ISP OBG S.R.L.

Appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e soggetta
all'attivita' di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo

Sede legale: via Monte di Pieta' n. 8 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 05936010965

CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A.

Iscritta, ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico Bancario, al n. 5466
dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia e appartenente al
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e soggetta all'attivita' di direzione
e coordinamento di Intesa Sanpaolo


Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo
Nazionale di Garanzia

Sede legale: via Farini 22 - 40124 Bologna
Registro delle imprese: Bologna 02089911206
Partita IVA: 02089911206

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.

Iscritta, ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico Bancario, al n. 5464
dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia e appartenente al
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e soggetta all'attivita' di direzione
e coordinamento di Intesa Sanpaolo


Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo
Nazionale di Garanzia

Sede legale: corso Garibaldi, 22/26 - 35122 Padova
Registro delle imprese: Padova 02089931204
Partita IVA: 03591520287

BANCA CR FIRENZE S.P.A.

Iscritta, ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico Bancario, al n. 5120
dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia e appartenente al
Gruppo Intesa Sanpaolo


Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo
Nazionale di Garanzia

Sede legale: via Carlo Magno, 7 - 50127 Firenze
Registro delle imprese: Firenze 04385190485
Partita IVA: 04385190485

(GU Parte Seconda n.42 del 8-4-2017)

 
Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge n. 130  del  30  aprile
1999, come di volta in volta  modificata  e/o  integrata,  (la  Legge
130), dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993,  come
di volta in volta modificato e/o integrato (il Testo Unico  Bancario)
e Informativa ai sensi dell'articolo 13 del  Decreto  Legislativo  30
giugno 2003, n. 196 (come di volta in volta modificato e/o integrato,
       il Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali) 
 

  ISP  OBG  S.r.l.  comunica  che,  nel  contesto  del  programma  di
emissione di obbligazioni bancarie garantite  dalla  stessa  ISP  OBG
S.r.l. (il Programma), in data 31 maggio 2012 ha concluso con  Intesa
Sanpaolo S.p.A. (Intesa Sanpaolo) e Banco di Napoli S.p.A. (Banco  di
Napoli) un accordo quadro di cessione ai  sensi  e  per  gli  effetti
della  Legge  130  e  dell'articolo  58  del  Testo  Unico   Bancario
(l'Accordo  Quadro  di   Cessione).   Ai   sensi   delle   previsioni
dell'Accordo  Quadro  di  Cessione  potranno  aderire  al   contratto
ulteriori banche del  Gruppo  Bancario  Intesa  Sanpaolo  (i  Cedenti
Aggiuntivi). 
  Si rende noto che Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. (CRV), Cassa
di Risparmio in Bologna S.p.A. (CARISBO) e Banca  CR  Firenze  S.p.A.
(CRF) hanno aderito, rispettivamente in data  28  novembre  2012,  26
maggio 2014 e 19 maggio  2015,  all'Accordo  Quadro  di  Cessione  in
qualita' di Cedenti Aggiuntivi. 
  In virtu' di tale  Accordo  Quadro  di  Cessione,  Intesa  Sanpaolo
S.p.A. e/o Banco di Napoli S.p.A. e/o i Cedenti  Aggiuntivi  potranno
cedere e ISP OBG S.r.l. dovra' acquistare  pro  soluto  e  in  blocco
dagli stessi, secondo un programma di cessioni da effettuarsi secondo
i termini e le condizioni ivi  specificate,  periodicamente,  ogni  e
qualsiasi credito pecuniario derivante da: (i) mutui ipotecari aventi
le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) e b)  del
Decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  n.  310  del  14
dicembre  2006  (il  Decreto  MEF)  (i  Mutui  Ipotecari),  e/o  (ii)
contratti di finanziamento o altri accordi aventi le  caratteristiche
di cui all'articolo 2, comma 1 lett.  c),  del  Decreto  del  MEF  (i
Finanziamenti Pubblici), e/o (iii) titoli aventi  le  caratteristiche
di cui all'articolo 2, comma 1, lett.  c)  del  Decreto  del  MEF  (i
Titoli Pubblici, e  congiuntamente  ai  Finanziamenti  Pubblici,  gli
Attivi Pubblici) (i Crediti). 
  Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato,  si  comunica
che, in data 31 marzo 2017, ISP OBG S.r.l. ha acquistato pro soluto e
in blocco da CARISBO, CRV e CRF tutti i Crediti derivanti  dai  Mutui
Ipotecari, che, alle date di seguito indicate, rispettavano i criteri
cumulativi comuni e specifici di seguito indicati. 
  Criteri comuni 
  Alle date del 31 gennaio 2017, 28 febbraio 2017 e  31  marzo  2017,
per i mutui erogati antecedentemente il 1 gennaio 2016, e  alle  date
del 28 febbraio 2017 e 31 marzo 2017, per i mutui erogati  a  partire
dal 1 gennaio 2016, limitatamente ai criteri a) e b) dei punti  1)  e
2) e  alla  data  del  17  febbraio  2017  limitatamente  ai  criteri
rimanenti, i Crediti ceduti da CARISBO,  CRV  e  CRF  rispettavano  i
criteri comuni  applicabili  a  tutti  gli  attivi  ceduti  ai  sensi
dell'Accordo Quadro di Cessione, pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale
Parte Seconda n. 144 dell'11 dicembre 2012, pagine 2 - 4  (i  Criteri
Comuni). 
  Criteri specifici del portafoglio ceduto da Cassa di  Risparmio  in
Bologna S.p.A. 
  Saranno oggetto di cessione da CARISBO ad ISP OBG  S.r.l.  tutti  i
crediti (per capitale, interessi, anche di mora o differiti, maturati
e maturandi a far tempo  dalla  data  del  27  marzo  2017  (Data  di
Efficacia Economica)  inclusa,  accessori,  spese,  ulteriori  danni,
indennizzi e quant'altro)  derivanti  da  finanziamenti  concessi  in
forza di contratti di mutuo ipotecario che  rispettavano  i  seguenti
Criteri Specifici: 
  (1) alla data del 17 febbraio 2017 rispettavano i seguenti criteri: 
  (a) ciascun credito rappresenta la totalita' dei crediti  pecuniari
vantati dal cedente in base al relativo contratto di mutuo o, in caso
di frazionamento mediante accollo, la totalita' dei  crediti  vantati
da CARISBO in relazione al singolo lotto frazionato; 
  (b) i crediti derivano da contratti di  mutuo  radicati  presso  le
filiali CARISBO e originati da: (1) Cassa  di  Risparmio  in  Bologna
S.p.A.; (2) le filali di Sanpaolo IMI S.p.A.  (che  in  seguito  alla
fusione con Banca  Intesa  S.p.A.,  ha  successivamente  cambiato  la
propria denominazione in Intesa Sanpaolo S.p.A. ,"Intesa Sanpaolo", a
far data dal 1 gennaio 2007) che sono state conferite a CARISBO a far
data dal 15 novembre 2004; (3) le filali di Intesa Sanpaolo che  sono
state conferite a CARISBO a far data dal 23  febbraio  2009;  (4)  le
filiali di Banca CR Firenze S.p.A. trasferite a CARISBO a seguito  di
scissione parziale di ramo d'azienda a far data dal 12 novembre 2012;
(5) le filali di Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (oggi Cassa di
Risparmio  del  Veneto  S.p.A.)  trasferite  CARISBO  a  seguito   di
scissione parziale di ramo d'azienda a far data dal 29 maggio 2006; 
  (c) derivano da contratti  di  mutuo  che  non  sono  garantiti  da
fideiussioni di tipo 'omnibus' volte a  garantire  anche  ogni  altro
credito vantato da CARISBO nei confronti del relativo debitore; 
  (d) i  debitori  dei  relativi  crediti  sono  i)  persone  fisiche
appartenenti  alle  categorie  famiglie   consumatrici   o   famiglie
produttrici (anche in forma di societa' semplice, societa' di fatto o
impresa  individuale)  residenti  in  Italia,  ii)  imprese  private,
variamente configurate,  costituite  ed  aventi  sede  principale  in
Italia, cosi' come risultante dalle informazioni  disponibili  per  i
debitori presso qualsiasi filiale di CARISBO; 
  (e)  i  crediti  non  sono  in  capo  a  soggetti  classificati  in
sofferenza od inadempienza probabile, nelle definizioni di  cui  alle
istruzioni di Vigilanza della  Banca  d'Italia,  come  risulta  dalle
informazioni disponibili presso qualsiasi filiale di CARISBO; 
  (f) i crediti derivano da mutui i quali non presentano un ammontare
dovuto e non pagato a qualunque titolo  (ivi  compresi  interessi  di
mora ed eventuali spese) dal debitore i) perdurante  da  piu'  di  30
giorni per i mutui aventi  periodicita'  di  pagamento  rata  mensile
ovvero ii) di qualunque ammontare per i mutui aventi periodicita'  di
pagamento  rata  trimestrale  o  semestrale,  secondo  le  risultanze
contabili di CARISBO; 
  (g) i crediti derivano da contratti di mutuo  che  non  sono  stati
stipulati  nell'ambito  di  convenzioni  con  soggetti  pubblici  e/o
privati o con enti nazionali e/o sovranazionali in virtu' delle quali
la  banca  erogatrice  ha  finanziato  l'erogazione   dei   mutui   a
particolari categorie di debitori o a tassi particolari; 
  (h) i crediti derivano da mutui i cui debitori non sono  dipendenti
di societa' appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo,  ne'  di
societa' che beneficiano delle  medesime  agevolazioni  a  fronte  di
specifiche convenzioni, ne' appartengono al personale  in  quiescenza
od esodato ne' sono in cointestazione con gli stessi; 
  (i) i crediti non sono in capo a debitori  che  alla  data  del  22
giugno 2011 erano dipendenti  di  Findomestic  Gruppo,  ne'  sono  in
cointestazione con gli stessi; 
  (j) i crediti non derivano da operazioni di finanziamento in pool; 
  (k) i crediti derivano da mutui erogati dal 1 gennaio  2005  al  31
dicembre 2016 inclusi; 
  (l)  i  crediti  derivano  da  mutui  con  fine  del   periodo   di
ammortamento successivo al 31 dicembre 2017; 
  (m) i crediti derivano da mutui il cui capitale  residuo  al  netto
degli eventuali arretrati sia superiore ad Euro 10.000; 
  (n) i crediti in  capo  a  debitori  non  appartenenti  al  settore
famiglie hanno capitale residuo al netto  degli  eventuali  arretrati
inferiore ad Euro 2.500.000; 
  (o) i crediti derivano da mutui che non sono stati  rinegoziati  ai
sensi dell'art. 3 della Legge 24 luglio 2008 n. 126 (cd  'Convenzione
ABI - MEF'); 
  (p) i crediti che derivano da mutui erogati  prima  del  1  gennaio
2016 non sono stati frazionati in lotti; 
  (q) i crediti derivano da mutui che non stanno  beneficiando  della
sospensione totale o parziale  dei  pagamenti  dovuti  a  seguito  i)
dell'esercizio di facolta' previste da norme a favore di  popolazioni
colpite da calamita' naturali  ii)  di  una  concessione  di  CARISBO
ulteriore rispetto  a  quanto  eventualmente  previsto  dal  disposto
contrattuale dello specifico finanziamento a seguito  di  motivazione
grave e documentata; 
  (r) i crediti derivano da mutui che non stanno beneficiando  o  che
non hanno beneficiato delle sospensioni dei pagamenti dovuti previste
a sostegno delle famiglie in difficolta' dal  Fondo  di  Solidarieta'
istituito dalla Legge 24 dicembre 2007, n 244 (cd. Fondo Gasparrini); 
  (s) i  crediti  derivano  da  mutui  che  non  sono  stati  erogati
nell'ambito di finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra
il Cedente o altre banche  appartenenti  al  Gruppo  Bancario  Intesa
Sanpaolo e i consorzi di Piccole Medie Imprese (cd "Confidi"); 
  (t) i  crediti  derivano  da  mutui  che  non  sono  stati  erogati
nell'ambito di finanziamenti concessi in base al  Decreto  24.06.2013
n. 103 ("Regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al
credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie
o dei nuclei familiari monogenitoriali" di cui all'art. 13,  comma  3
bis,  del  decreto  legge  25  giugno  2008,  n.  112  e   successive
modificazioni); 
  (u) i  crediti  derivano  da  mutui  che  non  sono  stati  erogati
nell'ambito  di   finanziamenti   concessi   in   base   al   Decreto
interministeriale del 31 luglio 2014 (pubblicato sulla  G.U.  n.  226
del 22/09/2014) che regola e disciplina il "Fondo di garanzia  per  i
mutui per la prima casa" di cui alla legge 27 dicembre 2013, n.  147,
all'art.  1,  comma   48,   lettera   c),   nonche'   la   cessazione
dell'operativita' del "Fondo di garanzia per l'accesso al credito per
l'acquisto della prima casa da parte di giovani coppie o  dei  nuclei
familiari monogenitoriali" di cui  all'art.  13,  comma  3  bis,  del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni; 
  (v) i crediti derivano da mutui che non contengono clausole che  i)
se rispettate, prevedono per il debitore l'applicazione di condizioni
finanziarie migliorative del mutuo, ovvero  ii)  se  non  rispettate,
prevedono il diritto di CARISBO di risolvere il contratto di mutuo; 
  (w) i crediti non  derivano  da  mutui  che  abbiano  il  piano  di
ammortamento a durata variabile,  in  funzione  delle  dinamiche  dei
tassi di interesse, e rata costante, anche  con  eventuale  ricalcolo
della stessa; 
  (x) i crediti non  derivano  da  mutui  per  i  quali  il  rimborso
dell'intero capitale erogato avviene in unica soluzione alla data  di
scadenza del relativo mutuo; 
  (y) i  crediti  non  derivano  da  mutui  che  hanno  un  piano  di
ammortamento di tipo flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle
quote capitale avviene entro talune scadenze prefissate (anziche'  in
occasione del pagamento di ciascuna  rata  contrattualmente  prevista
per il pagamento degli interessi), avendo il debitore la facolta'  di
decidere la frequenza e l'entita' dei pagamenti  in  linea  capitale,
nel rispetto dell'obbligo di rimborso entro le predette  scadenze  (i
cosiddetti mutui "Domus flex" o "Domus libero"); 
  (z) i crediti derivano da mutui che presentano una o due  modalita'
di ammortamento purche' in questo secondo caso le  modalita'  abbiano
entrambe le stesse caratteristiche di seguito indicate e sono: 
  (i) a tasso fisso, con periodicita' di ammortamento mensile, ovvero 
  (ii) a tasso variabile con periodicita' di ammortamento  mensile  e
tasso indicizzato a: 
  A. Euribor 1 mese con base di calcolo 360, rilevato puntualmente il
penultimo  giorno  lavorativo  del  mese  precedente  a   quello   di
validita', ovvero a 
  B. Euribor 3 mesi con base di calcolo 360, rilevato puntualmente il
penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di validita'
e con accertamento rata nei primi 15 giorni del mese di  riferimento,
ovvero a 
  C.  Euribor  6  mesi  con  base  di  calcolo  360,  con   validita'
semestrale, rilevato puntualmente il  quartultimo  giorno  lavorativo
dei mesi di  giugno  e  dicembre  e  con  accertamento  rata  tra  il
sedicesimo e l'ultimo giorno del mese di riferimento, ovvero a 
  D. media delle rilevazioni dell'Euribor 1 mese del mese  precedente
a quello di validita', con base di calcolo 365 e scadenza rata tra il
sedicesimo e l'ultimo giorno del mese di riferimento, ovvero 
  E. a tasso MRO (Main Refinancing Operations: tasso sulle operazioni
di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea)  rilevato
puntualmente il penultimo giorno lavorativo  del  mese  precedente  a
quello di validita', ovvero 
  (iii) a tasso variabile con periodicita' di ammortamento semestrale
e tasso indicizzato ad Euribor 6 mesi con base di  calcolo  360,  con
validita'  semestrale,  rilevato  puntualmente  il  penultimo  o   il
quartultimo giorno lavorativo dei mesi di giugno e dicembre; 
  (aa) i crediti a tasso variabile che prevedono  che  per  tutta  la
durata del finanziamento il tasso di interesse non superi  una  certa
soglia (tasso massimo consentito o cap) hanno: 
  i) la periodicita' di ammortamento mensile, 
  ii) il tasso indicizzato puntualmente a all'Euribor 1 mese con base
di calcolo 360 
  iii) scadenza rata tra il primo ed il quindicesimo giorno del  mese
di riferimento, 
  iv) la differenza tra il  tasso  massimo  consentito  e  lo  spread
contrattuale (al netto di eventuali  deroghe  pattuite  tra  banca  e
debitore) compreso tra il 3.395% ed il 3.405% , ovvero tra il  3.595%
e il 3.605%, ovvero tra il 3,695% e il 3,705%; 
  (bb) i  crediti  non  derivano  da  mutui  a  tasso  variabile  che
prevedono che solo per la prima parte della vita del finanziamento il
tasso di  interesse  non  superi  una  certa  soglia  (tasso  massimo
consentito o cap); 
  (cc) i crediti che derivano da mutui che prevedono piu'  volte  nel
corso della vita del contratto l'opzione di variazione  del  tipo  di
tasso da variabile a fisso o viceversa (cd prodotti 'multi  opzione')
presentano: 
  i) periodicita' di ammortamento mensile con scadenza rata il  primo
giorno del mese di riferimento, 
  ii) opzione di variazione del tasso ogni 3 o 5 anni, 
  iii) quando a tasso variabile sono indicizzati all'Euribor  1  mese
con base di calcolo 360, rilevato il penultimo giorno lavorativo  del
mese precedente a quello di validita'; 
  (dd) i crediti che derivano da mutui che prevedono una  sola  volta
nel corso del rapporto la variazione (contrattuale od opzionale)  del
tipo di tasso da variabile a fisso o  viceversa  (cd  prodotti  'mono
opzione'), rispettano le caratteristiche di cui al punto z); 
  (ee) i crediti non derivano da mutui  che  prevedono  l'opzione  di
richiedere l'erogazione di  una  quota  aggiuntiva  di  finanziamento
entro 12 mesi dalla stipula (cd prodotto 'Mutuo Up'); 
  (2) i crediti derivano da mutui che 
  i) alle date del 28 febbraio 2017 e del 31 marzo 2017, se erogati a
partire dal 1 gennaio 2016 e 
  ii) alle date del 31 gennaio 2017, del 28 febbraio 2017  e  del  31
marzo 2017, se erogati  dal  1  gennaio  2005  al  31  dicembre  2016
inclusi, 
  rispettano  i  requisiti   di   "attivita'   cedibili"   ai   sensi
dell'articolo 7-bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e delle norme,
anche regolamentari, ad esso collegate, ed in particolare del D.M. 14
dicembre 2006, n. 310, come vigente alle sopracitate date; 
  (3) i crediti sono individualmente indicati in un  apposito  elenco
informatico consultabile a partire dal 31 marzo 2017 su richiesta dei
relativi debitori presso qualsiasi filiale CARISBO. 
  Criteri specifici del portafoglio ceduto da Cassa di Risparmio  del
Veneto S.P.A. 
  Saranno oggetto di cessione da  CRV  ad  ISP  OBG  S.r.l.  tutti  i
crediti (per capitale, interessi, anche di mora o differiti, maturati
e maturandi a far tempo  dalla  data  del  27  marzo  2017  (Data  di
Efficacia Economica)  inclusa,  accessori,  spese,  ulteriori  danni,
indennizzi e quant'altro)  derivanti  da  finanziamenti  concessi  in
forza di contratti di mutuo ipotecario che  rispettavano  i  seguenti
Criteri Specifici: 
  (1) Alla data del 17 febbraio 2017 rispettavano i seguenti criteri: 
  (a) ciascun credito rappresenta la totalita' dei crediti  pecuniari
vantati dal Cedente in base al relativo contratto di mutuo o, in caso
di frazionamento mediante accollo, la totalita' dei  crediti  vantati
da CRV in relazione al singolo lotto frazionato; 
  (b) i crediti derivano da contratti di  mutuo  radicati  presso  le
filiali di CRV ed originati da: (1) Cassa di Risparmio  di  Padova  e
Rovigo S.p.A.  ("Cariparo")  che  ha  successivamente  modificato  la
propria denominazione in Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.  a  far
data dal 29 settembre 2008; (2) Cassa di Risparmio del  Veneto  S.p.A
(3) Sanpaolo IMI che, in seguito alla fusione con Intesa  S.p.A.,  ha
successivamente cambiato la propria denominazione in Intesa  Sanpaolo
S.p.A. ("Intesa Sanpaolo") a far data dal  1  gennaio  2007;  (4)  le
filiali di Intesa Sanpaolo che sono state conferite a  Cariparo,  che
ha contestualmente cambiato la  propria  denominazione  in  Cassa  di
Risparmio del Veneto S.p.A., a far data dal 29 settembre 2008; (5) le
filiali di Banca CR Firenze  S.p.A.  che  sono  state  cedute  a  CRV
nell'ambito di una scissione di ramo d'azienda, a  far  data  dal  12
novembre 2012; 
  (c) derivano da contratti  di  mutuo  che  non  sono  garantiti  da
fideiussioni di tipo 'omnibus', volte a garantire  anche  ogni  altro
credito vantato da CRV nei confronti del relativo debitore; 
  (d) i  debitori  dei  relativi  crediti  sono  i)  persone  fisiche
appartenenti  alle  categorie  famiglie   consumatrici   o   famiglie
produttrici (anche in forma di societa' semplice, societa' di fatto o
impresa  individuale),  residenti  in  Italia,  oppure  ii)   imprese
private, variamente configurate, costituite ed aventi sede principale
in Italia, cosi' come risultante dalle informazioni disponibili per i
debitori presso qualsiasi filiale di CRV; 
  (e) i crediti sono in capo a soggetti che non sono classificati  in
sofferenza od inadempienza probabile, nelle definizioni di  cui  alle
istruzioni di Vigilanza  della  Banca  d'Italia  come  risulta  dalle
informazioni disponibili presso qualsiasi filiale di CRV; 
  (f) i crediti derivano da mutui i quali non presentano un ammontare
arretrato dovuto e  non  pagato  a  qualunque  titolo  (ivi  compresi
interessi di mora ed eventuali spese) dal debitore i)  perdurante  da
piu' di 30 giorni per i mutui aventi periodicita' di  pagamento  rata
mensile,  ovvero  ii)  di  alcun  ammontare  per   i   mutui   aventi
periodicita' di pagamento rata trimestrale o  semestrale  secondo  le
risultanze contabili di CRV; 
  (g) i crediti derivano da contratti di mutuo  che  non  sono  stati
stipulati  nell'ambito  di  convenzioni  con  soggetti  pubblici  e/o
privati o con enti nazionali e/o sovranazionali in virtu' delle quali
la  banca  erogatrice  ha  finanziato  l'erogazione   dei   mutui   a
particolari categorie di debitori o a tassi particolari; 
  (h) i crediti derivano da mutui i cui debitori non sono  dipendenti
di societa' appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo,  ne'  di
societa' che beneficiano delle  medesime  agevolazioni  a  fronte  di
specifiche convenzioni, ne' appartengono al personale  in  quiescenza
od esodato ne' sono in cointestazione con gli stessi; 
  (i) i crediti non derivano da operazioni di finanziamento in pool; 
  (j) i crediti derivano da mutui erogati tra il 1 gennaio 2005 ed il
31 dicembre 2016 (inclusi); 
  (k)  i  crediti  derivano  da  mutui  con  fine  del   periodo   di
ammortamento successiva al 31 dicembre 2017; 
  (l)  i  crediti  derivano  da  mutui  che  prevedono  che  l'inizio
dell'ammortamento sia anteriore al 1 luglio 2017; 
  (m) i crediti hanno  capitale  residuo  al  netto  degli  eventuali
arretrati superiore ad Euro 10.000; 
  (n) i crediti in  capo  a  debitori  non  appartenenti  al  settore
famiglie hanno capitale residuo al netto  degli  eventuali  arretrati
inferiore ad Euro 2.500.000; 
  (o) i crediti derivano da mutui che non sono stati  rinegoziati  ai
sensi dell'art. 3 della Legge 24 luglio 2008 n. 126 (cd  'Convenzione
ABI - MEF'); 
  (p) i crediti che derivano da mutui erogati  prima  del  1  gennaio
2016 non sono stati frazionati in lotti; 
  (q) i crediti derivano da mutui che non stanno  beneficiando  della
sospensione totale o parziale  dei  pagamenti  dovuti  a  seguito  i)
dell'esercizio di facolta' previste da norme a favore di  popolazioni
colpite da  calamita'  naturali,  ii)  di  una  concessione  di  CRV,
ulteriore rispetto a  quanto  eventualmente  previsto  dal  contratto
dello specifico finanziamento,  a  seguito  di  motivazione  grave  e
documentata; 
  (r) i crediti derivano da mutui che non stanno beneficiando  o  che
non hanno beneficiato delle sospensioni dei pagamenti dovuti previste
a sostegno delle famiglie in difficolta' dal  Fondo  di  Solidarieta'
istituito dalla Legge 24 dicembre 2007, n 244 (cd. Fondo Gasparrini); 
  (s) i  crediti  derivano  da  mutui  che  non  sono  stati  erogati
nell'ambito di finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra
il Cedente o altre banche  appartenenti  al  Gruppo  Bancario  Intesa
Sanpaolo e i consorzi di Piccole Medie Imprese (cd "Confidi"); 
  (t) i  crediti  derivano  da  mutui  che  non  sono  stati  erogati
nell'ambito di finanziamenti concessi in base al  Decreto  24.06.2013
n. 103 ("Regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al
credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie
o dei nuclei familiari monogenitoriali" di cui all'art. 13,  comma  3
bis,  del  decreto  legge  25  giugno  2008,  n.  112  e   successive
modificazioni); 
  (u) i  crediti  derivano  da  mutui  che  non  sono  stati  erogati
nell'ambito  di   finanziamenti   concessi   in   base   al   Decreto
interministeriale del 31 luglio 2014 (pubblicato sulla  G.U.  n.  226
del 22/09/2014) che regola e disciplina il "Fondo di garanzia  per  i
mutui per la prima casa" di cui alla legge 27 dicembre 2013, n.  147,
all'art.  1,  comma   48,   lettera   c),   nonche'   la   cessazione
dell'operativita' del "Fondo di garanzia per l'accesso al credito per
l'acquisto della prima casa da parte di giovani coppie o  dei  nuclei
familiari monogenitoriali" di cui  all'art.  13,  comma  3  bis,  del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni; 
  (v) i crediti derivano da mutui che  non  contengono  clausole  che
automaticamente  i)  se  rispettate,  prevedono   per   il   debitore
l'applicazione  al  mutuo  di  condizioni  finanziarie  migliorative,
ovvero ii)  se  non  rispettate,  prevedono  il  diritto  di  CRV  di
risolvere il contratto di mutuo; 
  (w) i  crediti  derivano  da  mutui  che  non  sono  stati  erogati
nell'ambito  di  finanziamenti  concessi  a  valere  sul   "Programma
regionale  per  l'edilizia  residenziale  pubblica  2007-2009"  della
Regione Veneto, approvato dal Consiglio Regionale  con  Provvedimento
28 ottobre 2008, n. 72 
  (x) i crediti derivano da mutui che presentano una o due  modalita'
di ammortamento purche' in questo secondo caso le  modalita'  abbiano
entrambe le stesse caratteristiche di seguito indicate, che sono: 
  i) a tasso fisso, con periodicita' di ammortamento mensile, ovvero 
  ii) a tasso variabile, periodicita' di ammortamento mensile e tasso
indicizzato puntualmente a: 
  A. Euribor 1 mese su base 360 rilevato  puntualmente  il  penultimo
giorno lavorativo del mese precedente a quello di validita', ovvero a 
  B. Euribor 3 mesi su base 360 rilevato  puntualmente  il  penultimo
giorno lavorativo del mese  precedente  a  quello  di  validita'  con
scadenza rata tra il primo ed il  quindicesimo  giorno  del  mese  di
riferimento, ovvero a 
  C. Euribor 6 mesi con base di calcolo 360, rilevato puntualmente il
quartultimo giorno lavorativo dei  mesi  di  giugno  e  dicembre  con
scadenza rata tra  il  sedicesimo  e  l'ultimo  giorno  del  mese  di
riferimento, ovvero a 
  D. tasso MRO (Main Refinancing Operations: tasso  sulle  operazioni
di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea)  rilevato
puntualmente il penultimo giorno lavorativo  del  mese  precedente  a
quello di validita' ed  hanno  scadenza  rata  tra  il  primo  ed  il
quindicesimo giorno del mese di riferimento, ovvero 
  iii) a tasso variabile con periodicita' di ammortamento semestrale,
con scadenza rata tra il sedicesimo e l'ultimo  giorno  del  mese  di
giugno e dicembre e tasso indicizzato all'Euribor 6 mesi con base  di
calcolo 360,  con  validita'  semestrale,  rilevato  puntualmente  il
penultimo o il quartultimo giorno lavorativo dei  mesi  di  giugno  e
dicembre; 
  (y) i crediti che derivano da mutui che prevedono  piu'  volte  nel
corso della vita del contratto l'opzione di variazione  del  tipo  di
tasso da variabile a fisso o viceversa (cd prodotti 'multi  opzione')
presentano: 
  i) periodicita' di ammortamento mensile con scadenza rata il  primo
giorno del mese di riferimento; 
  ii) opzione di variazione del tasso ogni 3 o 5 anni; 
  iii) quando a tasso variabile sono indicizzati all'Euribor  1  mese
con base di calcolo 360, rilevato il penultimo giorno lavorativo  del
mese precedente a quello di validita'; 
  (z) qualora i crediti derivino da  mutui  che  prevedono  una  sola
volta nel corso della vita del contratto la variazione  (contrattuale
o opzionale) del tipo di tasso da fisso a variabile, tale  variazione
sia gia' avvenuta; 
  (aa) i crediti a tasso variabile che prevedono  che  per  tutta  la
durata del finanziamento il tasso di interesse non superi  una  certa
soglia (tasso massimo consentito o cap), hanno: 
  i) la periodicita' di ammortamento mensile, 
  ii) il tasso indicizzato puntualmente a all'Euribor 1 mese con base
di calcolo 360, 
  iii) scadenza rata tra il primo ed il quindicesimo giorno del  mese
di riferimento, 
  iv) la differenza tra il  tasso  massimo  consentito  e  lo  spread
contrattuale (al netto di eventuali  deroghe  pattuite  tra  banca  e
debitore) compreso tra il 2,095% ed il 2,105%, ovvero tra il 3,395% e
il 3,405%, ovvero tra il 3,595% e il 3,605%; 
  (bb) i  crediti  non  derivano  da  mutui  a  tasso  variabile  che
prevedono che solo per la prima parte della vita del finanziamento il
tasso di  interesse  non  superi  una  certa  soglia  (tasso  massimo
consentito o cap); 
  (cc) i crediti non derivano da mutui con piano  di  ammortamento  a
durata variabile in funzione delle dinamiche dei tassi di interesse e
rata costante, anche con eventuale ricalcolo della stessa; 
  (dd) i crediti non derivano  da  mutui  per  i  quali  il  rimborso
dell'intero capitale erogato avviene in unica soluzione alla data  di
scadenza del relativo mutuo; 
  (ee) i crediti non derivano da mutui  che  prevedono  l'opzione  di
richiedere l'erogazione di  una  quota  aggiuntiva  di  finanziamento
entro 12 mesi dalla stipula (cd prodotto 'Mutuo Up'); 
  (ff) i crediti  non  derivano  da  mutui  che  hanno  un  piano  di
ammortamento di tipo flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle
quote  capitale  deve  avvenire  entro  talune  scadenze   prefissate
(anziche'   in   occasione   del   pagamento   di    ciascuna    rata
contrattualmente prevista per il pagamento degli  interessi),  avendo
il debitore la facolta' di decidere  la  frequenza  e  l'entita'  dei
pagamenti in linea capitale, nel rispetto  dell'obbligo  di  rimborso
entro le predette scadenze (i cosiddetti mutui "Domus flex" o  "Domus
libero"); 
  (2) i crediti derivano da mutui che 
  i) alle date del 28 febbraio 2017 e del 31 marzo 2017, se erogati a
partire dal 1 gennaio 2016, e 
  ii) alle date del 31 gennaio 2017, del 28 febbraio 2017  e  del  31
marzo 2017, se erogati tra il 1 gennaio 2005 ed il 31  dicembre  2016
(inclusi) 
  rispettano  i  requisiti   di   "attivita'   cedibili"   ai   sensi
dell'articolo 7-bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e delle norme,
anche regolamentari, ad esso collegate, ed in particolare del D.M. 14
dicembre 2006, n. 310, come vigente alle sopracitate date; 
  (3) i crediti sono individualmente indicati in un  apposito  elenco
informatico consultabile a partire dal 31 marzo 2017 su richiesta dei
relativi debitori presso qualsiasi filiale CRV. 
  CRITERI SPECIFICI DEL PORTAFOGLIO CEDUTO DA BANCA CR FIRENZE S.P.A. 
  Saranno oggetto di cessione da  CRF  ad  ISP  OBG  S.r.l.  tutti  i
crediti (per capitale, interessi, anche di mora o differiti, maturati
e maturandi a far tempo  dalla  data  del  27  marzo  2017  (Data  di
Efficacia Economica)  inclusa,  accessori,  spese,  ulteriori  danni,
indennizzi e quant'altro)  derivanti  da  finanziamenti  concessi  in
forza di contratti di mutuo ipotecario che  rispettavano  i  seguenti
Criteri Specifici: 
  (1) alla data del 17 febbraio 2017 rispettavano i seguenti criteri: 
  (a) ciascun credito rappresenta la totalita' dei crediti  pecuniari
vantati dal Cedente in base al relativo contratto di mutuo o, in caso
di frazionamento mediante accollo, la totalita' dei  crediti  vantati
da CRF in relazione al singolo lotto frazionato; 
  (b) i crediti derivano da contratti di  mutuo  radicati  presso  le
filiali di CRF e originati da:  (1)  Banca  CR  Firenze  S.p.A.;  (2)
Sanpaolo IMI S.p.A. che, in seguito alla  fusione  con  Banca  Intesa
S.p.A., ha  successivamente  cambiato  la  propria  denominazione  in
Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa Sanpaolo") a far data dal  1  gennaio
2007; (3) le filiali di Intesa Sanpaolo che sono state  trasferite  a
CRF a far data dall' 8 ottobre 2012; 
  (c) derivano da contratti  di  mutuo  che  non  sono  garantiti  da
fideiussioni di tipo 'omnibus' volte a  garantire  anche  ogni  altro
credito vantato da CRF nei confronti del relativo debitore; 
  (d) i  debitori  dei  relativi  crediti  sono  i)  persone  fisiche
appartenenti  alle  categorie  famiglie   consumatrici   o   famiglie
produttrici (anche in forma di societa' semplice, societa' di fatto o
impresa individuale),  residenti  in  Italia,  ii)  imprese  private,
variamente configurate,  costituite  ed  aventi  sede  principale  in
Italia, cosi' come risultante dalle informazioni  disponibili  per  i
debitori presso qualsiasi filiale di CRF; 
  (e)  i  crediti  non  sono  in  capo  a  soggetti  classificati  in
sofferenza od inadempienza probabile, nelle definizioni di  cui  alle
istruzioni di Vigilanza della  Banca  d'Italia,  come  risulta  dalle
informazioni disponibili presso qualsiasi filiale di CRF; 
  (f) i crediti derivano da mutui i quali non presentano un ammontare
dovuto e non pagato a qualunque titolo  (ivi  compresi  interessi  di
mora ed eventuali spese) dal debitore i) perdurante  da  piu'  di  30
giorni per i mutui aventi  periodicita'  di  pagamento  rata  mensile
ovvero ii) di qualunque ammontare per i mutui aventi periodicita'  di
pagamento  rata  trimestrale  o  semestrale,  secondo  le  risultanze
contabili di CRF; 
  (g) i crediti derivano da contratti di mutuo  che  non  sono  stati
stipulati  nell'ambito  di  convenzioni  con  soggetti  pubblici  e/o
privati o con enti nazionali e/o sovranazionali in virtu' delle quali
la  banca  erogatrice  ha  finanziato  l'erogazione   dei   mutui   a
particolari categorie di debitori o a tassi particolari; 
  (h) i crediti derivano da mutui i cui debitori non sono  dipendenti
di societa' appartenenti  al  Gruppo  Bancario  Intesa  Sanpaolo  ne'
appartengono al personale  in  quiescenza  od  esodato  ne'  sono  in
cointestazione con gli stessi, ovvero non stanno  beneficiando  delle
particolari agevolazioni concesse ai familiari degli stessi; 
  (i) i crediti non sono in capo a debitori  che  alla  data  del  22
giugno 2011 erano dipendenti  di  Findomestic  Gruppo,  ne'  sono  in
cointestazione con gli stessi; 
  (j) i crediti non derivano da operazioni di finanziamento in pool; 
  (k) i crediti derivano da mutui erogati tra il 1 gennaio 2006 ed il
31 dicembre 2016 (inclusi); 
  (l)  i  crediti  derivano  da  mutui  con  fine  del   periodo   di
ammortamento successivo al 31 dicembre 2017; 
  (m) i  crediti  derivano  da  mutui  con  inizio  dell'ammortamento
anteriore al 1 gennaio 2018; 
  (n) i crediti hanno  capitale  residuo  al  netto  degli  eventuali
arretrati superiore ad Euro 10.000; 
  (o) i crediti in  capo  a  debitori  non  appartenenti  al  settore
famiglie hanno capitale residuo al netto  degli  eventuali  arretrati
inferiore ad Euro 2.500.000; 
  (p) i crediti derivano da mutui che non sono stati  rinegoziati  ai
sensi dell'art. 3 della Legge 24 luglio 2008 n. 126 (cd  'Convenzione
ABI - MEF'); 
  (q) i crediti che derivano da  mutui  erogati  anteriormente  al  1
gennaio 2016 non sono stati frazionati in lotti; 
  (r) i crediti derivano da mutui che non stanno  beneficiando  della
sospensione totale o parziale  dei  pagamenti  dovuti  a  seguito  i)
dell'esercizio di facolta' previste da norme a favore di  popolazioni
colpite  da  calamita'  naturali  ii)  di  una  concessione  di  CRF,
ulteriore rispetto a  quanto  eventualmente  previsto  dal  contratto
dello specifico finanziamento,  a  seguito  di  motivazione  grave  e
documentata; 
  (s) i crediti derivano da mutui che non stanno beneficiando  o  che
non hanno beneficiato delle sospensioni dei pagamenti dovuti previste
a sostegno delle famiglie in difficolta' dal  Fondo  di  Solidarieta'
istituito dalla Legge 24 dicembre 2007, n 244 (cd. Fondo Gasparrini); 
  (t) i  crediti  derivano  da  mutui  che  non  sono  stati  erogati
nell'ambito di finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra
il Cedente o altre banche  appartenenti  al  Gruppo  Bancario  Intesa
Sanpaolo ed i consorzi di Piccole Medie Imprese (cd "Confidi"); 
  (u) i  crediti  derivano  da  mutui  che  non  sono  stati  erogati
nell'ambito di finanziamenti concessi in base al  Decreto  24.06.2013
n. 103 ("Regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al
credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie
o dei nuclei familiari monogenitoriali" di cui all'art. 13,  comma  3
bis,  del  decreto  legge  25  giugno  2008,  n.  112  e   successive
modificazioni); 
  (v) i  crediti  derivano  da  mutui  che  non  sono  stati  erogati
nell'ambito  di   finanziamenti   concessi   in   base   al   Decreto
interministeriale del 31 luglio 2014 (pubblicato sulla  G.U.  n.  226
del 22/09/2014) che regola e disciplina il "Fondo di garanzia  per  i
mutui per la prima casa" di cui alla legge 27 dicembre 2013, n.  147,
all'art.  1,  comma   48,   lettera   c),   nonche'   la   cessazione
dell'operativita' del "Fondo di garanzia per l'accesso al credito per
l'acquisto della prima casa da parte di giovani coppie o  dei  nuclei
familiari monogenitoriali" di cui  all'art.  13,  comma  3  bis,  del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni; 
  (w) i crediti derivano da mutui che non contengono clausole che  i)
se rispettate, prevedono per il debitore l'applicazione di condizioni
finanziarie migliorative del mutuo, ovvero  ii)  se  non  rispettate,
prevedono il diritto di CRF di risolvere il contratto di mutuo; 
  (x) i crediti non  derivano  da  mutui  che  abbiano  il  piano  di
ammortamento a durata variabile in funzione delle dinamiche dei tassi
di interesse e rata costante, anche  con  eventuale  ricalcolo  della
stessa; 
  (y) i crediti non  derivano  da  mutui  per  i  quali  il  rimborso
dell'intero capitale erogato avviene in unica soluzione alla data  di
scadenza del relativo mutuo; 
  (z) i  crediti  non  derivano  da  mutui  che  hanno  un  piano  di
ammortamento di tipo flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle
quote capitale avviene entro talune scadenze prefissate (anziche'  in
occasione del pagamento di ciascuna  rata  contrattualmente  prevista
per il pagamento degli interessi), avendo il debitore la facolta'  di
decidere la frequenza e l'entita' dei pagamenti  in  linea  capitale,
nel rispetto dell'obbligo di rimborso entro le predette  scadenze  (i
cosiddetti mutui "Domus flex" o "Domus libero"); 
  (aa) i crediti derivano da mutui che presentano una o due modalita'
di ammortamento purche' in questo secondo caso le  modalita'  abbiano
entrambe le stesse caratteristiche di seguito indicate, che sono: 
  i) a tasso fisso, con periodicita' di ammortamento mensile, ovvero 
  ii) a tasso variabile con periodicita' di  ammortamento  mensile  e
tasso indicizzato a: 
  A. Euribor 1 mese con base di calcolo 360, rilevato puntualmente il
penultimo o il quartultimo giorno lavorativo del  mese  precedente  a
quello di validita', ovvero a 
  B. media delle rilevazioni dell'Euribor 1 mese del mese  precedente
a quello di validita', con base di calcolo 365 e scadenza rata tra il
sedicesimo e l'ultimo giorno del mese di riferimento, ovvero a 
  C. media delle rilevazioni dell'Euribor 1  mese  del  secondo  mese
precedente a quello di validita', con base di calcolo 360 e  scadenza
rata tra il sedicesimo e l'ultimo giorno  del  mese  di  riferimento,
ovvero a 
  D. tasso MRO (Main Refinancing Operations: tasso  sulle  operazioni
di rifinanziamento principale della Banca Centrale  Europea  rilevato
puntualmente il penultimo giorno lavorativo  del  mese  precedente  a
quello di validita' e scadenza rata tra il primo  e  il  quindicesimo
giorno del mese di riferimento, ovvero 
  iii)  a  tasso   variabile   con   periodicita'   di   ammortamento
trimestrale, con scadenza rata tra il sedicesimo  e  l'ultimo  giorno
dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, tasso indicizzato ad
Euribor 3 mesi con base di calcolo 360,  con  validita'  trimestrale,
rilevato puntualmente il penultimo o il quartultimo giorno lavorativo
del trimestre precedente a quello di validita', ovvero 
  iv) a tasso variabile con periodicita' di ammortamento  semestrale,
con scadenza rata tra il sedicesimo e l'ultimo  giorno  dei  mesi  di
giugno e dicembre, tasso indicizzato ad Euribor 6 mesi  con  base  di
calcolo 360,  con  validita'  semestrale,  rilevato  puntualmente  il
penultimo o il quartultimo giorno lavorativo del semestre  precedente
a quello di validita'; 
  (bb) i  crediti  che  derivano  da  mutui  a  tasso  variabile  che
prevedono che per tutta la  durata  del  finanziamento  il  tasso  di
interesse non superi una certa soglia  (tasso  massimo  consentito  o
cap), hanno: 
  A. la periodicita' di ammortamento mensile, 
  B. il tasso indicizzato puntualmente all'Euribor 1 mese con base di
calcolo 360, 
  C. scadenza rata tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese di
riferimento, 
  D. la differenza tra  il  tasso  massimo  consentito  e  lo  spread
contrattuale (al netto di eventuali  deroghe  pattuite  tra  banca  e
debitore) compreso tra il 2,095% ed il 2,105%, ovvero tra il 3,395% e
il 3,405% , ovvero tra il 3,595% e il 3,605%; 
  (cc) i  crediti  non  derivano  da  mutui  a  tasso  variabile  che
prevedono che solo per la prima parte della vita del finanziamento il
tasso di  interesse  non  superi  una  certa  soglia  (tasso  massimo
consentito o cap); 
  (dd) i crediti che derivano da mutui che prevedono piu'  volte  nel
corso della vita del contratto l'opzione di variazione  del  tipo  di
tasso da variabile a fisso o viceversa (cd prodotti 'multi  opzione')
ed hanno ancora almeno un'opzione esercitabile presentano: 
  i) periodicita' di ammortamento mensile 
  ii) opzione di variazione del tasso ogni 3 o 5 anni 
  iii) quando a tasso variabile, 
  I. hanno accertamento rata il primo giorno del mese di  riferimento
e sono indicizzati all'Euribor 1 mese base 360 rilevato il  penultimo
giorno lavorativo del mese precedente a quello di validita', nel caso
di opzione di variazione tasso esercitabile ogni 3 o 5 anni, ovvero 
  II hanno accertamento rata l'ultimo giorno del mese di  riferimento
ed indicizzazione sulla media delle rilevazioni dell'Euribor  1  mese
base 365 del mese precedente a  quello  di  validita',  nel  caso  di
opzione esercitabile ogni 5 anni; 
  (ee) i crediti che derivano da mutui che prevedono piu'  volte  nel
corso della vita del contratto l'opzione di variazione  del  tipo  di
tasso da variabile a fisso o  viceversa  e  non  hanno  piu'  opzioni
esercitabili, sono 
  i) a tasso fisso, ovvero 
  ii) a tasso variabile con le caratteristiche di cui  al  precedente
punto dd) 
  (ff) i crediti che derivano da mutui che prevedono contrattualmente
negli  ultimi  quindici  anni  di  vita  del  mutuo  una  opzione  di
variazione del tipo tasso da variabile a fisso, 
  i) possono ancora esercitare l'opzione, 
  ii) hanno periodicita' di ammortamento mensile, 
  iii)  sono  a  tasso  variabile  indicizzato   alla   media   delle
rilevazioni dell'Euribor 1 mese  del  mese  precedente  a  quello  di
validita', con base di calcolo 365 e scadenza rata tra il  sedicesimo
e l'ultimo giorno del mese di riferimento; 
  (gg) i crediti non derivano da mutui  che  prevedono  l'opzione  di
richiedere l'erogazione di  una  quota  aggiuntiva  di  finanziamento
entro 12 mesi dalla stipula (cd prodotto 'Mutuo Up'); 
  (2) i crediti derivano da mutui che: 
  i) alle date del 28 febbraio 2017 e del 31 marzo 2017, se erogati a
partire dal 1 gennaio 2016 e 
  ii) alle date del 31 gennaio 2017, del 28 febbraio 2017  e  del  31
marzo 2017, se erogati tra il 1 gennaio 2006 ed il 31  dicembre  2016
(inclusi), 
  iii) rispettano  i  requisiti  di  "attivita'  cedibili"  ai  sensi
dell'articolo 7-bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e delle norme,
anche regolamentari, ad esso collegate, ed in particolare del D.M. 14
dicembre 2006, n. 310, come vigente alle sopracitate date; 
  (3) i crediti sono individualmente indicati in un  apposito  elenco
informatico consultabile a partire dal 31 marzo 2017 su richiesta dei
relativi debitori presso qualsiasi filiale CRF. 
  Ai sensi della Legge 130, ISP OBG  S.r.l.  ha  incaricato  per  suo
conto CARISBO, CRV e CRF di procedere, in qualita' di servicer,  alla
riscossione dei Crediti ceduti e all'incasso delle somme dovute. 
  In conseguenza  dell'incarico  di  cui  sopra,  i  debitori  ceduti
continueranno a pagare a CARISBO, CRV e CRF ogni somma dovuta,  nelle
forme previste dai relativi Mutui Ipotecari o  dalla  legge  o  dalle
eventuali ulteriori informazioni che potranno  essere  comunicate  ai
debitori ceduti. 
  ISP OBG  S.r.l.  ha,  inoltre,  incaricato  Intesa  Sanpaolo  Group
Services S.c.p.A. e Italfondiario S.p.A., per suo conto e in qualita'
di  special  servicer,  di  svolgere  l'attivita'   di   gestione   e
amministrazione dei Crediti classificati in sofferenza. 
  Informativa ai sensi dell'articolo 13  del  Codice  in  materia  di
Protezione dei Dati Personali. 
  Ai sensi e per gli effetti del suddetto Accordo Quadro di Cessione,
la cessione da parte di CARISBO, CRV e CRF di  tutte  le  ragioni  di
credito vantate nei confronti dei debitori  ceduti  relativamente  ai
finanziamenti a questi concessi, per  capitale,  interessi  e  spese,
nonche' dei relativi diritti accessori, azioni,  garanzie  reali  e/o
personali e quant'altro di ragione (i  Crediti  Ceduti),  comportera'
necessariamente  il  trasferimento  anche  dei   dati   personali   -
anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle
evidenze  informatiche  connessi  ai  Crediti  Ceduti,  relativi   ai
debitori  ceduti  ed  ai  rispettivi  garanti   come   periodicamente
aggiornati  sulla  base  di  informazioni  acquisite  nel  corso  dei
rapporti contrattuali  in  essere  con  i  debitori  ceduti  (i  Dati
Personali). 
  Cio' premesso, ISP OBG  S.r.l.  -  tenuta  a  fornire  ai  debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa  (i
Soggetti Interessati) l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali -  assolve  tale  obbligo
mediante  la  presente  pubblicazione  in  forza  di   autorizzazione
dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati  Personali,  emessa
con provvedimento emanato dalla medesima Autorita' in data 18 gennaio
2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24  del  30  gennaio  2007)  (il
Provvedimento). 
  ISP OBG S.r.l. con sede legale in via Monte di Pieta' n.  8,  20121
Milano,  rende  la  presente  informativa  anche  nell'interesse  dei
seguenti soggetti che  tratteranno  i  Dati  Personali  dei  Soggetti
Interessati, congiuntamente a ISP OBG S.r.l.,  per  le  finalita'  di
seguito indicate, quali autonomi titolari:  Intesa  Sanpaolo  S.p.A.,
Intesa Sanpaolo Group Services  S.c.p.A.,  CARISBO,  CRV,  CRF,  KPMG
S.p.A., in qualita' di revisore  di  ISP  OBG  S.r.l.,  Italfondiario
S.p.A., Deloitte  &  Touche  S.p.A.  in  qualita'  di  asset  monitor
(collettivamente i Titolari). 
  Il  trattamento  dei  Dati  Personali  viene  effettuato  da   ogni
Titolare,  relativamente  allo   svolgimento   delle   sole   proprie
attivita', per le seguenti finalita': 
  -  gestione  e  amministrazione  dei  Crediti  e   della   relativa
documentazione, compresi i servizi inerenti l'incasso dei  Crediti  e
la domiciliazione dei relativi pagamenti, gestione dei rapporti con i
Soggetti Interessati, gestione degli inerenti servizi informatici; 
  - attivita' di recupero dei Crediti; 
  - revisione contabile e certificazioni di bilancio; 
  - adempimenti connessi alla gestione amministrativa della  Societa'
ivi inclusa la raccolta delle comunicazioni inviate a quest'ultima  e
la gestione dei rapporti con qualsiasi ente; 
  - adempimenti connessi agli obblighi prescritti dalla legge e dalle
autorita' amministrative e/o giudiziarie (ad esempio: identificazione
a fini antiriciclaggio,  accertamenti  fiscali  e  tributari),  dalla
normativa comunitaria, nonche' dalle disposizioni impartite da Organi
di Vigilanza e Controllo (ad esempio:  Centrale  Rischi,  Sistemi  di
informazioni creditizie, Centrale di Allarme Interbancaria). 
  Il conferimento dei dati personali e' necessario per l'espletamento
delle suddette attivita'. 
  Il trattamento dei Dati Personali  avverra'  mediante  elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra
menzionate e, comunque, in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la
riservatezza dei Dati Personali stessi. Vengono, inoltre,  utilizzati
sistemi di  protezione,  costantemente  aggiornati  e  verificati  in
termini di affidabilita'. 
  I Titolari del trattamento, per il  perseguimento  delle  finalita'
sopra indicate, potranno avvalersi di soggetti terzi, operanti  anche
all'estero, nell'ambito di: 
  - servizi bancari, finanziari e assicurativi; 
  - sistemi di pagamento; 
  - acquisizione, registrazione e trattamento  di  dati  e  documenti
relativi a pagamenti, effetti, assegni o altri titoli; 
  -  etichettatura,  trasmissione,  imbustamento  e  trasporto  delle
comunicazioni ai Soggetti Interessati; 
  -  archiviazione  della   documentazione   relativa   ai   rapporti
intercorsi con i Soggetti Interessati; 
  - gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il  controllo
delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari; 
  - rilevazione dei rischi finanziari (ad esempio,  tramite  centrali
rischi private per finalita' di prevenzione e controllo dei rischi di
insolvenza); 
  - assistenza e consulenza. 
  I soggetti destinatari dei  Dati  Personali  che  non  siano  stati
designati incaricati ovvero  responsabili  dai  rispettivi  Titolari,
utilizzeranno i dati in qualita' di  Titolari,  effettuando,  per  le
finalita' sopra indicate, un trattamento autonomo e correlato. 
  I Titolari designano  quali  incaricati  del  trattamento  tutti  i
lavoratori dipendenti  e  i  collaboratori,  anche  occasionali,  che
svolgono mansioni che comportano il trattamento  dei  Dati  Personali
relativi all'operazione. 
  Resta inteso che  non  verranno  trattati  dati  "sensibili".  Sono
considerati sensibili i dati relativi,  ad  esempio,  allo  stato  di
salute, alle opinioni politiche, all'adesione  a  sindacati  ed  alle
convinzioni religiose dei  Soggetti  Interessati  (art.  4,  comma  1
lettera d, del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali). 
  Si informa, infine, che l'articolo  7  del  Codice  in  Materia  di
Protezione dei Dati Personali  attribuisce  ai  Soggetti  Interessati
specifici diritti. In particolare, ciascun Soggetto Interessato  puo'
ottenere  dal  responsabile  o  da  ciascun  Titolare   la   conferma
dell'esistenza o meno di propri dati personali, le indicazioni  circa
l'origine,  le  finalita'  e  le  modalita'   del   trattamento,   la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima  o  il  blocco  dei
dati trattati in violazione  di  legge  nonche'  l'aggiornamento,  la
rettifica o, se vi e' interesse,  l'integrazione  dei  dati.  Ciascun
Soggetto Interessato ha, inoltre, diritto di opporsi, in tutto  o  in
parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati  personali  che
lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta. 
  Le richieste relative all'esercizio di  tali  diritti  ovvero  alla
conoscenza dei soggetti che operano in qualita' di  responsabili  per
conto dei Titolari potranno essere avanzate, anche  mediante  lettera
raccomandata, fax o posta elettronica a: 
  - ISP OBG S.r.l., Via Monte di Pieta' n. 8 20121 Milano; 
  - Intesa Sanpaolo S.p.A., Tutela  Aziendale,  Privacy,  Piazza  San
Carlo  n.  156,  10121  Torino,   casella   di   posta   elettronica:
privacy@intesasanpaolo.com; 
  - Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A., presso  Intesa  Sanpaolo
S.p.A. - Tutela Aziendale - Privacy,  Piazza  San  Carlo  156,  10121
Torino, casella di posta elettronica: privacy@intesasanpaolo.com; 
  - Cassa di Risparmio in  Bologna  S.p.A.,  presso  Intesa  Sanpaolo
S.p.A. - Tutela Aziendale - Privacy, Piazza San Carlo n.  156,  10121
Torino, casella di posta elettronica: privacy@intesasanpaolo.com; 
  - Cassa di Risparmio del  Veneto  S.p.A.,  presso  Intesa  Sanpaolo
S.p.A. - Tutela Aziendale - Privacy, Piazza San Carlo n.  156,  10121
Torino, casella di posta elettronica: privacy@intesasanpaolo.com; 
  - Banca CR Firenze S.p.A., presso Intesa Sanpaolo S.p.A.  -  Tutela
Aziendale - Privacy, Piazza San Carlo n. 156, 10121  Torino,  casella
di posta elettronica: privacy@intesasanpaolo.com; 
  - KPMG S.p.A., Via Vittor Pisani 25, 20124 Milano; 
  - Italfondiario S.p.A., Servizio Privacy, Via M.  Carucci  n.  131,
00143 Roma, casella di posta elettronica: privacy@italfondiario.com; 
  - Deloitte & Touche S.p.A., Via Tortona n. 25, 20144 Milano. 
  Milano, 31 marzo 2017 

   Isp Obg S.r.l. - Il presidente del consiglio di amministrazione 
                           Paola Fandella 

 
TX17AAB3764
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.