Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge numero 130 del 30 aprile 1999, come di volta in volta modificata e/o integrata (la "Legge 130") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo numero 385 del 1° settembre 1993, come di volta in volta modificato e/o integrato (il "T.U. Bancario") e informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, come di volta in volta modificato e/o integrato (il "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali") e del provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personale del 18 gennaio 2007 Brera Sec S.r.l. comunica che, nel contesto dell'operazione di cartolarizzazione di crediti (la "Cartolarizzazione"), in data 24 ottobre 2017 ha concluso con Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco di Napoli S.p.A., Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A., Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A. e Cassa dei Risparmi di Forli' e della Romagna S.p.A. (le "Banche Cedenti") un contratto di cessione ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del T.U. Bancario (il "Contratto di Cessione"). In virtu' di tale Contratto di Cessione, ciascuna delle Banche Cedenti ha ceduto, in blocco e pro soluto, a Brera Sec S.r.l. e quest'ultima ha acquistato, in blocco e pro soluto, da ciascuna delle Banche Cedenti, un portafoglio di crediti pecuniari, unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da mutui ipotecari residenziali in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo (rispettivamente, i "Mutui Ipotecari" e i "Contratti di Mutuo Ipotecario") stipulati dalle Banche Cedenti con i propri clienti (i "Crediti"), che al 18 giugno 2017 rispettavano i criteri cumulativi di seguito indicati. I crediti del portafoglio ceduto da Intesa Sanpaolo S.p.A. rispettano i seguenti criteri: (a) i crediti derivano da contratti di mutuo fondiario o ipotecario non fondiario regolati dalla legge italiana; (b) ciascun credito rappresenta la totalita' dei crediti vantati dal cedente in base al relativo contratto di mutuo o, in caso di frazionamento mediante accollo, la totalita' dei crediti vantati dal Cedente in relazione al singolo lotto frazionato; (c) i crediti derivano da contratti di mutuo radicati nelle filiali del Cedente e originati da: (i) Cariplo - Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde S.p.A., nei quali Banca Intesa BCI S.p.A. (che ha successivamente modificato la propria denominazione in Banca Intesa S.p.A. a far data dal 1 gennaio 2003 (in seguito, "Intesa")), e' subentrata quale successore a titolo universale a far data dal 31 dicembre 2000, in forza di fusione per incorporazione; (ii) Intesa che, in seguito alla fusione con Sanpaolo IMI S.p.A. ("Sanpaolo IMI"), ha successivamente cambiato la propria denominazione in Intesa Sanpaolo S.p.A. a far data dal 1 gennaio 2007; (iii) Sanpaolo IMI che, in seguito alla fusione con Intesa, ha successivamente cambiato la propria denominazione in Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa Sanpaolo") a far data dal 1 gennaio 2007; (iv) ISP; (v) Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.; (vi) Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A. (che ha successivamente modificato la propria denominazione in Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. a far data dal 29 settembre 2008); (vii) Banca di Credito Sardo S.p.A., nella quale Intesa Sanpaolo e' subentrata quale successore a titolo universale a far data dal 10 novembre 2014, in forza di fusione per incorporazione; (viii) Banca Popolare dell'Adriatico S.p.A., nella quale Sanpaolo IMI (oggi Intesa Sanpaolo) e' subentrata quale successore a titolo universale a far data dal 18 giugno 2006, in forza di fusione per incorporazione; (ix) Banca dell'Adriatico S.p.A., alla quale Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.A. e' subentrata quale successore a titolo universale in forza di fusione per incorporazione a far data dal 15 aprile 2013; (x) Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.A. (che in seguito alla fusione per incorporazione di Banca dell'Adriatico S.p.A., ha modificato la propria denominazione sociale in Banca dell'Adriatico S.p.A., a far data dal 15 aprile 2013), nella quale Intesa Sanpaolo e' subentrata quale successore a titolo universale a far data dal 16 maggio 2016, in forza di fusione per incorporazione; (xi) Cassa dei Risparmi di Forli' e della Romagna S.p.A.; (xii) Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A. nella quale Intesa Sanpaolo e' subentrata quale successore a titolo universale a far data dal 10 novembre 2014 in forza di fusione per incorporazione; (xiii) Banca di Trento e Bolzano S.p.A. nella quale Intesa Sanpaolo e' subentrata quale successore a titolo universale a far data dal 20 luglio 2015 in forza di fusione per incorporazione; (d) i crediti derivano da mutui interamente erogati e non comportano obblighi di ulteriori erogazioni; (e) i crediti sono garantiti da ipoteca di primo grado economico costituita su immobili a uso residenziale siti in Italia, a eccezione della provincia di Bolzano, ovvero per i quali l'ipoteca non sia stata trascritta in una conservatoria della suddetta provincia; (f) i debitori dei relativi crediti sono persone fisiche appartenenti alle categorie famiglie consumatrici o produttrici (anche in forma di societa' semplice, societa' di fatto o impresa individuale), residenti in Italia, cosi' come risultante dalle informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi filiale del Cedente; (g) i crediti sono in capo a soggetti che non sono classificati in sofferenza od in inadempienza probabile nelle definizioni di cui alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, come risulta dalle informazioni disponibili presso qualsiasi filiale del Cedente; (h) i crediti non derivano da mutui erogati con emissione di cartelle fondiarie; (i) i crediti non derivano da mutui erogati con fondi di terzi; (j) i crediti derivano da mutui i cui mutuatari non stanno beneficiando o non hanno beneficiato delle sospensione dei pagamenti dovuti previste a sostegno delle famiglie in difficolta' dal fondo di solidarieta' istituito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (cosiddetto "Fondo Gasparrini"); (k) i crediti derivano da mutui che non sono stati rinegoziati ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 luglio 2008, n. 126 (cosiddetta "Convenzione ABI - MEF"); (l) i crediti non derivano da mutui in capo a debitori che nel corso del 2011 hanno ricevuto apposita comunicazione da parte di ISP riguardo alla cessione della propria filiale di portafogliazione alla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A; (m) i crediti derivano da mutui erogati in euro; (n) i crediti derivano da mutui che non sono stati erogati nell'ambito di finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra il Cedente o altre banche appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e i consorzi di piccole e medie imprese (cosiddetti "Confidi"); (o) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che non godano di contributi e/o agevolazioni in relazione al capitale o agli interessi; (p) i crediti derivano da contratti di mutuo che non sono stati stipulati nell'ambito di convenzioni con soggetti pubblici e/o privati o con enti nazionali e/o sovranazionali, in virtu' delle quali la banca erogatrice ha finanziato l'erogazione dei mutui a particolari categorie di debitori o a tassi particolari; (q) i crediti non derivano da operazioni di finanziamento in pool; (r) i crediti derivano da mutui i cui debitori non sono dipendenti di societa' del Gruppo Intesa Sanpaolo - ivi inclusi i soggetti "esodati" del medesimo Gruppo - ne' appartengono al personale in quiescenza dello stesso Gruppo o in cointestazione con gli stessi; (s) derivano da contratti di mutuo che non sono garantiti da fideiussioni di tipo "omnibus", volte a garantire anche ogni altro credito vantato dal Cedente nei confronti del relativo debitore; (t) i crediti derivano da mutui che non sono stati erogati nell'ambito di finanziamenti concessi in base al decreto 24 giugno 2013, n. 103 ("Regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali" di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni); (u) i crediti derivano da mutui che non sono stati erogati nell'ambito di finanziamenti concessi in base al decreto interministeriale del 31 luglio 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 226 del 22 settembre 2014) che regola e disciplina il "Fondo di garanzia per la prima casa" di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonche' la cessazione dell'operativita' del "Fondo di garanzia per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte di giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali" di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni; (v) i crediti che derivano da mutui che prevedono l'opzione di richiedere l'erogazione di una quota aggiuntiva di finanziamento entro 12 mesi dalla stipula (prodotto cosiddetto "Mutuo-Up") hanno l'opzione gia' esercitata, ovvero non piu' esercitabile; (w) i crediti derivano da mutui che non contengono clausole che automaticamente: (i) se rispettate, prevedono per il debitore l'applicazione al mutuo di condizioni finanziarie migliorative; ovvero (ii) se non rispettate, prevedono il diritto di ISP di risolvere il contratto di mutuo; (x) i crediti derivano da mutui che non stanno beneficiando della sospensione totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito: (i) dell'esercizio di facolta' previste da norme a favore di popolazioni colpite da calamita' naturali; (ii) di una concessione del Cedente ulteriore rispetto a quanto eventualmente previsto dal disposto contrattuale dello specifico finanziamento a seguito di motivazione grave e documentata; (y) i crediti derivano da mutui che prevedono il pagamento delle rate con cadenza mensile, trimestrale o semestrale; (z) i crediti non derivano da mutui con piano di ammortamento a durata variabile in funzione delle dinamiche dei tassi di interesse e rata costante, anche con eventuale ricalcolo della stessa; (aa) i crediti non derivano da mutui per i quali il rimborso dell'intero capitale erogato avviene in unica soluzione alla data di scadenza del relativo mutuo; (bb) i crediti non derivano da mutui che hanno un piano di ammortamento di tipo flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle quote in conto capitale deve avvenire entro talune scadenze prefissate (anziche' in occasione del pagamento di ciascuna rata contrattualmente prevista per il pagamento degli interessi), avendo il debitore la facolta' di decidere la frequenza e l'entita' dei pagamenti in linea capitale, nel rispetto dell'obbligo di rimborso entro le predette scadenze (i cosiddetti mutui "Domus flex" o "Domus libero"); (cc) i crediti derivano da mutui erogati tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2016 (inclusi); (dd) i crediti derivano da mutui che prevedono che la fine del periodo di ammortamento sia successiva al 30 giugno 2018; (ee) i crediti derivano da mutui con l'inizio dell'ammortamento anteriore al 1 gennaio 2018; (ff) i crediti derivano da mutui il cui capitale residuo al netto degli eventuali arretrati sia superiore a euro 10.000; (gg) i crediti derivano da mutui che non presentano un ammontare arretrato dovuto e non pagato a qualunque titolo (ivi compresi interessi di mora ed eventuali spese), dal debitore: (i) perdurante da piu' di 30 giorni per i mutui aventi periodicita' di pagamento rata mensile, ovvero (ii) di alcun ammontare per i mutui aventi periodicita' di pagamento rata trimestrale o semestrale, secondo le risultanze contabili del Cedente; (hh) i crediti derivano da mutui con una sola modalita' di ammortamento che sono: (i) a tasso fisso con tasso finito non inferiore allo 0,95%; ovvero (ii) a tasso variabile con periodicita' di ammortamento mensile, spread contrattuale (al netto di eventuali deroghe pattuite tra banca e debitore) non inferiore a 0,40% e tasso indicizzato puntualmente a: (1) Euribor 1 mese, ovvero (2) Euribor 3 mesi, ovvero (3) Euribor 6 mesi, ovvero (4) tasso MRO (Main Refinancing Operations: tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea), con base di calcolo 360 e rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di validita'; ovvero (iii) a tasso variabile con periodicita' di ammortamento trimestrale e tasso indicizzato puntualmente a Euribor 3 mesi con base di calcolo 360 e con validita' trimestrale, ovvero (iv) a tasso variabile con periodicita' di ammortamento semestrale e tasso indicizzato puntualmente a Euribor 6 mesi con base di calcolo 360 e con validita' semestrale; (ii) i crediti che derivano da mutui che prevedono piu' volte nel corso della vita del contratto l'opzione di variazione del tipo di tasso da variabile a fisso o viceversa (prodotti cosiddetti "multi opzione"), hanno periodicita' di ammortamento mensile e, quando a tasso variabile, presentano: (i) se hanno scadenza rata il primo giorno del mese di riferimento: (1) opzione di variazione del tasso ogni 2, 3 o 5 anni; (2) sono indicizzati all'Euribor 1 mese con base di calcolo 360 rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di validita'; (3) hanno lo spread contrattuale (al netto di eventuali deroghe pattuite tra banca e debitore) non inferiore a 0,40%; ovvero (ii) se hanno scadenza rata il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese di riferimento: (1) opzione di variazione del tasso ogni 3 o 5 anni; (2) sono indicizzati all'Euribor 6 mesi con base di calcolo 360 rilevato il quartultimo giorno lavorativo dei mesi di giugno e dicembre; (3) hanno lo spread contrattuale (al netto di eventuali deroghe pattuite tra banca e debitore) non inferiore a 0,40%; (jj) i crediti che derivano da mutui di cui al precedente punto (ii) che sono attualmente regolati a tasso fisso, hanno un tasso non inferiore a 1,00%; (kk) i crediti che derivano da mutui che prevedono una sola volta nel corso del rapporto la variazione (contrattuale o opzionale) del tipo di tasso da variabile a fisso o viceversa (cosiddetti prodotti "mono opzione"), rispettano le caratteristiche di cui al punto (hh), hanno la data di variazione o di esercizio dell'opzione prefissata e tale variazione e' gia' avvenuta ovvero l'opzione non e' piu' esercitabile; (ll) i crediti che derivano da mutui a tasso variabile che prevedono che, anche solo per la prima parte della vita del finanziamento, il tasso di interesse non superi una certa soglia (tasso massimo consentito o "cap"), hanno validita' del tasso mensile; (mm) i crediti non derivano da mutui a tasso variabile che prevedono che il tasso di interesse non scenda al di sotto di una determinata soglia (tasso minimo consentito o "floor"). I crediti del portafoglio ceduto da Banco di Napoli S.p.A. rispettano i seguenti criteri: (a) i crediti derivano da contratti di mutuo fondiario o ipotecario non fondiario regolati dalla legge italiana; (b) ciascun credito rappresenta la totalita' dei crediti vantati dal cedente in base al relativo contratto di mutuo o, in caso di frazionamento mediante accollo, la totalita' dei crediti vantati dal Cedente in relazione al singolo lotto frazionato; (c) i crediti derivano da contratti di mutuo ipotecario radicati nelle filiali del Cedente e originati da: (i) Banco di Napoli S.p.A.; e (ii) Intesa Sanpaolo S.p.A.; (d) i crediti derivano da mutui interamente erogati e non comportano obblighi di ulteriori erogazioni; (e) i crediti sono garantiti da ipoteca di primo grado economico costituita su immobili a uso residenziale siti in Italia a eccezione della provincia di Bolzano, ovvero per i quali l'ipoteca non sia stata trascritta in una conservatoria della suddetta provincia; (f) i debitori dei relativi crediti sono persone fisiche appartenenti alle categorie di famiglie consumatrici o produttrici (anche in forma di societa' semplice, societa' di fatto o impresa individuale), residenti in Italia, cosi' come risultante dalle informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi filiale del Cedente; (g) i crediti sono in capo a soggetti che non sono classificati in sofferenza od in inadempienza probabile nelle definizioni di cui alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, come risulta dalle informazioni disponibili presso qualsiasi filiale del Cedente; (h) i crediti non derivano da mutui erogati con emissione di cartelle fondiarie; (i) i crediti non derivano da mutui erogati con fondi di terzi; (j) i crediti derivano da mutui i cui mutuatari non stanno beneficiando o non hanno beneficiato delle sospensione dei pagamenti dovuti previste a sostegno delle famiglie in difficolta' dal fondo di solidarieta' istituito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (cosiddetto "Fondo Gasparrini"); (k) i crediti derivano da mutui che non sono stati rinegoziati ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 luglio 2008 n. 126 (cosiddetta "Convenzione ABI - MEF"); (l) i crediti derivano da mutui erogati in euro; (m) i crediti derivano da mutui che non sono stati erogati nell'ambito di finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra il Cedente o altre banche appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e i consorzi di piccole e medie imprese (cosiddetti "Confidi"); (n) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che non godano di contributi e/o agevolazioni in relazione al capitale o agli interessi; (o) i crediti derivano da contratti di mutuo che non sono stati stipulati nell'ambito di convenzioni con soggetti pubblici e/o privati o con enti nazionali e/o sovranazionali in virtu' delle quali la banca erogatrice ha finanziato l'erogazione dei mutui a particolari categorie di debitori o a tassi particolari; (p) i crediti non derivano da operazioni di finanziamento in pool; (q) i crediti derivano da mutui i cui debitori non sono dipendenti di societa' del Gruppo Intesa Sanpaolo - ivi inclusi i soggetti "esodati" del medesimo Gruppo - ne' appartengono al personale in quiescenza dello stesso Gruppo o in cointestazione con gli stessi; (r) derivano da contratti di mutuo che non sono garantiti da fideiussioni di tipo "omnibus", volte a garantire anche ogni altro credito vantato dal Cedente nei confronti del relativo debitore; (s) i crediti derivano da mutui che non sono stati erogati nell'ambito di finanziamenti concessi in base al decreto 24 giugno 2013, n. 103 ("Regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali" di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni); (t) i crediti derivano da mutui che non sono stati erogati nell'ambito di finanziamenti concessi in base al decreto interministeriale del 31 luglio 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 226 del 22 settembre 2014) che regola e disciplina il "Fondo di garanzia per la prima casa" di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonche' la cessazione dell'operativita' del "Fondo di garanzia per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte di giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali" di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni; (u) i crediti che derivano da mutui che prevedono l'opzione di richiedere l'erogazione di una quota aggiuntiva di finanziamento entro 12 mesi dalla stipula (prodotto cosiddetto "Mutuo-Up") hanno l'opzione gia' esercitata, ovvero non piu' esercitabile; (v) i crediti derivano da mutui che non stanno beneficiando della sospensione totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito: (i) dell'esercizio di facolta' previste da norme a favore di popolazioni colpite da calamita' naturali, (ii) di una concessione del Cedente ulteriore rispetto a quanto eventualmente previsto dal disposto contrattuale dello specifico finanziamento a seguito di motivazione grave e documentata; (w) i crediti derivano da mutui che prevedono il pagamento delle rate con cadenza mensile, trimestrale o semestrale; (x) i crediti non derivano da mutui con piano di ammortamento a durata variabile in funzione delle dinamiche dei tassi di interesse e rata costante, anche con eventuale ricalcolo della stessa; (y) i crediti non derivano da mutui per i quali il rimborso dell'intero capitale erogato avviene in unica soluzione alla data di scadenza del relativo mutuo; (z) i crediti non derivano da mutui che hanno un piano di ammortamento di tipo flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle quote in conto capitale deve avvenire entro talune scadenze prefissate (anziche' in occasione del pagamento di ciascuna rata contrattualmente prevista per il pagamento degli interessi), avendo il debitore la facolta' di decidere la frequenza e l'entita' dei pagamenti in linea capitale, nel rispetto dell'obbligo di rimborso entro le predette scadenze (i cosiddetti mutui "Domus flex" o "Domus libero"); (aa) i crediti derivano da mutui erogati tra il 1 gennaio 2007 e il 30 novembre 2016 (inclusi); (bb) i crediti derivano da mutui che prevedono che la fine del periodo di ammortamento sia successiva al 30 giugno 2018; (cc) i crediti derivano da mutui con l'inizio dell'ammortamento anteriore al 1 gennaio 2018; (dd) i crediti derivano da mutui il cui capitale residuo al netto degli eventuali arretrati sia superiore a euro 10.000; (ee) i crediti derivano da mutui che non presentano un ammontare arretrato dovuto e non pagato a qualunque titolo (ivi compresi interessi di mora ed eventuali spese) dal debitore: (i) perdurante da piu' di 30 giorni per i mutui aventi periodicita' di pagamento rata mensile, ovvero (ii) di alcun ammontare per i mutui aventi periodicita' di pagamento rata trimestrale o semestrale, secondo le risultanze contabili del Cedente; (ff) i crediti derivano da mutui con una sola modalita' di ammortamento che sono: (i) a tasso fisso; ovvero (ii) a tasso variabile con periodicita' di ammortamento mensile e tasso indicizzato puntualmente a: (1) Euribor 1 mese, ovvero (2) Euribor 3 mesi, ovvero (3) Euribor 6 mesi, ovvero (4) tasso MRO (Main Refinancing Operations: tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea), con base di calcolo 360 e rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di validita'; ovvero (iii) a tasso variabile con periodicita' di ammortamento trimestrale e tasso indicizzato puntualmente a Euribor 3 mesi con base di calcolo 360 e con validita' trimestrale, ovvero (iv) a tasso variabile con periodicita' di ammortamento semestrale e tasso indicizzato puntualmente a Euribor 6 mesi con base di calcolo 360 e con validita' semestrale; (gg) i crediti che derivano da mutui che prevedono piu' volte nel corso della vita del contratto l'opzione di variazione del tipo di tasso da variabile a fisso o viceversa (prodotti cosiddetti "multi opzione"), hanno periodicita' di ammortamento mensile e, quando a tasso variabile, presentano: (i) se hanno scadenza rata il primo giorno del mese di riferimento: (1) opzione di variazione del tasso ogni 2, 3 o 5 anni; (2) sono indicizzati all'Euribor 1 mese con base di calcolo 360 rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di validita'; (ii) se hanno scadenza rata il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese di riferimento: (1) opzione di variazione del tasso ogni 3 o 5 anni; (2) sono indicizzati all'Euribor 6 mesi con base di calcolo 360 rilevato il quartultimo giorno lavorativo dei mesi di giugno e dicembre; (hh) i crediti che derivano da mutui a tasso variabile che prevedono che, anche solo per la prima parte della vita del finanziamento, il tasso di interesse non superi una certa soglia (tasso massimo consentito o "cap"), hanno validita' del tasso mensile. I crediti del portafoglio ceduto da Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. rispettano i seguenti criteri: (a) i crediti derivano da contratti di mutuo fondiario o ipotecario non fondiario regolati dalla legge italiana; (b) ciascun credito rappresenta la totalita' dei crediti vantati dal cedente in base al relativo contratto di mutuo o, in caso di frazionamento mediante accollo, la totalita' dei crediti vantati dal Cedente in relazione al singolo lotto frazionato; (c) i crediti derivano da contratti di mutuo ipotecario radicati nelle filiali del Cedente e originati da: (i) Carisbo; (ii) Sanpaolo IMI S.p.A. che, in seguito alla fusione con Intesa, ha successivamente cambiato la propria denominazione in Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa Sanpaolo") a far data dal 1 gennaio 2007; (iii) Intesa Sanpaolo; (iv) Banca CR Firenze S.p.A.; (v) Cassa dei Risparmi di Forli' e della Romagna S.p.A.; (d) i crediti derivano da mutui interamente erogati e non comportano obblighi di ulteriori erogazioni; (e) i crediti sono garantiti da ipoteca di primo grado economico costituita su immobili a uso residenziale siti in Italia a eccezione della provincia di Bolzano, ovvero per i quali l'ipoteca non sia stata trascritta in una conservatoria della suddetta provincia; (f) i debitori dei relativi crediti sono persone fisiche appartenenti alle categorie famiglie consumatrici o produttrici (anche in forma di societa' semplice, societa' di fatto o impresa individuale), residenti in Italia, cosi' come risultante dalle informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi filiale del Cedente; (g) i crediti sono in capo a soggetti che non sono classificati in sofferenza od in inadempienza probabile nelle definizioni di cui alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, come risulta dalle informazioni disponibili presso qualsiasi filiale del Cedente; (h) i crediti non derivano da mutui erogati con emissione di cartelle fondiarie; (i) i crediti non derivano da mutui erogati con fondi di terzi; (j) i crediti derivano da mutui i cui mutuatari non stanno beneficiando o non hanno beneficiato delle sospensione dei pagamenti dovuti previste a sostegno delle famiglie in difficolta' dal fondo di solidarieta' istituito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (cosiddetto "Fondo Gasparrini"); (k) i crediti derivano da mutui che non sono stati rinegoziati ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 luglio 2008 n. 126 (cosiddetta "Convenzione ABI - MEF"); (l) i crediti derivano da mutui erogati in euro; (m) i crediti derivano da mutui che non sono stati erogati nell'ambito di finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra il Cedente o altre banche appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e i consorzi di piccole e medie imprese (cosiddetti "Confidi"); (n) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che non godano di contributi e/o agevolazioni in relazione al capitale o agli interessi; (o) i crediti derivano da contratti di mutuo che non sono stati stipulati nell'ambito di convenzioni con soggetti pubblici e/o privati o con enti nazionali e/o sovranazionali in virtu' delle quali la banca erogatrice ha finanziato l'erogazione dei mutui a particolari categorie di debitori o a tassi particolari; (p) i crediti non derivano da operazioni di finanziamento in pool; (q) i crediti derivano da mutui i cui debitori non sono dipendenti di societa' del Gruppo Intesa Sanpaolo - ivi inclusi i soggetti "esodati" del medesimo Gruppo - ne' appartengono al personale in quiescenza dello stesso Gruppo o in cointestazione con gli stessi; (r) derivano da contratti di mutuo che non sono garantiti da fideiussioni di tipo "omnibus", volte a garantire anche ogni altro credito vantato dal Cedente nei confronti del relativo debitore; (s) i crediti derivano da mutui che non sono stati erogati nell'ambito di finanziamenti concessi in base al decreto 24 giugno 2013, n. 103 ("Regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali" di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni); (t) i crediti derivano da mutui che non sono stati erogati nell'ambito di finanziamenti concessi in base al decreto interministeriale del 31 luglio 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 226 del 22 settembre 2014) che regola e disciplina il "Fondo di garanzia per la prima casa" di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonche' la cessazione dell'operativita' del "Fondo di garanzia per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte di giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali" di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni; (u) i crediti che derivano da mutui che prevedono l'opzione di richiedere l'erogazione di una quota aggiuntiva di finanziamento entro 12 mesi dalla stipula (prodotto cosiddetto "Mutuo-Up") hanno l'opzione gia' esercitata, ovvero non piu' esercitabile; (v) i crediti derivano da mutui che non stanno beneficiando della sospensione totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito: (i) dell'esercizio di facolta' previste da norme a favore di popolazioni colpite da calamita' naturali, (ii) di una concessione del Cedente ulteriore rispetto a quanto eventualmente previsto dal disposto contrattuale dello specifico finanziamento a seguito di motivazione grave e documentata; (w) i crediti derivano da mutui che prevedono il pagamento delle rate con cadenza mensile, trimestrale o semestrale; (x) i crediti non derivano da mutui con piano di ammortamento a durata variabile in funzione delle dinamiche dei tassi di interesse e rata costante, anche con eventuale ricalcolo della stessa; (y) i crediti non derivano da mutui per i quali il rimborso dell'intero capitale erogato avviene in unica soluzione alla data di scadenza del relativo mutuo; (z) i crediti non derivano da mutui che hanno un piano di ammortamento di tipo flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle quote in conto capitale deve avvenire entro talune scadenze prefissate (anziche' in occasione del pagamento di ciascuna rata contrattualmente prevista per il pagamento degli interessi), avendo il debitore la facolta' di decidere la frequenza e l'entita' dei pagamenti in linea capitale, nel rispetto dell'obbligo di rimborso entro le predette scadenze (i cosiddetti mutui "Domus flex" o "Domus libero"); (aa) i crediti derivano da mutui erogati successivamente al 31 dicembre 2006; (bb) i crediti derivano da mutui con fine del periodo di ammortamento successiva al 30 giugno 2018; (cc) i crediti derivano da mutui con l'inizio dell'ammortamento anteriore al 1 gennaio 2018; (dd) i crediti derivano da mutui il cui capitale residuo al netto degli eventuali arretrati sia superiore a euro 10.000; (ee) i crediti derivano da mutui che non presentano un ammontare arretrato dovuto e non pagato a qualunque titolo (ivi compresi interessi di mora ed eventuali spese) dal debitore: (i) perdurante da piu' di 30 giorni per i mutui aventi periodicita' di pagamento rata mensile, ovvero (ii) di alcun ammontare per i mutui aventi periodicita' di pagamento rata trimestrale o semestrale, secondo le risultanze contabili del Cedente; (ff) i crediti derivano da mutui con una sola modalita' di ammortamento che sono: (i) a tasso fisso con tasso finito non inferiore allo 0,95%; ovvero (ii) a tasso variabile con periodicita' di ammortamento mensile, spread contrattuale (al netto di eventuali deroghe pattuite tra banca e debitore) non inferiore a 0,40% e tasso indicizzato puntualmente a: (1) Euribor 1 mese, ovvero (2) Euribor 3 mesi, ovvero (3) Euribor 6 mesi, ovvero (4) tasso MRO (Main Refinancing Operations: tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea), con base di calcolo 360 e rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di validita'; ovvero (iii) a tasso variabile con periodicita' di ammortamento trimestrale e tasso indicizzato puntualmente a Euribor 3 mesi con base di calcolo 360 e con validita' trimestrale, ovvero (iv) a tasso variabile con periodicita' di ammortamento semestrale e tasso indicizzato puntualmente a Euribor 6 mesi con base di calcolo 360 e con validita' semestrale; (gg) i crediti che derivano da mutui che prevedono piu' volte nel corso della vita del contratto l'opzione di variazione del tipo di tasso da variabile a fisso o viceversa (prodotti cosiddetti "multi opzione"), hanno periodicita' di ammortamento mensile e, quando a tasso variabile, presentano: (i) se hanno scadenza rata il primo giorno del mese di riferimento: (1) opzione di variazione del tasso ogni 2, 3 o 5 anni; (2) sono indicizzati all'Euribor 1 mese con base di calcolo 360 rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di validita'; (3) hanno lo spread contrattuale (al netto di eventuali deroghe pattuite tra banca e debitore) non inferiore a 0,40%; ovvero (ii) se hanno scadenza rata il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese di riferimento: (1) opzione di variazione del tasso ogni 3 o 5 anni; (2) sono indicizzati all'Euribor 6 mesi con base di calcolo 360 rilevato il quartultimo giorno lavorativo dei mesi di giugno e dicembre; (3) hanno lo spread contrattuale (al netto di eventuali deroghe pattuite tra banca e debitore) non inferiore a 0,40%; (hh) i crediti che derivano da mutui di cui al punto precedente (gg) che sono attualmente regolati a tasso fisso, hanno un tasso non inferiore a 1,00%; (ii) i crediti che derivano da mutui che prevedono una sola volta nel corso del rapporto la variazione (contrattuale o opzionale) del tipo di tasso da variabile a fisso o viceversa (prodotti cosiddetti "mono opzione"), hanno la data di variazione o di esercizio dell'opzione prefissata e rispettano le caratteristiche di cui al punto (ff); (jj) i crediti che derivano da mutui a tasso variabile che prevedono che, anche solo per la prima parte della vita del finanziamento, il tasso di interesse non superi una certa soglia (tasso massimo consentito o "cap"), hanno validita' del tasso mensile. I crediti del portafoglio ceduto da Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A. rispettano i seguenti criteri: (a) i crediti derivano da contratti di mutuo fondiario o ipotecario non fondiario regolati dalla legge italiana; (b) ciascun credito rappresenta la totalita' dei crediti vantati dal cedente in base al relativo contratto di mutuo o, in caso di frazionamento mediante accollo, la totalita' dei crediti vantati dal Cedente in relazione al singolo lotto frazionato; (c) i crediti derivano da contratti di mutuo ipotecario radicati nelle filiali del Cedente e originati da: (i) CRFVG; (ii) Friulcassa S.p.A. che ha successivamente modificato la propria denominazione in Cassa di Risparmio del Friuli e della Venezia Giulia S.p.A. a far data dal 22 ottobre 2007; (iii) Intesa Sanpaolo S.p.A.; (iv) Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A. nella quale Intesa Sanpaolo e' subentrata quale successore a titolo universale a far data dal 10 novembre 2014 in forza di fusione per incorporazione; (d) i crediti derivano da mutui interamente erogati e non comportano obblighi di ulteriori erogazioni; (e) i crediti sono garantiti da ipoteca di primo grado economico costituita su immobili a uso residenziale siti in Italia a eccezione della provincia di Bolzano, ovvero per i quali l'ipoteca non sia stata trascritta in una conservatoria della suddetta provincia; (f) i debitori dei relativi crediti sono persone fisiche appartenenti alle categorie famiglie consumatrici o produttrici (anche in forma di societa' semplice, societa' di fatto o impresa individuale), residenti in Italia, cosi' come risultante dalle informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi filiale del Cedente; (g) i crediti sono in capo a soggetti che non sono classificati in sofferenza od in inadempienza probabile nelle definizioni di cui alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, come risulta dalle informazioni disponibili presso qualsiasi filiale del Cedente; (h) i crediti non derivano da mutui erogati con fondi di terzi; (i) i crediti derivano da mutui i cui mutuatari non stanno beneficiando o non hanno beneficiato delle sospensione dei pagamenti dovuti previste a sostegno delle famiglie in difficolta' dal fondo di solidarieta' istituito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (cosiddetto "Fondo Gasparrini"); (j) i crediti derivano da mutui che non sono stati rinegoziati ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 luglio 2008 n. 126 (cosiddetta "Convenzione ABI - MEF"); (k) i crediti derivano da mutui erogati in euro; (l) i crediti derivano da mutui che non sono stati erogati nell'ambito di finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra il Cedente o altre banche appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e i consorzi di piccole e medie imprese (cosiddetti "Confidi"); (m) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che non godano di contributi e/o agevolazioni in relazione al capitale o agli interessi; (n) i crediti derivano da contratti di mutuo che non sono stati stipulati nell'ambito di convenzioni con soggetti pubblici e/o privati o con enti nazionali e/o sovranazionali in virtu' delle quali la banca erogatrice ha finanziato l'erogazione dei mutui a particolari categorie di debitori o a tassi particolari; (o) i crediti non derivano da operazioni di finanziamento in pool; (p) i crediti derivano da mutui i cui debitori non sono dipendenti di societa' del Gruppo Intesa Sanpaolo - ivi inclusi i soggetti "esodati" del medesimo Gruppo - ne' appartengono al personale in quiescenza dello stesso Gruppo o in cointestazione con gli stessi; (q) derivano da contratti di mutuo che non sono garantiti da fideiussioni di tipo "omnibus", volte a garantire anche ogni altro credito vantato dal Cedente nei confronti del relativo debitore; (r) i crediti derivano da mutui che non sono stati erogati nell'ambito di finanziamenti concessi in base al decreto 24 giugno 2013, n. 103 ("Regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali" di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni); (s) i crediti derivano da mutui che non sono stati erogati nell'ambito di finanziamenti concessi in base al decreto interministeriale del 31 luglio 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 226 del 22 settembre 2014) che regola e disciplina il "Fondo di garanzia per la prima casa" di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonche' la cessazione dell'operativita' del "Fondo di garanzia per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte di giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali" di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni; (t) i crediti che derivano da mutui che prevedono l'opzione di richiedere l'erogazione di una quota aggiuntiva di finanziamento entro 12 mesi dalla stipula (prodotto cosiddetto "Mutuo-Up") hanno l'opzione gia' esercitata, ovvero non piu' esercitabile; (u) i crediti derivano da mutui che non stanno beneficiando della sospensione totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito: (i) dell'esercizio di facolta' previste da norme a favore di popolazioni colpite da calamita' naturali; (ii) di una concessione del Cedente ulteriore rispetto a quanto eventualmente previsto dal disposto contrattuale dello specifico finanziamento a seguito di motivazione grave e documentata; (v) i crediti derivano da mutui che prevedono il pagamento delle rate con cadenza mensile, trimestrale o semestrale; (w) i crediti non derivano da mutui con piano di ammortamento a durata variabile in funzione delle dinamiche dei tassi di interesse e rata costante, anche con eventuale ricalcolo della stessa; (x) i crediti non derivano da mutui per i quali il rimborso dell'intero capitale erogato avviene in unica soluzione alla data di scadenza del relativo mutuo; (y) i crediti non derivano da mutui che hanno un piano di ammortamento di tipo flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle quote in conto capitale deve avvenire entro talune scadenze prefissate (anziche' in occasione del pagamento di ciascuna rata contrattualmente prevista per il pagamento degli interessi), avendo il debitore la facolta' di decidere la frequenza e l'entita' dei pagamenti in linea capitale, nel rispetto dell'obbligo di rimborso entro le predette scadenze (i cosiddetti mutui "Domus flex" o "Domus libero"); (z) i crediti derivano da mutui erogati successivamente al 31 dicembre 2006; (aa) i crediti derivano da mutui con fine del periodo di ammortamento successiva al 30 giugno 2018; (bb) i crediti derivano da mutui con l'inizio dell'ammortamento anteriore al 1 gennaio 2018; (cc) i crediti derivano da mutui il cui capitale residuo al netto degli eventuali arretrati sia superiore a euro 10.000; (dd) i crediti derivano da mutui che non presentano un ammontare arretrato dovuto e non pagato a qualunque titolo (ivi compresi interessi di mora ed eventuali spese) dal debitore: (i) perdurante da piu' di 30 giorni per i mutui aventi periodicita' di pagamento rata mensile, ovvero (ii) di alcun ammontare per i mutui aventi periodicita' di pagamento rata trimestrale o semestrale, secondo le risultanze contabili del Cedente; (ee) i crediti derivano da mutui con una sola modalita' di ammortamento che sono: (i) a tasso fisso con tasso finito non inferiore allo 0,95%; ovvero (ii) a tasso variabile con periodicita' di ammortamento mensile, spread contrattuale (al netto di eventuali deroghe pattuite tra banca e debitore) non inferiore a 0,40% e tasso indicizzato puntualmente a: (1) Euribor 1 mese, ovvero (2) Euribor 3 mesi, ovvero (3) Euribor 6 mesi, ovvero (4) tasso MRO (Main Refinancing Operations: tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea), con base di calcolo 360 e rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di validita'; ovvero (iii) a tasso variabile con periodicita' di ammortamento semestrale e tasso indicizzato puntualmente a Euribor 6 mesi con base di calcolo 360 e con validita' semestrale; (ff) i crediti che derivano da mutui che prevedono piu' volte nel corso della vita del contratto l'opzione di variazione del tipo di tasso da variabile a fisso o viceversa (prodotti cosiddetti "multi opzione"), hanno periodicita' di ammortamento mensile e, quando a tasso variabile, presentano: (i) se hanno scadenza rata il primo giorno del mese di riferimento (1) opzione di variazione del tasso ogni 2, 3 o 5 anni; (2) sono indicizzati all'Euribor 1 mese con base di calcolo 360 rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di validita'; (3) hanno lo spread contrattuale (al netto di eventuali deroghe pattuite tra banca e debitore) non inferiore a 0,40%; ovvero (gg) i crediti che derivano da mutui di cui al punto precedente (ff) che sono attualmente regolati a tasso fisso, hanno un tasso non inferiore a 1,00%; (hh) qualora i crediti derivino da mutui che prevedono una sola volta nel corso del rapporto la variazione (contrattuale o opzionale) del tipo di tasso da variabile a fisso o viceversa (prodotti cosiddetti "mono opzione"), tale variazione e' gia' avvenuta, ovvero l'opzione non e' piu' esercitabile, e rispettano le caratteristiche finanziarie di cui al punto (ee); (ii) i crediti che derivano da mutui a tasso variabile che prevedono che, anche solo per la prima parte della vita del finanziamento, il tasso di interesse non superi una certa soglia (tasso massimo consentito o "cap"), hanno validita' del tasso mensile. I crediti del portafoglio ceduto da Cassa dei Risparmi di Forli' e della Romagna S.p.A. rispettano i seguenti criteri: (a) i crediti derivano da contratti di mutuo fondiario o ipotecario non fondiario regolati dalla legge italiana; (b) ciascun credito rappresenta la totalita' dei crediti vantati dal cedente in base al relativo contratto di mutuo o, in caso di frazionamento mediante accollo, la totalita' dei crediti vantati dal Cedente in relazione al singolo lotto frazionato; (c) i crediti derivano da contratti di mutuo ipotecario radicati nelle filiali del Cedente e originati da: (i) CR Romagna; (ii) Banca CR Firenze S.p.A.; (iii) Sanpaolo IMI che, in seguito alla fusione con Intesa, ha successivamente cambiato la propria denominazione in Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa Sanpaolo") a far data dal 1 gennaio 2007; (iv) Intesa Sanpaolo S.p.A.; (v) Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.; (vi) Banca dell'Adriatico S.p.A., alla quale Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.A. e' subentrata quale successore a titolo universale in forza di fusione per incorporazione a far data dal 15 aprile 2013; (vii) Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.A. che in seguito alla fusione per incorporazione di Banca dell'Adriatico S.p.A. ha modificato la propria denominazione sociale in Banca dell'Adriatico S.p.A. a far data dal 15 aprile 2013; (viii) Banca dell'Adriatico S.p.A., nella quale Intesa Sanpaolo e' subentrata quale successore a titolo universale a far data dal 16 maggio 2016, in forza di fusione per incorporazione; (d) i crediti derivano da mutui interamente erogati e non comportano obblighi di ulteriori erogazioni; (e) i crediti sono garantiti da ipoteca di primo grado economico costituita su immobili a uso residenziale siti in Italia a eccezione della provincia di Bolzano, ovvero per i quali l'ipoteca non sia stata trascritta in una conservatoria della suddetta provincia; (f) i debitori dei relativi crediti sono persone fisiche appartenenti alle categorie famiglie consumatrici o produttrici (anche in forma di societa' semplice, societa' di fatto o impresa individuale), residenti in Italia, cosi' come risultante dalle informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi filiale del Cedente; (g) i crediti sono in capo a soggetti che non sono classificati in sofferenza od in inadempienza probabile nelle definizioni di cui alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, come risulta dalle informazioni disponibili presso qualsiasi filiale del Cedente; (h) i crediti non derivano da mutui erogati con fondi di terzi; (i) i crediti derivano da mutui i cui mutuatari non stanno beneficiando o non hanno beneficiato delle sospensione dei pagamenti dovuti previste a sostegno delle famiglie in difficolta' dal fondo di solidarieta' istituito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (cosiddetto "Fondo Gasparrini"); (j) i crediti derivano da mutui che non sono stati rinegoziati ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 luglio 2008 n. 126 (cosiddetta "Convenzione ABI - MEF"); (k) i crediti derivano da mutui erogati in euro; (l) i crediti derivano da mutui che non sono stati erogati nell'ambito di finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra il Cedente o altre banche appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e i consorzi di piccole e medie imprese (cosiddetti "Confidi"); (m) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che non godano di contributi e/o agevolazioni in relazione al capitale o agli interessi; (n) i crediti derivano da contratti di mutuo che non sono stati stipulati nell'ambito di convenzioni con soggetti pubblici e/o privati o con enti nazionali e/o sovranazionali in virtu' delle quali la banca erogatrice ha finanziato l'erogazione dei mutui a particolari categorie di debitori o a tassi particolari; (o) i crediti non derivano da operazioni di finanziamento in pool; (p) i crediti derivano da mutui i cui debitori non sono dipendenti di societa' del Gruppo Intesa Sanpaolo - ivi inclusi i soggetti "esodati" del medesimo Gruppo - ne' appartengono al personale in quiescenza dello stesso Gruppo o in cointestazione con gli stessi; (q) derivano da contratti di mutuo che non sono garantiti da fideiussioni di tipo "omnibus", volte a garantire anche ogni altro credito vantato dal Cedente nei confronti del relativo debitore; (r) i crediti derivano da mutui che non sono stati erogati nell'ambito di finanziamenti concessi in base al decreto 24 giugno 2013, n. 103 ("Regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali" di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni); (s) i crediti derivano da mutui che non sono stati erogati nell'ambito di finanziamenti concessi in base al decreto interministeriale del 31 luglio 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 226 del 22 settembre 2014) che regola e disciplina il "Fondo di garanzia per la prima casa" di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonche' la cessazione dell'operativita' del "Fondo di garanzia per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte di giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali" di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni; (t) i crediti che derivano da mutui che prevedono l'opzione di richiedere l'erogazione di una quota aggiuntiva di finanziamento entro 12 mesi dalla stipula (prodotto cosiddetto "Mutuo-Up") hanno l'opzione gia' esercitata, ovvero non piu' esercitabile; (u) i crediti derivano da mutui che non stanno beneficiando della sospensione totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito: (i) dell'esercizio di facolta' previste da norme a favore di popolazioni colpite da calamita' naturali; (ii) di una concessione del Cedente ulteriore rispetto a quanto eventualmente previsto dal disposto contrattuale dello specifico finanziamento a seguito di motivazione grave e documentata; (v) i crediti derivano da mutui che prevedono il pagamento delle rate con cadenza mensile, trimestrale o semestrale; (w) i crediti non derivano da mutui con piano di ammortamento a durata variabile in funzione delle dinamiche dei tassi di interesse e rata costante, anche con eventuale ricalcolo della stessa; (x) i crediti non derivano da mutui per i quali il rimborso dell'intero capitale erogato avviene in unica soluzione alla data di scadenza del relativo mutuo; (y) i crediti non derivano da mutui che hanno un piano di ammortamento di tipo flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle quote in conto capitale deve avvenire entro talune scadenze prefissate (anziche' in occasione del pagamento di ciascuna rata contrattualmente prevista per il pagamento degli interessi), avendo il debitore la facolta' di decidere la frequenza e l'entita' dei pagamenti in linea capitale, nel rispetto dell'obbligo di rimborso entro le predette scadenze (i cosiddetti mutui "Domus flex" o "Domus libero"); (z) i crediti derivano da mutui erogati successivamente al 31 dicembre 2006; (aa) i crediti derivano da mutui con fine del periodo di ammortamento successiva al 30 giugno 2018; (bb) i crediti derivano da mutui con l'inizio dell'ammortamento anteriore al 1 gennaio 2018; (cc) i crediti derivano da mutui il cui capitale residuo al netto degli eventuali arretrati sia superiore a euro 10.000; (dd) i crediti derivano da mutui che non presentano un ammontare arretrato dovuto e non pagato a qualunque titolo (ivi compresi interessi di mora ed eventuali spese) dal debitore: (i) perdurante da piu' di 30 giorni per i mutui aventi periodicita' di pagamento rata mensile, ovvero (ii) di alcun ammontare per i mutui aventi periodicita' di pagamento rata trimestrale o semestrale, secondo le risultanze contabili del Cedente; (ee) i crediti derivano da mutui con una sola modalita' di ammortamento che sono: (i) a tasso fisso; ovvero (ii) a tasso variabile con periodicita' di ammortamento mensile, spread contrattuale (al netto di eventuali deroghe pattuite tra banca e debitore) non inferiore a 0,40% , tasso rilevato puntualmente il penultimo giorno del mese precedente a quello di validita' e indicizzato a: (1) Euribor 1 mese, ovvero (2) Euribor 3 mesi, ovvero (3) Euribor 6 mesi, ovvero (4) tasso MRO (Main Refinancing Operations: tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea), con base di calcolo 360 e rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di validita'; ovvero (iii) a tasso variabile con periodicita' di ammortamento trimestrale e tasso indicizzato puntualmente a Euribor 3 mesi con base di calcolo 360 e con validita' trimestrale, ovvero (iv) a tasso variabile con periodicita' di ammortamento semestrale e tasso indicizzato puntualmente a Euribor 6 mesi con base di calcolo 360 e con validita' semestrale; (ff) i crediti che derivano da mutui che prevedono piu' volte nel corso della vita del contratto l'opzione di variazione del tipo di tasso da variabile a fisso o viceversa (prodotti cosiddetti "multi opzione"), hanno periodicita' di ammortamento mensile e, quando a tasso variabile, presentano: (i) se hanno scadenza rata il primo giorno del mese di riferimento (1) opzione di variazione del tasso ogni 2, 3 o 5 anni; (2) sono indicizzati all'Euribor 1 mese con base di calcolo 360 rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di validita'; (gg) i crediti che derivano da mutui che prevedono una sola volta nel corso del rapporto la variazione (contrattuale o opzionale) del tipo di tasso da variabile a fisso o viceversa (prodotti cosiddetti "mono opzione"), hanno la data di variazione o di esercizio dell'opzione prefissata e rispettano le caratteristiche di cui al punto (ee); (hh) i crediti che derivano da mutui a tasso variabile che prevedono che, anche solo per la prima parte della vita del finanziamento, il tasso di interesse non superi una certa soglia (tasso massimo consentito o "cap"), hanno validita' del tasso mensile. Ai sensi della Legge 130, Brera Sec S.r.l. ha inoltre incaricato per suo conto ciascuna delle Banche Cedenti di procedere, in qualita' di servicer, alla riscossione dei Crediti ceduti e all'incasso delle somme dovute. In conseguenza dell'incarico di cui sopra, i debitori ceduti continueranno a pagare alla rispettiva Banca Cedente ogni somma dovuta nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo Ipotecario o dalla legge o dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. Brera Sec S.r.l. ha inoltre incaricato Intesa Sanpaolo S.p.A., per suo conto e in qualita' di master servicer, di svolgere la funzione di controllo sulla correttezza della Cartolarizzazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 6-bis della Legge 130. Ciascuna delle Banche Cedenti ha infine incaricato Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A., in nome e per suo conto, il compito di gestire e recuperare, in qualita' di special servicer, tutti i Crediti di volta in volta classificati "in sofferenza". Informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003. Ai sensi e per gli effetti del suddetto Contratto di Cessione, la cessione da parte di ciascuna Banca Cedente a Brera Sec S.r.l. di tutte le ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai finanziamenti a questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonche' dei relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant'altro di ragione (i "Crediti Ceduti"), comportera' necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti, relativi ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei rapporti contrattuali in essere con i debitori ceduti (i "Dati Personali"). Cio' premesso, Brera Sec S.r.l. - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori e aventi causa (i "Soggetti Interessati") l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali e successive modifiche - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza provvedimento emanato dall'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) (il "Provvedimento"). Brera Sec S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Alfieri n. 1, 31015 Conegliano (TV), rende la presente informativa anche nell'interesse dei seguenti soggetti che tratteranno i Dati Personali dei Soggetti Interessati, congiuntamente a Brera Sec S.r.l., per le finalita' di seguito indicate: le Banche Cedenti e Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A., quali autonomi titolari del trattamento dei Dati Personali (collettivamente i "Titolari" e ciascuno un "Titolare") e Securitisation Services S.p.A., quale responsabile del trattamento dei Dati Personali (il "Responsabile"). Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato da ogni Titolare e dal Responsabile, relativamente allo svolgimento delle sole proprie attivita', per le seguenti finalita': - gestione e amministrazione dei Crediti e della relativa documentazione, compresi i servizi inerenti l'incasso dei Crediti e la domiciliazione dei relativi pagamenti, gestione dei rapporti con i Soggetti Interessati, gestione dei connessi servizi informatici; - attivita' di recupero dei Crediti; - revisione contabile e certificazioni di bilancio; - adempimenti connessi alla gestione amministrativa di Brera Sec S.r.l. ivi inclusa la raccolta delle comunicazioni inviate a quest'ultima e la gestione dei rapporti con qualsiasi ente; - adempimenti connessi agli obblighi prescritti dalla legge e dalle autorita' amministrative e/o giudiziarie (ad esempio: identificazione a fini antiriciclaggio, accertamenti fiscali e tributari), dalla normativa comunitaria, nonche' dalle disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo (ad esempio: Centrale Rischi, Sistemi di informazioni creditizie, Centrale di Allarme Interbancaria). Il conferimento dei Dati Personali e' necessario per l'espletamento delle suddette attivita'. Il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, informatici e telematici, anche automatizzati, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi. Vengono, inoltre, utilizzati sistemi di protezione, costantemente aggiornati e verificati in termini di affidabilita'. I Titolari ed il Responsabile del trattamento, per il perseguimento delle finalita' sopra indicate, potranno avvalersi di soggetti terzi, operanti anche all'estero, nell'ambito di: - servizi bancari, finanziari e assicurativi; - sistemi di pagamento; - acquisizione, registrazione e trattamento di dati e documenti relativi a pagamenti, effetti, assegni o altri titoli; - etichettatura, trasmissione, imbustamento e trasporto delle comunicazioni ai Soggetti Interessati; - archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con i Soggetti Interessati; - gestione di sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari; - rilevazione dei rischi finanziari (ad esempio, tramite centrali rischi private per finalita' di prevenzione e controllo dei rischio di insolvenza); - assistenza e consulenza. I Titolari ed il Responsabile designano quali incaricati del trattamento tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento dei Dati Personali relativi all'operazione. I soggetti destinatari dei Dati Personali che non siano stati designati incaricati ovvero responsabili dai rispettivi Titolari, utilizzeranno i dati in qualita' di Titolari, effettuando, per le finalita' sopra indicate, un trattamento autonomo e correlato. Resta inteso che non verranno trattati dati "sensibili". Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche, all'adesione a sindacati e alle convinzioni religiose dei Soggetti Interessati (articolo 4, comma 1, lettera d, del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali). Si informa, infine, che l'articolo 7 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali attribuisce ai Soggetti Interessati specifici diritti. In particolare, ciascun Soggetto Interessato puo' ottenere da ciascun Titolare e dal Responsabile, la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, le indicazioni circa l'origine, le finalita' e le modalita' del trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonche' l'aggiornamento, la rettifica o, se vi e' interesse, l'integrazione dei dati. Ciascun Soggetto Interessato ha, inoltre, diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta. Le richieste relative all'esercizio di tali diritti ovvero alla conoscenza dei soggetti che operano in qualita' di responsabili per conto dei Titolari potranno essere avanzate, anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica a: - Brera Sec S.r.l., Via Vittorio Alfieri n. 1, 31015 Conegliano (TV); - Intesa Sanpaolo S.p.A., Tutela Aziendale, Privacy, Piazza San Carlo n. 156, 10121 Torino, casella di posta elettronica: privacy@intesasanpaolo.com; - Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A., presso Intesa Sanpaolo S.p.A. - Tutela Aziendale - Privacy, Piazza San Carlo 156, 10121 Torino, casella di posta elettronica: privacy@intesasanpaolo.com; - Banco di Napoli S.p.A. presso Intesa Sanpaolo S.p.A., Tutela Aziendale - Privacy, Piazza San Carlo 156, 10121 Torino; - Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. presso Intesa Sanpaolo S.p.A., Tutela Aziendale - Privacy, Piazza San Carlo 156, 10121 Torino; - Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A. presso Intesa Sanpaolo S.p.A., Tutela Aziendale - Privacy, Piazza San Carlo 156, 10121 Torino; - Cassa dei Risparmi di Forli' e della Romagna S.p.A. presso Intesa Sanpaolo S.p.A., Tutela Aziendale - Privacy, Piazza San Carlo 156, 10121 Torino; - Securitisation Services S.p.A., via V. Alfieri 1, 310105 Conegliano (TV). Conegliano, 30 ottobre 2017 Brera Sec S.r.l. - Il presidente del consiglio di amministrazione Andrea Fantuz TX17AAB11202