BERICA ABS 5 S.R.L.

Societa' di cartolarizzazione costituita ai sensi della Legge 130/99

Sede legale: via Alessandro Pestalozza, 12/14 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Registro delle imprese: Milano n. 09621570960
R.E.A.: MI-2102491
Codice Fiscale: 09621570960
Partita IVA: 09621570960

(GU Parte Seconda n.21 del 18-2-2017)

 
Avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai  sensi  del
combinato disposto dell'articolo 4 della Legge  30  aprile  1999,  n.
130, come successivamente modificata e integrata (la "Legge  130")  e
dell'articolo 58 del D.Lgs.  n.  385  del  1°  settembre  1993,  come
successivamente modificato e integrato (il "Testo Unico Bancario")  e
informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai
sensi dell'articolo 13 del  D.Lgs.  30  giugno  2003,  n.  196,  come
  successivamente modificato e integrato (la "Legge sulla Privacy") 
 

  Berica ABS 5 S.r.l. (la "Societa'") comunica che, con contratto  di
cessione concluso in data 30 novembre 2016 ai sensi degli articoli  1
e 4 della Legge 130, come successivamente modificato  (il  "Contratto
di Cessione"), ha acquistato pro soluto e in blocco da Banca Popolare
di Vicenza S.p.A.,  societa'  per  azioni  con  sede  legale  in  Via
Battaglione Framarin, n. 18, 36100  Vicenza  (VI),  capitale  sociale
pari a Euro 677.204.358,75, codice fiscale, partita IVA e  numero  di
iscrizione  al  registro  delle  imprese  di   Vicenza   00204010243,
Capogruppo del Gruppo Bancario "Banca Popolare di Vicenza",  iscritta
al n. 1515 dell'albo delle Banche e dei Gruppi Bancari tenuto  presso
la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico Bancario,
aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei  depositi  e  al  Fondo
Nazionale di Garanzia, Codice ABI 5728.1 (la  "Banca  Cedente"),  con
efficacia economica dalle ore 00:01 del 1 dicembre 2016 (la "Data  di
Efficacia Economica"), tutti i crediti per capitale, interessi (anche
di mora), spese e altri accessori derivanti  da  contratti  di  mutuo
ipotecario (i "Contratti di Mutuo Ipotecario") che,  alle  ore  23.59
del 31 ottobre 2016 (la "Data di Valutazione"), ovvero  alle  diverse
date di  seguito  indicate,  soddisfino  cumulativamente  i  seguenti
criteri (i "Crediti"): 
  (i) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario garantiti da  ipoteca
su beni immobili destinati ad uso residenziale e i cui debitori siano
persone fisiche residenti in Italia, anche in co-intestazione; 
  (ii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario conclusi  (a)  dalla
Banca Cedente; ovvero (b) da Cassa di Risparmio di Prato S.p.A. e  da
Banca Nuova S.p.A. (CF 00058890815)  prima  della  loro  fusione  per
incorporazione nella Banca Cedente; ovvero (c) da una delle  seguenti
banche Banca Popolare di Treviso S.p.A., Banca  Popolare  di  Trieste
S.p.A. e Banca  Popolare  Udinese  S.p.A.  e  trasferiti  alla  Banca
Cedente per effetto di acquisto del relativo ramo d'azienda ai  sensi
dell'articolo 58 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385; 
  (iii) derivino da Contratti di  Mutuo  Ipotecario  i  cui  relativi
mutuatari siano classificati da BPVi come "in bonis" (nel significato
di cui alle istruzioni contenute nella Circolare della Banca d'Italia
n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti)); 
  (iv) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario  erogati  tra  il  1
luglio 2000 (incluso) e la Data di Valutazione (inclusa); 
  (v) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario denominati in Euro; 
  (vi) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario interamente  erogati
e  in  base  ai  quali  non  sussiste  alcun  obbligo  di   ulteriore
erogazione; 
  (vii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario che (i)  alla  Data
di Valutazione non presentavano  piu'  di  una  rata  scaduta  e  non
pagata; e (ii) al 22  novembre  2016  non  presentavano  alcuna  rata
scaduta e non pagata; 
  (viii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario  in  relazione  ai
quali alla Data di Valutazione sia  stata  pagata  almeno  una  rata,
anche di preammortamento; 
  (ix) derivino  da  Contratti  di  Mutuo  Ipotecario  con  piano  di
ammortamento: 
  (i) cosiddetto "alla francese"; o 
  (ii) con pagamento di rate di importo costante e durata variabile; 
  (x) derivino da  Contratti  di  Mutuo  Ipotecario  il  cui  importo
residuo in linea capitale sia uguale o superiore a Euro 1.000 (mille)
e uguale o inferiore a Euro 1.100.000 (unmilionecentomila); 
  (xi) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario in cui,  secondo  il
relativo piano di ammortamento,  l'ultima  rata  abbia  scadenza  non
anteriore al 30 giugno 2017; 
  (xii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario  il  cui  piano  di
ammortamento preveda pagamenti mensili, trimestrali o semestrali; 
  (xiii) siano garantiti  da  un'ipoteca  di  primo  grado  economico
intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo  grado  legale;  ovvero
(ii) un'ipoteca di grado legale successivo  al  primo  rispetto  alla
quale siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite
dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado  precedente  (restando  inteso,
per chiarezza, che il  presente  criterio  si  intendera'  rispettato
anche ove il medesimo credito sia  garantito  da  garanzie  ulteriori
rispetto all'ipoteca di primo grado economico); 
  (xiv) derivino da  Contratti  di  Mutuo  Ipotecario  stipulati  con
mutuatari appartenenti ad una delle seguenti categorie  SAE  (Settore
Attivita' Economica), secondo i criteri di  classificazione  definiti
dalla Banca d'Italia con circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, come
successivamente modificata  e  integrata  (Istruzioni  relative  alla
classificazione della clientela per settori  e  gruppi  di  attivita'
economica): 600 (famiglie/famiglie consumatrici) ovvero 615 (famiglie
produttrici/altre famiglie produttrici); 
  (xv) derivino da Contratti di  Mutuo  Ipotecario  in  relazione  ai
quali il rapporto tra l'importo  originario  in  linea  capitale  del
mutuo e il valore dell'immobile ipotecato (sul quale sussista ipoteca
di primo grado economico) a garanzia di tale mutuo (come  determinato
ai fini della concessione del mutuo stesso) sia non superiore  all'80
(ottanta) % (incluso); 
  (xvi) derivino da  Contratti  di  Mutuo  Ipotecario  stipulati  con
mutuatari identificati  attraverso  i  codici  PF  (persone  fisiche)
ovvero CO (regime di cointestazione tra persone fisiche); 
  (xvii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario identificati dalla
Banca Cedente con il seguente "codice prodotto": 111; 00C; 01C;  02D;
04C; 07C; 08C; 11C; 16C; 32C; 33C; 35C; 39C; 42C; 46C; 49C; 57C; A01;
A02; A03; A05; A06; A08; A09; A12; A13; A20; A30; A35; A38; A39; A40;
A41; A44; A52; A53; A56; A57; A58; A60; A61; A62; A64; B01; B02; B03;
B05; B06; B07; B08; B09; B10; B11; B12; B13; B14; B15; B16; B17; B18;
B20; B21; B22; B23; B24; B25; B28; B29; B35; CF1; CF2; K02; K04; 
  (xviii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario che alla Data  di
Valutazione presentavano (i) in relazione ai mutui a tasso  variabile
ovvero opzionale (sia nel periodo di opzione a  tasso  variabile  sia
nel periodo di opzione a tasso fisso), uno spread annuo non inferiore
allo 0,50 (zero virgola cinquanta) %; e (ii) in relazione ai mutui  a
tasso fisso, un tasso minimo annuo non inferiore all'1,5 (uno virgola
cinque) %; 
  (xix) in relazione ai mutui a tasso variabile ovvero opzionale (nel
periodo di opzione a tasso variabile), derivino da Contratti di Mutuo
Ipotecario che alla Data di Valutazione prevedevano un'indicizzazione
ad un tasso Euribor o tasso BCE. 
  Con espressa esclusione dei crediti derivanti da: 
  (a)  contratti  di  mutuo  agevolati  o  comunque   usufruenti   di
contributi pubblici (regionali  e/o  statali)  ovvero  comunitari  in
conto interessi e/o capitale ovvero di altra  forma  di  agevolazione
prevista dalla normativa statale, regionale o comunitaria; 
  (b) contratti di mutuo concessi a favore di (i) amministratori  e/o
personale  dipendente  di  BPVi  e/o  amministratori  e/o   personale
dipendente di societa'  facenti  parte  del  Gruppo  bancario  "Banca
Popolare di Vicenza"; (ii) enti pubblici, fondazioni  e  associazioni
riconosciute;  (iii)  associazioni  non   riconosciute;   (iv)   enti
ecclesiastici e religiosi; 
  (c) contratti  di  mutuo  in  relazione  ai  quali,  alla  Data  di
Valutazione, il relativo  debitore  benefici  della  sospensione  del
pagamento  delle  rate  (integralmente  o  per  la  sola   componente
capitale); 
  (d) contratti di  mutuo  il  cui  relativo  debitore  sia  altresi'
debitore nei confronti di altre banche e/o intermediari finanziari  e
sia classificato differentemente da  "in  bonis"  da  parte  di  tali
banche e/o intermediari  (nel  significato  di  cui  alle  istruzioni
contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del  30  luglio
2008 (Matrice dei Conti)), come segnalati dal c.d.  "Flusso  Centrale
Rischi" aggiornato alla Data di Valutazione; 
  (e) contratti di mutuo sottoscritti sulla base dei termini e  delle
condizioni previste dalla c.d. "convenzione soci"; 
  (f) mutui derivanti  da  contratti  di  mutuo  identificati  con  i
seguenti identificativi di  rapporto,  come  riportati  nel  relativo
contratto di mutuo: 33-11427; 33-12409; 33-20934; 33-23063; 33-24173;
33-24442;  33-300565;  33-300680;  33-300732;  33-300749;  33-300775;
33-300953;   33-4577985;    33-4594994;    33-4621660;    33-4622814;
33-4623862;   33-4638014;   33-4640807;    33-4647203;    33-4651465;
33-4652569;   33-4662987;   33-4688976;    33-4688985;    33-4689581;
33-4695363;   33-4698439;   33-4710461;    33-4716576;    33-4719875;
33-4723788;   33-4735474;   33-4745416;    33-4746019;    33-4746860;
33-4751220;   33-4755845;   33-4760464;    33-4766914;    33-4771115;
33-4772386;   33-4772856;   33-4774804;    33-4780922;    33-4784699;
33-4787495;   33-4794029;   33-4795370;    33-4798602;    33-4800703;
33-4808848;   33-4823136;   33-5001302;    33-5003334;    33-5003818;
33-5004434;   33-5005935;   33-5010289;    33-5012730;    33-5030067;
33-5043261;   33-5073181;   33-5092930;    33-5104571;    33-5107301;
33-5113935;   33-5114698;   33-5116820;    33-5116821;    33-5119866;
33-5120110;   33-5120540;   33-5120732;    33-5121077;    33-5121189;
33-5121273;   33-5121378;   33-5121427;    33-5122316;    33-5122571;
33-5122608;   33-5122634;   33-5122681;    33-5122771;    33-5122972;
33-5123104;   33-5123198;   33-5123338;    33-5123439;    33-5123566;
33-5123584;   33-5123594;   33-5123659;    33-5123865;    33-5123913;
33-5124178;   33-5125029;   33-5125282;    33-5125328;    33-5125334;
33-5125383;   33-5125403;   33-5125519;    33-5125651;    33-5125763;
33-5125913;   33-5125999;   33-5126090;    33-5126333;    33-5126451;
33-5126514;   33-5126559;   33-5126582;    33-5126940;    33-5127385;
33-5127672;   33-5127702;   33-5127874;    33-5128113;    33-5128174;
33-5128205;   33-5128216;   33-5128259;    33-5128641;    33-5128707;
33-5128754;   33-5128822;   33-5128940;    33-5128967;    33-5129028;
33-5129193;   33-5129281;   33-5129534;    33-5129670;    33-5129781;
33-5129834;   33-5130015;   33-5130028;    33-5130131;    33-5130169;
33-5130207;   33-5130214;   33-5130267;    33-5130350;    33-5130388;
33-5130436;   33-5130511;   33-5130707;    33-5130799;    33-5130802;
33-5130875;   33-5131122;   33-5131448;    33-5131576;    33-5131709;
33-5132029;   33-5132126;   33-5132474;    33-5132623;    33-5132906;
33-5133223;   33-5133455;   33-5134111;    33-5134143;    33-5134724;
33-5134765; 33-5135035; 33-5138843; 33-5140560;  33-69866;  33-72968;
33-76721; 33-79313; 33-90455; 33-91857; 33-91973. 
  Ai sensi del combinato disposto  dell'articolo  58,  comma  3,  del
Testo Unico Bancario e dall'articolo 4 della Legge 130, unitamente ai
Crediti sono  stati  altresi'  trasferiti  alla  Societa'  tutti  gli
accessori e  gli  altri  diritti  spettanti  alla  Banca  Cedente  in
relazione ai Crediti, ivi inclusi i diritti derivanti  dalle  polizze
assicurative, dai contratti di mutuo ipotecario e dai  beni  immobili
ipotecati e, piu' in generale, ogni diritto, ragione e pretesa (anche
di danni), azione ed eccezione  sostanziale  e  processuale  ad  essi
inerenti o comunque accessori, e tutte le garanzie  ipotecarie  e  le
altre  garanzie  reali  e  personali,  i  privilegi  e  le  cause  di
prelazione che assistono e garantiscono i Crediti  od  altrimenti  ad
essi inerenti, senza bisogno di alcuna formalita' e annotazione salvo
il presente avviso e l'iscrizione del medesimo  avviso  nel  registro
imprese ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. 
  Sono escluse dalle garanzie  accessorie  trasferite  unitamente  ai
Crediti, le fideiussioni omnibus che alla Data di Efficacia Economica
assistevano contemporaneamente i Crediti e altri crediti dei quali la
Banca Cedente e' titolare nei confronti dei medesimi debitori. 
  La Societa' ha conferito incarico alla Banca Cedente ai sensi della
Legge 130 affinche' in suo nome e  per  suo  conto,  in  qualita'  di
soggetto incaricato della riscossione dei  Crediti  ceduti,  provveda
alla gestione e all'incasso dei  Crediti  e  delle  garanzie  che  li
assistono (nei limiti sopra indicati). Pertanto, i debitori ceduti  e
gli  eventuali  loro  garanti,  successori  o  aventi   causa,   sono
legittimati a  continuare  a  pagare  presso  la  Banca  Cedente,  in
qualita' di mandatario  con  rappresentanza,  ogni  somma  dovuta  in
relazione ai Crediti e ai diritti ceduti, nelle forme nelle quali  il
pagamento di  tali  somme  era  loro  consentito,  per  legge  o  per
contratto, anteriormente alla cessione  e/o  in  conformita'  con  le
eventuali ulteriori istruzioni che potranno loro essere comunicate in
futuro.  Dell'eventuale  cessazione  di  tale  incarico  verra'  data
notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. 
  La Banca Cedente continuera'  altresi'  ad  essere  responsabile  a
tutti  gli  effetti  delle  comunicazioni   (documenti   di   sintesi
periodici, rendiconti, ecc.)  che  gli  intermediari  sono  tenuti  a
fornire  alla  clientela  in  quanto  previste   dalla   Sezione   IV
(Comunicazioni alla Clientela) delle Disposizioni di  Banca  d'Italia
sulla  "Trasparenza  delle  Operazioni  e  dei  Servizi   Bancari   e
Finanziari". 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa possono rivolgersi per  ogni  ulteriore  informazione  a  Banca
Popolare di Vicenza S.p.A., Via Btg. Framarin, n. 18, 36100 Vicenza. 
  Informativa ai sensi dell'articolo 13 della Legge sulla Privacy 
  La cessione dei Crediti da parte della Banca Cedente alla Societa',
ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, unitamente alla
cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali
Crediti, ha comportato il necessario trasferimento alla Societa'  dei
dati personali relativi ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti (i
"Dati Personali") contenuti in  documenti  ed  evidenze  informatiche
connesse ai Crediti. La  Societa'  e'  dunque  tenuta  a  fornire  ai
debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori  e  aventi
causa l'informativa di cui all'articolo 13 della Legge sulla Privacy. 
  La Societa', in qualita' di titolare del trattamento,  trattera'  i
Dati  Personali  cosi'  acquisiti  nel  rispetto  della  Legge  sulla
Privacy, per  finalita'  strettamente  connesse  e  strumentali  alla
gestione del portafoglio di Crediti (ad es. effettuazione di  servizi
di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata
dei crediti oggetto della cessione), all'emissione di titoli da parte
della Societa' ovvero alla valutazione e analisi dei Crediti e,  piu'
in   generale,   per   la   realizzazione   di    un'operazione    di
cartolarizzazione  dei  Crediti,  ai  sensi  del  combinato  disposto
dell'articolo 4 della Legge 130 e dell'articolo 58  del  Testo  Unico
Bancario. 
  La Societa', inoltre, trattera' i Dati Personali nell'ambito  delle
attivita'  legate  al  perseguimento  dell'oggetto  sociale   e   per
finalita' strettamente legate all'adempimento ad obblighi  di  legge,
regolamenti e normativa comunitaria ovvero a  disposizioni  impartite
da organi di vigilanza e controllo e da Autorita' a cio'  legittimate
dalla legge. L'acquisizione dei dati e' obbligatoria  per  realizzare
l'operazione di cessione dei Crediti e la loro cartolarizzazione, che
in assenza sarebbero precluse. 
  La Societa' precisa, inoltre, che, in virtu' di accordi  intercorsi
tra le parti, la documentazione relativa ai singoli  Crediti  non  e'
stata trasferita materialmente alla Societa' ma e' rimasta presso  la
Banca Cedente, che continuera' a svolgere le attivita'  di  gestione,
amministrazione, incasso ed eventuale recupero dei Crediti oggetto di
cessione.  In   particolare,   la   Banca   Cedente,   in   relazione
all'attivita'  di  servicing  cui  e'  tenuta  contrattualmente   nei
confronti della Societa', continuera' a trattare i dati personali dei
debitori ceduti come in precedenza, con le stesse modalita' e per  le
stesse   finalita'   relative,   tra    l'altro,    alla    gestione,
amministrazione, riscossione e recupero dei Crediti e con l'ulteriore
finalita' della realizzazione dell'operazione  di  cartolarizzazione,
conservando la propria qualita' di "Titolare" ai  sensi  della  Legge
sulla Privacy. 
  In relazione alle  finalita'  indicate,  il  trattamento  dei  Dati
Personali  avverra'  mediante  strumenti   manuali,   informatici   e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e
in modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la  riservatezza  dei  Dati
Personali. Per le finalita' di cui sopra, i Dati  Personali  potranno
essere comunicati, a titolo esemplificativo, a societa', associazioni
o  studi  professionali  che  prestano  attivita'  di  assistenza   o
consulenza in materia legale alla Banca Cedente e  alla  Societa',  a
societa' controllate e a  societa'  collegate  a  queste,  nonche'  a
societa'  di  recupero   crediti.   Pertanto   le   persone   fisiche
appartenenti a tali  associazioni,  societa'  e  studi  professionali
potranno venire a  conoscenza  dei  Dati  Personali  in  qualita'  di
incaricati del trattamento e nell'ambito e nei limiti delle  mansioni
assegnate loro. 
  L'articolo 7  della  Legge  sulla  Privacy  attribuisce  a  ciascun
interessato specifici diritti tra  cui  il  diritto  di  chiedere  di
verificare i dati  personali  che  li  riguardano  e,  eventualmente,
correggerli o cancellarli  oppure  opporsi  ad  un  loro  particolare
utilizzo, ed esercitare gli altri diritti previsti dalla Legge  sulla
Privacy. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ognu  ulteriore  informazione  e
per esercitare i diritti di cui all'art. 7 della Legge sulla  Privacy
all'Ufficio Reclami della Banca Popolare di Vicenza S.p.A., Via  Btg.
Framarin, n. 18, 36100 Vicenza. 
  Milano, 14.02.2017 

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