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Errata corrige
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Ordinanza integrativa di deposito Il dirigente visto l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilita', e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 30 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - del 27/11/2015, che modifica il DM 14 luglio 2014, di individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e per le Infrastrutture Energetiche, attribuendo le funzioni dell'Ufficio Unico per gli espropri di pubblica utilita' in materia di energia alla Divisione VII; Visto il decreto ministeriale 03/02/2010 con cui sono disposte a favore di Snam Rete Gas S.p.A., societa' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese - piazza Santa Barbara n. 7, di seguito Societa' beneficiaria, azioni ablative riguardanti terreni interessati dal tracciato del metanodotto "Massafra - Biccari DN 1200 (48")" Tronco numero 10 in comune di Candela (FG) identificati al NCT al foglio 18, mappale 10 di proprieta' della ditta Serafini Gabriella e Spagone Mario ed in particolare l'articolo 8 dello stesso decreto con cui si dispone che in caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennita' provvisorie di servitu' di metanodotto ed occupazione temporanea, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione; Considerato che con il citato decreto 03/02/2010 sono stati stabiliti gli importi delle indennita' provvisorie per la costituzione di servitu' di metanodotto, l'occupazione temporanea e i danni derivanti dalle operazioni di messa in opera dell'infrastruttura pari ad euro 741,00, depositate presso la Ragioneria Territoriale di Foggia - Servizio depositi amministrativi a seguito di ordinanza di deposito di questa Amministrazione del 14/09/2011, protocollo n. 18358; Visto il verbale di immissione in possesso ed accertamento dello stato di consistenza del 7 aprile 2010 in esecuzione del decreto ministeriale 3 febbraio 2010; Vista la nota del 04/10/2010 con la quale la ditta proprietaria ha rifiutato l'indennita' provvisoria offerta in decreto e ha chiesto ai sensi dell'art. 21 del d.p.r. 327/2001 un collegio di tecnici per la determinazione dell'indennita' definitiva, Vista la stima del Collegio Peritale n. 20706 del 22/10/2012 ex art. 21 del DPR 327/01 che ha incrementato l'indennita' complessiva spettante alla ditta, elevandola da euro 741,00 (settecentoquarantuno/00) come stabilito dal DM 3 febbraio 2010 a euro 1.311,76 (milletrecentoundici/76); Ritenuto opportuno provvedere alla custodia di tali importi in attesa della definizione delle indennita'. Ordina alla Societa' beneficiaria dell'azione ablativa conseguente al citato decreto ministeriale 3 febbraio 2010: 1. di depositare senza indugio l'importo di euro 570,76 (cinquecentosettanta/76) pari alla differenza tra l'importo di euro 741,00 (settecentoquarantuno/00) stabilito dal DM 3 febbraio 2010 e l'importo di euro 1,311,76 (milletrecentoundici/76) come stabilito dal Collegio peritale ex art. 21 del DPR 327/01 a favore della Ditta sopra specificata, presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Servizio depositi amministrativi; 2. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del Testo Unico; 3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2: a) ad ogni componente della Ditta; b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull'immobile; c) allo scrivente Ufficio. Roma, 9 dicembre 2016 Il dirigente dott. Carlo Landolfi TX17ADC1051