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Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami - R.G. n. 10173/2010 L'avv. Corrado Morrone, con studio in Roma, Viale XXI aprile n. 11, rappresentante e difensore della dott.ssa Maria Teresa Colafrancesco, nel giudizio contro Roma Capitale ed altri pendente innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. V, r.g. n.10173/2010 per la riforma della sentenza del TAR del Lazio, Sez. II, 16.3.2010, n.4083, con udienza pubblica fissata per il giorno 19.12.2017, in ottemperanza all'ordinanza CDS, V, n. 1775/2017 del 13.4.2017 che ha autorizzato la presente integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, notifica quanto sopra e quanto segue ai fini dell'integrazione del contraddittorio ai seguenti 27 soggetti controinteressati inseriti nella graduatoria (atto impugnato in primo grado) del concorso per titoli di servizio ed esami, riservato ai dipendenti, per il conferimento di n.10 posti nel profilo professionale di dirigenti amministrativi a tempo indeterminato (determinazione dirigenziale n. 2676 del 15/12/2004), bandito dal Comune di Roma, che verrebbero scavalcati dalla ricorrente in caso di accoglimento del gravame: Selloni Maria Cristina, Ottavianelli Angelo, Ciutti Pierluigi, Menichelli Claudia, Ciminelli Luigi, Del Vecchio Patrizia, Sbriccoli Paola, Rossi Anna Maria, Caprioli Antonella, Betti Loredana, Barletta Aldo, Fattori Rosaria, De Felicis Pierberardo, Gherardi Angelo, Marani Cinzia, Baldino Sergio, Prisco Annabella, Spampinato Anna Maria, Guglielmino Sabrina, Craglia Maria Cristina, Tomassoni Paola, De Paoli Sergio, Belli Antonella, Scolamiero Elisa, Nalin Edoardo, Vidoni Alessandra, Massimi Antonella. Con ricorso di primo grado si e' chiesto l'annullamento della graduatoria approvata con atto n. 1056 dell'1/1/2006 del concorso a 10 posti di dirigente amministrativo indetto dal Comune di Roma, nonche' degli altri atti della procedura e, ove necessario per quanto di ragione, dei criteri di valutazione, nonche' del bando di concorso in parte qua e di ogni atto precedente, connesso e/o conseguenziale. Il ricorso e' pendente dinanzi al Consiglio di Stato, Sez. V, r.g. n.10173/2010 con udienza fissata il 19.12.2017 ed e' fondato sui seguenti motivi: 1) Difetto di motivazione e illogicita' della sentenza impugnata. Violazione e falsa applicazione della deliberazione della Giunta Comunale di Roma n. 279/2002, del DPR n. 487/1994, degli artt. 3, 51 e 97 Cost e dei principi vigenti in materia di par condicio nelle procedure concorsuali. Eccesso di potere. Illegittimita' ed illogicita' dell'art. 3 del bando nella parte in cui dovesse circoscrivere gli incarichi valutabili solo a quelli ricoperti dalla data di scadenza del bando; 2) Violazione e falsa applicazione della deliberazione della Giunta Comunale di Roma n. 279/2002, del DPR n. 487/1994, (in particolare degli artt. 10 e 12), degli artt. 3, 51 e 97 Cost. e dei principi vigenti in materia di par condicio nelle procedure concorsuali. Eccesso di potere. Mancata predeterminazione dei criteri per la valutazione dei titoli di servizio (vizio sub 1a del ricorso di primo grado); 3) Violazione e falsa applicazione della deliberazione della Giunta Comunale di Roma n. 279/2002, del DPR n. 487/1994, (in particolare degli artt. 10 e 12), degli artt. 3, 51 e 97 Cost e dei principi vigenti in materia di par condicio nelle procedure concorsuali. Eccesso di potere. Difetto di motivazione ed istruttoria, eccesso di potere ed illegittimita' degli atti della Commissione di concorso nella parte in cui non permettono la ricostruzione logica dell'iter seguito. Lesione del diritto di difesa (vizio sub 1b del ricorso di primo grado). Con gli anzidetti motivi la ricorrente si duole del fatto che la commissione una volta deciso di valutare le attivita' ispettive come incarichi e servizi, in base all'interpretazione di una norma del bando, doveva applicarla nei confronti di tutti i candidati, chiedendo eventualmente l'integrazione della propria documentazione secondo i principi generali dell'azione amministrativa, con particolare riguardo al principio di leale collaborazione e al generale obbligo della Commissione di chiedere al concorrente un'integrazione documentale in caso di dubbio sul possesso o meno di determinati titoli, tanto piu' se prodotti. Cio' ha causato disparita' di trattamento tra candidati aventi un medesimo titolo. avv. Corrado Morrone TX17ABA5037