Fusione transfrontaliera per incorporazione di Geico Taikisha Europe Ltd in Geico S.p.A. - Comunicazione ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 108/2008 1. Descrizione delle societa' interessate dalla fusione 1.1 Geico S.p.A., societa' incorporante - Societa' per azioni costituita ed esistente ai sensi del diritto italiano; - sede legale a Cinisello Balsamo (MI), Via Pelizza da Volpedo 109/111; - capitale sociale emesso: Euro 3.627.000,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 780.000 azioni ordinarie, con valore nominale pari a Euro 4,65 ciascuna; - numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale 00727880155 - Partita Iva 00688580968, 1.2 Geico Taikisha Europe Ltd, societa' incorporata - Societa' a responsabilita' limitata costituita ed esistente ai sensi del diritto inglese, interamente posseduta da Geico S.p.A.; - sede legale in Regus Building Central Boulevard, Shirley, Solihull West Midlands, Inghilterra B90 8AG; - capitale sociale: GBP 3,670,000 interamente versato, diviso in no. 3,670,000 azioni ordinarie con valore nominale di GBP 1.00 ciascuna; - numero di iscrizione presso la Companies House 02372181. 2. Conseguenze della Fusione sui Creditori 2.1 Con riferimento a Geico S.p.A.: ai sensi dell'articolo 2503 del Codice Civile, i creditori di Geico S.p.A. hanno diritto a opporsi alla Fusione entro 60 giorni dalla data in cui la risoluzione che approva la Fusione e' iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, salvo che sussistano i presupposti che a norma del predetto articolo consentano l'attuazione della fusione prima del decorso del suddetto termine (consenso dei creditori anteriori alla iscrizione del progetto presso il competente Registro delle Imprese, pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, o deposito delle somme corrispondenti presso una banca). 2.2 Con riferimento a Geico Taikisha Europe Ltd: qualsiasi creditore potra' fare richiesta all'Alta Corte Inglese affinche' questa convochi un'assemblea dei creditori (o di una classe di creditori) ai sensi dell'articolo 11 del Companies (Cross-Border Mergers) Regulations del 2007. Nel caso in cui l'Alta Corte Inglese convochi l'assemblea dei creditori o di una classe di creditori, il progetto comune di fusione transfrontaliera dovra' essere approvato da una maggioranza pari al 75% dei creditori o della classe di creditori presenti all'assemblea e votanti sia di persona che per mezzo di delega. 3. Conseguenze della Fusione sui soci di minoranza 3.1 Con riferimento a Geico S.p.A: non vi sono conseguenze per il socio di minoranza della societa' incorporante, in quanto la fusione non da' luogo ad alcun concambio e pertanto la sua partecipazione rimarra' immutata . 3.2 Con riferimento a Geico Taikisha Europe Ltd: non applicabile alla societa' incorporata in quanto interamente posseduta dalla societa' Geico S.p.a., e pertanto non vi sono soci di minoranza. 4. Disponibilita' di informazioni gratuite sulla fusione: maggiori informazioni sulla Fusione sono liberamente disponibili presso le sedi legali di Geico S.p.A. e Geico Taikisha Europe Ltd. Cinisello Balsamo, 30 maggio 2017 Geico S.p.A. per il Consiglio di Amministrazione - Il presidente Ali Reza Arabnia TX17AAB5997