MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le
infrastrutture energetiche
Divisione VII - Rilascio e gestione titoli minerari, espropri,
royalties

(GU Parte Seconda n.15 del 4-2-2017)

 
                  Ordinanza integrativa di deposito 
 

  Il dirigente 
  visto l'articolo 42 della Costituzione nella parte in  cui  prevede
che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327  (di  seguito:  Testo  Unico),  recante  il  Testo  unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni
per pubblica utilita', e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico  30  ottobre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -
Serie Generale - del 27/11/2015, che modifica il DM 14  luglio  2014,
di individuazione degli Uffici dirigenziali di livello  non  generale
della Direzione Generale per la Sicurezza  dell'Approvvigionamento  e
per  le   Infrastrutture   Energetiche,   attribuendo   le   funzioni
dell'Ufficio Unico per gli espropri di pubblica utilita'  in  materia
di energia alla Divisione VII; 
  Visto il decreto ministeriale 03/02/2010 con cui  sono  disposte  a
favore di Snam Rete Gas S.p.A., societa'  soggetta  all'attivita'  di
direzione e coordinamento di Snam  S.p.A.,  con  sede  legale  in  S.
Donato Milanese - piazza Santa Barbara  n.  7,  di  seguito  Societa'
beneficiaria, azioni ablative  riguardanti  terreni  interessati  dal
tracciato del metanodotto "Massafra - Biccari DN 1200  (48")"  Tronco
numero 10 in comune di Candela (FG) identificati al NCT al foglio 18,
mappale 10 di proprieta' della ditta  Serafini  Gabriella  e  Spagone
Mario ed in particolare l'articolo 8 dello stesso decreto con cui  si
dispone che in caso di  rifiuto  o  silenzio  da  parte  delle  Ditte
proprietarie sulle indennita' provvisorie di servitu' di  metanodotto
ed  occupazione  temporanea,  decorsi  trenta   giorni   dalla   data
dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la
Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi
- a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione; 
  Considerato  che  con  il  citato  decreto  03/02/2010  sono  stati
stabiliti  gli  importi   delle   indennita'   provvisorie   per   la
costituzione di servitu' di metanodotto, l'occupazione temporanea e i
danni   derivanti   dalle    operazioni    di    messa    in    opera
dell'infrastruttura  pari  ad  euro  741,00,  depositate  presso   la
Ragioneria Territoriale di Foggia - Servizio depositi  amministrativi
a seguito di ordinanza di  deposito  di  questa  Amministrazione  del
14/09/2011, protocollo n. 18358; 
  Visto il verbale di immissione in possesso  ed  accertamento  dello
stato di consistenza del 7 aprile  2010  in  esecuzione  del  decreto
ministeriale 3 febbraio 2010; 
  Vista la nota del 04/10/2010 con la quale la ditta proprietaria  ha
rifiutato l'indennita' provvisoria offerta in decreto e ha chiesto ai
sensi dell'art. 21 del d.p.r. 327/2001 un collegio di tecnici per  la
determinazione dell'indennita' definitiva, 
  Vista la stima del Collegio Peritale n.  20706  del  22/10/2012  ex
art. 21 del DPR 327/01 che ha incrementato  l'indennita'  complessiva
spettante    alla    ditta,     elevandola     da     euro     741,00
(settecentoquarantuno/00) come stabilito dal DM  3  febbraio  2010  a
euro 1.311,76 (milletrecentoundici/76); 
  Ritenuto opportuno provvedere alla  custodia  di  tali  importi  in
attesa della definizione delle indennita'. 
  Ordina 
  alla Societa'  beneficiaria  dell'azione  ablativa  conseguente  al
citato decreto ministeriale 3 febbraio 2010: 
  1.  di  depositare  senza  indugio   l'importo   di   euro   570,76
(cinquecentosettanta/76) pari alla differenza tra l'importo  di  euro
741,00 (settecentoquarantuno/00) stabilito dal DM 3 febbraio  2010  e
l'importo di euro 1,311,76  (milletrecentoundici/76)  come  stabilito
dal Collegio peritale ex art. 21 del DPR 327/01 a favore della  Ditta
sopra specificata, presso la competente Ragioneria  Territoriale  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -   Servizio   depositi
amministrativi; 
  2.  di  curare  immediatamente  la  pubblicazione  della   presente
ordinanza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  o
nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai  sensi  dell'articolo  26,
comma 7, del Testo Unico; 
  3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui
ai punti 1 e 2: 
  a) ad ogni componente della Ditta; 
  b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull'immobile; 
  c) allo scrivente Ufficio. 
 
  Roma, 9 dicembre 2016 

                            Il dirigente 
                        dott. Carlo Landolfi 

 
TX17ADC1051
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.