Ricorso in riassunzione - R.G. 1038/2015 Nell'interesse di BLU PARKING Soc. Coop. gia' ECOESSE S.C. a r.l., p. iva 02429190693, in persona del legale rappresentante pro tempore, il Sig. Marcotullio ALFIERO (C.F. MRC LFR 58H21 H422S), con sede in Chieti (CH), Via Gran Sasso sn - Terminal Scala mobile, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio MILILLI (C.F. MLLMRZ72B18G141X) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ortona alla Piazza Porta Caldari, n. 26 (Fax e PEC presso cui ricevere le comunicazioni di rito: 0859061462 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata avvmauriziomililli@pec.ordineavvocatichiet.it) come da procura in atti - attrice in riassunzione - Nella causa n. 1038/2015 pendente innanzi il Tribunale di Chieti-Giudice Dott. Valletta Nicola - Contro BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Soc. Coop. gia' SERFINA BANCA Spa, in persona del l.r.p.t., con sede legale e direzione generale in Modena alla Via San Carlo n. 8-20, gia' rappresentata e difesa dall'Avv. Clorinda Petrosemolo; - convenuta - e nei confronti di SERFINA BANCA Spa IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore con sede in Via Raffaello Sanzio n. 21 65021 Pescara (P.I. 01537370692) gia' rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Di Biase, - convenuta - autorizzata alla notifica nei confronti dei soci della Serfina Banca Spa in Liquidazione, con la modalita' per pubblici proclami ai sensi dell'art.150 c.p.c. con provvedimento del giudice del Tribunale di Chieti Dott. Nicola Valletta all'udienza del 12/01/2017,e successivo provvedimento n. cron. 2148/2017 del 20/03/2017 del Presidente del Tribunale di Chieti, a seguito di istanza proposta per l'autorizzazione alla notifica senza indicazione dei nominativi degli interessati. Tutto cio' premesso, la BLUPARKING cita tutti i soci della estinta SERFINA BANCA SPA IN LIQUIDAZIONE, davanti all'intestato Tribunale di Chieti all'udienza del 04/05/2017, ore 9,00 e seguenti, con l'invito a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell'udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con l'espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine comporta le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c. e con l'invito a ivi comparire innanzi al Giudice designato per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Piaccia all'intestato Tribunale, per quanto dedotto in premessa, accertata e dichiarata, sui rapporti di conto corrente per cui e' causa, congiuntamente e/o alternativamente: 1. accertare e dichiarare la nullita' della clausola relativa alla determinazione degli interessi convenzionali passivi in misura ultralegale e/o comunque l'inefficacia dei relativi addebiti per difetto della necessaria forma scritta ovvero, in subordine, l'inefficacia delle condizioni peggiorative eventualmente applicate rispetto a quelle eventualmente pattuite originariamente, per mancanza delle prescritte comunicazioni ex lege; 2. accertare e dichiarare la nullita' e/o l'inefficacia degli addebiti effettuati per C.M.S. e spese non pattuite; 3. la nullita' e/o comunque l'inefficacia degli addebiti per interessi applicati ultra tasso soglia; 4. rideterminate le valute secondo le effettive date delle operazioni contabilizzate, condannare la convenuta Banca alla restituzione in favore dell'attrice della complessiva somma di Euro 141.965,61 - ovvero di quell'altra somma, maggiore o minore, che sara' ritenuta di giustizia -, per le casuali esposte in premessa, considerando pari a zero, in difetto dell'integrale produzione ex adverso di tutti gli estratti conto, il saldo del primo e/c prodotto in giudizio, tenendo conto degli interessi attivi, in misura pari al tasso legale ovvero quello contrattuale, sui saldi che, tempo per tempo, risultassero eventualmente a credito di parte attrice per effetto della depurazione dal conto dell'indebito arricchimento sopra indicato, oltre accessori come per legge; In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio. Ortona li', 21/03/2017 avv. Maurizio Mililli TX17ABA3062