Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130, come successivamente modificata e integrata (la "Legge 130") e dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il "Testo Unico Bancario") e informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato e integrato (la "Legge sulla Privacy") Berica ABS 5 S.r.l. (la "Societa'") comunica che, con contratto di cessione concluso in data 30 novembre 2016 ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130, come successivamente modificato (il "Contratto di Cessione"), ha acquistato pro soluto e in blocco da Banca Popolare di Vicenza S.p.A., societa' per azioni con sede legale in Via Battaglione Framarin, n. 18, 36100 Vicenza (VI), capitale sociale pari a Euro 677.204.358,75, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Vicenza 00204010243, Capogruppo del Gruppo Bancario "Banca Popolare di Vicenza", iscritta al n. 1515 dell'albo delle Banche e dei Gruppi Bancari tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico Bancario, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, Codice ABI 5728.1 (la "Banca Cedente"), con efficacia economica dalle ore 00:01 del 1 dicembre 2016 (la "Data di Efficacia Economica"), tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori derivanti da contratti di mutuo ipotecario (i "Contratti di Mutuo Ipotecario") che, alle ore 23.59 del 31 ottobre 2016 (la "Data di Valutazione"), ovvero alle diverse date di seguito indicate, soddisfino cumulativamente i seguenti criteri (i "Crediti"): (i) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario garantiti da ipoteca su beni immobili destinati ad uso residenziale e i cui debitori siano persone fisiche residenti in Italia, anche in co-intestazione; (ii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario conclusi (a) dalla Banca Cedente; ovvero (b) da Cassa di Risparmio di Prato S.p.A. e da Banca Nuova S.p.A. (CF 00058890815) prima della loro fusione per incorporazione nella Banca Cedente; ovvero (c) da una delle seguenti banche Banca Popolare di Treviso S.p.A., Banca Popolare di Trieste S.p.A. e Banca Popolare Udinese S.p.A. e trasferiti alla Banca Cedente per effetto di acquisto del relativo ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385; (iii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario i cui relativi mutuatari siano classificati da BPVi come "in bonis" (nel significato di cui alle istruzioni contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti)); (iv) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario erogati tra il 1 luglio 2000 (incluso) e la Data di Valutazione (inclusa); (v) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario denominati in Euro; (vi) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario interamente erogati e in base ai quali non sussiste alcun obbligo di ulteriore erogazione; (vii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario che (i) alla Data di Valutazione non presentavano piu' di una rata scaduta e non pagata; e (ii) al 22 novembre 2016 non presentavano alcuna rata scaduta e non pagata; (viii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario in relazione ai quali alla Data di Valutazione sia stata pagata almeno una rata, anche di preammortamento; (ix) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario con piano di ammortamento: (i) cosiddetto "alla francese"; o (ii) con pagamento di rate di importo costante e durata variabile; (x) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario il cui importo residuo in linea capitale sia uguale o superiore a Euro 1.000 (mille) e uguale o inferiore a Euro 1.100.000 (unmilionecentomila); (xi) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario in cui, secondo il relativo piano di ammortamento, l'ultima rata abbia scadenza non anteriore al 30 giugno 2017; (xii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario il cui piano di ammortamento preveda pagamenti mensili, trimestrali o semestrali; (xiii) siano garantiti da un'ipoteca di primo grado economico intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo grado legale; ovvero (ii) un'ipoteca di grado legale successivo al primo rispetto alla quale siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente (restando inteso, per chiarezza, che il presente criterio si intendera' rispettato anche ove il medesimo credito sia garantito da garanzie ulteriori rispetto all'ipoteca di primo grado economico); (xiv) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario stipulati con mutuatari appartenenti ad una delle seguenti categorie SAE (Settore Attivita' Economica), secondo i criteri di classificazione definiti dalla Banca d'Italia con circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata (Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica): 600 (famiglie/famiglie consumatrici) ovvero 615 (famiglie produttrici/altre famiglie produttrici); (xv) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario in relazione ai quali il rapporto tra l'importo originario in linea capitale del mutuo e il valore dell'immobile ipotecato (sul quale sussista ipoteca di primo grado economico) a garanzia di tale mutuo (come determinato ai fini della concessione del mutuo stesso) sia non superiore all'80 (ottanta) % (incluso); (xvi) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario stipulati con mutuatari identificati attraverso i codici PF (persone fisiche) ovvero CO (regime di cointestazione tra persone fisiche); (xvii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario identificati dalla Banca Cedente con il seguente "codice prodotto": 111; 00C; 01C; 02D; 04C; 07C; 08C; 11C; 16C; 32C; 33C; 35C; 39C; 42C; 46C; 49C; 57C; A01; A02; A03; A05; A06; A08; A09; A12; A13; A20; A30; A35; A38; A39; A40; A41; A44; A52; A53; A56; A57; A58; A60; A61; A62; A64; B01; B02; B03; B05; B06; B07; B08; B09; B10; B11; B12; B13; B14; B15; B16; B17; B18; B20; B21; B22; B23; B24; B25; B28; B29; B35; CF1; CF2; K02; K04; (xviii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario che alla Data di Valutazione presentavano (i) in relazione ai mutui a tasso variabile ovvero opzionale (sia nel periodo di opzione a tasso variabile sia nel periodo di opzione a tasso fisso), uno spread annuo non inferiore allo 0,50 (zero virgola cinquanta) %; e (ii) in relazione ai mutui a tasso fisso, un tasso minimo annuo non inferiore all'1,5 (uno virgola cinque) %; (xix) in relazione ai mutui a tasso variabile ovvero opzionale (nel periodo di opzione a tasso variabile), derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario che alla Data di Valutazione prevedevano un'indicizzazione ad un tasso Euribor o tasso BCE. Con espressa esclusione dei crediti derivanti da: (a) contratti di mutuo agevolati o comunque usufruenti di contributi pubblici (regionali e/o statali) ovvero comunitari in conto interessi e/o capitale ovvero di altra forma di agevolazione prevista dalla normativa statale, regionale o comunitaria; (b) contratti di mutuo concessi a favore di (i) amministratori e/o personale dipendente di BPVi e/o amministratori e/o personale dipendente di societa' facenti parte del Gruppo bancario "Banca Popolare di Vicenza"; (ii) enti pubblici, fondazioni e associazioni riconosciute; (iii) associazioni non riconosciute; (iv) enti ecclesiastici e religiosi; (c) contratti di mutuo in relazione ai quali, alla Data di Valutazione, il relativo debitore benefici della sospensione del pagamento delle rate (integralmente o per la sola componente capitale); (d) contratti di mutuo il cui relativo debitore sia altresi' debitore nei confronti di altre banche e/o intermediari finanziari e sia classificato differentemente da "in bonis" da parte di tali banche e/o intermediari (nel significato di cui alle istruzioni contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti)), come segnalati dal c.d. "Flusso Centrale Rischi" aggiornato alla Data di Valutazione; (e) contratti di mutuo sottoscritti sulla base dei termini e delle condizioni previste dalla c.d. "convenzione soci"; (f) mutui derivanti da contratti di mutuo identificati con i seguenti identificativi di rapporto, come riportati nel relativo contratto di mutuo: 33-11427; 33-12409; 33-20934; 33-23063; 33-24173; 33-24442; 33-300565; 33-300680; 33-300732; 33-300749; 33-300775; 33-300953; 33-4577985; 33-4594994; 33-4621660; 33-4622814; 33-4623862; 33-4638014; 33-4640807; 33-4647203; 33-4651465; 33-4652569; 33-4662987; 33-4688976; 33-4688985; 33-4689581; 33-4695363; 33-4698439; 33-4710461; 33-4716576; 33-4719875; 33-4723788; 33-4735474; 33-4745416; 33-4746019; 33-4746860; 33-4751220; 33-4755845; 33-4760464; 33-4766914; 33-4771115; 33-4772386; 33-4772856; 33-4774804; 33-4780922; 33-4784699; 33-4787495; 33-4794029; 33-4795370; 33-4798602; 33-4800703; 33-4808848; 33-4823136; 33-5001302; 33-5003334; 33-5003818; 33-5004434; 33-5005935; 33-5010289; 33-5012730; 33-5030067; 33-5043261; 33-5073181; 33-5092930; 33-5104571; 33-5107301; 33-5113935; 33-5114698; 33-5116820; 33-5116821; 33-5119866; 33-5120110; 33-5120540; 33-5120732; 33-5121077; 33-5121189; 33-5121273; 33-5121378; 33-5121427; 33-5122316; 33-5122571; 33-5122608; 33-5122634; 33-5122681; 33-5122771; 33-5122972; 33-5123104; 33-5123198; 33-5123338; 33-5123439; 33-5123566; 33-5123584; 33-5123594; 33-5123659; 33-5123865; 33-5123913; 33-5124178; 33-5125029; 33-5125282; 33-5125328; 33-5125334; 33-5125383; 33-5125403; 33-5125519; 33-5125651; 33-5125763; 33-5125913; 33-5125999; 33-5126090; 33-5126333; 33-5126451; 33-5126514; 33-5126559; 33-5126582; 33-5126940; 33-5127385; 33-5127672; 33-5127702; 33-5127874; 33-5128113; 33-5128174; 33-5128205; 33-5128216; 33-5128259; 33-5128641; 33-5128707; 33-5128754; 33-5128822; 33-5128940; 33-5128967; 33-5129028; 33-5129193; 33-5129281; 33-5129534; 33-5129670; 33-5129781; 33-5129834; 33-5130015; 33-5130028; 33-5130131; 33-5130169; 33-5130207; 33-5130214; 33-5130267; 33-5130350; 33-5130388; 33-5130436; 33-5130511; 33-5130707; 33-5130799; 33-5130802; 33-5130875; 33-5131122; 33-5131448; 33-5131576; 33-5131709; 33-5132029; 33-5132126; 33-5132474; 33-5132623; 33-5132906; 33-5133223; 33-5133455; 33-5134111; 33-5134143; 33-5134724; 33-5134765; 33-5135035; 33-5138843; 33-5140560; 33-69866; 33-72968; 33-76721; 33-79313; 33-90455; 33-91857; 33-91973. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 58, comma 3, del Testo Unico Bancario e dall'articolo 4 della Legge 130, unitamente ai Crediti sono stati altresi' trasferiti alla Societa' tutti gli accessori e gli altri diritti spettanti alla Banca Cedente in relazione ai Crediti, ivi inclusi i diritti derivanti dalle polizze assicurative, dai contratti di mutuo ipotecario e dai beni immobili ipotecati e, piu' in generale, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziale e processuale ad essi inerenti o comunque accessori, e tutte le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e personali, i privilegi e le cause di prelazione che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna formalita' e annotazione salvo il presente avviso e l'iscrizione del medesimo avviso nel registro imprese ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. Sono escluse dalle garanzie accessorie trasferite unitamente ai Crediti, le fideiussioni omnibus che alla Data di Efficacia Economica assistevano contemporaneamente i Crediti e altri crediti dei quali la Banca Cedente e' titolare nei confronti dei medesimi debitori. La Societa' ha conferito incarico alla Banca Cedente ai sensi della Legge 130 affinche' in suo nome e per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti ceduti, provveda alla gestione e all'incasso dei Crediti e delle garanzie che li assistono (nei limiti sopra indicati). Pertanto, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a continuare a pagare presso la Banca Cedente, in qualita' di mandatario con rappresentanza, ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e ai diritti ceduti, nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era loro consentito, per legge o per contratto, anteriormente alla cessione e/o in conformita' con le eventuali ulteriori istruzioni che potranno loro essere comunicate in futuro. Dell'eventuale cessazione di tale incarico verra' data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. La Banca Cedente continuera' altresi' ad essere responsabile a tutti gli effetti delle comunicazioni (documenti di sintesi periodici, rendiconti, ecc.) che gli intermediari sono tenuti a fornire alla clientela in quanto previste dalla Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) delle Disposizioni di Banca d'Italia sulla "Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari". I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Banca Popolare di Vicenza S.p.A., Via Btg. Framarin, n. 18, 36100 Vicenza. Informativa ai sensi dell'articolo 13 della Legge sulla Privacy La cessione dei Crediti da parte della Banca Cedente alla Societa', ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti, ha comportato il necessario trasferimento alla Societa' dei dati personali relativi ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti (i "Dati Personali") contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai Crediti. La Societa' e' dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori e aventi causa l'informativa di cui all'articolo 13 della Legge sulla Privacy. La Societa', in qualita' di titolare del trattamento, trattera' i Dati Personali cosi' acquisiti nel rispetto della Legge sulla Privacy, per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione), all'emissione di titoli da parte della Societa' ovvero alla valutazione e analisi dei Crediti e, piu' in generale, per la realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione dei Crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. La Societa', inoltre, trattera' i Dati Personali nell'ambito delle attivita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale e per finalita' strettamente legate all'adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorita' a cio' legittimate dalla legge. L'acquisizione dei dati e' obbligatoria per realizzare l'operazione di cessione dei Crediti e la loro cartolarizzazione, che in assenza sarebbero precluse. La Societa' precisa, inoltre, che, in virtu' di accordi intercorsi tra le parti, la documentazione relativa ai singoli Crediti non e' stata trasferita materialmente alla Societa' ma e' rimasta presso la Banca Cedente, che continuera' a svolgere le attivita' di gestione, amministrazione, incasso ed eventuale recupero dei Crediti oggetto di cessione. In particolare, la Banca Cedente, in relazione all'attivita' di servicing cui e' tenuta contrattualmente nei confronti della Societa', continuera' a trattare i dati personali dei debitori ceduti come in precedenza, con le stesse modalita' e per le stesse finalita' relative, tra l'altro, alla gestione, amministrazione, riscossione e recupero dei Crediti e con l'ulteriore finalita' della realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione, conservando la propria qualita' di "Titolare" ai sensi della Legge sulla Privacy. In relazione alle finalita' indicate, il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali. Per le finalita' di cui sopra, i Dati Personali potranno essere comunicati, a titolo esemplificativo, a societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale alla Banca Cedente e alla Societa', a societa' controllate e a societa' collegate a queste, nonche' a societa' di recupero crediti. Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali associazioni, societa' e studi professionali potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita' di incaricati del trattamento e nell'ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. L'articolo 7 della Legge sulla Privacy attribuisce a ciascun interessato specifici diritti tra cui il diritto di chiedere di verificare i dati personali che li riguardano e, eventualmente, correggerli o cancellarli oppure opporsi ad un loro particolare utilizzo, ed esercitare gli altri diritti previsti dalla Legge sulla Privacy. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ognu ulteriore informazione e per esercitare i diritti di cui all'art. 7 della Legge sulla Privacy all'Ufficio Reclami della Banca Popolare di Vicenza S.p.A., Via Btg. Framarin, n. 18, 36100 Vicenza. Milano, 14.02.2017 Berica ABS 5 S.r.l. - L'aministratore unico Daniela Rognone TX17AAB1604