CONSIGLIO DI STATO

(GU Parte Seconda n.54 del 9-5-2017)

 
         Notifica per pubblici proclami - R.G. n. 10173/2010 
 

  L'avv. Corrado Morrone, con studio in Roma, Viale XXI aprile n. 11,
rappresentante e difensore della dott.ssa Maria Teresa Colafrancesco,
nel giudizio contro  Roma  Capitale  ed  altri  pendente  innanzi  al
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. V, r.g. n.10173/2010
per la riforma della sentenza del TAR del Lazio, Sez. II,  16.3.2010,
n.4083, con udienza pubblica fissata per  il  giorno  19.12.2017,  in
ottemperanza all'ordinanza CDS, V, n. 1775/2017 del 13.4.2017 che  ha
autorizzato la presente  integrazione  del  contraddittorio  mediante
pubblici proclami, notifica quanto  sopra  e  quanto  segue  ai  fini
dell'integrazione  del  contraddittorio  ai  seguenti   27   soggetti
controinteressati inseriti nella graduatoria (atto impugnato in primo
grado) del concorso per titoli di servizio  ed  esami,  riservato  ai
dipendenti,  per  il  conferimento  di   n.10   posti   nel   profilo
professionale  di  dirigenti  amministrativi  a  tempo  indeterminato
(determinazione dirigenziale n. 2676  del  15/12/2004),  bandito  dal
Comune di Roma, che verrebbero scavalcati dalla ricorrente in caso di
accoglimento  del  gravame:  Selloni  Maria  Cristina,   Ottavianelli
Angelo, Ciutti Pierluigi, Menichelli Claudia,  Ciminelli  Luigi,  Del
Vecchio  Patrizia,  Sbriccoli  Paola,  Rossi  Anna  Maria,   Caprioli
Antonella, Betti Loredana, Barletta Aldo, Fattori Rosaria, De Felicis
Pierberardo, Gherardi Angelo, Marani Cinzia, Baldino  Sergio,  Prisco
Annabella, Spampinato Anna Maria, Guglielmino Sabrina, Craglia  Maria
Cristina,  Tomassoni  Paola,  De  Paoli  Sergio,   Belli   Antonella,
Scolamiero  Elisa,  Nalin   Edoardo,   Vidoni   Alessandra,   Massimi
Antonella. Con ricorso di primo grado si  e'  chiesto  l'annullamento
della graduatoria  approvata  con  atto  n.  1056  dell'1/1/2006  del
concorso a 10 posti di dirigente amministrativo indetto dal Comune di
Roma, nonche' degli altri atti della procedura e, ove necessario  per
quanto di ragione, dei criteri di valutazione, nonche' del  bando  di
concorso in parte  qua  e  di  ogni  atto  precedente,  connesso  e/o
conseguenziale. 
  Il ricorso e' pendente dinanzi al Consiglio di Stato, Sez. V,  r.g.
n.10173/2010 con udienza fissata il  19.12.2017  ed  e'  fondato  sui
seguenti motivi:  1)  Difetto  di  motivazione  e  illogicita'  della
sentenza   impugnata.   Violazione   e   falsa   applicazione   della
deliberazione della Giunta Comunale di Roma n. 279/2002, del  DPR  n.
487/1994, degli artt. 3, 51 e 97  Cost  e  dei  principi  vigenti  in
materia di par  condicio  nelle  procedure  concorsuali.  Eccesso  di
potere. Illegittimita' ed illogicita' dell'art.  3  del  bando  nella
parte in cui dovesse circoscrivere gli incarichi  valutabili  solo  a
quelli ricoperti dalla data di scadenza del bando;  2)  Violazione  e
falsa applicazione della deliberazione della Giunta Comunale di  Roma
n. 279/2002, del DPR n. 487/1994, (in particolare degli  artt.  10  e
12), degli artt. 3, 51 e 97 Cost. e dei principi vigenti  in  materia
di par condicio  nelle  procedure  concorsuali.  Eccesso  di  potere.
Mancata predeterminazione dei criteri per la valutazione  dei  titoli
di servizio (vizio sub 1a del ricorso di primo grado); 3)  Violazione
e falsa applicazione della deliberazione  della  Giunta  Comunale  di
Roma n. 279/2002, del DPR n. 487/1994, (in particolare degli artt. 10
e 12), degli artt. 3, 51 e 97 Cost e dei principi vigenti in  materia
di par condicio  nelle  procedure  concorsuali.  Eccesso  di  potere.
Difetto  di  motivazione  ed  istruttoria,  eccesso  di   potere   ed
illegittimita' degli atti della Commissione di concorso  nella  parte
in cui non permettono  la  ricostruzione  logica  dell'iter  seguito.
Lesione del diritto di difesa (vizio sub  1b  del  ricorso  di  primo
grado). 
  Con gli anzidetti motivi la ricorrente si duole del  fatto  che  la
commissione una volta deciso di valutare le attivita' ispettive  come
incarichi e servizi, in base all'interpretazione  di  una  norma  del
bando,  doveva  applicarla  nei  confronti  di  tutti  i   candidati,
chiedendo eventualmente l'integrazione della  propria  documentazione
secondo  i  principi   generali   dell'azione   amministrativa,   con
particolare riguardo  al  principio  di  leale  collaborazione  e  al
generale  obbligo  della  Commissione  di  chiedere  al   concorrente
un'integrazione documentale in caso di dubbio sul possesso o meno  di
determinati  titoli,  tanto  piu'  se  prodotti.  Cio'   ha   causato
disparita' di trattamento tra candidati aventi un medesimo titolo. 

                        avv. Corrado Morrone 

 
TX17ABA5037
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