SARDEGNA RE-FINANCE S.R.L.
Sede legale: via Statuto, 13 - 20121 Milano - Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09976680968
Codice Fiscale: 09976680968

BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

Iscritta al numero 5169 all'Albo delle Banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. numero 385 del 1° settembre
1993


Soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento da parte di BPER
Banca S.p.A.

Sede legale: viale Bonaria, 33 - 09125 Cagliari - Italia
Capitale sociale: Euro 155.247.762,00 i.v.
Registro delle imprese: Cagliari 01564560900
Codice Fiscale: 01564560900

(GU Parte Seconda n.114 del 28-9-2017)

 
Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge numero 130  del  30  aprile
1999 (la "Legge 130") e  dell'articolo  58  del  Decreto  Legislativo
numero 385 del 1° settembre 1993  (il  "T.U.  Bancario"),  unitamente
alla informativa ai sensi dell'articolo 13  del  Decreto  Legislativo
numero 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice in  materia  di  Protezione
dei Dati Personali") e del provvedimento dell'Autorita'  Garante  per
        la Protezione dei Dati Personale del 18 gennaio 2007 
 

  Sardegna Re-Finance S.r.l. (il "Cessionario") comunica che in  data
22 settembre 2017 ha concluso con Banco di Sardegna S.p.A. ("BdS") un
accordo quadro di cessione  di  crediti  pecuniari  individuabili  in
blocco ai sensi e  per  gli  effetti  del  combinato  disposto  degli
articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del T.U.  Bancario.
In virtu' di tale accordo quadro di cessione, BdS avra'  facolta'  di
cedere, e il  Cessionario  acquistera',  periodicamente  pro  soluto,
secondo un programma di cessioni su base rotativa da effettuarsi  nel
corso del tempo ai termini e alle condizioni ivi specificate, tutti i
crediti, unitamente a  ogni  altro  diritto,  garanzia  e  titolo  in
relazione a tali crediti, derivanti  da  e/o  in  relazione  a  mutui
fondiari e ipotecari  residenziali  in  bonis  erogati  ai  sensi  di
contratti di mutuo (rispettivamente, i  "Mutui"  e  i  "Contratti  di
Mutuo") stipulati da BdS con i propri clienti. 
  Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato,  si  comunica
che in data 22 settembre 2017 il Cessionario ha acquistato pro soluto
dal Cedente ogni e qualsiasi credito derivante dai e/o  in  relazione
ai Contratti di Mutuo, ivi inclusi, (i) il diritto a  ricevere  tutte
le somme dovute a partire dal 31 agosto 2017 (escluso) (la  "Data  di
Valutazione") dai debitori ceduti (i "Debitori") a titolo di rata  od
ad altro titolo; (ii) gli indennizzi; (iii) gli indennizzi  liquidati
in forza di una polizza di assicurazione di cui sia  beneficiario  il
Cedente e le somme  ricevute  in  forza  di  una  qualsiasi  garanzia
relativa ai Contratti di Mutuo di cui sia beneficiario il Cedente;  e
(iv) le garanzie reali e personali e tutti i privilegi e le cause  di
prelazione che assistono i predetti diritti e crediti,  e  tutti  gli
accessori a essi relativi, che alla Data di  Valutazione  (salvo  ove
diversamente  previsto)  soddisfacevano  i   seguenti   criteri   (da
intendersi cumulativi, salvo ove diversamente previsto): 
  1. mutui erogati, in via esclusiva, da  Banco  di  Sardegna  S.p.A.
oppure erogati da altro istituto bancario e ora nella titolarita'  di
Banco di Sardegna S.p.A.; 
  2. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche  a  seguito
di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano una  o  piu'  persone
fisiche (ivi  inclusi  liberi  professionisti  o  ditte  individuali)
residenti in Italia; 
  3. mutui per i quali non sussista alcun obbligo o  possibilita'  di
effettuare ulteriori erogazioni; 
  4.  mutui  denominati  in  euro   (ovvero   erogati   in   lire   e
successivamente  ridenominati  in  euro)  e  i   cui   contratti   di
finanziamento  non  contengano  previsioni  che  ne   permettano   la
conversione in un'altra valuta; 
  5. mutui il cui rimborso in linea capitale avviene  in  piu'  quote
secondo  uno  dei  seguenti  sistemi  di  ammortamento,  cosi'   come
rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se  esiste,  dell'ultimo
accordo relativo al sistema di ammortamento: 
  (i)  metodo  di  ammortamento  c.d.  "alla  francese",   per   tale
intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale  le  rate
sono comprensive  di  una  componente  capitale  fissata  al  momento
dell'erogazione e crescente nel tempo e di una  componente  variabile
di interesse; 
  (ii) metodo di ammortamento c.d. "italiano", per tale  intendendosi
quel  metodo  di  ammortamento  ai  sensi  del  quale  le  rate  sono
comprensive di una componente capitale costante nel tempo  e  di  una
componente variabile di interesse; 
  (iii) metodo di ammortamento che prevede  rate  costanti  e  durata
estendibile sino a una data massima; 
  6.  mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili   localizzati   sul
territorio   della   Repubblica   Italiana   aventi   caratteristiche
residenziali; 
  7.  mutui  che  siano  stati  erogati  ai  sensi  di  contratti  di
finanziamento disciplinati  dalla  legge  della  Repubblica  Italiana
(come specificato nel relativo contratto di finanziamento); 
  8. mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su immobili,
intendendosi per tale: 
  (i) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero 
  (ii) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo  nel
caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado  legale
precedente siano integralmente soddisfatte; 
  9. mutui che presentino un  tasso  di  interesse  contrattuale  che
appartiene ad una delle seguenti categorie: 
  (i) mutui a tasso fisso, intendendosi per tali quei  mutui  il  cui
tasso di interesse applicato, contrattualmente stabilito, non preveda
variazioni per tutta la durata residua del finanziamento; 
  (ii) mutui a tasso variabile, intendendosi per tali quei  mutui  il
cui tasso di interesse sia parametrato a un indice di  riferimento  e
che non prevedano possibilita' di variazione dello stesso  indice  di
riferimento; 
  (iii) mutui a tasso misto, intendendosi per  tali  quei  mutui  che
prevedono per il debitore la  facolta'  di  esercitare  l'opzione  di
scegliere l'indicizzazione a tasso fisso, ovvero  di  optare  per  il
tasso variabile, a una o a piu' date prestabilite; 
  (iv) mutui a tasso fisso e poi  variabile,  intendendosi  per  tali
quei mutui il cui tasso di interesse applicato  sia  inizialmente  un
tasso fisso, contrattualmente stabilito, e a  partire  da  una  certa
data sia un tasso variabile parametrato a un indice di riferimento; 
  10. mutui in relazione ai quali il  pagamento  delle  rate  avviene
mediante addebito automatico su di un conto  corrente  aperto  presso
una banca appartenente al Gruppo bancario BPER Banca oppure  mediante
SDD; 
  11. mutui che alla data del 31 agosto 2017 non presentino  piu'  di
una rata scaduta e non pagata, ovvero  nessuna  rata  scaduta  e  non
pagata da oltre 30 giorni in caso di mutui il cui  pagamento  rateale
abbia  una  scadenza  bimestrale,   trimestrale,   quadrimestrale   o
semestrale; 
  12. mutui che abbiano almeno una rata pagata; 
  13. mutui in relazione ai  quali  sia  integralmente  trascorso  il
periodo di preammortamento; 
  14. mutui per i quali il  rapporto  tra  il  valore  di  iscrizione
ipotecaria e debito residuo non sia inferiore al 140%; 
  15. mutui  il  cui  importo  originariamente  erogato  al  relativo
debitore ai sensi del relativo contratto di finanziamento  sia  stato
inferiore o uguale a Euro 3.000.000,00 e superiore o  uguale  a  Euro
25.000,00; 
  16. mutui che alla data  del  31  agosto  2017  abbiano  un  debito
residuo in linea capitale maggiore o uguale a Euro 10.000,00 e minore
o uguale a Euro 1.500.000,00; 
  17. mutui in relazione ai  quali  il  rapporto  tra  (i)  l'importo
erogato del mutuo alla data di stipula del mutuo e (ii) il valore  di
stima degli immobili  ipotecati,  determinato  in  prossimita'  della
stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o inferiore al 100%. Ai fini
del criterio di cui al presente paragrafo 17, per  "valore  di  stima
degli  immobili   ipotecati,   determinato   in   prossimita'   della
stipulazione del medesimo  mutuo"  si  intende  il  valore  di  stima
determinato sulla  base  di  parametri  tecnico-economici  utilizzati
tempo per tempo dalla banca mutuante nel processo di monitoraggio dei
valori degli immobili di cui al paragrafo 6. Al fine di  valutare  la
conformita'  del  proprio  mutuo  al  criterio  di  cui  al  presente
paragrafo 17, ciascun mutuatario potra', laddove non disponga gia' di
tale informazione, conoscere  il  "valore  di  stima  degli  immobili
ipotecati, determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo
mutuo,"  rivolgendosi  alla  filiale  presso   la   quale   risultano
domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo; 
  18. mutui che abbiano una data di erogazione non successiva  al  28
febbraio 2017 ovvero, in caso di mutui fondiari, non successiva al 31
agosto 2017; 
  19. mutui la cui data di scadenza  dell'ultima  rata  prevista  dal
piano di ammortamento, cosi' come rilevabile alla data del 31  agosto
2017, sia successiva al 28 febbraio 2018; 
  20. mutui il cui pagamento  rateale  abbia  una  scadenza  mensile,
bimestrale, trimestrale, quadrimestrale o semestrale; e 
  21. mutui che, qualora presentino un tasso di interesse  variabile,
abbiano un'indicizzazione parametrata all'Euribor a un  mese,  ovvero
all'Euribor a tre mesi, ovvero all'Euribor a sei mesi ovvero al tasso
di riferimento della Banca Centrale Europea. 
  Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti  dai  mutui
che,  alla  relativa  Data  di  Valutazione,   pur   presentando   le
caratteristiche sopra indicate,  presentano  altresi',  a  tale  data
(salvo  ove  diversamente  previsto),  una  o  piu'  delle   seguenti
caratteristiche: 
  22. mutui che alla data del 31 agosto 2017 abbiano quali mutuatari,
anche in qualita' di cointestatari del relativo mutuo,  soggetti  che
siano  esponenti  bancari  (ai  sensi  dell'articolo  136  del   T.U.
Bancario) di Banco di Sardegna S.p.A.; 
  23. mutui in  relazione  ai  quali  il  relativo  mutuatario  abbia
aderito, alla relativa Data di Valutazione, mediante  invio  a  mezzo
posta della lettera di adesione ovvero mediante  presentazione  della
lettera di adesione presso una filiale del Banco di Sardegna  S.p.A.,
alla proposta di rinegoziazione formulata ai sensi del decreto  legge
n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con legge n. 126  del  24  luglio
2008 e della convenzione stipulata tra il Ministero  dell'Economia  e
delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana; 
  24. mutui il  cui  debitore  non  rientra  in  una  delle  seguenti
categorie: SAE 600 ("Famiglie consumatrici"), o SAE 614 ("Artigiani")
o SAE 615 ("Altre Famiglie Produttrici").  Al  fine  di  valutare  la
conformita'  del  proprio  mutuo  al  criterio  di  cui  al  presente
paragrafo  24,  ciascun  mutuatario  potra'  conoscere   la   propria
categoria di appartenenza rivolgendosi alla filiale presso  la  quale
risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo; 
  25.  mutui  il  cui  debitore  rientra  nella  categoria  SAE   614
("Artigiani")  o   nella   categoria   SAE   615   ("Altre   Famiglie
Produttrici")  ma  abbia  stipulato  il  relativo  mutuo  per  motivi
connessi all'esercizio di impresa. Al fine di valutare la conformita'
del proprio mutuo al  criterio  di  cui  al  presente  paragrafo  25,
ciascun  mutuatario  potra'  conoscere  la   propria   categoria   di
appartenenza nonche' se il  relativo  mutuo  sia  stato  classificato
quale mutuo stipulato per motivi connessi  all'esercizio  di  impresa
rivolgendosi alla filiale presso la  quale  risultano  domiciliati  i
pagamenti delle rate del medesimo mutuo; 
  26. mutui che siano stati concessi a enti  pubblici,  a  imprese  a
partecipazione pubblica o ad altre societa'  equiparabili,  banche  o
societa' finanziarie; 
  27.  mutui  che  siano  stati  concessi  a  enti  ecclesiastici   o
religiosi, istituzioni o enti di assistenza o  beneficienza  o  altri
enti senza finalita' di lucro; 
  28. mutui classificati alla data di stipulazione come mutui  agrari
ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del T.U. Bancario; 
  29. mutui il cui rimborso in  linea  capitale  avviene  secondo  il
metodo di  ammortamento  c.d.  "Mix",  intendendosi  quel  metodo  di
ammortamento che prevede la compresenza di una parte di  ammortamento
a tasso fisso e una parte di ammortamento a tasso variabile; 
  30. mutui il cui relativo immobile sia "in costruzione"; 
  31. mutui erogati in presenza di assicurazione  sul  credito  (c.d.
mutui "HLTV"); 
  32. mutui che abbiano una  finalita'  dichiarata  dal  debitore  di
prevalente consolidamento delle passivita'; 
  33. mutui che derivino da "esposizioni oggetto  di  concessioni"  o
siano classificabili come "sofferenze", "inadempienze  probabili"  ed
"esposizioni scadute  e/o  sconfinanti  deteriorate"  (come  definiti
nella Circolare della Banca d'Italia  n.  272  del  30  luglio  2008,
integrata dall'aggiornamento n. 7 del 20 gennaio 2015 e come di volta
in volta modificata - Matrice dei Conti).  Al  fine  di  valutare  la
conformita'  del  proprio  mutuo  al  criterio  di  cui  al  presente
paragrafo 31, ciascun mutuatario potra', laddove non disponga gia' di
tale informazione, conoscere la classificazione del proprio mutuo  ai
sensi della nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio
2008, integrata dall'aggiornamento n. 7 del 20 gennaio 2015 e come di
volta in volta modificata -  Matrice  dei  Conti,  rivolgendosi  alla
filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle  rate
del medesimo mutuo; 
  34. mutui che alla data di erogazione erano assistiti  da  garanzia
rappresentata da pegno su titoli; 
  35. mutui  in  relazione  ai  quali  il  relativo  mutuatario  stia
beneficiando alla data del  31  agosto  2017  della  sospensione  del
pagamento  delle  rate,  congiuntamente  sia  nella  loro  componente
capitale sia nella loro componente interesse, ai sensi  di  specifici
provvedimenti normativi o accordi tra le parti; e 
  36. mutui in relazione ai quali il codice identificativo  riportato
nella relativa documentazione contrattuale (codice che  individua  la
categoria del contratto del relativo mutuo) inizia per 217 o 417. 
  Il Cessionario ha conferito incarico a BdS ai sensi della Legge 130
affinche' per suo conto, in qualita'  di  soggetto  incaricato  della
riscossione dei  crediti  ceduti,  proceda  all'incasso  delle  somme
dovute. In forza di tale incarico, i Debitori continueranno a  pagare
a BdS ogni somma dovuta in relazione ai crediti  ceduti  nelle  forme
previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e  dalle
eventuali ulteriori istruzioni che potranno essere di volta in  volta
comunicate ai Debitori. 
  I Debitori, i loro eventuali garanti, successori  e  aventi  causa,
potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a BdS. 
  Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003. 
  Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di  Protezione  dei
Dati Personali, il Cessionario informa i Debitori che la cessione dei
crediti ceduti, gia' di titolarita' del Cedente e derivanti dai Mutui
di cui i  Debitori  sono  parte,  ha  comportato  necessariamente  la
comunicazione  al  Cessionario  dei  dati  personali  identificativi,
patrimoniali e reddituali  dei  Debitori  (i  "Dati  Personali").  In
virtu' della predetta  comunicazione,  il  Cessionario  e'  divenuto,
pertanto, titolare del trattamento dei Dati Personali ed e' tenuto  a
fornire la presente informativa, ai sensi dell'art. 13  del  predetto
Codice in materia di Protezione dei dati  Personali  e  assolve  tale
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento
del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007,
recante disposizioni circa le modalita' con cui rendere l'informativa
in forma semplificata in caso di cessione in blocco dei crediti. 
  Il Cessionario  informa  che  i  Dati  Personali  saranno  trattati
esclusivamente  nell'ambito  della  normale  attivita',  secondo   le
finalita' legate al perseguimento del proprio oggetto sociale  e,  in
particolare: 
  - per finalita' inerenti alla  realizzazione  di  un'operazione  di
cartolarizzazione originata da parte di BdS ai sensi della Legge 130; 
  - per l'adempimento di obblighi previsti da  leggi,  regolamenti  e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorita'  a
cio' legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e 
  - per finalita' strettamente connesse e strumentali  alla  gestione
del rapporto con  i  Debitori/garanti  ceduti  (es.  amministrazione,
gestione contabile degli  incassi,  eventuale  recupero  dei  crediti
oggetto di cessione, esecuzione di operazioni derivanti  da  obblighi
contrattuali,   verifiche   e   valutazione   sulle   risultanze    e
sull'andamento dei rapporti, nonche'  sui  rischi  connessi  e  sulla
tutela del credito). 
  Il trattamento dei Dati Personali  avverra'  mediante  elaborazioni
manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici,  con  logiche  strettamente  correlate  alle  finalita'
stesse  e,  comunque,  in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e   la
riservatezza dei Dati Personali. 
  I Dati Personali potranno essere  comunicati  dal  Cessionario,  in
Italia e/o in paesi dell'Unione Europea,  ai  seguenti  soggetti  e/o
categorie di soggetti, per trattamenti  che  soddisfano  le  seguenti
finalita': 
  - ai soggetti incaricati della gestione, riscossione e del recupero
dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a seguire le  procedure
giudiziali per l'espletamento dei relativi servizi; 
  - ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e  di  pagamento  per
l'espletamento dei relativi servizi; 
  - ai fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili  ed  agli
altri consulenti legali, fiscali ed  amministrativi  del  Cessionario
per la consulenza da essi prestata; 
  - alle autorita' di vigilanza del Cessionario  e  del  Cedente  e/o
alle autorita' fiscali in ottemperanza ad obblighi di legge; 
  -  ai  soggetti  incaricati  di  effettuare  analisi  relative   al
portafoglio di crediti ceduto; 
  - a societa' del Gruppo BPER Banca; 
  - a soggetti terzi ai  quali  i  Crediti  ceduti  dovessero  essere
ulteriormente ceduti da parte del Cessionario. 
  I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. 
  Titolare del trattamento e' Sardegna Re-Finance  S.r.l.,  con  sede
legale in Via Statuto 13, 20121 Milano. 
  Il Cessionario informa, altresi', che i Debitori  e  gli  eventuali
loro garanti, successori o aventi causa possono esercitare i  diritti
di cui all'articolo 7 del Codice in materia di  Protezione  dei  Dati
Personali e che, pertanto, gli stessi hanno il diritto, a mero titolo
esemplificativo e  non  esaustivo,  di  chiedere  e  di  ottenere  la
conferma  dell'esistenza  o  meno  dei  propri  Dati  Personali,   di
conoscere l'origine  degli  stessi,  le  finalita'  e  modalita'  del
trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonche',  qualora  vi
abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi. 
  I Debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa,
al fine di esercitare i diritti di  cui  sopra  nonche'  di  ottenere
ulteriori informazioni rispetto al trattamento  dei  Dati  Personali,
possono rivolgersi  a  Banco  di  Sardegna  S.p.A.,  in  qualita'  di
responsabile  del  trattamento  nominato  dal  Cessionario   mediante
comunicazione scritta da inviarsi all'attenzione del Responsabile del
trattamento dei dati personali presso la  Direzione  Generale,  anche
via fax e posta elettronica, ai seguenti recapiti: Piazzetta Banco di
Sardegna,  1,   07100   Sassari,   fax   n.:   079   226518,   email:
privacy@bancosardegna.it. 
  Milano, 25 settembre 2017 

Sardegna  Re-Finance  S.r.l.  -  Il  presidente  del   consiglio   di
                           amministrazione 
                          Fabio Stupazzini 

 
TX17AAB9828
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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