originati da: 
  (i) Cariplo - Cassa di Risparmio delle Provincie  Lombarde  S.p.A.,
nei quali Banca Intesa BCI S.p.A. (che ha successivamente  modificato
la propria denominazione in Banca Intesa S.p.A.  a  far  data  dal  1
gennaio 2003 (in seguito, "Intesa")), e' subentrata quale  successore
a titolo universale a far data dal 31  dicembre  2000,  in  forza  di
fusione per incorporazione; 
  (ii) Intesa che, in seguito alla fusione con  Sanpaolo  IMI  S.p.A.
("Sanpaolo   IMI"),   ha   successivamente   cambiato   la    propria
denominazione in Intesa Sanpaolo S.p.A. a  far  data  dal  1  gennaio
2007; 
  (iii) Sanpaolo IMI che, in seguito  alla  fusione  con  Intesa,  ha
successivamente cambiato la propria denominazione in Intesa  Sanpaolo
S.p.A. ("Intesa Sanpaolo") a far data dal 1 gennaio 2007; 
  (iv) ISP; 
  (v) Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.; 
  (vi)  Cassa  di  Risparmio  di  Padova  e  Rovigo  S.p.A.  (che  ha
successivamente modificato  la  propria  denominazione  in  Cassa  di
Risparmio del Veneto S.p.A. a far data dal 29 settembre 2008); 
  (vii) Banca di Credito Sardo S.p.A., nella quale Intesa Sanpaolo e'
subentrata quale successore a titolo universale a  far  data  dal  10
novembre 2014, in forza di fusione per incorporazione; 
  (viii) Banca Popolare dell'Adriatico S.p.A., nella  quale  Sanpaolo
IMI (oggi Intesa Sanpaolo) e' subentrata quale  successore  a  titolo
universale a far data dal 18 giugno 2006, in  forza  di  fusione  per
incorporazione; 
  (ix) Banca dell'Adriatico S.p.A., alla quale Cassa di Risparmio  di
Ascoli  Piceno  S.p.A.  e'  subentrata  quale  successore  a   titolo
universale in forza di fusione per incorporazione a far data  dal  15
aprile 2013; 
  (x) Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.A. (che in seguito alla
fusione  per  incorporazione  di  Banca  dell'Adriatico  S.p.A.,   ha
modificato la propria denominazione sociale in  Banca  dell'Adriatico
S.p.A., a far data dal 15 aprile 2013), nella quale  Intesa  Sanpaolo
e' subentrata quale successore a titolo universale a far data dal  16
maggio 2016, in forza di fusione per incorporazione; 
  (xi) Cassa dei Risparmi di Forli' e della Romagna S.p.A.; 
  (xii) Cassa di Risparmio  di  Venezia  S.p.A.  nella  quale  Intesa
Sanpaolo e' subentrata quale successore a  titolo  universale  a  far
data dal 10 novembre 2014 in forza di fusione per incorporazione; 
  (xiii) Banca di Trento e Bolzano S.p.A. nella quale Intesa Sanpaolo
e' subentrata quale successore a titolo universale a far data dal  20
luglio 2015 in forza di fusione per incorporazione; 
  (d)  i  crediti  derivano  da  mutui  interamente  erogati  e   non
comportano obblighi di ulteriori erogazioni; 
  (e) i crediti sono garantiti da ipoteca di  primo  grado  economico
costituita su immobili a uso residenziale siti in Italia, a eccezione
della provincia di Bolzano, ovvero per  i  quali  l'ipoteca  non  sia
stata trascritta in una conservatoria della suddetta provincia; 
  (f)  i  debitori  dei  relativi  crediti   sono   persone   fisiche
appartenenti  alle  categorie  famiglie  consumatrici  o  produttrici
(anche in forma di societa' semplice, societa'  di  fatto  o  impresa
individuale),  residenti  in  Italia,  cosi'  come  risultante  dalle
informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi filiale  del
Cedente; 
  (g) i crediti sono in capo a soggetti che non sono classificati  in
sofferenza od in inadempienza probabile nelle definizioni di cui alle
istruzioni di vigilanza della  Banca  d'Italia,  come  risulta  dalle
informazioni disponibili presso qualsiasi filiale del Cedente; 
  (h) i crediti non  derivano  da  mutui  erogati  con  emissione  di
cartelle fondiarie; 
  (i) i crediti non derivano da mutui erogati con fondi di terzi; 
  (j) i  crediti  derivano  da  mutui  i  cui  mutuatari  non  stanno
beneficiando o non hanno beneficiato delle sospensione dei  pagamenti
dovuti previste a sostegno delle famiglie in difficolta' dal fondo di
solidarieta'  istituito  dalla  legge  24  dicembre  2007,   n.   244
(cosiddetto "Fondo Gasparrini"); 
  (k) i crediti derivano da mutui che non sono stati  rinegoziati  ai
sensi dell'articolo 3 della legge 24 luglio 2008, n. 126  (cosiddetta
"Convenzione ABI - MEF"); 
  (l) i crediti non derivano da mutui in  capo  a  debitori  che  nel
corso del 2011 hanno ricevuto apposita comunicazione da parte di  ISP
riguardo alla cessione della propria filiale di portafogliazione alla
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A; 
  (m) i crediti derivano da mutui erogati in euro; 
  (n) i  crediti  derivano  da  mutui  che  non  sono  stati  erogati
nell'ambito di finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra
il Cedente o altre banche  appartenenti  al  Gruppo  Bancario  Intesa
Sanpaolo  e  i  consorzi  di  piccole  e  medie  imprese  (cosiddetti
"Confidi"); 
  (o) crediti derivanti da contratti  di  mutuo  ipotecario  che  non
godano di contributi e/o agevolazioni in relazione al capitale o agli
interessi; 
  (p) i crediti derivano da contratti di mutuo  che  non  sono  stati
stipulati  nell'ambito  di  convenzioni  con  soggetti  pubblici  e/o
privati o con enti nazionali  e/o  sovranazionali,  in  virtu'  delle
quali la banca erogatrice ha  finanziato  l'erogazione  dei  mutui  a
particolari categorie di debitori o a tassi particolari; 
  (q) i crediti non derivano da operazioni di finanziamento in pool; 
  (r) i crediti derivano da mutui i cui debitori non sono  dipendenti
di societa' del Gruppo Intesa  Sanpaolo  -  ivi  inclusi  i  soggetti
"esodati" del medesimo Gruppo -  ne'  appartengono  al  personale  in
quiescenza dello stesso Gruppo o in cointestazione con gli stessi; 
  (s) derivano da contratti  di  mutuo  che  non  sono  garantiti  da
fideiussioni di tipo "omnibus", volte a garantire  anche  ogni  altro
credito vantato dal Cedente nei confronti del relativo debitore; 
  (t) i  crediti  derivano  da  mutui  che  non  sono  stati  erogati
nell'ambito di finanziamenti concessi in base al  decreto  24  giugno
2013, n. 103  ("Regolamento  recante  la  disciplina  del  Fondo  per
l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da  parte  delle
giovani  coppie  o  dei  nuclei  familiari  monogenitoriali"  di  cui
all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto legge 25  giugno  2008,  n.
112 e successive modificazioni); 
  (u) i  crediti  derivano  da  mutui  che  non  sono  stati  erogati
nell'ambito  di   finanziamenti   concessi   in   base   al   decreto
interministeriale del  31  luglio  2014  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 226 del 22 settembre 2014) che
regola e disciplina il "Fondo di garanzia per la prima casa"  di  cui
all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27  dicembre  2013,
n.  147,  nonche'  la  cessazione  dell'operativita'  del  "Fondo  di
garanzia per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa  da
parte di giovani coppie o dei nuclei  familiari  monogenitoriali"  di
cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto legge 25  giugno  2008,
n. 112 e successive modificazioni; 
  (v) i crediti che derivano da  mutui  che  prevedono  l'opzione  di
richiedere l'erogazione di  una  quota  aggiuntiva  di  finanziamento
entro 12 mesi dalla stipula (prodotto  cosiddetto  "Mutuo-Up")  hanno
l'opzione gia' esercitata, ovvero non piu' esercitabile; 
  (w) i crediti derivano da mutui che  non  contengono  clausole  che
automaticamente: 
  (i) se rispettate, prevedono  per  il  debitore  l'applicazione  al
mutuo di condizioni finanziarie migliorative; ovvero 
  (ii) se non rispettate, prevedono il diritto di ISP di risolvere il
contratto di mutuo; 
  (x) i crediti derivano da mutui che non stanno  beneficiando  della
sospensione totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito: 
  (i) dell'esercizio di  facolta'  previste  da  norme  a  favore  di
popolazioni colpite da calamita' naturali; 
  (ii) di una concessione del Cedente  ulteriore  rispetto  a  quanto
eventualmente previsto  dal  disposto  contrattuale  dello  specifico
finanziamento a seguito di motivazione grave e documentata; 
  (y) i crediti derivano da mutui che prevedono  il  pagamento  delle
rate con cadenza mensile, trimestrale o semestrale; 
  (z) i crediti non derivano da mutui con  piano  di  ammortamento  a
durata variabile in funzione delle dinamiche dei tassi di interesse e
rata costante, anche con eventuale ricalcolo della stessa; 
  (aa) i crediti non derivano  da  mutui  per  i  quali  il  rimborso
dell'intero capitale erogato avviene in unica soluzione alla data  di
scadenza del relativo mutuo; 
  (bb) i crediti  non  derivano  da  mutui  che  hanno  un  piano  di
ammortamento di tipo flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle
quote  in  conto  capitale  deve  avvenire  entro   talune   scadenze
prefissate (anziche' in occasione  del  pagamento  di  ciascuna  rata
contrattualmente prevista per il pagamento degli  interessi),  avendo
il debitore la facolta' di decidere  la  frequenza  e  l'entita'  dei
pagamenti in linea capitale, nel rispetto  dell'obbligo  di  rimborso
entro le predette scadenze (i cosiddetti mutui "Domus flex" o  "Domus
libero"); 
  (cc) i crediti derivano da mutui erogati tra il 1 gennaio 2007 e il
31 dicembre 2016 (inclusi); 
  (dd) i crediti derivano da mutui che  prevedono  che  la  fine  del
periodo di ammortamento sia successiva al 30 giugno 2018; 
  (ee) i crediti derivano da  mutui  con  l'inizio  dell'ammortamento
anteriore al 1 gennaio 2018; 
  (ff) i crediti derivano da mutui il cui capitale residuo  al  netto
degli eventuali arretrati sia superiore a euro 10.000; 
  (gg) i crediti derivano da mutui che non  presentano  un  ammontare
arretrato dovuto e  non  pagato  a  qualunque  titolo  (ivi  compresi
interessi di mora ed eventuali spese), dal debitore: 
  (i) perdurante da piu' di 30 giorni per i mutui aventi periodicita'
di pagamento rata mensile, ovvero 
  (ii)  di  alcun  ammontare  per  i  mutui  aventi  periodicita'  di
pagamento  rata  trimestrale  o  semestrale,  secondo  le  risultanze
contabili del Cedente; 
  (hh) i  crediti  derivano  da  mutui  con  una  sola  modalita'  di
ammortamento che sono: 
  (i) a tasso fisso con tasso finito non inferiore allo 0,95%; ovvero 
  (ii) a tasso variabile con periodicita'  di  ammortamento  mensile,
spread contrattuale (al netto di eventuali deroghe pattuite tra banca
e debitore) non inferiore a 0,40% e tasso indicizzato puntualmente a: 
  (1) Euribor 1 mese, ovvero 
  (2) Euribor 3 mesi, ovvero 
  (3) Euribor 6 mesi, ovvero 
  (4) tasso MRO (Main Refinancing Operations: tasso sulle  operazioni
di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea), con base
di calcolo 360 e rilevato il penultimo  giorno  lavorativo  del  mese
precedente a quello di validita'; ovvero 
  (iii)  a  tasso  variabile   con   periodicita'   di   ammortamento
trimestrale e tasso indicizzato puntualmente a  Euribor  3  mesi  con
base di calcolo 360 e con validita' trimestrale, ovvero 
  (iv) a tasso variabile con periodicita' di ammortamento  semestrale
e tasso indicizzato puntualmente a Euribor 6 mesi con base di calcolo
360 e con validita' semestrale; 
  (ii) i crediti che derivano da mutui che prevedono piu'  volte  nel
corso della vita del contratto l'opzione di variazione  del  tipo  di
tasso da variabile a fisso o viceversa  (prodotti  cosiddetti  "multi
opzione"), hanno periodicita' di ammortamento  mensile  e,  quando  a
tasso variabile, presentano: 
  (i) se hanno scadenza rata il primo giorno del mese di riferimento: 
  (1) opzione di variazione del tasso ogni 2, 3 o 5 anni; 
  (2) sono indicizzati all'Euribor 1 mese con  base  di  calcolo  360
rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese precedente a  quello
di validita'; 
  (3) hanno lo spread contrattuale (al  netto  di  eventuali  deroghe
pattuite tra banca e debitore) non inferiore a 0,40%; ovvero 
  (ii) se hanno scadenza rata il sedicesimo  e  l'ultimo  giorno  del
mese di riferimento: 
  (1) opzione di variazione del tasso ogni 3 o 5 anni; 
  (2) sono indicizzati all'Euribor 6 mesi con  base  di  calcolo  360
rilevato il quartultimo  giorno  lavorativo  dei  mesi  di  giugno  e
dicembre; 
  (3) hanno lo spread contrattuale (al  netto  di  eventuali  deroghe
pattuite tra banca e debitore) non inferiore a 0,40%; 
  (jj) i crediti che derivano da mutui di  cui  al  precedente  punto
(ii) che sono attualmente regolati a tasso fisso, hanno un tasso  non
inferiore a 1,00%; 
  (kk) i crediti che derivano da mutui che prevedono una  sola  volta
nel corso del rapporto la variazione (contrattuale o  opzionale)  del
tipo di tasso da variabile a fisso o viceversa  (cosiddetti  prodotti
"mono opzione"), rispettano le caratteristiche di cui al punto  (hh),
hanno la data di variazione o di esercizio dell'opzione prefissata  e
tale variazione  e'  gia'  avvenuta  ovvero  l'opzione  non  e'  piu'
esercitabile; 
  (ll) i  crediti  che  derivano  da  mutui  a  tasso  variabile  che
prevedono  che,  anche  solo  per  la  prima  parte  della  vita  del
finanziamento, il tasso di interesse  non  superi  una  certa  soglia
(tasso  massimo  consentito  o  "cap"),  hanno  validita'  del  tasso
mensile; 
  (mm) i  crediti  non  derivano  da  mutui  a  tasso  variabile  che
prevedono che il tasso di interesse non scenda al  di  sotto  di  una
determinata soglia (tasso minimo consentito o "floor"). 
  I  crediti  del  portafoglio  ceduto  da  Banco  di  Napoli  S.p.A.
rispettano i seguenti criteri: 
  (a) i crediti derivano da contratti di mutuo fondiario o ipotecario
non fondiario regolati dalla legge italiana; 
  (b) ciascun credito rappresenta la totalita'  dei  crediti  vantati
dal cedente in base al relativo contratto di  mutuo  o,  in  caso  di
frazionamento mediante accollo, la totalita' dei crediti vantati  dal
Cedente in relazione al singolo lotto frazionato; 
  (c) i crediti derivano da contratti di  mutuo  ipotecario  radicati
nelle filiali del Cedente e originati da: 
  (i) Banco di Napoli S.p.A.; e 
  (ii) Intesa Sanpaolo S.p.A.; 
  (d)  i  crediti  derivano  da  mutui  interamente  erogati  e   non
comportano obblighi di ulteriori erogazioni; 
  (e) i crediti sono garantiti da ipoteca di  primo  grado  economico
costituita su immobili a uso residenziale siti in Italia a  eccezione
della provincia di Bolzano, ovvero per  i  quali  l'ipoteca  non  sia
stata trascritta in una conservatoria della suddetta provincia; 
  (f)  i  debitori  dei  relativi  crediti   sono   persone   fisiche
appartenenti alle categorie di famiglie  consumatrici  o  produttrici
(anche in forma di societa' semplice, societa'  di  fatto  o  impresa
individuale),  residenti  in  Italia,  cosi'  come  risultante  dalle
informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi filiale  del
Cedente; 
  (g) i crediti sono in capo a soggetti che non sono classificati  in
sofferenza od in inadempienza probabile nelle definizioni di cui alle
istruzioni di vigilanza della  Banca  d'Italia,  come  risulta  dalle
informazioni disponibili presso qualsiasi filiale del Cedente; 
  (h) i crediti non  derivano  da  mutui  erogati  con  emissione  di
cartelle fondiarie; 
  (i) i crediti non derivano da mutui erogati con fondi di terzi; 
  (j) i  crediti  derivano  da  mutui  i  cui  mutuatari  non  stanno
beneficiando o non hanno beneficiato delle sospensione dei  pagamenti
dovuti previste a sostegno delle famiglie in difficolta' dal fondo di
solidarieta'  istituito  dalla  legge  24  dicembre  2007,   n.   244
(cosiddetto "Fondo Gasparrini"); 
  (k) i crediti derivano da mutui che non sono stati  rinegoziati  ai
sensi dell'articolo 3 della legge 24 luglio 2008 n.  126  (cosiddetta
"Convenzione ABI - MEF"); 
  (l) i crediti derivano da mutui erogati in euro; 
  (m) i  crediti  derivano  da  mutui  che  non  sono  stati  erogati
nell'ambito di finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra
il Cedente o altre banche  appartenenti  al  Gruppo  Bancario  Intesa
Sanpaolo  e  i  consorzi  di  piccole  e  medie  imprese  (cosiddetti
"Confidi"); 
  (n) crediti derivanti da contratti  di  mutuo  ipotecario  che  non
godano di contributi e/o agevolazioni in relazione al capitale o agli
interessi; 
  (o) i crediti derivano da contratti di mutuo  che  non  sono  stati
stipulati  nell'ambito  di  convenzioni  con  soggetti  pubblici  e/o
privati o con enti nazionali e/o sovranazionali in virtu' delle quali
la  banca  erogatrice  ha  finanziato  l'erogazione   dei   mutui   a
particolari categorie di debitori o a tassi particolari; 
  (p) i crediti non derivano da operazioni di finanziamento in pool; 
  (q) i crediti derivano da mutui i cui debitori non sono  dipendenti
di societa' del Gruppo Intesa  Sanpaolo  -  ivi  inclusi  i  soggetti
"esodati" del medesimo Gruppo -  ne'  appartengono  al  personale  in
quiescenza dello stesso Gruppo o in cointestazione con gli stessi; 
  (r) derivano da contratti  di  mutuo  che  non  sono  garantiti  da
fideiussioni di tipo "omnibus", volte a garantire  anche  ogni  altro
credito vantato dal Cedente nei confronti del relativo debitore; 
  (s) i  crediti  derivano  da  mutui  che  non  sono  stati  erogati
nell'ambito di finanziamenti concessi in base al  decreto  24  giugno
2013, n. 103  ("Regolamento  recante  la  disciplina  del  Fondo  per
l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da  parte  delle
giovani  coppie  o  dei  nuclei  familiari  monogenitoriali"  di  cui
all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto legge 25  giugno  2008,  n.
112 e successive modificazioni); 
  (t) i  crediti  derivano  da  mutui  che  non  sono  stati  erogati
nell'ambito  di   finanziamenti   concessi   in   base   al   decreto
interministeriale del  31  luglio  2014  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 226 del 22 settembre 2014) che
regola e disciplina il "Fondo di garanzia per la prima casa"  di  cui
all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27  dicembre  2013,
n.  147,  nonche'  la  cessazione  dell'operativita'  del  "Fondo  di
garanzia per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa  da
parte di giovani coppie o dei nuclei  familiari  monogenitoriali"  di
cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto legge 25  giugno  2008,
n. 112 e successive modificazioni; 
  (u) i crediti che derivano da  mutui  che  prevedono  l'opzione  di
richiedere l'erogazione di  una  quota  aggiuntiva  di  finanziamento
entro 12 mesi dalla stipula (prodotto  cosiddetto  "Mutuo-Up")  hanno
l'opzione gia' esercitata, ovvero non piu' esercitabile; 
  (v) i crediti derivano da mutui che non stanno  beneficiando  della
sospensione totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito: 
  (i) dell'esercizio di  facolta'  previste  da  norme  a  favore  di
popolazioni colpite da calamita' naturali, 
  (ii) di una concessione del Cedente  ulteriore  rispetto  a  quanto
eventualmente previsto  dal  disposto  contrattuale  dello  specifico
finanziamento a seguito di motivazione grave e documentata; 
  (w) i crediti derivano da mutui che prevedono  il  pagamento  delle
rate con cadenza mensile, trimestrale o semestrale; 
  (x) i crediti non derivano da mutui con  piano  di  ammortamento  a
durata variabile in funzione delle dinamiche dei tassi di interesse e
rata costante, anche con eventuale ricalcolo della stessa; 
  (y) i crediti non  derivano  da  mutui  per  i  quali  il  rimborso
dell'intero capitale erogato avviene in unica soluzione alla data  di
scadenza del relativo mutuo; 
  (z) i  crediti  non  derivano  da  mutui  che  hanno  un  piano  di
ammortamento di tipo flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle
quote  in  conto  capitale  deve  avvenire  entro   talune   scadenze
prefissate (anziche' in occasione  del  pagamento  di  ciascuna  rata
contrattualmente prevista per il pagamento degli  interessi),  avendo
il debitore la facolta' di decidere  la  frequenza  e  l'entita'  dei
pagamenti in linea capitale, nel rispetto  dell'obbligo  di  rimborso
entro le predette scadenze (i cosiddetti mutui "Domus flex" o  "Domus
libero"); 
  (aa) i crediti derivano da mutui erogati tra il 1 gennaio 2007 e il
30 novembre 2016 (inclusi); 
  (bb) i crediti derivano da mutui che  prevedono  che  la  fine  del
periodo di ammortamento sia successiva al 30 giugno 2018; 
  (cc) i crediti derivano da  mutui  con  l'inizio  dell'ammortamento
anteriore al 1 gennaio 2018; 
  (dd) i crediti derivano da mutui il cui capitale residuo  al  netto
degli eventuali arretrati sia superiore a euro 10.000; 
  (ee) i crediti derivano da mutui che non  presentano  un  ammontare
arretrato dovuto e  non  pagato  a  qualunque  titolo  (ivi  compresi
interessi di mora ed eventuali spese) dal debitore: 
  (i) perdurante da piu' di 30 giorni per i mutui aventi periodicita'
di pagamento rata mensile, ovvero 
  (ii)  di  alcun  ammontare  per  i  mutui  aventi  periodicita'  di
pagamento  rata  trimestrale  o  semestrale,  secondo  le  risultanze
contabili del Cedente; 
  (ff) i  crediti  derivano  da  mutui  con  una  sola  modalita'  di
ammortamento che sono: 
  (i) a tasso fisso; ovvero 
  (ii) a tasso variabile con periodicita' di ammortamento  mensile  e
tasso indicizzato puntualmente a: 
  (1) Euribor 1 mese, ovvero 
  (2) Euribor 3 mesi, ovvero 
  (3) Euribor 6 mesi, ovvero 
  (4) tasso MRO (Main Refinancing Operations: tasso sulle  operazioni
di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea), con base
di calcolo 360 e rilevato il penultimo  giorno  lavorativo  del  mese
precedente a quello di validita'; ovvero 
  (iii)  a  tasso  variabile   con   periodicita'   di   ammortamento
trimestrale e tasso indicizzato puntualmente a  Euribor  3  mesi  con
base di calcolo 360 e con validita' trimestrale, ovvero 
  (iv) a tasso variabile con periodicita' di ammortamento  semestrale
e tasso indicizzato puntualmente a Euribor 6 mesi con base di calcolo
360 e con validita' semestrale; 
  (gg) i crediti che derivano da mutui che prevedono piu'  volte  nel
corso della vita del contratto l'opzione di variazione  del  tipo  di
tasso da variabile a fisso o viceversa  (prodotti  cosiddetti  "multi
opzione"), hanno periodicita' di ammortamento  mensile  e,  quando  a
tasso variabile, presentano: 
  (i) se hanno scadenza rata il primo giorno del mese di riferimento: 
  (1) opzione di variazione del tasso ogni 2, 3 o 5 anni; 
  (2) sono indicizzati all'Euribor 1 mese con  base  di  calcolo  360
rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese precedente a  quello
di validita'; 
  (ii) se hanno scadenza rata il sedicesimo  e  l'ultimo  giorno  del
mese di riferimento: 
  (1) opzione di variazione del tasso ogni 3 o 5 anni; 
  (2) sono indicizzati all'Euribor 6 mesi con  base  di  calcolo  360
rilevato il quartultimo  giorno  lavorativo  dei  mesi  di  giugno  e
dicembre; 
  (hh) i  crediti  che  derivano  da  mutui  a  tasso  variabile  che
prevedono  che,  anche  solo  per  la  prima  parte  della  vita  del
finanziamento, il tasso di interesse  non  superi  una  certa  soglia
(tasso  massimo  consentito  o  "cap"),  hanno  validita'  del  tasso
mensile. 
  I crediti del portafoglio ceduto da Cassa di Risparmio  in  Bologna
S.p.A. rispettano i seguenti criteri: 
  (a) i crediti derivano da contratti di mutuo fondiario o ipotecario
non fondiario regolati dalla legge italiana; 
  (b) ciascun credito rappresenta la totalita'  dei  crediti  vantati
dal cedente in base al relativo contratto di  mutuo  o,  in  caso  di
frazionamento mediante accollo, la totalita' dei crediti vantati  dal
Cedente in relazione al singolo lotto frazionato; 
  (c) i crediti derivano da contratti di  mutuo  ipotecario  radicati
nelle filiali del Cedente e originati da: 
  (i) Carisbo; 
  (ii) Sanpaolo IMI S.p.A. che, in seguito alla fusione  con  Intesa,
ha  successivamente  cambiato  la  propria  denominazione  in  Intesa
Sanpaolo S.p.A. ("Intesa Sanpaolo") a far data dal 1 gennaio 2007; 
  (iii) Intesa Sanpaolo; 
  (iv) Banca CR Firenze S.p.A.; 
  (v) Cassa dei Risparmi di Forli' e della Romagna S.p.A.; 
  (d)  i  crediti  derivano  da  mutui  interamente  erogati  e   non
comportano obblighi di ulteriori erogazioni; 
  (e) i crediti sono garantiti da ipoteca di  primo  grado  economico
costituita su immobili a uso residenziale siti in Italia a  eccezione
della provincia di Bolzano, ovvero per  i  quali  l'ipoteca  non  sia
stata trascritta in una conservatoria della suddetta provincia; 
  (f)  i  debitori  dei  relativi  crediti   sono   persone   fisiche
appartenenti  alle  categorie  famiglie  consumatrici  o  produttrici
(anche in forma di societa' semplice, societa'  di  fatto  o  impresa
individuale),  residenti  in  Italia,  cosi'  come  risultante  dalle
informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi filiale  del
Cedente; 
  (g) i crediti sono in capo a soggetti che non sono classificati  in
sofferenza od in inadempienza probabile nelle definizioni di cui alle
istruzioni di vigilanza della  Banca  d'Italia,  come  risulta  dalle
informazioni disponibili presso qualsiasi filiale del Cedente; 
  (h) i crediti non  derivano  da  mutui  erogati  con  emissione  di
cartelle fondiarie; 
  (i) i crediti non derivano da mutui erogati con fondi di terzi; 
  (j) i  crediti  derivano  da  mutui  i  cui  mutuatari  non  stanno
beneficiando o non hanno beneficiato delle sospensione dei  pagamenti
dovuti previste a sostegno delle famiglie in difficolta' dal fondo di
solidarieta'  istituito  dalla  legge  24  dicembre  2007,   n.   244
(cosiddetto "Fondo Gasparrini"); 
  (k) i crediti derivano da mutui che non sono stati  rinegoziati  ai
sensi dell'articolo 3 della legge 24 luglio 2008 n.  126  (cosiddetta
"Convenzione ABI - MEF"); 
  (l) i crediti derivano da mutui erogati in euro; 
  (m) i  crediti  derivano  da  mutui  che  non  sono  stati  erogati
nell'ambito di finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra
il Cedente o altre banche  appartenenti  al  Gruppo  Bancario  Intesa
Sanpaolo  e  i  consorzi  di  piccole  e  medie  imprese  (cosiddetti
"Confidi"); 
  (n) crediti derivanti da contratti  di  mutuo  ipotecario  che  non
godano di contributi e/o agevolazioni in relazione al capitale o agli
interessi; 
  (o) i crediti derivano da contratti di mutuo  che  non  sono  stati
stipulati  nell'ambito  di  convenzioni  con  soggetti  pubblici  e/o
privati o con enti nazionali e/o sovranazionali in virtu' delle quali
la  banca  erogatrice  ha  finanziato  l'erogazione   dei   mutui   a
particolari categorie di debitori o a tassi particolari; 
  (p) i crediti non derivano da operazioni di finanziamento in pool; 
  (q) i crediti derivano da mutui i cui debitori non sono  dipendenti
di societa' del Gruppo Intesa  Sanpaolo  -  ivi  inclusi  i  soggetti
"esodati" del medesimo Gruppo -  ne'  appartengono  al  personale  in
quiescenza dello stesso Gruppo o in cointestazione con gli stessi; 
  (r) derivano da contratti  di  mutuo  che  non  sono  garantiti  da
fideiussioni di tipo "omnibus", volte a garantire  anche  ogni  altro
credito vantato dal Cedente nei confronti del relativo debitore; 
  (s) i  crediti  derivano  da  mutui  che  non  sono  stati  erogati
nell'ambito di finanziamenti concessi in base al  decreto  24  giugno
2013, n. 103  ("Regolamento  recante  la  disciplina  del  Fondo  per
l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da  parte  delle
giovani  coppie  o  dei  nuclei  familiari  monogenitoriali"  di  cui
all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto legge 25  giugno  2008,  n.
112 e successive modificazioni); 
  (t) i  crediti  derivano  da  mutui  che  non  sono  stati  erogati
nell'ambito  di   finanziamenti   concessi   in   base   al   decreto
interministeriale del  31  luglio  2014  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 226 del 22 settembre 2014) che
regola e disciplina il "Fondo di garanzia per la prima casa"  di  cui
all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27  dicembre  2013,
n.  147,  nonche'  la  cessazione  dell'operativita'  del  "Fondo  di
garanzia per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa  da
parte di giovani coppie o dei nuclei  familiari  monogenitoriali"  di
cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto legge 25  giugno  2008,
n. 112 e successive modificazioni; 
  (u) i crediti che derivano da  mutui  che  prevedono  l'opzione  di
richiedere l'erogazione di  una  quota  aggiuntiva  di  finanziamento
entro 12 mesi dalla stipula (prodotto  cosiddetto  "Mutuo-Up")  hanno
l'opzione gia' esercitata, ovvero non piu' esercitabile; 
  (v) i crediti derivano da mutui che non stanno  beneficiando  della
sospensione totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito: 
  (i) dell'esercizio di  facolta'  previste  da  norme  a  favore  di
popolazioni colpite da calamita' naturali, 
  (ii) di una concessione del Cedente  ulteriore  rispetto  a  quanto
eventualmente previsto  dal  disposto  contrattuale  dello  specifico
finanziamento a seguito di motivazione grave e documentata; 
  (w) i crediti derivano da mutui che prevedono  il  pagamento  delle
rate con cadenza mensile, trimestrale o semestrale; 
  (x) i crediti non derivano da mutui con  piano  di  ammortamento  a
durata variabile in funzione delle dinamiche dei tassi di interesse e
rata costante, anche con eventuale ricalcolo della stessa; 
  (y) i crediti non  derivano  da  mutui  per  i  quali  il  rimborso
dell'intero capitale erogato avviene in unica soluzione alla data  di
scadenza del relativo mutuo; 
  (z) i  crediti  non  derivano  da  mutui  che  hanno  un  piano  di
ammortamento di tipo flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle
quote  in  conto  capitale  deve  avvenire  entro   talune   scadenze
prefissate (anziche' in occasione  del  pagamento  di  ciascuna  rata
contrattualmente prevista per il pagamento degli  interessi),  avendo
il debitore la facolta' di decidere  la  frequenza  e  l'entita'  dei
pagamenti in linea capitale, nel rispetto  dell'obbligo  di  rimborso
entro le predette scadenze (i cosiddetti mutui "Domus flex" o  "Domus
libero"); 
  (aa) i crediti derivano da  mutui  erogati  successivamente  al  31
dicembre 2006; 
  (bb)  i  crediti  derivano  da  mutui  con  fine  del  periodo   di
ammortamento successiva al 30 giugno 2018; 
  (cc) i crediti derivano da  mutui  con  l'inizio  dell'ammortamento
anteriore al 1 gennaio 2018; 
  (dd) i crediti derivano da mutui il cui capitale residuo  al  netto
degli eventuali arretrati sia superiore a euro 10.000; 
  (ee) i crediti derivano da mutui che non  presentano  un  ammontare
arretrato dovuto e  non  pagato  a  qualunque  titolo  (ivi  compresi
interessi di mora ed eventuali spese) dal debitore: 
  (i) perdurante da piu' di 30 giorni per i mutui aventi periodicita'
di pagamento rata mensile, ovvero 
  (ii)  di  alcun  ammontare  per  i  mutui  aventi  periodicita'  di
pagamento  rata  trimestrale  o  semestrale,  secondo  le  risultanze
contabili del Cedente; 
  (ff) i  crediti  derivano  da  mutui  con  una  sola  modalita'  di
ammortamento che sono: 
  (i) a tasso fisso con tasso finito non inferiore allo 0,95%; ovvero 
  (ii) a tasso variabile con periodicita'  di  ammortamento  mensile,
spread contrattuale (al netto di eventuali deroghe pattuite tra banca
e debitore) non inferiore a 0,40% e tasso indicizzato puntualmente a: 
  (1) Euribor 1 mese, ovvero 
  (2) Euribor 3 mesi, ovvero 
  (3) Euribor 6 mesi, ovvero 
  (4) tasso MRO (Main Refinancing Operations: tasso sulle  operazioni
di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea), con base
di calcolo 360 e rilevato il penultimo  giorno  lavorativo  del  mese
precedente a quello di validita'; ovvero 
  (iii)  a  tasso  variabile   con   periodicita'   di   ammortamento
trimestrale e tasso indicizzato puntualmente a  Euribor  3  mesi  con
base di calcolo 360 e con validita' trimestrale, ovvero 
  (iv) a tasso variabile con periodicita' di ammortamento  semestrale
e tasso indicizzato puntualmente a Euribor 6 mesi con base di calcolo
360 e con validita' semestrale; 
  (gg) i crediti che derivano da mutui che prevedono piu'  volte  nel
corso della vita del contratto l'opzione di variazione  del  tipo  di
tasso da variabile a fisso o viceversa  (prodotti  cosiddetti  "multi
opzione"), hanno periodicita' di ammortamento  mensile  e,  quando  a
tasso variabile, presentano: 
  (i) se hanno scadenza rata il primo giorno del mese di riferimento: 
  (1) opzione di variazione del tasso ogni 2, 3 o 5 anni; 
  (2) sono indicizzati all'Euribor 1 mese con  base  di  calcolo  360
rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese precedente a  quello
di validita'; 
  (3) hanno lo spread contrattuale (al  netto  di  eventuali  deroghe
pattuite tra banca e debitore) non inferiore a 0,40%; ovvero 
  (ii) se hanno scadenza rata il sedicesimo  e  l'ultimo  giorno  del
mese di riferimento: 
  (1) opzione di variazione del tasso ogni 3 o 5 anni; 
  (2) sono indicizzati all'Euribor 6 mesi con  base  di  calcolo  360
rilevato il quartultimo  giorno  lavorativo  dei  mesi  di  giugno  e
dicembre; 
  (3) hanno lo spread contrattuale (al  netto  di  eventuali  deroghe
pattuite tra banca e debitore) non inferiore a 0,40%; 
  (hh) i crediti che derivano da mutui di  cui  al  punto  precedente
(gg) che sono attualmente regolati a tasso fisso, hanno un tasso  non
inferiore a 1,00%; 
  (ii) i crediti che derivano da mutui che prevedono una  sola  volta
nel corso del rapporto la variazione (contrattuale o  opzionale)  del
tipo di tasso da variabile a fisso o viceversa  (prodotti  cosiddetti
"mono  opzione"),  hanno  la  data  di  variazione  o  di   esercizio
dell'opzione prefissata e rispettano le  caratteristiche  di  cui  al
punto (ff); 
  (jj) i  crediti  che  derivano  da  mutui  a  tasso  variabile  che
prevedono  che,  anche  solo  per  la  prima  parte  della  vita  del
finanziamento, il tasso di interesse  non  superi  una  certa  soglia
(tasso  massimo  consentito  o  "cap"),  hanno  validita'  del  tasso
mensile. 
  I crediti del portafoglio ceduto da Cassa di Risparmio  del  Friuli
Venezia Giulia S.p.A. rispettano i seguenti criteri: 
  (a) i crediti derivano da contratti di mutuo fondiario o ipotecario
non fondiario regolati dalla legge italiana; 
  (b) ciascun credito rappresenta la totalita'  dei  crediti  vantati
dal cedente in base al relativo contratto di  mutuo  o,  in  caso  di
frazionamento mediante accollo, la totalita' dei crediti vantati  dal
Cedente in relazione al singolo lotto frazionato; 
  (c) i crediti derivano da contratti di  mutuo  ipotecario  radicati
nelle filiali del Cedente e originati da: 
  (i) CRFVG; 
  (ii) Friulcassa S.p.A. che ha successivamente modificato la propria
denominazione in Cassa di Risparmio del Friuli e della Venezia Giulia
S.p.A. a far data dal 22 ottobre 2007; 
  (iii) Intesa Sanpaolo S.p.A.; 
  (iv) Cassa di  Risparmio  di  Venezia  S.p.A.  nella  quale  Intesa
Sanpaolo e' subentrata quale successore a  titolo  universale  a  far
data dal 10 novembre 2014 in forza di fusione per incorporazione; 
  (d)  i  crediti  derivano  da  mutui  interamente  erogati  e   non
comportano obblighi di ulteriori erogazioni; 
  (e) i crediti sono garantiti da ipoteca di  primo  grado  economico
costituita su immobili a uso residenziale siti in Italia a  eccezione
della provincia di Bolzano, ovvero per  i  quali  l'ipoteca  non  sia
stata trascritta in una conservatoria della suddetta provincia; 
  (f)  i  debitori  dei  relativi  crediti   sono   persone   fisiche
appartenenti  alle  categorie  famiglie  consumatrici  o  produttrici
(anche in forma di societa' semplice, societa'  di  fatto  o  impresa
individuale),  residenti  in  Italia,  cosi'  come  risultante  dalle
informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi filiale  del
Cedente; 
  (g) i crediti sono in capo a soggetti che non sono classificati  in
sofferenza od in inadempienza probabile nelle definizioni di cui alle
istruzioni di vigilanza della  Banca  d'Italia,  come  risulta  dalle
informazioni disponibili presso qualsiasi filiale del Cedente; 
  (h) i crediti non derivano da mutui erogati con fondi di terzi; 
  (i) i  crediti  derivano  da  mutui  i  cui  mutuatari  non  stanno
beneficiando o non hanno beneficiato delle sospensione dei  pagamenti
dovuti previste a sostegno delle famiglie in difficolta' dal fondo di
solidarieta'  istituito  dalla  legge  24  dicembre  2007,   n.   244
(cosiddetto "Fondo Gasparrini"); 
  (j) i crediti derivano da mutui che non sono stati  rinegoziati  ai
sensi dell'articolo 3 della legge 24 luglio 2008 n.  126  (cosiddetta
"Convenzione ABI - MEF"); 
  (k) i crediti derivano da mutui erogati in euro; 
  (l) i  crediti  derivano  da  mutui  che  non  sono  stati  erogati
nell'ambito di finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra
il Cedente o altre banche  appartenenti  al  Gruppo  Bancario  Intesa
Sanpaolo  e  i  consorzi  di  piccole  e  medie  imprese  (cosiddetti
"Confidi"); 
  (m) crediti derivanti da contratti  di  mutuo  ipotecario  che  non
godano di contributi e/o agevolazioni in relazione al capitale o agli
interessi; 
  (n) i crediti derivano da contratti di mutuo  che  non  sono  stati
stipulati  nell'ambito  di  convenzioni  con  soggetti  pubblici  e/o
privati o con enti nazionali e/o sovranazionali in virtu' delle quali
la  banca  erogatrice  ha  finanziato  l'erogazione   dei   mutui   a
particolari categorie di debitori o a tassi particolari; 
  (o) i crediti non derivano da operazioni di finanziamento in pool; 
  (p) i crediti derivano da mutui i cui debitori non sono  dipendenti
di societa' del Gruppo Intesa  Sanpaolo  -  ivi  inclusi  i  soggetti
"esodati" del medesimo Gruppo -  ne'  appartengono  al  personale  in
quiescenza dello stesso Gruppo o in cointestazione con gli stessi; 
  (q) derivano da contratti  di  mutuo  che  non  sono  garantiti  da
fideiussioni di tipo "omnibus", volte a garantire  anche  ogni  altro
credito vantato dal Cedente nei confronti del relativo debitore; 
  (r) i  crediti  derivano  da  mutui  che  non  sono  stati  erogati
nell'ambito di finanziamenti concessi in base al  decreto  24  giugno
2013, n. 103  ("Regolamento  recante  la  disciplina  del  Fondo  per
l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da  parte  delle
giovani  coppie  o  dei  nuclei  familiari  monogenitoriali"  di  cui
all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto legge 25  giugno  2008,  n.
112 e successive modificazioni); 
  (s) i  crediti  derivano  da  mutui  che  non  sono  stati  erogati
nell'ambito  di   finanziamenti   concessi   in   base   al   decreto
interministeriale del  31  luglio  2014  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 226 del 22 settembre 2014) che
regola e disciplina il "Fondo di garanzia per la prima casa"  di  cui
all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27  dicembre  2013,
n.  147,  nonche'  la  cessazione  dell'operativita'  del  "Fondo  di
garanzia per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa  da
parte di giovani coppie o dei nuclei  familiari  monogenitoriali"  di
cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto legge 25  giugno  2008,
n. 112 e successive modificazioni; 
  (t) i crediti che derivano da  mutui  che  prevedono  l'opzione  di
richiedere l'erogazione di  una  quota  aggiuntiva  di  finanziamento
entro 12 mesi dalla stipula (prodotto  cosiddetto  "Mutuo-Up")  hanno
l'opzione gia' esercitata, ovvero non piu' esercitabile; 
  (u) i crediti derivano da mutui che non stanno  beneficiando  della
sospensione totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito: 
  (i) dell'esercizio di  facolta'  previste  da  norme  a  favore  di
popolazioni colpite da calamita' naturali; 
  (ii) di una concessione del Cedente  ulteriore  rispetto  a  quanto
eventualmente previsto  dal  disposto  contrattuale  dello  specifico
finanziamento a seguito di motivazione grave e documentata; 
  (v) i crediti derivano da mutui che prevedono  il  pagamento  delle
rate con cadenza mensile, trimestrale o semestrale; 
  (w) i crediti non derivano da mutui con  piano  di  ammortamento  a
durata variabile in funzione delle dinamiche dei tassi di interesse e
rata costante, anche con eventuale ricalcolo della stessa; 
  (x) i crediti non  derivano  da  mutui  per  i  quali  il  rimborso
dell'intero capitale erogato avviene in unica soluzione alla data  di
scadenza del relativo mutuo; 
  (y) i  crediti  non  derivano  da  mutui  che  hanno  un  piano  di
ammortamento di tipo flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle
quote  in  conto  capitale  deve  avvenire  entro   talune   scadenze
prefissate (anziche' in occasione  del  pagamento  di  ciascuna  rata
contrattualmente prevista per il pagamento degli  interessi),  avendo
il debitore la facolta' di decidere  la  frequenza  e  l'entita'  dei
pagamenti in linea capitale, nel rispetto  dell'obbligo  di  rimborso
entro le predette scadenze (i cosiddetti mutui "Domus flex" o  "Domus
libero"); 
  (z) i crediti derivano  da  mutui  erogati  successivamente  al  31
dicembre 2006; 
  (aa)  i  crediti  derivano  da  mutui  con  fine  del  periodo   di
ammortamento successiva al 30 giugno 2018; 
  (bb) i crediti derivano da  mutui  con  l'inizio  dell'ammortamento
anteriore al 1 gennaio 2018; 
  (cc) i crediti derivano da mutui il cui capitale residuo  al  netto
degli eventuali arretrati sia superiore a euro 10.000; 
  (dd) i crediti derivano da mutui che non  presentano  un  ammontare
arretrato dovuto e  non  pagato  a  qualunque  titolo  (ivi  compresi
interessi di mora ed eventuali spese) dal debitore: 
  (i) perdurante da piu' di 30 giorni per i mutui aventi periodicita'
di pagamento rata mensile, ovvero 
  (ii)  di  alcun  ammontare  per  i  mutui  aventi  periodicita'  di
pagamento  rata  trimestrale  o  semestrale,  secondo  le  risultanze
contabili del Cedente; 
  (ee) i  crediti  derivano  da  mutui  con  una  sola  modalita'  di
ammortamento che sono: 
  (i) a tasso fisso con tasso finito non inferiore allo 0,95%; ovvero 
  (ii) a tasso variabile con periodicita'  di  ammortamento  mensile,
spread contrattuale (al netto di eventuali deroghe pattuite tra banca
e debitore) non inferiore a 0,40% e tasso indicizzato puntualmente a: 
  (1) Euribor 1 mese, ovvero 
  (2) Euribor 3 mesi, ovvero 
  (3) Euribor 6 mesi, ovvero 
  (4) tasso MRO (Main Refinancing Operations: tasso sulle  operazioni
di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea), con base
di calcolo 360 e rilevato il penultimo  giorno  lavorativo  del  mese
precedente a quello di validita'; ovvero 
  (iii) a tasso variabile con periodicita' di ammortamento semestrale
e tasso indicizzato puntualmente a Euribor 6 mesi con base di calcolo
360 e con validita' semestrale; 
  (ff) i crediti che derivano da mutui che prevedono piu'  volte  nel
corso della vita del contratto l'opzione di variazione  del  tipo  di
tasso da variabile a fisso o viceversa  (prodotti  cosiddetti  "multi
opzione"), hanno periodicita' di ammortamento  mensile  e,  quando  a
tasso variabile, presentano: 
  (i) se hanno scadenza rata il primo giorno del mese di riferimento 
  (1) opzione di variazione del tasso ogni 2, 3 o 5 anni; 
  (2) sono indicizzati all'Euribor 1 mese con  base  di  calcolo  360
rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese precedente a  quello
di validita'; 
  (3) hanno lo spread contrattuale (al  netto  di  eventuali  deroghe
pattuite tra banca e debitore) non inferiore a 0,40%; ovvero 
  (gg) i crediti che derivano da mutui di  cui  al  punto  precedente
(ff) che sono attualmente regolati a tasso fisso, hanno un tasso  non
inferiore a 1,00%; 
  (hh) qualora i crediti derivino da mutui  che  prevedono  una  sola
volta nel corso del rapporto la variazione (contrattuale o opzionale)
del tipo  di  tasso  da  variabile  a  fisso  o  viceversa  (prodotti
cosiddetti "mono opzione"), tale variazione e' gia' avvenuta,  ovvero
l'opzione non e' piu' esercitabile, e rispettano  le  caratteristiche
finanziarie di cui al punto (ee); 
  (ii) i  crediti  che  derivano  da  mutui  a  tasso  variabile  che
prevedono  che,  anche  solo  per  la  prima  parte  della  vita  del
finanziamento, il tasso di interesse  non  superi  una  certa  soglia
(tasso  massimo  consentito  o  "cap"),  hanno  validita'  del  tasso
mensile. 
  I crediti del portafoglio ceduto da Cassa dei Risparmi di Forli'  e
della Romagna S.p.A. rispettano i seguenti criteri: 
  (a) i crediti derivano da contratti di mutuo fondiario o ipotecario
non fondiario regolati dalla legge italiana; 
  (b) ciascun credito rappresenta la totalita'  dei  crediti  vantati
dal cedente in base al relativo contratto di  mutuo  o,  in  caso  di
frazionamento mediante accollo, la totalita' dei crediti vantati  dal
Cedente in relazione al singolo lotto frazionato; 
  (c) i crediti derivano da contratti di  mutuo  ipotecario  radicati
nelle filiali del Cedente e originati da: 
  (i) CR Romagna; 
  (ii) Banca CR Firenze S.p.A.; 
  (iii) Sanpaolo IMI che, in seguito  alla  fusione  con  Intesa,  ha
successivamente cambiato la propria denominazione in Intesa  Sanpaolo
S.p.A. ("Intesa Sanpaolo") a far data dal 1 gennaio 2007; 
  (iv) Intesa Sanpaolo S.p.A.; 
  (v) Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.; 
  (vi) Banca dell'Adriatico S.p.A., alla quale Cassa di Risparmio  di
Ascoli  Piceno  S.p.A.  e'  subentrata  quale  successore  a   titolo
universale in forza di fusione per incorporazione a far data  dal  15
aprile 2013; 
  (vii) Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno  S.p.A.  che  in  seguito
alla fusione per incorporazione di  Banca  dell'Adriatico  S.p.A.  ha
modificato la propria denominazione sociale in  Banca  dell'Adriatico
S.p.A. a far data dal 15 aprile 2013; 
  (viii) Banca dell'Adriatico S.p.A., nella quale Intesa Sanpaolo  e'
subentrata quale successore a titolo universale a  far  data  dal  16
maggio 2016, in forza di fusione per incorporazione; 
  (d)  i  crediti  derivano  da  mutui  interamente  erogati  e   non
comportano obblighi di ulteriori erogazioni; 
  (e) i crediti sono garantiti da ipoteca di  primo  grado  economico
costituita su immobili a uso residenziale siti in Italia a  eccezione
della provincia di Bolzano, ovvero per  i  quali  l'ipoteca  non  sia
stata trascritta in una conservatoria della suddetta provincia; 
  (f)  i  debitori  dei  relativi  crediti   sono   persone   fisiche
appartenenti  alle  categorie  famiglie  consumatrici  o  produttrici
(anche in forma di societa' semplice, societa'  di  fatto  o  impresa
individuale),  residenti  in  Italia,  cosi'  come  risultante  dalle
informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi filiale  del
Cedente; 
  (g) i crediti sono in capo a soggetti che non sono classificati  in
sofferenza od in inadempienza probabile nelle definizioni di cui alle
istruzioni di vigilanza della  Banca  d'Italia,  come  risulta  dalle
informazioni disponibili presso qualsiasi filiale del Cedente; 
  (h) i crediti non derivano da mutui erogati con fondi di terzi; 
  (i) i  crediti  derivano  da  mutui  i  cui  mutuatari  non  stanno
beneficiando o non hanno beneficiato delle sospensione dei  pagamenti
dovuti previste a sostegno delle famiglie in difficolta' dal fondo di
solidarieta'  istituito  dalla  legge  24  dicembre  2007,   n.   244
(cosiddetto "Fondo Gasparrini"); 
  (j) i crediti derivano da mutui che non sono stati  rinegoziati  ai
sensi dell'articolo 3 della legge 24 luglio 2008 n.  126  (cosiddetta
"Convenzione ABI - MEF"); 
  (k) i crediti derivano da mutui erogati in euro; 
  (l) i  crediti  derivano  da  mutui  che  non  sono  stati  erogati
nell'ambito di finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra
il Cedente o altre banche  appartenenti  al  Gruppo  Bancario  Intesa
Sanpaolo  e  i  consorzi  di  piccole  e  medie  imprese  (cosiddetti
"Confidi"); 
  (m) crediti derivanti da contratti  di  mutuo  ipotecario  che  non
godano di contributi e/o agevolazioni in relazione al capitale o agli
interessi; 
  (n) i crediti derivano da contratti di mutuo  che  non  sono  stati
stipulati  nell'ambito  di  convenzioni  con  soggetti  pubblici  e/o
privati o con enti nazionali e/o sovranazionali in virtu' delle quali
la  banca  erogatrice  ha  finanziato  l'erogazione   dei   mutui   a
particolari categorie di debitori o a tassi particolari; 
  (o) i crediti non derivano da operazioni di finanziamento in pool; 
  (p) i crediti derivano da mutui i cui debitori non sono  dipendenti
di societa' del Gruppo Intesa  Sanpaolo  -  ivi  inclusi  i  soggetti
"esodati" del medesimo Gruppo -  ne'  appartengono  al  personale  in
quiescenza dello stesso Gruppo o in cointestazione con gli stessi; 
  (q) derivano da contratti  di  mutuo  che  non  sono  garantiti  da
fideiussioni di tipo "omnibus", volte a garantire  anche  ogni  altro
credito vantato dal Cedente nei confronti del relativo debitore; 
  (r) i  crediti  derivano  da  mutui  che  non  sono  stati  erogati
nell'ambito di finanziamenti concessi in base al  decreto  24  giugno
2013, n. 103  ("Regolamento  recante  la  disciplina  del  Fondo  per
l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da  parte  delle
giovani  coppie  o  dei  nuclei  familiari  monogenitoriali"  di  cui
all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto legge 25  giugno  2008,  n.
112 e successive modificazioni); 
  (s) i  crediti  derivano  da  mutui  che  non  sono  stati  erogati
nell'ambito  di   finanziamenti   concessi   in   base   al   decreto
interministeriale del  31  luglio  2014  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 226 del 22 settembre 2014) che
regola e disciplina il "Fondo di garanzia per la prima casa"  di  cui
all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27  dicembre  2013,
n.  147,  nonche'  la  cessazione  dell'operativita'  del  "Fondo  di
garanzia per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa  da
parte di giovani coppie o dei nuclei  familiari  monogenitoriali"  di
cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto legge 25  giugno  2008,
n. 112 e successive modificazioni; 
  (t) i crediti che derivano da  mutui  che  prevedono  l'opzione  di
richiedere l'erogazione di  una  quota  aggiuntiva  di  finanziamento
entro 12 mesi dalla stipula (prodotto  cosiddetto  "Mutuo-Up")  hanno
l'opzione gia' esercitata, ovvero non piu' esercitabile; 
  (u) i crediti derivano da mutui che non stanno  beneficiando  della
sospensione totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito: 
  (i) dell'esercizio di  facolta'  previste  da  norme  a  favore  di
popolazioni colpite da calamita' naturali; 
  (ii) di una concessione del Cedente  ulteriore  rispetto  a  quanto
eventualmente previsto  dal  disposto  contrattuale  dello  specifico
finanziamento a seguito di motivazione grave e documentata; 
  (v) i crediti derivano da mutui che prevedono  il  pagamento  delle
rate con cadenza mensile, trimestrale o semestrale; 
  (w) i crediti non derivano da mutui con  piano  di  ammortamento  a
durata variabile in funzione delle dinamiche dei tassi di interesse e
rata costante, anche con eventuale ricalcolo della stessa; 
  (x) i crediti non  derivano  da  mutui  per  i  quali  il  rimborso
dell'intero capitale erogato avviene in unica soluzione alla data  di
scadenza del relativo mutuo; 
  (y) i  crediti  non  derivano  da  mutui  che  hanno  un  piano  di
ammortamento di tipo flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle
quote  in  conto  capitale  deve  avvenire  entro   talune   scadenze
prefissate (anziche' in occasione  del  pagamento  di  ciascuna  rata
contrattualmente prevista per il pagamento degli  interessi),  avendo
il debitore la facolta' di decidere  la  frequenza  e  l'entita'  dei
pagamenti in linea capitale, nel rispetto  dell'obbligo  di  rimborso
entro le predette scadenze (i cosiddetti mutui "Domus flex" o  "Domus
libero"); 
  (z) i crediti derivano  da  mutui  erogati  successivamente  al  31
dicembre 2006; 
  (aa)  i  crediti  derivano  da  mutui  con  fine  del  periodo   di
ammortamento successiva al 30 giugno 2018; 
  (bb) i crediti derivano da  mutui  con  l'inizio  dell'ammortamento
anteriore al 1 gennaio 2018; 
  (cc) i crediti derivano da mutui il cui capitale residuo  al  netto
degli eventuali arretrati sia superiore a euro 10.000; 
  (dd) i crediti derivano da mutui che non  presentano  un  ammontare
arretrato dovuto e  non  pagato  a  qualunque  titolo  (ivi  compresi
interessi di mora ed eventuali spese) dal debitore: 
  (i) perdurante da piu' di 30 giorni per i mutui aventi periodicita'
di pagamento rata mensile, ovvero 
  (ii)  di  alcun  ammontare  per  i  mutui  aventi  periodicita'  di
pagamento  rata  trimestrale  o  semestrale,  secondo  le  risultanze
contabili del Cedente; 
  (ee) i  crediti  derivano  da  mutui  con  una  sola  modalita'  di
ammortamento che sono: 
  (i) a tasso fisso; ovvero 
  (ii) a tasso variabile con periodicita'  di  ammortamento  mensile,
spread contrattuale (al netto di eventuali deroghe pattuite tra banca
e debitore) non inferiore a 0,40% , tasso  rilevato  puntualmente  il
penultimo  giorno  del  mese  precedente  a  quello  di  validita'  e
indicizzato a: 
  (1) Euribor 1 mese, ovvero 
  (2) Euribor 3 mesi, ovvero 
  (3) Euribor 6 mesi, ovvero 
  (4) tasso MRO (Main Refinancing Operations: tasso sulle  operazioni
di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea), con base
di calcolo 360 e rilevato il penultimo  giorno  lavorativo  del  mese
precedente a quello di validita'; ovvero 
  (iii)  a  tasso  variabile   con   periodicita'   di   ammortamento
trimestrale e tasso indicizzato puntualmente a  Euribor  3  mesi  con
base di calcolo 360 e con validita' trimestrale, ovvero 
  (iv) a tasso variabile con periodicita' di ammortamento  semestrale
e tasso indicizzato puntualmente a Euribor 6 mesi con base di calcolo
360 e con validita' semestrale; 
  (ff) i crediti che derivano da mutui che prevedono piu'  volte  nel
corso della vita del contratto l'opzione di variazione  del  tipo  di
tasso da variabile a fisso o viceversa  (prodotti  cosiddetti  "multi
opzione"), hanno periodicita' di ammortamento  mensile  e,  quando  a
tasso variabile, presentano: 
  (i) se hanno scadenza rata il primo giorno del mese di riferimento 
  (1) opzione di variazione del tasso ogni 2, 3 o 5 anni; 
  (2) sono indicizzati all'Euribor 1 mese con  base  di  calcolo  360
rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese precedente a  quello
di validita'; 
  (gg) i crediti che derivano da mutui che prevedono una  sola  volta
nel corso del rapporto la variazione (contrattuale o  opzionale)  del
tipo di tasso da variabile a fisso o viceversa  (prodotti  cosiddetti
"mono  opzione"),  hanno  la  data  di  variazione  o  di   esercizio
dell'opzione prefissata e rispettano le  caratteristiche  di  cui  al
punto (ee); 
  (hh) i  crediti  che  derivano  da  mutui  a  tasso  variabile  che
prevedono  che,  anche  solo  per  la  prima  parte  della  vita  del
finanziamento, il tasso di interesse  non  superi  una  certa  soglia
(tasso  massimo  consentito  o  "cap"),  hanno  validita'  del  tasso
mensile. 
  Ai sensi della Legge 130, Brera Sec S.r.l.  ha  inoltre  incaricato
per suo conto ciascuna delle Banche Cedenti di procedere, in qualita'
di servicer, alla riscossione dei Crediti ceduti e all'incasso  delle
somme dovute. 
  In conseguenza  dell'incarico  di  cui  sopra,  i  debitori  ceduti
continueranno a pagare  alla  rispettiva  Banca  Cedente  ogni  somma
dovuta  nelle  forme  previste  dai  relativi  Contratti   di   Mutuo
Ipotecario o dalla legge o dalle eventuali ulteriori informazioni che
potranno essere comunicate ai debitori ceduti. 
  Brera Sec S.r.l. ha inoltre incaricato Intesa Sanpaolo S.p.A.,  per
suo conto e in qualita' di master servicer, di svolgere  la  funzione
di controllo sulla  correttezza  della  Cartolarizzazione,  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 6-bis della Legge 130. 
  Ciascuna delle Banche Cedenti ha infine incaricato Intesa  Sanpaolo
Group Services S.c.p.A., in nome e  per  suo  conto,  il  compito  di
gestire e recuperare,  in  qualita'  di  special  servicer,  tutti  i
Crediti di volta in volta classificati "in sofferenza". 
  Informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003. 
  Ai sensi e per gli effetti del suddetto Contratto di  Cessione,  la
cessione da parte di ciascuna Banca Cedente a  Brera  Sec  S.r.l.  di
tutte le ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti
relativamente ai  finanziamenti  a  questi  concessi,  per  capitale,
interessi e spese, nonche' dei relativi  diritti  accessori,  azioni,
garanzie reali e/o personali e quant'altro  di  ragione  (i  "Crediti
Ceduti"), comportera' necessariamente il trasferimento anche dei dati
personali - anagrafici, patrimoniali e  reddituali  -  contenuti  nei
documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai  Crediti  Ceduti,
relativi  ai  debitori  ceduti   e   ai   rispettivi   garanti   come
periodicamente aggiornati sulla base di  informazioni  acquisite  nel
corso dei rapporti contrattuali in essere con i  debitori  ceduti  (i
"Dati Personali"). 
  Cio' premesso, Brera Sec S.r.l. -  tenuta  a  fornire  ai  debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori e aventi  causa  (i
"Soggetti Interessati") l'informativa  di  cui  all'articolo  13  del
Codice in materia di  Protezione  dei  Dati  Personali  e  successive
modifiche - assolve tale obbligo mediante la  presente  pubblicazione
in  forza  provvedimento  emanato  dall'Autorita'  Garante   per   la
Protezione dei Dati Personali del  18  gennaio  2007  in  materia  di
cessione in blocco e cartolarizzazione  dei  crediti  (pubblicato  in
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) (il "Provvedimento"). 
  Brera Sec S.r.l., con sede legale in Via  Vittorio  Alfieri  n.  1,
31015  Conegliano  (TV),  rende   la   presente   informativa   anche
nell'interesse dei seguenti soggetti che tratteranno i Dati Personali
dei Soggetti Interessati, congiuntamente a Brera Sec S.r.l.,  per  le
finalita' di seguito indicate: le Banche Cedenti  e  Intesa  Sanpaolo
Group Services S.c.p.A., quali autonomi titolari del trattamento  dei
Dati  Personali  (collettivamente  i   "Titolari"   e   ciascuno   un
"Titolare") e Securitisation Services S.p.A., quale responsabile  del
trattamento dei Dati Personali (il "Responsabile"). 
  Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato da ogni Titolare
e dal Responsabile, relativamente allo svolgimento delle sole proprie
attivita', per le seguenti finalita': 
  -  gestione  e  amministrazione  dei  Crediti  e   della   relativa
documentazione, compresi i servizi inerenti l'incasso dei  Crediti  e
la domiciliazione dei relativi pagamenti, gestione dei rapporti con i
Soggetti Interessati, gestione dei connessi servizi informatici; 
  - attivita' di recupero dei Crediti; 
  - revisione contabile e certificazioni di bilancio; 
  - adempimenti connessi alla gestione amministrativa  di  Brera  Sec
S.r.l.  ivi  inclusa  la  raccolta  delle  comunicazioni  inviate   a
quest'ultima e la gestione dei rapporti con qualsiasi ente; 
  - adempimenti connessi agli obblighi prescritti dalla legge e dalle
autorita' amministrative e/o giudiziarie (ad esempio: identificazione
a fini antiriciclaggio,  accertamenti  fiscali  e  tributari),  dalla
normativa comunitaria, nonche' dalle disposizioni impartite da organi
di vigilanza e controllo (ad esempio:  Centrale  Rischi,  Sistemi  di
informazioni creditizie, Centrale di Allarme Interbancaria). 
  Il conferimento dei Dati Personali e' necessario per l'espletamento
delle suddette attivita'. 
  Il trattamento dei Dati Personali  avverra'  mediante  elaborazioni
manuali o strumenti  elettronici,  informatici  e  telematici,  anche
automatizzati, con  logiche  strettamente  correlate  alle  finalita'
sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e  la
riservatezza dei Dati Personali stessi. Vengono, inoltre,  utilizzati
sistemi di  protezione,  costantemente  aggiornati  e  verificati  in
termini di affidabilita'. 
  I Titolari ed il Responsabile del trattamento, per il perseguimento
delle finalita' sopra indicate, potranno avvalersi di soggetti terzi,
operanti anche all'estero, nell'ambito di: 
  - servizi bancari, finanziari e assicurativi; 
  - sistemi di pagamento; 
  - acquisizione, registrazione e trattamento  di  dati  e  documenti
relativi a pagamenti, effetti, assegni o altri titoli; 
  -  etichettatura,  trasmissione,  imbustamento  e  trasporto  delle
comunicazioni ai Soggetti Interessati; 
  -  archiviazione  della   documentazione   relativa   ai   rapporti
intercorsi con i Soggetti Interessati; 
  - gestione di sistemi nazionali e internazionali per  il  controllo
delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari; 
  - rilevazione dei rischi finanziari (ad esempio,  tramite  centrali
rischi private per finalita' di prevenzione e controllo  dei  rischio
di insolvenza); 
  - assistenza e consulenza. 
  I Titolari  ed  il  Responsabile  designano  quali  incaricati  del
trattamento tutti i lavoratori dipendenti e  i  collaboratori,  anche
occasionali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento  dei
Dati Personali relativi all'operazione. 
  I soggetti destinatari dei  Dati  Personali  che  non  siano  stati
designati incaricati ovvero  responsabili  dai  rispettivi  Titolari,
utilizzeranno i dati in qualita' di  Titolari,  effettuando,  per  le
finalita' sopra indicate, un trattamento autonomo e correlato. 
  Resta inteso che  non  verranno  trattati  dati  "sensibili".  Sono
considerati sensibili i dati relativi,  ad  esempio,  allo  stato  di
salute, alle opinioni politiche,  all'adesione  a  sindacati  e  alle
convinzioni religiose dei Soggetti Interessati (articolo 4, comma  1,
lettera d, del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali). 
  Si informa, infine, che l'articolo  7  del  Codice  in  Materia  di
Protezione dei Dati Personali  attribuisce  ai  Soggetti  Interessati
specifici diritti. In particolare, ciascun Soggetto Interessato  puo'
ottenere  da  ciascun  Titolare  e  dal  Responsabile,  la   conferma
dell'esistenza o meno di propri dati personali, le indicazioni  circa
l'origine,  le  finalita'  e  le  modalita'   del   trattamento,   la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima  o  il  blocco  dei
dati trattati in violazione  di  legge  nonche'  l'aggiornamento,  la
rettifica o, se vi e' interesse,  l'integrazione  dei  dati.  Ciascun
Soggetto Interessato ha, inoltre, diritto di opporsi, in tutto  o  in
parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati  personali  che
lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta. 
  Le richieste relative all'esercizio di  tali  diritti  ovvero  alla
conoscenza dei soggetti che operano in qualita' di  responsabili  per
conto dei Titolari potranno essere avanzate, anche  mediante  lettera
raccomandata o posta elettronica a: 
  - Brera Sec S.r.l., Via Vittorio Alfieri  n.  1,  31015  Conegliano
(TV); 
  - Intesa Sanpaolo S.p.A., Tutela  Aziendale,  Privacy,  Piazza  San
Carlo  n.  156,  10121  Torino,   casella   di   posta   elettronica:
privacy@intesasanpaolo.com; 
  - Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A., presso  Intesa  Sanpaolo
S.p.A. - Tutela Aziendale - Privacy,  Piazza  San  Carlo  156,  10121
Torino, casella di posta elettronica: privacy@intesasanpaolo.com; 
  - Banco di Napoli S.p.A.  presso  Intesa  Sanpaolo  S.p.A.,  Tutela
Aziendale - Privacy, Piazza San Carlo 156, 10121 Torino; 
  - Cassa di Risparmio  in  Bologna  S.p.A.  presso  Intesa  Sanpaolo
S.p.A., Tutela Aziendale -  Privacy,  Piazza  San  Carlo  156,  10121
Torino; 
  - Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A. presso Intesa
Sanpaolo S.p.A., Tutela Aziendale - Privacy, Piazza  San  Carlo  156,
10121 Torino; 
  - Cassa dei Risparmi di Forli' e della Romagna S.p.A. presso Intesa
Sanpaolo S.p.A., Tutela Aziendale - Privacy, Piazza  San  Carlo  156,
10121 Torino; 
  -  Securitisation  Services  S.p.A.,  via  V.  Alfieri  1,   310105
Conegliano (TV). 
  Conegliano, 30 ottobre 2017 

  Brera Sec S.r.l. - Il presidente del consiglio di amministrazione 
                            Andrea Fantuz 

 
TX17AAB11202
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.