Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge numero 130 del 30
aprile 1999, come di volta in volta modificata e/o integrata, (la
Legge 130), dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre
1993, come di volta in volta modificato e/o integrato (il Testo Unico
Bancario) e Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (come di volta in volta modificato
e/o integrato, il Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali)
ISP OBG S.r.l. comunica che, nel contesto del programma di
emissione di obbligazioni bancarie garantite dalla stessa ISP OBG
S.r.l. (il Programma), in data 31 maggio 2012 ha concluso con Intesa
Sanpaolo S.p.A. (Intesa Sanpaolo) e Banco di Napoli S.p.A. (Banco di
Napoli) un accordo quadro di cessione ai sensi e per gli effetti
della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario
(l'Accordo Quadro di Cessione). Ai sensi delle previsioni
dell'Accordo Quadro di Cessione potranno aderire al contratto
ulteriori banche del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (i Cedenti
Aggiuntivi).
In virtu' di tale Accordo Quadro di Cessione, Intesa Sanpaolo e/o
Banco di Napoli potranno cedere e ISP OBG S.r.l. dovra' acquistare
pro soluto e in blocco dagli stessi, secondo un programma di cessioni
da effettuarsi secondo i termini e le condizioni ivi specificate,
periodicamente ogni e qualsiasi credito pecuniario derivante da: (i)
mutui ipotecari aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2,
comma 1, lett. a) e b) del Decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze n. 310 del 14 dicembre 2006 (il Decreto MEF) (i Mutui
Ipotecari), e/o (ii) contratti di finanziamento o altri accordi
aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1 lett. c),
del Decreto del MEF (i Finanziamenti Pubblici), e/o (iii) titoli
aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c)
del Decreto del MEF (i Titoli Pubblici, e congiuntamente ai
Finanziamenti Pubblici, gli Attivi Pubblici) (i Crediti).
Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, si comunica
che, in data 30 giugno 2017, ISP OBG S.r.l. ha acquistato pro soluto
e in blocco da Intesa Sanpaolo e Banco di Napoli tutti i Crediti
derivanti dai Mutui Ipotecari, che, alle date di seguito indicate,
rispettavano i criteri cumulativi comuni e specifici di seguito
indicati.
CRITERI COMUNI
Alle date del 28 febbraio 2017 e 30 giugno 2017 limitatamente ai
criteri a) e b) dei punti 1) e 2) e del 17 marzo 2017 limitatamente
ai criteri rimanenti, i Crediti Ceduti da Intesa Sanpaolo e Banco di
Napoli rispettavano i criteri comuni applicabili a tutti gli attivi
ceduti ai sensi dell'Accordo Quadro di Cessione, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 144 dell'11 dicembre 2012, pag 2
- 4 (i Criteri Comuni).
CRITERI SPECIFICI DEL PORTAFOGLIO CEDUTO DA INTESA SANPAOLO S.P.A.
Saranno oggetto di cessione da Intesa Sanpaolo ad ISP OBG S.r.l.
tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora o differiti,
maturati e maturandi a far tempo dalla data del 26 giugno 2017 (Data
di Efficacia Economica), accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant'altro) derivanti da finanziamenti concessi in
forza di contratti di mutuo ipotecario che presentavano le seguenti
caratteristiche (da intendersi cumulative, salvo ove diversamente
previsto):
(1) alla data del 17 marzo 2017 rispettavano i seguenti criteri:
(a) ciascun credito rappresenta la totalita' dei crediti pecuniari
vantati dal cedente in base al relativo contratto di mutuo o, in caso
di frazionamento mediante accollo, la totalita' dei crediti vantati
da Intesa Sanpaolo in relazione al singolo lotto frazionato;
(b) i crediti derivano da contratti di mutuo radicati nelle Filiali
del Cedente ed originati da: (1) Cariplo - Cassa di Risparmio delle
Provincie Lombarde S.p.A., nei quali Banca Intesa BCI S.p.A., che ha
successivamente modificato la propria denominazione in Banca Intesa
S.p.A. a far data dal 1 gennaio 2003 (in seguito, "Intesa"), e'
subentrata quale successore a titolo universale a far data dal 31
dicembre 2000, in forza di fusione per incorporazione; (2) Intesa
che, in seguito alla fusione con Sanpaolo IMI S.p.A.("Sanpaolo IMI"),
ha successivamente cambiato la propria denominazione in Intesa
Sanpaolo S.p.A. a far data dal 1 gennaio 2007; (; (3) Sanpaolo IMI
che, in seguito alla fusione con Intesa, ha successivamente cambiato
la propria denominazione in Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa
Sanpaolo") a far data dal 1 gennaio 2007; (4) Intesa Sanpaolo; (5)
Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.; (6) Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo S.p.A. (che ha successivamente modificato la propria
denominazione in Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. a far data dal
29 settembre 2008); (7) Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.; (8)
Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A; (9) Banca dell'Adriatico S.p.A.,
alla quale Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.A. e' subentrata
quale successore a titolo universale in forza di fusione per
incorporazione a far data dal 15 aprile 2013; (10) Cassa di Risparmio
di Ascoli Piceno S.p.A che in seguito alla fusione per incorporazione
di Banca dell'Adriatico S.p.A. ha modificato la propria denominazione
sociale in Banca dell'Adriatico S.p.A a far data dal 15 aprile 2013 e
nella quale Intesa Sanpaolo e' subentrata quale successore a titolo
universale a far data dal 16 maggio 2016, in forza di fusione per
incorporazione; (11) Banco di Napoli S.p.A., nel quale Sanpaolo IMI
(oggi Intesa Sanpaolo) e' subentrato quale successore a titolo
universale a far data dal 31 dicembre 2002, in forza di fusione per
incorporazione;
(c) derivano da contratti di mutuo che non sono garantiti da
fideiussioni di tipo 'omnibus', volte a garantire anche ogni altro
credito vantato da Intesa Sanpaolo nei confronti del relativo
debitore;
(d) i debitori dei relativi crediti sono i) persone fisiche
appartenenti alle categorie famiglie consumatrici o famiglie
produttrici (anche in forma di societa' semplice, societa' di fatto o
impresa individuale), residenti in Italia, oppure ii) imprese
private, variamente configurate, costituite ed aventi sede principale
in Italia, cosi' come risultante dalle informazioni disponibili per i
debitori presso qualsiasi filiale di Intesa Sanpaolo;
(e) i crediti sono in capo a soggetti che non sono classificati in
sofferenza od inadempienza probabile, nelle definizioni di cui alle
istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia come risulta dalle
informazioni disponibili presso qualsiasi filiale di Intesa Sanpaolo;
(f) i crediti derivano da mutui i quali non presentano un ammontare
arretrato dovuto e non pagato a qualunque titolo (ivi compresi
interessi di mora ed eventuali spese) dal rispettivo debitore i)
perdurante da piu' di 30 giorni per i mutui aventi periodicita' di
pagamento rata mensile, ovvero ii) di alcun ammontare per i mutui
aventi periodicita' di pagamento rata trimestrale o semestrale
secondo le risultanze contabili di Intesa Sanpaolo;
(g) i crediti derivano da contratti di mutuo che non sono stati
stipulati nell'ambito di convenzioni con soggetti pubblici e/o
privati o con enti nazionali e/o sovranazionali in virtu' delle quali
la banca erogatrice ha finanziato l'erogazione dei mutui a
particolari categorie di debitori o a tassi particolari;
(h) i crediti derivano da mutui i cui debitori non sono dipendenti
di societa' del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, ne' appartengono al
personale in quiescenza od esodato ne' sono in cointestazione con gli
stessi;
(i) i crediti non derivano da operazioni di finanziamento in pool;
(j) i crediti derivano da mutui erogati tra il 1 gennaio 2004 ed il
31 dicembre 2016 (inclusi);
(k) i crediti derivano da mutui con fine del periodo di
ammortamento successiva al 31 dicembre 2017;
(l) i crediti derivano da mutui con l'inizio dell'ammortamento
anteriore al 1 gennaio 2018;
(m) i crediti hanno il capitale residuo al netto degli eventuali
arretrati superiore ad Euro 10.000;
(n) i crediti in capo a debitori non appartenenti al settore
famiglie hanno capitale residuo al netto degli eventuali arretrati
inferiore ad Euro 2.500.000;
(o) i crediti derivano da mutui che non sono stati rinegoziati ai
sensi dell'art. 3 della Legge 24 luglio 2008 n. 126 (c.d.
"Convenzione ABI - MEF");
(p) i crediti che derivano da mutui erogati prima del 1 gennaio
2016 non sono stati frazionati in lotti;
(q) i crediti derivano da mutui che non stanno beneficiando della
sospensione totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito i)
dell'esercizio di facolta' previste da norme a favore di popolazioni
colpite da calamita' naturali, ii) di una concessione di Intesa
Sanpaolo ulteriore rispetto a quanto eventualmente previsto dal
contratto dello specifico finanziamento a seguito di motivazione
grave e documentata;
(r) i crediti derivano da mutui che non stanno beneficiando o che
non hanno beneficiato della sospensione dei pagamenti dovuti previste
a sostegno delle famiglie in difficolta' dal Fondo di Solidarieta'
istituito dalla Legge 24 dicembre 2007, n 244 (c.d. "Fondo
Gasparrini");
(s) i crediti derivano da mutui che non sono stati erogati
nell'ambito di finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra
Intesa Sanpaolo o altre banche appartenenti al Gruppo Bancario Intesa
Sanpaolo e i consorzi di Piccole Medie Imprese (c.d. "Confidi");
(t) i crediti derivano da mutui che non sono stati erogati
nell'ambito di finanziamenti concessi in base al Decreto 24.06.2013
n. 103 ("Regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al
credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie
o dei nuclei familiari monogenitoriali" di cui all'art. 13, comma 3
bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive
modificazioni);
(u) i crediti derivano da mutui che non sono stati erogati
nell'ambito di finanziamenti concessi in base al Decreto
interministeriale del 31 luglio 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 226
del 22/09/2014) che regola e disciplina il "Fondo di garanzia per i
mutui per la prima casa" di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147,
all'art. 1, comma 48, lettera c), nonche' la cessazione
dell'operativita' del "Fondo di garanzia per l'accesso al credito per
l'acquisto della prima casa da parte di giovani coppie o dei nuclei
familiari monogenitoriali" di cui all'art. 13, comma 3 bis, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni;
(v) i crediti derivano da mutui che non contengono clausole che
automaticamente i) se rispettate, prevedono per il debitore
l'applicazione al mutuo di condizioni finanziarie migliorative,
ovvero ii) se non rispettate, prevedono il diritto di Intesa Sanpaolo
di risolvere il contratto di mutuo;
(w) i crediti non derivano da mutui in capo a debitori che nel
corso del 2011 hanno ricevuto apposita comunicazione da parte di
Intesa Sanpaolo riguardo alla cessione della propria filiale di
portafogliazione alla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A;
(x) i crediti derivano da mutui che presentano una o due modalita'
di ammortamento purche' in questo secondo caso le modalita' abbiano
entrambe le stesse caratteristiche di seguito indicate, che sono:
(i) a tasso fisso con periodicita' di ammortamento mensile,
trimestrale o semestrale. Qualora i mutui abbiano accertamento rata
mensile con scadenza tra il primo e il quindicesimo giorno del mese e
siano stati erogati tra il 1 gennaio 2013 e il 31 dicembre 2016
(inclusi) non hanno per debitori le famiglie consumatrici; ovvero
(ii) a tasso variabile con periodicita' di ammortamento mensile e
tasso indicizzato puntualmente a:
A. Euribor 1 mese con base di calcolo 360 rilevato puntualmente il
penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di
validita', ovvero a
B. Euribor 3 mesi con base di calcolo 360 rilevato puntualmente il
penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di validita'
con scadenza rata tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese di
riferimento, ovvero a
C. Euribor 6 mesi con base di calcolo 360, rilevato puntualmente il
quartultimo giorno lavorativo dei mesi di giugno e dicembre con
scadenza rata tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese di
riferimento, ovvero
D. a tasso MRO (Main Refinancing Operations: tasso sulle operazioni
di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea) rilevato
puntualmente il penultimo giorno lavorativo del mese precedente a
quello di validita'; ovvero
(iii) a tasso variabile con periodicita' di ammortamento
trimestrale, e tasso indicizzato ad Euribor 3 mesi con base di
calcolo 360, con validita' trimestrale, rilevato puntualmente il
penultimo o il quartultimo giorno lavorativo dei mesi di marzo,
giugno, settembre e dicembre; ovvero
(iv) a tasso variabile con periodicita' di ammortamento semestrale
e tasso indicizzato puntualmente a Euribor 6 mesi con base di calcolo
360, rilevato il penultimo od il quartultimo giorno lavorativo del
semestre precedente a quello di validita', e con scadenza rata:
A. tra il primo ed il quindicesimo giorno dei mesi di gennaio,
marzo, giugno, luglio, settembre e dicembre, ovvero
B. tra il sedicesimo e l'ultimo giorno dei mesi di giugno e
dicembre;
(y) i crediti che derivano da mutui che prevedono piu' volte nel
corso della vita del contratto l'opzione di variazione del tipo di
tasso da variabile a fisso o viceversa (c.d. prodotti "multi
opzione") ed hanno ancora almeno un'opzione esercitabile presentano:
(i) periodicita' di ammortamento mensile con scadenza rata il primo
giorno del mese di riferimento;
(ii) opzione di variazione del tasso ogni 3 o 5 anni;
(iii) quando a tasso variabile sono indicizzati all'Euribor 1 mese
con base di calcolo 360, rilevato il penultimo giorno lavorativo del
mese precedente a quello di validita';
(z) i crediti che derivano da mutui che prevedono una sola volta
nel corso del rapporto la variazione (contrattuale o opzionale) del
tipo di tasso da fisso a variabile o viceversa (c.d. prodotti "mono
opzione"), rispettano le caratteristiche di cui al punto (x);
(aa) i crediti non derivano da mutui a tasso variabile che
prevedono che anche solo per la prima parte della vita del
finanziamento, il tasso di interesse non superi una certa soglia
(tasso massimo consentito o cap);
(bb) i crediti non derivano da mutui a tasso variabile che
prevedono che il tasso di interesse non scenda al di sotto di una
determinata soglia (tasso minimo consentito o "floor");
(cc) i crediti non derivano da mutui con piano di ammortamento a
durata variabile in funzione delle dinamiche dei tassi di interesse e
rata costante, anche con eventuale ricalcolo della stessa;
(dd) i crediti non derivano da mutui per i quali il rimborso
dell'intero capitale erogato avviene in unica soluzione alla data di
scadenza del relativo mutuo;
(ee) i crediti non derivano da mutui che hanno un piano di
ammortamento di tipo flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle
quote capitale deve avvenire entro talune scadenze prefissate
(anziche' in occasione del pagamento di ciascuna rata
contrattualmente prevista per il pagamento degli interessi), avendo
il debitore la facolta' di decidere la frequenza e l'entita' dei
pagamenti in linea capitale, nel rispetto dell'obbligo di rimborso
entro le predette scadenze (c.d. mutui "Domus flex" o "Domus
libero");
(ff) i crediti che derivano da mutui che prevedono l'opzione di
richiedere l'erogazione di una quota aggiuntiva di finanziamento
entro 12 mesi dalla stipula (c.d. prodotto "Mutuo Up") hanno
l'opzione gia' esercitata, ovvero non piu' esercitabile;
(2) derivano da mutui che alle date del 28 febbraio 2017 e del 30
giugno 2017 rispettano i requisiti di "attivita' cedibili" ai sensi
dell'articolo 7-bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e delle norme,
anche regolamentari, ad esso collegate ed in particolare del D.M. 14
dicembre 2006, n. 310, come vigente alle date sopracitate;
(3) sono individualmente indicati in un apposito elenco informatico
consultabile a partire dal 30 giugno 2017 su richiesta dei relativi
debitori presso qualsiasi filiale Intesa Sanpaolo.
CRITERI SPECIFICI DEL PORTAFOGLIO CEDUTO DA BANCO DI NAPOLI S.P.A.
Saranno oggetto di cessione da Banco di Napoli ad ISP OBG S.r.l.
tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora o differiti,
maturati e maturandi a far tempo dalla data del 26 giugno 2017 (Data
di Efficacia Economica), accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant'altro) derivanti da finanziamenti concessi in
forza di contratti di mutuo ipotecario che presentavano le seguenti
caratteristiche (da intendersi cumulative, salvo ove diversamente
previsto):
(1) alla data del 17 marzo 2017 rispettavano i seguenti criteri:
(a) ciascun credito rappresenta la totalita' dei crediti pecuniari
vantati dal cedente in base al relativo contratto di mutuo o, in caso
di frazionamento mediante accollo, la totalita' dei crediti vantati
da Banco di Napoli in relazione al singolo lotto frazionato;
(b) i crediti derivano da contratti di mutuo radicati presso le
filiali di Banco di Napoli e originati da: (1) Banco di Napoli; (2)
Sanpaolo IMI S.p.A., che e' subentrata al Banco di Napoli quale
successore a titolo universale a far data dal 31 dicembre 2002, in
forza di fusione per incorporazione, e che, in seguito alla fusione
con Intesa S.p.A., ha successivamente cambiato la propria
denominazione in Intesa Sanpaolo S.p.A. a far data dal 1 gennaio
2007; (3) San Paolo Banco di Napoli S.p.A. (oggi ridenominato Banco
di Napoli S.p.A.), al quale Sanpaolo IMI, con effetto 1 luglio 2003,
ha conferito l'attivita' del Banco di Napoli incorporato nel dicembre
2002; (4) Intesa Sanpaolo S.p.A.;
(c) derivano da contratti di mutuo che non sono garantiti da
fideiussioni di tipo "omnibus", volte a garantire anche ogni altro
credito vantato da Banco di Napoli nei confronti del relativo
debitore;
(d) i debitori dei relativi crediti sono i) persone fisiche
appartenenti alle categorie famiglie consumatrici o famiglie
produttrici (anche in forma di societa' semplice, societa' di fatto o
impresa individuale), residenti in Italia, oppure ii) imprese
private, variamente configurate, costituite ed aventi sede principale
in Italia, cosi' come risultante dalle informazioni disponibili per i
debitori presso qualsiasi filiale di Banco di Napoli;
(e) i crediti sono in capo a soggetti che non sono classificati in
sofferenza od inadempienza probabile, nelle definizioni di cui alle
istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia come risulta dalle
informazioni disponibili presso qualsiasi filiale di Banco di Napoli;
(f) i crediti derivano da mutui i quali non presentano un ammontare
arretrato dovuto e non pagato a qualunque titolo (ivi compresi
interessi di mora ed eventuali spese) dal rispettivo debitore i)
perdurante da piu' di 30 giorni per i mutui aventi periodicita' di
pagamento rata mensile, ovvero ii) di alcun ammontare per i mutui
aventi periodicita' di pagamento rata trimestrale o semestrale
secondo le risultanze contabili di Banco di Napoli;
(g) i crediti derivano da contratti di mutuo che non sono stati
stipulati nell'ambito di convenzioni con soggetti pubblici e/o
privati o con enti nazionali e/o sovranazionali in virtu' delle quali
la banca erogatrice ha finanziato l'erogazione dei mutui a
particolari categorie di debitori o a tassi particolari;
(h) i crediti derivano da mutui i cui debitori non sono dipendenti
di societa' del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo - ne' appartengono al
personale in quiescenza od esodato ne' sono in cointestazione con gli
stessi;
(i) i crediti non derivano da operazioni di finanziamento in pool;
(j) i crediti derivano da mutui erogati tra il 1 gennaio 2006 ed il
31 dicembre 2016 (inclusi);
(k) i crediti derivano da mutui con fine del periodo di
ammortamento successiva al 31 dicembre 2017;
(l) i crediti derivano da mutui con l'inizio dell'ammortamento
anteriore al 1 gennaio 2018;
(m) i crediti hanno capitale residuo al netto degli eventuali
arretrati superiore ad Euro 10.000;
(n) i crediti in capo a debitori non appartenenti al settore
famiglie hanno capitale residuo al netto degli eventuali arretrati
inferiore ad Euro 2.500.000;
(o) i crediti derivano da mutui che non sono stati rinegoziati ai
sensi dell'art. 3 della Legge 24 luglio 2008 n. 126 (c.d.
"Convenzione ABI - MEF");
(p) i crediti che derivano da mutui erogati prima del 1 gennaio
2016 non sono stati frazionati in lotti;
(q) i crediti derivano da mutui che non stanno beneficiando della
sospensione totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito i)
dell'esercizio di facolta' previste da norme a favore di popolazioni
colpite da calamita' naturali, ii) di una concessione di Banco di
Napoli ulteriore rispetto a quanto eventualmente previsto dal
contratto dello specifico finanziamento a seguito di motivazione
grave e documentata;
(r) i crediti derivano da mutui che non stanno beneficiando o che
non hanno beneficiato della sospensione dei pagamenti dovuti previste
a sostegno delle famiglie in difficolta' dal Fondo di Solidarieta'
istituito dalla Legge 24 dicembre 2007, n 244 (c.d. Fondo
Gasparrini);
(s) i crediti derivano da mutui che non sono stati erogati
nell'ambito di finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra
il Cedente o altre banche appartenenti al Gruppo Bancario Intesa
Sanpaolo e i consorzi di Piccole Medie Imprese (c.d. "Confidi");
(t) i crediti derivano da mutui che non sono stati erogati
nell'ambito di finanziamenti concessi in base al Decreto 24.06.2013
n. 103 ("Regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al
credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie
o dei nuclei familiari monogenitoriali" di cui all'art. 13, comma 3
bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive
modificazioni);
(u) i crediti derivano da mutui che non sono stati erogati
nell'ambito di finanziamenti concessi in base al Decreto
interministeriale del 31 luglio 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 226
del 22/09/2014) che regola e disciplina il "Fondo di garanzia per i
mutui per la prima casa" di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147,
all'art. 1, comma 48, lettera c), nonche' la cessazione
dell'operativita' del "Fondo di garanzia per l'accesso al credito per
l'acquisto della prima casa da parte di giovani coppie o dei nuclei
familiari monogenitoriali" di cui all'art. 13, comma 3 bis, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni;
(v) i crediti derivano da mutui che non contengono clausole che
automaticamente i) se rispettate, prevedono per il debitore
l'applicazione al mutuo di condizioni finanziarie migliorative,
ovvero ii) se non rispettate, prevedono il diritto di Banco di Napoli
di risolvere il contratto di mutuo;
(w) i crediti derivano da mutui che presentano una o due modalita'
di ammortamento purche' in questo secondo caso le modalita' abbiano
entrambe le stesse caratteristiche di seguito indicate, che sono:
(i) a tasso fisso, con periodicita' di ammortamento mensile,
trimestrale o semestrale, ovvero
(ii) a tasso variabile con periodicita' di ammortamento mensile e
tasso indicizzato puntualmente a:
A. Euribor 1 mese con base di calcolo 360, rilevato puntualmente il
penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di
validita', ovvero a
B. Tasso MRO (Main Refinancing Operations: tasso sulle operazioni
di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea), rilevato
puntualmente il penultimo giorno lavorativo del mese precedente a
quello di validita' e scadenza rata tra il primo ed il quindicesimo
giorno del mese di riferimento, ovvero
(iii) a tasso variabile con periodicita' di ammortamento semestrale
e tasso indicizzato puntualmente a Euribor 6 mesi con base di calcolo
360, rilevato il penultimo od il quartultimo giorno lavorativo del
semestre precedente a quello di validita' e con scadenza rata:
A. tra il primo ed il quindicesimo giorno dei mesi di febbraio,
aprile, maggio, agosto, ottobre e novembre, ovvero
B. tra il sedicesimo e l'ultimo giorno dei mesi di giugno e
dicembre;
(x) i crediti che derivano da mutui che prevedono piu' volte nel
corso della vita del contratto l'opzione di variazione del tipo di
tasso da variabile a fisso o viceversa (c.d. prodotti "multi
opzione") presentano:
(i) periodicita' di ammortamento mensile con scadenza rata il primo
giorno del mese di riferimento;
(ii) opzione di variazione del tasso ogni 3 o 5 anni;
(iii) quando a tasso variabile, sono indicizzati all'Euribor 1 mese
con base di calcolo 360, rilevato il penultimo giorno lavorativo del
mese precedente a quello di validita';
(y) i crediti che derivano da mutui che prevedono una sola volta
nel corso del rapporto la variazione (contrattuale o opzionale) del
tipo di tasso da fisso a variabile o viceversa (c.d. prodotti "mono
opzione"), rispettano le caratteristiche di cui al punto (w);
(z) i crediti non derivano da mutui a tasso variabile che prevedono
che anche solo per la prima parte della vita del finanziamento il
tasso di interesse non superi una certa soglia (tasso massimo
consentito o cap);
(aa) i crediti non derivano da mutui con piano di ammortamento a
durata variabile in funzione delle dinamiche dei tassi di interesse e
rata costante, anche con eventuale ricalcolo della stessa;
(bb) i crediti non derivano da mutui per i quali il rimborso
dell'intero capitale erogato avviene in unica soluzione alla data di
scadenza del relativo mutuo;
(cc) i crediti che derivano da mutui che prevedono l'opzione di
richiedere l'erogazione di una quota aggiuntiva di finanziamento
entro 12 mesi dalla stipula (c.d. prodotto "Mutuo Up") hanno
l'opzione gia' esercitata, ovvero non piu' esercitabile;
(dd) i crediti non derivano da mutui che hanno un piano di
ammortamento di tipo flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle
quote capitale deve avvenire entro talune scadenze prefissate
(anziche' in occasione del pagamento di ciascuna rata
contrattualmente prevista per il pagamento degli interessi), avendo
il debitore la facolta' di decidere la frequenza e l'entita' dei
pagamenti in linea capitale, nel rispetto dell'obbligo di rimborso
entro le predette scadenze (c.d. mutui "Domus flex" o "Domus
libero");
(2) derivano da mutui che alle date del 28 febbraio 2017 e del 30
giugno 2017 rispettano i requisiti di "attivita' cedibili" ai sensi
dell'articolo 7-bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e delle norme,
anche regolamentari, ad esso collegate, ed in particolare del D.M. 14
dicembre 2006, n. 310, vigente alle date sopracitate;
(3) sono individualmente indicati in un apposito elenco informatico
consultabile a partire dal 30 giugno 2017 su richiesta dei relativi
debitori presso qualsiasi filiale Banco di Napoli.
Ai sensi della Legge 130, ISP OBG S.r.l. ha incaricato per suo
conto Intesa Sanpaolo e Banco di Napoli di procedere, in qualita' di
servicer, alla riscossione dei Crediti ceduti e all'incasso delle
somme dovute.
In conseguenza dell'incarico di cui sopra, i debitori ceduti
continueranno a pagare a Intesa Sanpaolo e Banco di Napoli ogni somma
dovuta, nelle forme previste dai relativi Mutui Ipotecari o dalla
legge o dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere
comunicate ai debitori ceduti.
ISP OBG S.r.l. ha, inoltre, incaricato Intesa Sanpaolo Group
Services S.c.p.A. e Italfondiario S.p.A., per suo conto e in qualita'
di special servicer, di svolgere l'attivita' di gestione e
amministrazione dei Crediti classificati in sofferenza.
Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali e successive modifiche.
Ai sensi e per gli effetti del suddetto Accordo Quadro di Cessione,
la cessione da parte di Intesa Sanpaolo e Banco di Napoli di tutte le
ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti
relativamente ai finanziamenti a questi concessi, per capitale,
interessi e spese, nonche' dei relativi diritti accessori, azioni,
garanzie reali e/o personali e quant'altro di ragione (i Crediti
Ceduti), comportera' necessariamente il trasferimento anche dei dati
personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti,
relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti come
periodicamente aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel
corso dei rapporti contrattuali in essere con i debitori ceduti (i
Dati Personali).
Cio' premesso, ISP OBG S.r.l. - tenuta a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (i
Soggetti Interessati) l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali e successive modifiche -
assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del
provvedimento emanato dall'Autorita' Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e
cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24
del 30 gennaio 2007) (il Provvedimento).
ISP OBG S.r.l. con sede legale in via Monte di Pieta' n. 8, 20121
Milano, rende la presente informativa anche nell'interesse dei
seguenti soggetti che tratteranno i Dati Personali dei Soggetti
Interessati, congiuntamente a ISP OBG S.r.l., per le finalita' di
seguito indicate, quali autonomi titolari: Intesa Sanpaolo S.p.A.,
Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A., Banco di Napoli, KPMG
S.p.A., in qualita' di revisore di ISP OBG S.r.l., Italfondiario
S.p.A. e Deloitte & Touche S.p.A. in qualita' di asset monitor
(collettivamente i Titolari).
Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato da ogni
Titolare, relativamente allo svolgimento delle sole proprie
attivita', per le seguenti finalita':
- gestione e amministrazione dei Crediti e della relativa
documentazione, compresi i servizi inerenti l'incasso dei Crediti e
la domiciliazione dei relativi pagamenti, gestione dei rapporti con i
Soggetti Interessati, gestione dei connessi servizi informatici;
- attivita' di recupero dei Crediti;
- revisione contabile e certificazioni di bilancio;
- adempimenti connessi alla gestione amministrativa di ISB OBG
S.r.l. ivi inclusa la raccolta delle comunicazioni inviate a
quest'ultima e la gestione dei rapporti con qualsiasi ente;
- adempimenti connessi agli obblighi prescritti dalla legge e dalle
autorita' amministrative e/o giudiziarie (ad esempio: identificazione
a fini antiriciclaggio, accertamenti fiscali e tributari), dalla
normativa comunitaria, nonche' dalle disposizioni impartite da Organi
di Vigilanza e Controllo (ad esempio: Centrale Rischi, Sistemi di
informazioni creditizie, Centrale di Allarme Interbancaria).
Il conferimento dei Dati Personali e' necessario per l'espletamento
delle suddette attivita'.
Il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici, informatici e telematici, anche
automatizzati, con logiche strettamente correlate alle finalita'
sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei Dati Personali stessi. Vengono, inoltre, utilizzati
sistemi di protezione, costantemente aggiornati e verificati in
termini di affidabilita'.
I Titolari del trattamento, per il perseguimento delle finalita'
sopra indicate, potranno avvalersi di soggetti terzi, operanti anche
all'estero, nell'ambito di:
- servizi bancari, finanziari e assicurativi;
- sistemi di pagamento;
- acquisizione, registrazione e trattamento di dati e documenti
relativi a pagamenti, effetti, assegni o altri titoli;
- etichettatura, trasmissione, imbustamento e trasporto delle
comunicazioni ai Soggetti Interessati;
- archiviazione della documentazione relativa ai rapporti
intercorsi con i Soggetti Interessati;
- gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo
delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
- rilevazione dei rischi finanziari (ad esempio, tramite centrali
rischi private per finalita' di prevenzione e controllo del rischio
di insolvenza);
- assistenza e consulenza.
I soggetti destinatari dei Dati Personali che non siano stati
designati incaricati ovvero responsabili dai rispettivi Titolari,
utilizzeranno i dati in qualita' di Titolari, effettuando, per le
finalita' sopra indicate, un trattamento autonomo e correlato.
I Titolari designano quali incaricati del trattamento tutti i
lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che
svolgono mansioni che comportano il trattamento dei Dati Personali
relativi all'operazione.
Resta inteso che non verranno trattati dati "sensibili". Sono
considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di
salute, alle opinioni politiche, all'adesione a sindacati ed alle
convinzioni religiose dei Soggetti Interessati (art. 4, comma 1
lettera d, del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali).
Si informa, infine, che l'articolo 7 del Codice in Materia di
Protezione dei Dati Personali attribuisce ai Soggetti Interessati
specifici diritti. In particolare, ciascun Soggetto Interessato puo'
ottenere dal responsabile o da ciascun Titolare la conferma
dell'esistenza o meno di propri dati personali, le indicazioni circa
l'origine, le finalita' e le modalita' del trattamento, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge nonche' l'aggiornamento, la
rettifica o, se vi e' interesse, l'integrazione dei dati. Ciascun
Soggetto Interessato ha, inoltre, diritto di opporsi, in tutto o in
parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta.
Le richieste relative all'esercizio di tali diritti ovvero alla
conoscenza dei soggetti che operano in qualita' di responsabili per
conto dei Titolari potranno essere avanzate, anche mediante lettera
raccomandata, fax o posta elettronica a:
- ISP OBG S.r.l., Via Monte di Pieta' n. 8 20121 Milano;
- Intesa Sanpaolo S.p.A., Tutela Aziendale, Privacy, Piazza San
Carlo n. 156, 10121 Torino, casella di posta elettronica:
privacy@intesasanpaolo.com;
- Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A., presso Intesa Sanpaolo
S.p.A. - Tutela Aziendale - Privacy, Piazza San Carlo 156, 10121
Torino, casella di posta elettronica: privacy@intesasanpaolo.com;
- Banco di Napoli S.p.A., presso Intesa Sanpaolo S.p.A. - Tutela
Aziendale - Privacy, Piazza San Carlo n. 156, 10121 Torino, casella
di posta elettronica: privacy@intesasanpaolo.com;
- KPMG S.p.A., Via Vittor Pisani 25, 20124 Milano;
- Italfondiario S.p.A., Servizio Privacy, Via M. Carucci n. 131,
00143 Roma, casella di posta elettronica: privacy@italfondiario.com;
- Deloitte & Touche S.p.A., Via Tortona n. 25, 20144 Milano.
Milano, 30 giugno 2017
ISP OBG S.r.l. - Il presidente del consiglio di amministrazione
prof.ssa Paola Fandella
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