Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999, come di volta in volta modificata e/o integrata, (la Legge
130), dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, come
di volta in volta modificato e/o integrato (il Testo Unico Bancario)
e Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 (come di volta in volta modificato e/o integrato,
il Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali)
ISP OBG S.r.l. comunica che, nel contesto del programma di
emissione di obbligazioni bancarie garantite dalla stessa ISP OBG
S.r.l. (il Programma), in data 31 maggio 2012 ha concluso con Intesa
Sanpaolo S.p.A. (Intesa Sanpaolo) e Banco di Napoli S.p.A. (Banco di
Napoli) un accordo quadro di cessione ai sensi e per gli effetti
della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario
(l'Accordo Quadro di Cessione). Ai sensi delle previsioni
dell'Accordo Quadro di Cessione potranno aderire al contratto
ulteriori banche del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (i Cedenti
Aggiuntivi).
Si rende noto che Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. (CRV), Cassa
di Risparmio in Bologna S.p.A. (CARISBO) e Banca CR Firenze S.p.A.
(CRF) hanno aderito, rispettivamente in data 28 novembre 2012, 26
maggio 2014 e 19 maggio 2015, all'Accordo Quadro di Cessione in
qualita' di Cedenti Aggiuntivi.
In virtu' di tale Accordo Quadro di Cessione, Intesa Sanpaolo
S.p.A. e/o Banco di Napoli S.p.A. e/o i Cedenti Aggiuntivi potranno
cedere e ISP OBG S.r.l. dovra' acquistare pro soluto e in blocco
dagli stessi, secondo un programma di cessioni da effettuarsi secondo
i termini e le condizioni ivi specificate, periodicamente, ogni e
qualsiasi credito pecuniario derivante da: (i) mutui ipotecari aventi
le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) e b) del
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 310 del 14
dicembre 2006 (il Decreto MEF) (i Mutui Ipotecari), e/o (ii)
contratti di finanziamento o altri accordi aventi le caratteristiche
di cui all'articolo 2, comma 1 lett. c), del Decreto del MEF (i
Finanziamenti Pubblici), e/o (iii) titoli aventi le caratteristiche
di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c) del Decreto del MEF (i
Titoli Pubblici, e congiuntamente ai Finanziamenti Pubblici, gli
Attivi Pubblici) (i Crediti).
Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, si comunica
che, in data 31 marzo 2017, ISP OBG S.r.l. ha acquistato pro soluto e
in blocco da CARISBO, CRV e CRF tutti i Crediti derivanti dai Mutui
Ipotecari, che, alle date di seguito indicate, rispettavano i criteri
cumulativi comuni e specifici di seguito indicati.
Criteri comuni
Alle date del 31 gennaio 2017, 28 febbraio 2017 e 31 marzo 2017,
per i mutui erogati antecedentemente il 1 gennaio 2016, e alle date
del 28 febbraio 2017 e 31 marzo 2017, per i mutui erogati a partire
dal 1 gennaio 2016, limitatamente ai criteri a) e b) dei punti 1) e
2) e alla data del 17 febbraio 2017 limitatamente ai criteri
rimanenti, i Crediti ceduti da CARISBO, CRV e CRF rispettavano i
criteri comuni applicabili a tutti gli attivi ceduti ai sensi
dell'Accordo Quadro di Cessione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
Parte Seconda n. 144 dell'11 dicembre 2012, pagine 2 - 4 (i Criteri
Comuni).
Criteri specifici del portafoglio ceduto da Cassa di Risparmio in
Bologna S.p.A.
Saranno oggetto di cessione da CARISBO ad ISP OBG S.r.l. tutti i
crediti (per capitale, interessi, anche di mora o differiti, maturati
e maturandi a far tempo dalla data del 27 marzo 2017 (Data di
Efficacia Economica) inclusa, accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant'altro) derivanti da finanziamenti concessi in
forza di contratti di mutuo ipotecario che rispettavano i seguenti
Criteri Specifici:
(1) alla data del 17 febbraio 2017 rispettavano i seguenti criteri:
(a) ciascun credito rappresenta la totalita' dei crediti pecuniari
vantati dal cedente in base al relativo contratto di mutuo o, in caso
di frazionamento mediante accollo, la totalita' dei crediti vantati
da CARISBO in relazione al singolo lotto frazionato;
(b) i crediti derivano da contratti di mutuo radicati presso le
filiali CARISBO e originati da: (1) Cassa di Risparmio in Bologna
S.p.A.; (2) le filali di Sanpaolo IMI S.p.A. (che in seguito alla
fusione con Banca Intesa S.p.A., ha successivamente cambiato la
propria denominazione in Intesa Sanpaolo S.p.A. ,"Intesa Sanpaolo", a
far data dal 1 gennaio 2007) che sono state conferite a CARISBO a far
data dal 15 novembre 2004; (3) le filali di Intesa Sanpaolo che sono
state conferite a CARISBO a far data dal 23 febbraio 2009; (4) le
filiali di Banca CR Firenze S.p.A. trasferite a CARISBO a seguito di
scissione parziale di ramo d'azienda a far data dal 12 novembre 2012;
(5) le filali di Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (oggi Cassa di
Risparmio del Veneto S.p.A.) trasferite CARISBO a seguito di
scissione parziale di ramo d'azienda a far data dal 29 maggio 2006;
(c) derivano da contratti di mutuo che non sono garantiti da
fideiussioni di tipo 'omnibus' volte a garantire anche ogni altro
credito vantato da CARISBO nei confronti del relativo debitore;
(d) i debitori dei relativi crediti sono i) persone fisiche
appartenenti alle categorie famiglie consumatrici o famiglie
produttrici (anche in forma di societa' semplice, societa' di fatto o
impresa individuale) residenti in Italia, ii) imprese private,
variamente configurate, costituite ed aventi sede principale in
Italia, cosi' come risultante dalle informazioni disponibili per i
debitori presso qualsiasi filiale di CARISBO;
(e) i crediti non sono in capo a soggetti classificati in
sofferenza od inadempienza probabile, nelle definizioni di cui alle
istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, come risulta dalle
informazioni disponibili presso qualsiasi filiale di CARISBO;
(f) i crediti derivano da mutui i quali non presentano un ammontare
dovuto e non pagato a qualunque titolo (ivi compresi interessi di
mora ed eventuali spese) dal debitore i) perdurante da piu' di 30
giorni per i mutui aventi periodicita' di pagamento rata mensile
ovvero ii) di qualunque ammontare per i mutui aventi periodicita' di
pagamento rata trimestrale o semestrale, secondo le risultanze
contabili di CARISBO;
(g) i crediti derivano da contratti di mutuo che non sono stati
stipulati nell'ambito di convenzioni con soggetti pubblici e/o
privati o con enti nazionali e/o sovranazionali in virtu' delle quali
la banca erogatrice ha finanziato l'erogazione dei mutui a
particolari categorie di debitori o a tassi particolari;
(h) i crediti derivano da mutui i cui debitori non sono dipendenti
di societa' appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, ne' di
societa' che beneficiano delle medesime agevolazioni a fronte di
specifiche convenzioni, ne' appartengono al personale in quiescenza
od esodato ne' sono in cointestazione con gli stessi;
(i) i crediti non sono in capo a debitori che alla data del 22
giugno 2011 erano dipendenti di Findomestic Gruppo, ne' sono in
cointestazione con gli stessi;
(j) i crediti non derivano da operazioni di finanziamento in pool;
(k) i crediti derivano da mutui erogati dal 1 gennaio 2005 al 31
dicembre 2016 inclusi;
(l) i crediti derivano da mutui con fine del periodo di
ammortamento successivo al 31 dicembre 2017;
(m) i crediti derivano da mutui il cui capitale residuo al netto
degli eventuali arretrati sia superiore ad Euro 10.000;
(n) i crediti in capo a debitori non appartenenti al settore
famiglie hanno capitale residuo al netto degli eventuali arretrati
inferiore ad Euro 2.500.000;
(o) i crediti derivano da mutui che non sono stati rinegoziati ai
sensi dell'art. 3 della Legge 24 luglio 2008 n. 126 (cd 'Convenzione
ABI - MEF');
(p) i crediti che derivano da mutui erogati prima del 1 gennaio
2016 non sono stati frazionati in lotti;
(q) i crediti derivano da mutui che non stanno beneficiando della
sospensione totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito i)
dell'esercizio di facolta' previste da norme a favore di popolazioni
colpite da calamita' naturali ii) di una concessione di CARISBO
ulteriore rispetto a quanto eventualmente previsto dal disposto
contrattuale dello specifico finanziamento a seguito di motivazione
grave e documentata;
(r) i crediti derivano da mutui che non stanno beneficiando o che
non hanno beneficiato delle sospensioni dei pagamenti dovuti previste
a sostegno delle famiglie in difficolta' dal Fondo di Solidarieta'
istituito dalla Legge 24 dicembre 2007, n 244 (cd. Fondo Gasparrini);
(s) i crediti derivano da mutui che non sono stati erogati
nell'ambito di finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra
il Cedente o altre banche appartenenti al Gruppo Bancario Intesa
Sanpaolo e i consorzi di Piccole Medie Imprese (cd "Confidi");
(t) i crediti derivano da mutui che non sono stati erogati
nell'ambito di finanziamenti concessi in base al Decreto 24.06.2013
n. 103 ("Regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al
credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie
o dei nuclei familiari monogenitoriali" di cui all'art. 13, comma 3
bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive
modificazioni);
(u) i crediti derivano da mutui che non sono stati erogati
nell'ambito di finanziamenti concessi in base al Decreto
interministeriale del 31 luglio 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 226
del 22/09/2014) che regola e disciplina il "Fondo di garanzia per i
mutui per la prima casa" di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147,
all'art. 1, comma 48, lettera c), nonche' la cessazione
dell'operativita' del "Fondo di garanzia per l'accesso al credito per
l'acquisto della prima casa da parte di giovani coppie o dei nuclei
familiari monogenitoriali" di cui all'art. 13, comma 3 bis, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni;
(v) i crediti derivano da mutui che non contengono clausole che i)
se rispettate, prevedono per il debitore l'applicazione di condizioni
finanziarie migliorative del mutuo, ovvero ii) se non rispettate,
prevedono il diritto di CARISBO di risolvere il contratto di mutuo;
(w) i crediti non derivano da mutui che abbiano il piano di
ammortamento a durata variabile, in funzione delle dinamiche dei
tassi di interesse, e rata costante, anche con eventuale ricalcolo
della stessa;
(x) i crediti non derivano da mutui per i quali il rimborso
dell'intero capitale erogato avviene in unica soluzione alla data di
scadenza del relativo mutuo;
(y) i crediti non derivano da mutui che hanno un piano di
ammortamento di tipo flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle
quote capitale avviene entro talune scadenze prefissate (anziche' in
occasione del pagamento di ciascuna rata contrattualmente prevista
per il pagamento degli interessi), avendo il debitore la facolta' di
decidere la frequenza e l'entita' dei pagamenti in linea capitale,
nel rispetto dell'obbligo di rimborso entro le predette scadenze (i
cosiddetti mutui "Domus flex" o "Domus libero");
(z) i crediti derivano da mutui che presentano una o due modalita'
di ammortamento purche' in questo secondo caso le modalita' abbiano
entrambe le stesse caratteristiche di seguito indicate e sono:
(i) a tasso fisso, con periodicita' di ammortamento mensile, ovvero
(ii) a tasso variabile con periodicita' di ammortamento mensile e
tasso indicizzato a:
A. Euribor 1 mese con base di calcolo 360, rilevato puntualmente il
penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di
validita', ovvero a
B. Euribor 3 mesi con base di calcolo 360, rilevato puntualmente il
penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di validita'
e con accertamento rata nei primi 15 giorni del mese di riferimento,
ovvero a
C. Euribor 6 mesi con base di calcolo 360, con validita'
semestrale, rilevato puntualmente il quartultimo giorno lavorativo
dei mesi di giugno e dicembre e con accertamento rata tra il
sedicesimo e l'ultimo giorno del mese di riferimento, ovvero a
D. media delle rilevazioni dell'Euribor 1 mese del mese precedente
a quello di validita', con base di calcolo 365 e scadenza rata tra il
sedicesimo e l'ultimo giorno del mese di riferimento, ovvero
E. a tasso MRO (Main Refinancing Operations: tasso sulle operazioni
di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea) rilevato
puntualmente il penultimo giorno lavorativo del mese precedente a
quello di validita', ovvero
(iii) a tasso variabile con periodicita' di ammortamento semestrale
e tasso indicizzato ad Euribor 6 mesi con base di calcolo 360, con
validita' semestrale, rilevato puntualmente il penultimo o il
quartultimo giorno lavorativo dei mesi di giugno e dicembre;
(aa) i crediti a tasso variabile che prevedono che per tutta la
durata del finanziamento il tasso di interesse non superi una certa
soglia (tasso massimo consentito o cap) hanno:
i) la periodicita' di ammortamento mensile,
ii) il tasso indicizzato puntualmente a all'Euribor 1 mese con base
di calcolo 360
iii) scadenza rata tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese
di riferimento,
iv) la differenza tra il tasso massimo consentito e lo spread
contrattuale (al netto di eventuali deroghe pattuite tra banca e
debitore) compreso tra il 3.395% ed il 3.405% , ovvero tra il 3.595%
e il 3.605%, ovvero tra il 3,695% e il 3,705%;
(bb) i crediti non derivano da mutui a tasso variabile che
prevedono che solo per la prima parte della vita del finanziamento il
tasso di interesse non superi una certa soglia (tasso massimo
consentito o cap);
(cc) i crediti che derivano da mutui che prevedono piu' volte nel
corso della vita del contratto l'opzione di variazione del tipo di
tasso da variabile a fisso o viceversa (cd prodotti 'multi opzione')
presentano:
i) periodicita' di ammortamento mensile con scadenza rata il primo
giorno del mese di riferimento,
ii) opzione di variazione del tasso ogni 3 o 5 anni,
iii) quando a tasso variabile sono indicizzati all'Euribor 1 mese
con base di calcolo 360, rilevato il penultimo giorno lavorativo del
mese precedente a quello di validita';
(dd) i crediti che derivano da mutui che prevedono una sola volta
nel corso del rapporto la variazione (contrattuale od opzionale) del
tipo di tasso da variabile a fisso o viceversa (cd prodotti 'mono
opzione'), rispettano le caratteristiche di cui al punto z);
(ee) i crediti non derivano da mutui che prevedono l'opzione di
richiedere l'erogazione di una quota aggiuntiva di finanziamento
entro 12 mesi dalla stipula (cd prodotto 'Mutuo Up');
(2) i crediti derivano da mutui che
i) alle date del 28 febbraio 2017 e del 31 marzo 2017, se erogati a
partire dal 1 gennaio 2016 e
ii) alle date del 31 gennaio 2017, del 28 febbraio 2017 e del 31
marzo 2017, se erogati dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2016
inclusi,
rispettano i requisiti di "attivita' cedibili" ai sensi
dell'articolo 7-bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e delle norme,
anche regolamentari, ad esso collegate, ed in particolare del D.M. 14
dicembre 2006, n. 310, come vigente alle sopracitate date;
(3) i crediti sono individualmente indicati in un apposito elenco
informatico consultabile a partire dal 31 marzo 2017 su richiesta dei
relativi debitori presso qualsiasi filiale CARISBO.
Criteri specifici del portafoglio ceduto da Cassa di Risparmio del
Veneto S.P.A.
Saranno oggetto di cessione da CRV ad ISP OBG S.r.l. tutti i
crediti (per capitale, interessi, anche di mora o differiti, maturati
e maturandi a far tempo dalla data del 27 marzo 2017 (Data di
Efficacia Economica) inclusa, accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant'altro) derivanti da finanziamenti concessi in
forza di contratti di mutuo ipotecario che rispettavano i seguenti
Criteri Specifici:
(1) Alla data del 17 febbraio 2017 rispettavano i seguenti criteri:
(a) ciascun credito rappresenta la totalita' dei crediti pecuniari
vantati dal Cedente in base al relativo contratto di mutuo o, in caso
di frazionamento mediante accollo, la totalita' dei crediti vantati
da CRV in relazione al singolo lotto frazionato;
(b) i crediti derivano da contratti di mutuo radicati presso le
filiali di CRV ed originati da: (1) Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo S.p.A. ("Cariparo") che ha successivamente modificato la
propria denominazione in Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. a far
data dal 29 settembre 2008; (2) Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A
(3) Sanpaolo IMI che, in seguito alla fusione con Intesa S.p.A., ha
successivamente cambiato la propria denominazione in Intesa Sanpaolo
S.p.A. ("Intesa Sanpaolo") a far data dal 1 gennaio 2007; (4) le
filiali di Intesa Sanpaolo che sono state conferite a Cariparo, che
ha contestualmente cambiato la propria denominazione in Cassa di
Risparmio del Veneto S.p.A., a far data dal 29 settembre 2008; (5) le
filiali di Banca CR Firenze S.p.A. che sono state cedute a CRV
nell'ambito di una scissione di ramo d'azienda, a far data dal 12
novembre 2012;
(c) derivano da contratti di mutuo che non sono garantiti da
fideiussioni di tipo 'omnibus', volte a garantire anche ogni altro
credito vantato da CRV nei confronti del relativo debitore;
(d) i debitori dei relativi crediti sono i) persone fisiche
appartenenti alle categorie famiglie consumatrici o famiglie
produttrici (anche in forma di societa' semplice, societa' di fatto o
impresa individuale), residenti in Italia, oppure ii) imprese
private, variamente configurate, costituite ed aventi sede principale
in Italia, cosi' come risultante dalle informazioni disponibili per i
debitori presso qualsiasi filiale di CRV;
(e) i crediti sono in capo a soggetti che non sono classificati in
sofferenza od inadempienza probabile, nelle definizioni di cui alle
istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia come risulta dalle
informazioni disponibili presso qualsiasi filiale di CRV;
(f) i crediti derivano da mutui i quali non presentano un ammontare
arretrato dovuto e non pagato a qualunque titolo (ivi compresi
interessi di mora ed eventuali spese) dal debitore i) perdurante da
piu' di 30 giorni per i mutui aventi periodicita' di pagamento rata
mensile, ovvero ii) di alcun ammontare per i mutui aventi
periodicita' di pagamento rata trimestrale o semestrale secondo le
risultanze contabili di CRV;
(g) i crediti derivano da contratti di mutuo che non sono stati
stipulati nell'ambito di convenzioni con soggetti pubblici e/o
privati o con enti nazionali e/o sovranazionali in virtu' delle quali
la banca erogatrice ha finanziato l'erogazione dei mutui a
particolari categorie di debitori o a tassi particolari;
(h) i crediti derivano da mutui i cui debitori non sono dipendenti
di societa' appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, ne' di
societa' che beneficiano delle medesime agevolazioni a fronte di
specifiche convenzioni, ne' appartengono al personale in quiescenza
od esodato ne' sono in cointestazione con gli stessi;
(i) i crediti non derivano da operazioni di finanziamento in pool;
(j) i crediti derivano da mutui erogati tra il 1 gennaio 2005 ed il
31 dicembre 2016 (inclusi);
(k) i crediti derivano da mutui con fine del periodo di
ammortamento successiva al 31 dicembre 2017;
(l) i crediti derivano da mutui che prevedono che l'inizio
dell'ammortamento sia anteriore al 1 luglio 2017;
(m) i crediti hanno capitale residuo al netto degli eventuali
arretrati superiore ad Euro 10.000;
(n) i crediti in capo a debitori non appartenenti al settore
famiglie hanno capitale residuo al netto degli eventuali arretrati
inferiore ad Euro 2.500.000;
(o) i crediti derivano da mutui che non sono stati rinegoziati ai
sensi dell'art. 3 della Legge 24 luglio 2008 n. 126 (cd 'Convenzione
ABI - MEF');
(p) i crediti che derivano da mutui erogati prima del 1 gennaio
2016 non sono stati frazionati in lotti;
(q) i crediti derivano da mutui che non stanno beneficiando della
sospensione totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito i)
dell'esercizio di facolta' previste da norme a favore di popolazioni
colpite da calamita' naturali, ii) di una concessione di CRV,
ulteriore rispetto a quanto eventualmente previsto dal contratto
dello specifico finanziamento, a seguito di motivazione grave e
documentata;
(r) i crediti derivano da mutui che non stanno beneficiando o che
non hanno beneficiato delle sospensioni dei pagamenti dovuti previste
a sostegno delle famiglie in difficolta' dal Fondo di Solidarieta'
istituito dalla Legge 24 dicembre 2007, n 244 (cd. Fondo Gasparrini);
(s) i crediti derivano da mutui che non sono stati erogati
nell'ambito di finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra
il Cedente o altre banche appartenenti al Gruppo Bancario Intesa
Sanpaolo e i consorzi di Piccole Medie Imprese (cd "Confidi");
(t) i crediti derivano da mutui che non sono stati erogati
nell'ambito di finanziamenti concessi in base al Decreto 24.06.2013
n. 103 ("Regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al
credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie
o dei nuclei familiari monogenitoriali" di cui all'art. 13, comma 3
bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive
modificazioni);
(u) i crediti derivano da mutui che non sono stati erogati
nell'ambito di finanziamenti concessi in base al Decreto
interministeriale del 31 luglio 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 226
del 22/09/2014) che regola e disciplina il "Fondo di garanzia per i
mutui per la prima casa" di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147,
all'art. 1, comma 48, lettera c), nonche' la cessazione
dell'operativita' del "Fondo di garanzia per l'accesso al credito per
l'acquisto della prima casa da parte di giovani coppie o dei nuclei
familiari monogenitoriali" di cui all'art. 13, comma 3 bis, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni;
(v) i crediti derivano da mutui che non contengono clausole che
automaticamente i) se rispettate, prevedono per il debitore
l'applicazione al mutuo di condizioni finanziarie migliorative,
ovvero ii) se non rispettate, prevedono il diritto di CRV di
risolvere il contratto di mutuo;
(w) i crediti derivano da mutui che non sono stati erogati
nell'ambito di finanziamenti concessi a valere sul "Programma
regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009" della
Regione Veneto, approvato dal Consiglio Regionale con Provvedimento
28 ottobre 2008, n. 72
(x) i crediti derivano da mutui che presentano una o due modalita'
di ammortamento purche' in questo secondo caso le modalita' abbiano
entrambe le stesse caratteristiche di seguito indicate, che sono:
i) a tasso fisso, con periodicita' di ammortamento mensile, ovvero
ii) a tasso variabile, periodicita' di ammortamento mensile e tasso
indicizzato puntualmente a:
A. Euribor 1 mese su base 360 rilevato puntualmente il penultimo
giorno lavorativo del mese precedente a quello di validita', ovvero a
B. Euribor 3 mesi su base 360 rilevato puntualmente il penultimo
giorno lavorativo del mese precedente a quello di validita' con
scadenza rata tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese di
riferimento, ovvero a
C. Euribor 6 mesi con base di calcolo 360, rilevato puntualmente il
quartultimo giorno lavorativo dei mesi di giugno e dicembre con
scadenza rata tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese di
riferimento, ovvero a
D. tasso MRO (Main Refinancing Operations: tasso sulle operazioni
di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea) rilevato
puntualmente il penultimo giorno lavorativo del mese precedente a
quello di validita' ed hanno scadenza rata tra il primo ed il
quindicesimo giorno del mese di riferimento, ovvero
iii) a tasso variabile con periodicita' di ammortamento semestrale,
con scadenza rata tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese di
giugno e dicembre e tasso indicizzato all'Euribor 6 mesi con base di
calcolo 360, con validita' semestrale, rilevato puntualmente il
penultimo o il quartultimo giorno lavorativo dei mesi di giugno e
dicembre;
(y) i crediti che derivano da mutui che prevedono piu' volte nel
corso della vita del contratto l'opzione di variazione del tipo di
tasso da variabile a fisso o viceversa (cd prodotti 'multi opzione')
presentano:
i) periodicita' di ammortamento mensile con scadenza rata il primo
giorno del mese di riferimento;
ii) opzione di variazione del tasso ogni 3 o 5 anni;
iii) quando a tasso variabile sono indicizzati all'Euribor 1 mese
con base di calcolo 360, rilevato il penultimo giorno lavorativo del
mese precedente a quello di validita';
(z) qualora i crediti derivino da mutui che prevedono una sola
volta nel corso della vita del contratto la variazione (contrattuale
o opzionale) del tipo di tasso da fisso a variabile, tale variazione
sia gia' avvenuta;
(aa) i crediti a tasso variabile che prevedono che per tutta la
durata del finanziamento il tasso di interesse non superi una certa
soglia (tasso massimo consentito o cap), hanno:
i) la periodicita' di ammortamento mensile,
ii) il tasso indicizzato puntualmente a all'Euribor 1 mese con base
di calcolo 360,
iii) scadenza rata tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese
di riferimento,
iv) la differenza tra il tasso massimo consentito e lo spread
contrattuale (al netto di eventuali deroghe pattuite tra banca e
debitore) compreso tra il 2,095% ed il 2,105%, ovvero tra il 3,395% e
il 3,405%, ovvero tra il 3,595% e il 3,605%;
(bb) i crediti non derivano da mutui a tasso variabile che
prevedono che solo per la prima parte della vita del finanziamento il
tasso di interesse non superi una certa soglia (tasso massimo
consentito o cap);
(cc) i crediti non derivano da mutui con piano di ammortamento a
durata variabile in funzione delle dinamiche dei tassi di interesse e
rata costante, anche con eventuale ricalcolo della stessa;
(dd) i crediti non derivano da mutui per i quali il rimborso
dell'intero capitale erogato avviene in unica soluzione alla data di
scadenza del relativo mutuo;
(ee) i crediti non derivano da mutui che prevedono l'opzione di
richiedere l'erogazione di una quota aggiuntiva di finanziamento
entro 12 mesi dalla stipula (cd prodotto 'Mutuo Up');
(ff) i crediti non derivano da mutui che hanno un piano di
ammortamento di tipo flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle
quote capitale deve avvenire entro talune scadenze prefissate
(anziche' in occasione del pagamento di ciascuna rata
contrattualmente prevista per il pagamento degli interessi), avendo
il debitore la facolta' di decidere la frequenza e l'entita' dei
pagamenti in linea capitale, nel rispetto dell'obbligo di rimborso
entro le predette scadenze (i cosiddetti mutui "Domus flex" o "Domus
libero");
(2) i crediti derivano da mutui che
i) alle date del 28 febbraio 2017 e del 31 marzo 2017, se erogati a
partire dal 1 gennaio 2016, e
ii) alle date del 31 gennaio 2017, del 28 febbraio 2017 e del 31
marzo 2017, se erogati tra il 1 gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2016
(inclusi)
rispettano i requisiti di "attivita' cedibili" ai sensi
dell'articolo 7-bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e delle norme,
anche regolamentari, ad esso collegate, ed in particolare del D.M. 14
dicembre 2006, n. 310, come vigente alle sopracitate date;
(3) i crediti sono individualmente indicati in un apposito elenco
informatico consultabile a partire dal 31 marzo 2017 su richiesta dei
relativi debitori presso qualsiasi filiale CRV.
CRITERI SPECIFICI DEL PORTAFOGLIO CEDUTO DA BANCA CR FIRENZE S.P.A.
Saranno oggetto di cessione da CRF ad ISP OBG S.r.l. tutti i
crediti (per capitale, interessi, anche di mora o differiti, maturati
e maturandi a far tempo dalla data del 27 marzo 2017 (Data di
Efficacia Economica) inclusa, accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant'altro) derivanti da finanziamenti concessi in
forza di contratti di mutuo ipotecario che rispettavano i seguenti
Criteri Specifici:
(1) alla data del 17 febbraio 2017 rispettavano i seguenti criteri:
(a) ciascun credito rappresenta la totalita' dei crediti pecuniari
vantati dal Cedente in base al relativo contratto di mutuo o, in caso
di frazionamento mediante accollo, la totalita' dei crediti vantati
da CRF in relazione al singolo lotto frazionato;
(b) i crediti derivano da contratti di mutuo radicati presso le
filiali di CRF e originati da: (1) Banca CR Firenze S.p.A.; (2)
Sanpaolo IMI S.p.A. che, in seguito alla fusione con Banca Intesa
S.p.A., ha successivamente cambiato la propria denominazione in
Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa Sanpaolo") a far data dal 1 gennaio
2007; (3) le filiali di Intesa Sanpaolo che sono state trasferite a
CRF a far data dall' 8 ottobre 2012;
(c) derivano da contratti di mutuo che non sono garantiti da
fideiussioni di tipo 'omnibus' volte a garantire anche ogni altro
credito vantato da CRF nei confronti del relativo debitore;
(d) i debitori dei relativi crediti sono i) persone fisiche
appartenenti alle categorie famiglie consumatrici o famiglie
produttrici (anche in forma di societa' semplice, societa' di fatto o
impresa individuale), residenti in Italia, ii) imprese private,
variamente configurate, costituite ed aventi sede principale in
Italia, cosi' come risultante dalle informazioni disponibili per i
debitori presso qualsiasi filiale di CRF;
(e) i crediti non sono in capo a soggetti classificati in
sofferenza od inadempienza probabile, nelle definizioni di cui alle
istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, come risulta dalle
informazioni disponibili presso qualsiasi filiale di CRF;
(f) i crediti derivano da mutui i quali non presentano un ammontare
dovuto e non pagato a qualunque titolo (ivi compresi interessi di
mora ed eventuali spese) dal debitore i) perdurante da piu' di 30
giorni per i mutui aventi periodicita' di pagamento rata mensile
ovvero ii) di qualunque ammontare per i mutui aventi periodicita' di
pagamento rata trimestrale o semestrale, secondo le risultanze
contabili di CRF;
(g) i crediti derivano da contratti di mutuo che non sono stati
stipulati nell'ambito di convenzioni con soggetti pubblici e/o
privati o con enti nazionali e/o sovranazionali in virtu' delle quali
la banca erogatrice ha finanziato l'erogazione dei mutui a
particolari categorie di debitori o a tassi particolari;
(h) i crediti derivano da mutui i cui debitori non sono dipendenti
di societa' appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo ne'
appartengono al personale in quiescenza od esodato ne' sono in
cointestazione con gli stessi, ovvero non stanno beneficiando delle
particolari agevolazioni concesse ai familiari degli stessi;
(i) i crediti non sono in capo a debitori che alla data del 22
giugno 2011 erano dipendenti di Findomestic Gruppo, ne' sono in
cointestazione con gli stessi;
(j) i crediti non derivano da operazioni di finanziamento in pool;
(k) i crediti derivano da mutui erogati tra il 1 gennaio 2006 ed il
31 dicembre 2016 (inclusi);
(l) i crediti derivano da mutui con fine del periodo di
ammortamento successivo al 31 dicembre 2017;
(m) i crediti derivano da mutui con inizio dell'ammortamento
anteriore al 1 gennaio 2018;
(n) i crediti hanno capitale residuo al netto degli eventuali
arretrati superiore ad Euro 10.000;
(o) i crediti in capo a debitori non appartenenti al settore
famiglie hanno capitale residuo al netto degli eventuali arretrati
inferiore ad Euro 2.500.000;
(p) i crediti derivano da mutui che non sono stati rinegoziati ai
sensi dell'art. 3 della Legge 24 luglio 2008 n. 126 (cd 'Convenzione
ABI - MEF');
(q) i crediti che derivano da mutui erogati anteriormente al 1
gennaio 2016 non sono stati frazionati in lotti;
(r) i crediti derivano da mutui che non stanno beneficiando della
sospensione totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito i)
dell'esercizio di facolta' previste da norme a favore di popolazioni
colpite da calamita' naturali ii) di una concessione di CRF,
ulteriore rispetto a quanto eventualmente previsto dal contratto
dello specifico finanziamento, a seguito di motivazione grave e
documentata;
(s) i crediti derivano da mutui che non stanno beneficiando o che
non hanno beneficiato delle sospensioni dei pagamenti dovuti previste
a sostegno delle famiglie in difficolta' dal Fondo di Solidarieta'
istituito dalla Legge 24 dicembre 2007, n 244 (cd. Fondo Gasparrini);
(t) i crediti derivano da mutui che non sono stati erogati
nell'ambito di finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra
il Cedente o altre banche appartenenti al Gruppo Bancario Intesa
Sanpaolo ed i consorzi di Piccole Medie Imprese (cd "Confidi");
(u) i crediti derivano da mutui che non sono stati erogati
nell'ambito di finanziamenti concessi in base al Decreto 24.06.2013
n. 103 ("Regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al
credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie
o dei nuclei familiari monogenitoriali" di cui all'art. 13, comma 3
bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive
modificazioni);
(v) i crediti derivano da mutui che non sono stati erogati
nell'ambito di finanziamenti concessi in base al Decreto
interministeriale del 31 luglio 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 226
del 22/09/2014) che regola e disciplina il "Fondo di garanzia per i
mutui per la prima casa" di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147,
all'art. 1, comma 48, lettera c), nonche' la cessazione
dell'operativita' del "Fondo di garanzia per l'accesso al credito per
l'acquisto della prima casa da parte di giovani coppie o dei nuclei
familiari monogenitoriali" di cui all'art. 13, comma 3 bis, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni;
(w) i crediti derivano da mutui che non contengono clausole che i)
se rispettate, prevedono per il debitore l'applicazione di condizioni
finanziarie migliorative del mutuo, ovvero ii) se non rispettate,
prevedono il diritto di CRF di risolvere il contratto di mutuo;
(x) i crediti non derivano da mutui che abbiano il piano di
ammortamento a durata variabile in funzione delle dinamiche dei tassi
di interesse e rata costante, anche con eventuale ricalcolo della
stessa;
(y) i crediti non derivano da mutui per i quali il rimborso
dell'intero capitale erogato avviene in unica soluzione alla data di
scadenza del relativo mutuo;
(z) i crediti non derivano da mutui che hanno un piano di
ammortamento di tipo flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle
quote capitale avviene entro talune scadenze prefissate (anziche' in
occasione del pagamento di ciascuna rata contrattualmente prevista
per il pagamento degli interessi), avendo il debitore la facolta' di
decidere la frequenza e l'entita' dei pagamenti in linea capitale,
nel rispetto dell'obbligo di rimborso entro le predette scadenze (i
cosiddetti mutui "Domus flex" o "Domus libero");
(aa) i crediti derivano da mutui che presentano una o due modalita'
di ammortamento purche' in questo secondo caso le modalita' abbiano
entrambe le stesse caratteristiche di seguito indicate, che sono:
i) a tasso fisso, con periodicita' di ammortamento mensile, ovvero
ii) a tasso variabile con periodicita' di ammortamento mensile e
tasso indicizzato a:
A. Euribor 1 mese con base di calcolo 360, rilevato puntualmente il
penultimo o il quartultimo giorno lavorativo del mese precedente a
quello di validita', ovvero a
B. media delle rilevazioni dell'Euribor 1 mese del mese precedente
a quello di validita', con base di calcolo 365 e scadenza rata tra il
sedicesimo e l'ultimo giorno del mese di riferimento, ovvero a
C. media delle rilevazioni dell'Euribor 1 mese del secondo mese
precedente a quello di validita', con base di calcolo 360 e scadenza
rata tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese di riferimento,
ovvero a
D. tasso MRO (Main Refinancing Operations: tasso sulle operazioni
di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea rilevato
puntualmente il penultimo giorno lavorativo del mese precedente a
quello di validita' e scadenza rata tra il primo e il quindicesimo
giorno del mese di riferimento, ovvero
iii) a tasso variabile con periodicita' di ammortamento
trimestrale, con scadenza rata tra il sedicesimo e l'ultimo giorno
dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, tasso indicizzato ad
Euribor 3 mesi con base di calcolo 360, con validita' trimestrale,
rilevato puntualmente il penultimo o il quartultimo giorno lavorativo
del trimestre precedente a quello di validita', ovvero
iv) a tasso variabile con periodicita' di ammortamento semestrale,
con scadenza rata tra il sedicesimo e l'ultimo giorno dei mesi di
giugno e dicembre, tasso indicizzato ad Euribor 6 mesi con base di
calcolo 360, con validita' semestrale, rilevato puntualmente il
penultimo o il quartultimo giorno lavorativo del semestre precedente
a quello di validita';
(bb) i crediti che derivano da mutui a tasso variabile che
prevedono che per tutta la durata del finanziamento il tasso di
interesse non superi una certa soglia (tasso massimo consentito o
cap), hanno:
A. la periodicita' di ammortamento mensile,
B. il tasso indicizzato puntualmente all'Euribor 1 mese con base di
calcolo 360,
C. scadenza rata tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese di
riferimento,
D. la differenza tra il tasso massimo consentito e lo spread
contrattuale (al netto di eventuali deroghe pattuite tra banca e
debitore) compreso tra il 2,095% ed il 2,105%, ovvero tra il 3,395% e
il 3,405% , ovvero tra il 3,595% e il 3,605%;
(cc) i crediti non derivano da mutui a tasso variabile che
prevedono che solo per la prima parte della vita del finanziamento il
tasso di interesse non superi una certa soglia (tasso massimo
consentito o cap);
(dd) i crediti che derivano da mutui che prevedono piu' volte nel
corso della vita del contratto l'opzione di variazione del tipo di
tasso da variabile a fisso o viceversa (cd prodotti 'multi opzione')
ed hanno ancora almeno un'opzione esercitabile presentano:
i) periodicita' di ammortamento mensile
ii) opzione di variazione del tasso ogni 3 o 5 anni
iii) quando a tasso variabile,
I. hanno accertamento rata il primo giorno del mese di riferimento
e sono indicizzati all'Euribor 1 mese base 360 rilevato il penultimo
giorno lavorativo del mese precedente a quello di validita', nel caso
di opzione di variazione tasso esercitabile ogni 3 o 5 anni, ovvero
II hanno accertamento rata l'ultimo giorno del mese di riferimento
ed indicizzazione sulla media delle rilevazioni dell'Euribor 1 mese
base 365 del mese precedente a quello di validita', nel caso di
opzione esercitabile ogni 5 anni;
(ee) i crediti che derivano da mutui che prevedono piu' volte nel
corso della vita del contratto l'opzione di variazione del tipo di
tasso da variabile a fisso o viceversa e non hanno piu' opzioni
esercitabili, sono
i) a tasso fisso, ovvero
ii) a tasso variabile con le caratteristiche di cui al precedente
punto dd)
(ff) i crediti che derivano da mutui che prevedono contrattualmente
negli ultimi quindici anni di vita del mutuo una opzione di
variazione del tipo tasso da variabile a fisso,
i) possono ancora esercitare l'opzione,
ii) hanno periodicita' di ammortamento mensile,
iii) sono a tasso variabile indicizzato alla media delle
rilevazioni dell'Euribor 1 mese del mese precedente a quello di
validita', con base di calcolo 365 e scadenza rata tra il sedicesimo
e l'ultimo giorno del mese di riferimento;
(gg) i crediti non derivano da mutui che prevedono l'opzione di
richiedere l'erogazione di una quota aggiuntiva di finanziamento
entro 12 mesi dalla stipula (cd prodotto 'Mutuo Up');
(2) i crediti derivano da mutui che:
i) alle date del 28 febbraio 2017 e del 31 marzo 2017, se erogati a
partire dal 1 gennaio 2016 e
ii) alle date del 31 gennaio 2017, del 28 febbraio 2017 e del 31
marzo 2017, se erogati tra il 1 gennaio 2006 ed il 31 dicembre 2016
(inclusi),
iii) rispettano i requisiti di "attivita' cedibili" ai sensi
dell'articolo 7-bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e delle norme,
anche regolamentari, ad esso collegate, ed in particolare del D.M. 14
dicembre 2006, n. 310, come vigente alle sopracitate date;
(3) i crediti sono individualmente indicati in un apposito elenco
informatico consultabile a partire dal 31 marzo 2017 su richiesta dei
relativi debitori presso qualsiasi filiale CRF.
Ai sensi della Legge 130, ISP OBG S.r.l. ha incaricato per suo
conto CARISBO, CRV e CRF di procedere, in qualita' di servicer, alla
riscossione dei Crediti ceduti e all'incasso delle somme dovute.
In conseguenza dell'incarico di cui sopra, i debitori ceduti
continueranno a pagare a CARISBO, CRV e CRF ogni somma dovuta, nelle
forme previste dai relativi Mutui Ipotecari o dalla legge o dalle
eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai
debitori ceduti.
ISP OBG S.r.l. ha, inoltre, incaricato Intesa Sanpaolo Group
Services S.c.p.A. e Italfondiario S.p.A., per suo conto e in qualita'
di special servicer, di svolgere l'attivita' di gestione e
amministrazione dei Crediti classificati in sofferenza.
Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali.
Ai sensi e per gli effetti del suddetto Accordo Quadro di Cessione,
la cessione da parte di CARISBO, CRV e CRF di tutte le ragioni di
credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai
finanziamenti a questi concessi, per capitale, interessi e spese,
nonche' dei relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o
personali e quant'altro di ragione (i Crediti Ceduti), comportera'
necessariamente il trasferimento anche dei dati personali -
anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle
evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti, relativi ai
debitori ceduti ed ai rispettivi garanti come periodicamente
aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei
rapporti contrattuali in essere con i debitori ceduti (i Dati
Personali).
Cio' premesso, ISP OBG S.r.l. - tenuta a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (i
Soggetti Interessati) l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo
mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione
dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali, emessa
con provvedimento emanato dalla medesima Autorita' in data 18 gennaio
2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) (il
Provvedimento).
ISP OBG S.r.l. con sede legale in via Monte di Pieta' n. 8, 20121
Milano, rende la presente informativa anche nell'interesse dei
seguenti soggetti che tratteranno i Dati Personali dei Soggetti
Interessati, congiuntamente a ISP OBG S.r.l., per le finalita' di
seguito indicate, quali autonomi titolari: Intesa Sanpaolo S.p.A.,
Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A., CARISBO, CRV, CRF, KPMG
S.p.A., in qualita' di revisore di ISP OBG S.r.l., Italfondiario
S.p.A., Deloitte & Touche S.p.A. in qualita' di asset monitor
(collettivamente i Titolari).
Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato da ogni
Titolare, relativamente allo svolgimento delle sole proprie
attivita', per le seguenti finalita':
- gestione e amministrazione dei Crediti e della relativa
documentazione, compresi i servizi inerenti l'incasso dei Crediti e
la domiciliazione dei relativi pagamenti, gestione dei rapporti con i
Soggetti Interessati, gestione degli inerenti servizi informatici;
- attivita' di recupero dei Crediti;
- revisione contabile e certificazioni di bilancio;
- adempimenti connessi alla gestione amministrativa della Societa'
ivi inclusa la raccolta delle comunicazioni inviate a quest'ultima e
la gestione dei rapporti con qualsiasi ente;
- adempimenti connessi agli obblighi prescritti dalla legge e dalle
autorita' amministrative e/o giudiziarie (ad esempio: identificazione
a fini antiriciclaggio, accertamenti fiscali e tributari), dalla
normativa comunitaria, nonche' dalle disposizioni impartite da Organi
di Vigilanza e Controllo (ad esempio: Centrale Rischi, Sistemi di
informazioni creditizie, Centrale di Allarme Interbancaria).
Il conferimento dei dati personali e' necessario per l'espletamento
delle suddette attivita'.
Il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra
menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei Dati Personali stessi. Vengono, inoltre, utilizzati
sistemi di protezione, costantemente aggiornati e verificati in
termini di affidabilita'.
I Titolari del trattamento, per il perseguimento delle finalita'
sopra indicate, potranno avvalersi di soggetti terzi, operanti anche
all'estero, nell'ambito di:
- servizi bancari, finanziari e assicurativi;
- sistemi di pagamento;
- acquisizione, registrazione e trattamento di dati e documenti
relativi a pagamenti, effetti, assegni o altri titoli;
- etichettatura, trasmissione, imbustamento e trasporto delle
comunicazioni ai Soggetti Interessati;
- archiviazione della documentazione relativa ai rapporti
intercorsi con i Soggetti Interessati;
- gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo
delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
- rilevazione dei rischi finanziari (ad esempio, tramite centrali
rischi private per finalita' di prevenzione e controllo dei rischi di
insolvenza);
- assistenza e consulenza.
I soggetti destinatari dei Dati Personali che non siano stati
designati incaricati ovvero responsabili dai rispettivi Titolari,
utilizzeranno i dati in qualita' di Titolari, effettuando, per le
finalita' sopra indicate, un trattamento autonomo e correlato.
I Titolari designano quali incaricati del trattamento tutti i
lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che
svolgono mansioni che comportano il trattamento dei Dati Personali
relativi all'operazione.
Resta inteso che non verranno trattati dati "sensibili". Sono
considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di
salute, alle opinioni politiche, all'adesione a sindacati ed alle
convinzioni religiose dei Soggetti Interessati (art. 4, comma 1
lettera d, del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali).
Si informa, infine, che l'articolo 7 del Codice in Materia di
Protezione dei Dati Personali attribuisce ai Soggetti Interessati
specifici diritti. In particolare, ciascun Soggetto Interessato puo'
ottenere dal responsabile o da ciascun Titolare la conferma
dell'esistenza o meno di propri dati personali, le indicazioni circa
l'origine, le finalita' e le modalita' del trattamento, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge nonche' l'aggiornamento, la
rettifica o, se vi e' interesse, l'integrazione dei dati. Ciascun
Soggetto Interessato ha, inoltre, diritto di opporsi, in tutto o in
parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta.
Le richieste relative all'esercizio di tali diritti ovvero alla
conoscenza dei soggetti che operano in qualita' di responsabili per
conto dei Titolari potranno essere avanzate, anche mediante lettera
raccomandata, fax o posta elettronica a:
- ISP OBG S.r.l., Via Monte di Pieta' n. 8 20121 Milano;
- Intesa Sanpaolo S.p.A., Tutela Aziendale, Privacy, Piazza San
Carlo n. 156, 10121 Torino, casella di posta elettronica:
privacy@intesasanpaolo.com;
- Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A., presso Intesa Sanpaolo
S.p.A. - Tutela Aziendale - Privacy, Piazza San Carlo 156, 10121
Torino, casella di posta elettronica: privacy@intesasanpaolo.com;
- Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A., presso Intesa Sanpaolo
S.p.A. - Tutela Aziendale - Privacy, Piazza San Carlo n. 156, 10121
Torino, casella di posta elettronica: privacy@intesasanpaolo.com;
- Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., presso Intesa Sanpaolo
S.p.A. - Tutela Aziendale - Privacy, Piazza San Carlo n. 156, 10121
Torino, casella di posta elettronica: privacy@intesasanpaolo.com;
- Banca CR Firenze S.p.A., presso Intesa Sanpaolo S.p.A. - Tutela
Aziendale - Privacy, Piazza San Carlo n. 156, 10121 Torino, casella
di posta elettronica: privacy@intesasanpaolo.com;
- KPMG S.p.A., Via Vittor Pisani 25, 20124 Milano;
- Italfondiario S.p.A., Servizio Privacy, Via M. Carucci n. 131,
00143 Roma, casella di posta elettronica: privacy@italfondiario.com;
- Deloitte & Touche S.p.A., Via Tortona n. 25, 20144 Milano.
Milano, 31 marzo 2017
Isp Obg S.r.l. - Il presidente del consiglio di amministrazione
Paola Fandella
TX17AAB3764