CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
Sezione VI

(GU Parte Seconda n.19 del 14-2-2017)

 
       Notifica per pubblici proclami - Ricorso R.G. 7063/2016 
 

  Amissima Assicurazioni  SpA  (gia'  Carige  Ass.ni),  rappresentata
dagli avv. Andrea  Clemente  Grosso,  Francesca  Dealessi  e  Anselmo
Carlevaro, ha presentato ricorso al TAR Lazio RG  13269/2015  avverso
il provvedimento 29.7.2015 con cui l'AGCM ha irrogato sanzione  di  €
1.000.000 per pratica commerciale ritenuta scorretta ex art. 20-24-25
dlgs  206/05,  consistita  nell'aver   notificato   a   circa   2.000
consumatori nel periodo 2013-14, per recuperare propri crediti,  atti
di citazione presso il Foro di Milano indipendentemente dal luogo  di
loro residenza, senza iscrivere a ruolo le cause. 
  Il ricorso e' stato notificato  entro  i  termini  ad  AGCM  e  due
controinteressati ed il contraddittorio e' stato  esteso  a  tutti  i
destinatari dei predetti atti di citazione mediante notificazione per
pubblici proclami autorizzata con ordinanza 13322/2015 del Presidente
della I sez. del TAR. 
  Il ricorso e' stato respinto con sentenza sez. I, 5.5.2016 n. 5220,
impugnata con l'assistenza dei medesimi legali avanti al Consiglio di
Stato (sez. VI - RG 7063/2016). Si riportano in  sintesi:  motivi  di
ricorso di I grado; decisione del TAR; motivi di appello. 
  Motivo di ricorso 1.1 - violazione art. 8-9 Dir. 2005/29/CE e  art.
20-24-25  dlgs  206/05,  genericita',  difetto   di   istruttoria   e
motivazione, carenza  dei  presupposti:  considerata  la  fattispecie
concreta, la pratica non ha determinato indebito condizionamento;  la
citazione avanti a giudice territorialmente incompetente non  e'  ne'
inammissibile ne' manifestamente temeraria o infondata. Decisione del
TAR: il motivo e' stato respinto in quanto AGCM  non  avrebbe  inteso
contestare  la  pratica  in  quanto  fondata  su  pretese  creditorie
inesistenti o veicolate  da  atti  introduttivi  di  lite  temeraria,
riguardando tale ipotesi altra piu' grave fattispecie, ma  in  quanto
idonea ad alterare le scelte  del  consumatore;  con  richiamo  della
decisione della Corte di  giustizia  9.11.2010  relativa  a  clausole
abusive. Motivi  di  appello:  nulla  ha  detto  il  TAR  sull'omessa
considerazione delle circostanze  concrete;  la  minaccia  di  azione
inammissibile/temeraria non costituisce altra piu' grave  fattispecie
ma  l'ipotesi  tipica  di   indebito   condizionamento,   costituente
presupposto  per  qualificare  aggressiva  una  pratica  post-vendita
mediante azioni legali; le azioni avanti a  giudice  territorialmente
incompetente  non  sono  ne'  inammissibili  ne'  temerarie;  non  e'
pertinente  il  richiamo  alla  nozione  di  clausole  abusive,   non
corrispondenti alle pratiche scorrette. 
  Motivo  di  ricorso  1.2  -  sviamento:  AGCM   ha   inteso   agire
esclusivamente  quale  autorita'  di  regolazione  per  affermare  il
carattere   aggressivo   della   pratica   indipendentemente    dalle
circostanze concrete. Decisione del TAR:  l'esame  e'  stato  omesso.
Motivi di appello: il motivo doveva  essere  esaminato  ed  e'  stato
riproposto. 
  Motivo di ricorso  2,  subordinato  -  violazione  art.  27/7  dlgs
206/05, difetto di istruttoria e violazione del contraddittorio:  gli
impegni presentati da Carige (cessazione della condotta e rimborsi ai
consumatori) sono stati immotivatamente respinti. Decisione del  TAR:
il motivo e' stato  respinto  in  quanto  l'idoneita'  a  determinare
indebito condizionamento e la diffusione  su  scala  nazionale  della
pratica costituirebbero esaustiva motivazione dell'elevato  grado  di
sua offensivita', tale da giustificare la  reiezione  degli  impegni.
Motivi di appello: la motivazione  e'  tautologica  e  insufficiente,
tenuto conto dell'effetto totalmente ripristinatorio degli impegni. 
  Motivo di ricorso 3 - subordinato: violazione art. 27/9 dlgs 206/05
quanto alla determinazione della sanzione e difetto  di  motivazione:
AGCM si e' limitata a richiamare i criteri di  legge  senza  chiarire
iter logico e ragioni dell'importo e senza considerare le circostanze
concrete e, in misura  adeguata,  gli  effetti  ripristinatori  degli
impegni eseguiti; in  ulteriore  subordine  Amissima  ha  chiesto  la
rideterminazione della sanzione nella misura  minima.  Decisione  del
TAR: il motivo e' stato respinto  in  quanto  la  sanzione,  ritenuta
proporzionata,  sarebbe  stata  determinata   in   applicazione   dei
richiamati criteri di legge; quanto alla  domanda  di  riduzione,  il
comportamento  volto   a   eliminare   o   ridurre   le   conseguenze
dell'illecito, utile ai fini della riduzione, non potrebbe consistere
nella  semplice  interruzione  della  condotta,  non  assimilabile  a
ravvedimento operoso, il quale consiste  in  condotta  attiva,  nella
fattispecie  non  riscontrata.  Motivi  di  appello:  la   ampiamente
discrezionale determinazione della sanzione deve essere  accompagnata
da puntuale  esplicazione  in  ordine  ai  criteri  applicati,  nella
fattispecie carente; di nuovo la determinazione non ha  tenuto  conto
delle circostanze concrete,  incidenti  quanto  meno  sulla  gravita'
della violazione e quindi  sulla  misura  della  sanzione;  e'  stato
irrazionalmente applicato il criterio della dimensione economica  del
professionista, come dimostrato dalla sentenza 5809/2016  relativa  a
pratica analoga, da cui risulta l'avvenuta applicazione  di  sanzione
sproporzionata  a  quella  di  Amissima  considerando  la  dimensione
economica. 
  Amissima ha quindi chiesto: la riforma della sentenza  impugnata  e
per l'effetto: in via  principale  l'annullamento  del  provvedimento
AGCM,  con  condanna  dell'Autorita'  a  restituire  l'importo  di  €
1.001.438,36,  nel  frattempo  corrisposto,   oltre   interessi;   in
subordine, la rideterminazione della sanzione nella misura  minima  o
comunque inferiore, con condanna alla restituzione della  differenza.
Con il favore delle spese. 
  Il ricorso in appello e' stato notificato entro i termini ad AGCM e
due controinteressati ed e' in attesa di fissazione dell'udienza. Con
istanza depositata il 23.2.2017 Amissima ha chiesto autorizzazione ad
estendere il contraddittorio agli altri destinatari dei predetti atti
di  citazione  mediante  notificazione  per  pubblici  proclami.  Con
decreto presidenziale n. 12/2017 del 23.1.2017 il Consiglio di  Stato
ha accolto l'istanza disponendo  tale  notifica  mediante  inserzione
nella GURI di un sunto dell'atto introduttivo del  giudizio,  con  le
relative conclusioni, e degli estremi del provvedimento autorizzativo
stesso, entro 30 giorni dalla comunicazione. 

                     avv. Andrea Clemente Grosso 

 
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