Notifica per pubblici proclami - Ricorso R.G. 7063/2016 Amissima Assicurazioni SpA (gia' Carige Ass.ni), rappresentata dagli avv. Andrea Clemente Grosso, Francesca Dealessi e Anselmo Carlevaro, ha presentato ricorso al TAR Lazio RG 13269/2015 avverso il provvedimento 29.7.2015 con cui l'AGCM ha irrogato sanzione di € 1.000.000 per pratica commerciale ritenuta scorretta ex art. 20-24-25 dlgs 206/05, consistita nell'aver notificato a circa 2.000 consumatori nel periodo 2013-14, per recuperare propri crediti, atti di citazione presso il Foro di Milano indipendentemente dal luogo di loro residenza, senza iscrivere a ruolo le cause. Il ricorso e' stato notificato entro i termini ad AGCM e due controinteressati ed il contraddittorio e' stato esteso a tutti i destinatari dei predetti atti di citazione mediante notificazione per pubblici proclami autorizzata con ordinanza 13322/2015 del Presidente della I sez. del TAR. Il ricorso e' stato respinto con sentenza sez. I, 5.5.2016 n. 5220, impugnata con l'assistenza dei medesimi legali avanti al Consiglio di Stato (sez. VI - RG 7063/2016). Si riportano in sintesi: motivi di ricorso di I grado; decisione del TAR; motivi di appello. Motivo di ricorso 1.1 - violazione art. 8-9 Dir. 2005/29/CE e art. 20-24-25 dlgs 206/05, genericita', difetto di istruttoria e motivazione, carenza dei presupposti: considerata la fattispecie concreta, la pratica non ha determinato indebito condizionamento; la citazione avanti a giudice territorialmente incompetente non e' ne' inammissibile ne' manifestamente temeraria o infondata. Decisione del TAR: il motivo e' stato respinto in quanto AGCM non avrebbe inteso contestare la pratica in quanto fondata su pretese creditorie inesistenti o veicolate da atti introduttivi di lite temeraria, riguardando tale ipotesi altra piu' grave fattispecie, ma in quanto idonea ad alterare le scelte del consumatore; con richiamo della decisione della Corte di giustizia 9.11.2010 relativa a clausole abusive. Motivi di appello: nulla ha detto il TAR sull'omessa considerazione delle circostanze concrete; la minaccia di azione inammissibile/temeraria non costituisce altra piu' grave fattispecie ma l'ipotesi tipica di indebito condizionamento, costituente presupposto per qualificare aggressiva una pratica post-vendita mediante azioni legali; le azioni avanti a giudice territorialmente incompetente non sono ne' inammissibili ne' temerarie; non e' pertinente il richiamo alla nozione di clausole abusive, non corrispondenti alle pratiche scorrette. Motivo di ricorso 1.2 - sviamento: AGCM ha inteso agire esclusivamente quale autorita' di regolazione per affermare il carattere aggressivo della pratica indipendentemente dalle circostanze concrete. Decisione del TAR: l'esame e' stato omesso. Motivi di appello: il motivo doveva essere esaminato ed e' stato riproposto. Motivo di ricorso 2, subordinato - violazione art. 27/7 dlgs 206/05, difetto di istruttoria e violazione del contraddittorio: gli impegni presentati da Carige (cessazione della condotta e rimborsi ai consumatori) sono stati immotivatamente respinti. Decisione del TAR: il motivo e' stato respinto in quanto l'idoneita' a determinare indebito condizionamento e la diffusione su scala nazionale della pratica costituirebbero esaustiva motivazione dell'elevato grado di sua offensivita', tale da giustificare la reiezione degli impegni. Motivi di appello: la motivazione e' tautologica e insufficiente, tenuto conto dell'effetto totalmente ripristinatorio degli impegni. Motivo di ricorso 3 - subordinato: violazione art. 27/9 dlgs 206/05 quanto alla determinazione della sanzione e difetto di motivazione: AGCM si e' limitata a richiamare i criteri di legge senza chiarire iter logico e ragioni dell'importo e senza considerare le circostanze concrete e, in misura adeguata, gli effetti ripristinatori degli impegni eseguiti; in ulteriore subordine Amissima ha chiesto la rideterminazione della sanzione nella misura minima. Decisione del TAR: il motivo e' stato respinto in quanto la sanzione, ritenuta proporzionata, sarebbe stata determinata in applicazione dei richiamati criteri di legge; quanto alla domanda di riduzione, il comportamento volto a eliminare o ridurre le conseguenze dell'illecito, utile ai fini della riduzione, non potrebbe consistere nella semplice interruzione della condotta, non assimilabile a ravvedimento operoso, il quale consiste in condotta attiva, nella fattispecie non riscontrata. Motivi di appello: la ampiamente discrezionale determinazione della sanzione deve essere accompagnata da puntuale esplicazione in ordine ai criteri applicati, nella fattispecie carente; di nuovo la determinazione non ha tenuto conto delle circostanze concrete, incidenti quanto meno sulla gravita' della violazione e quindi sulla misura della sanzione; e' stato irrazionalmente applicato il criterio della dimensione economica del professionista, come dimostrato dalla sentenza 5809/2016 relativa a pratica analoga, da cui risulta l'avvenuta applicazione di sanzione sproporzionata a quella di Amissima considerando la dimensione economica. Amissima ha quindi chiesto: la riforma della sentenza impugnata e per l'effetto: in via principale l'annullamento del provvedimento AGCM, con condanna dell'Autorita' a restituire l'importo di € 1.001.438,36, nel frattempo corrisposto, oltre interessi; in subordine, la rideterminazione della sanzione nella misura minima o comunque inferiore, con condanna alla restituzione della differenza. Con il favore delle spese. Il ricorso in appello e' stato notificato entro i termini ad AGCM e due controinteressati ed e' in attesa di fissazione dell'udienza. Con istanza depositata il 23.2.2017 Amissima ha chiesto autorizzazione ad estendere il contraddittorio agli altri destinatari dei predetti atti di citazione mediante notificazione per pubblici proclami. Con decreto presidenziale n. 12/2017 del 23.1.2017 il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza disponendo tale notifica mediante inserzione nella GURI di un sunto dell'atto introduttivo del giudizio, con le relative conclusioni, e degli estremi del provvedimento autorizzativo stesso, entro 30 giorni dalla comunicazione. avv. Andrea Clemente Grosso TX17ABA1414