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Errata corrige
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Esproprio Il direttore regionale VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, con cui e' stata istituita l'Agenzia del Demanio che e' subentrata all'Ufficio del Territorio nella gestione dei beni immobili di proprieta' dello Stato. CONSIDERATO che il Faro di Capo Zafferano e' censito al catasto terreni del Comune di Santa Flavia al Foglio 1 particelle 69, 975,976, e che, sull'aliquota di terreno, di proprieta' privata, meglio identificata al foglio 1 particelle 975 - 976, insistono porzione di manufatti, realizzati dallo Stato durante le ultime due guerre mondiali, di pertinenza del piu' ampio bene demaniale denominato appunto "Faro di Capo Zafferano"; RAVVISATA la sussistenza delle condizioni previste per l'applicazione dell'art. 42 bis del T.U. in materia di espropri per pubblica utilita', DPR 327/2001 ss.mm.ii., che detta la disciplina diretta a sanare le situazioni nelle quali un'Amministrazione pubblica utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilita', prevedendo la possibilita' per la stessa di acquisirlo non retroattivamente al proprio patrimonio indisponibile, dietro corresponsione di un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale arrecato. CONSTATATO inoltre che si tratta di un'area utilizzata per scopi di interesse pubblico in quanto adibita negli due conflitti mondiali a presidio militare con apposita torre di avvistamento, oltre che ad ausilio ed assistenza alla navigazione costiera; che tale ultima destinazione e' assicurata ancora oggi, nonostante non sia piu' materialmente esercitata attraverso la figura del fanalista, ma, a seguito del processo di automatizzazione dei fari, mediante una lanterna ad ottica fissa con sistema di accensione crepuscolare; che l'utilizzo e' ad oggi "sine titulo", in quanto, la procedura di esproprio relativa ai citati mappali necessita di regolarizzazione; che l'acquisizione al patrimonio indisponibile dello Stato e' motivata da attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico, prevalenti sul contrapposto interesse privato; TENUTO CONTO che la norma prevede: che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene; che, fatti salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale sia determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilita'; che per il periodo di occupazione senza titolo sia computato a titolo risarcitorio, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entita' del danno; che le disposizioni di cui all'art. 42 bis trovino applicazione anche per i fatti anteriori alla sua entrata in vigore; VISTO che con valutazione tecnico estimale prot. 2017/74 R.I. del 24.01.2017 e' stato determinato in € 66.465,32 l'indennizzo complessivo da corrispondere ai sigg. Scardina Ignazio e Scardina Salvatore quale somma per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale dovuto per l'acquisizione dell'area sui cui insiste parte del bene demaniale del Faro di Capo Zafferano identificato al C.T al foglio 1 particelle 975 - 976. DECRETA 1. per le motivazioni sopra indicate, l'acquisizione al patrimonio indisponibile dello Stato dei terreni censiti al Catasto Terreni del Comune di Santa Flavia (PA) al foglio 1, particelle 975 - 976, a decorrere dalla data del presente provvedimento, di proprieta' dei sigg.: • Scardina Ignazio, nato a Palermo il 03/06/1948, cod. fisc.: SCRGNZ48H03G273J, residente a Palermo, in viale Piemonte n° 3. • Scardina Salvatore, nato a Palermo il 05/12/1950, cod. fisc.: SCRSVT50T05G273E, residente a Roma, in via Pietro Tacchini n° 27. 2. che detti terreni sono a tutti gli effetti di legge trasferiti in proprieta' in capo allo Stato, nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova, con tutte le servitu' attive, passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue, pertinenze e dipendenze, accessori, oneri e pesi, in relazione al disposto dell'art. 42 bis del DPR 327/2001 e ss.mm.ii.; 3. che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del DPR 327/2001 e ss.mm.ii., l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale spettante ai sigg. Scardina Ignazio e Scardina Salvatore, e' pari a € 66.465,32 (Euro Sessantaseimilaquattrocentosessantacinque/32); Si da' atto altresi': 1. che il presente decreto sara' notificato nelle forme degli atti processuali ai sigg. • Scardina Ignazio, nato a Palermo il 03/06/1948, cod. fisc.: SCRGNZ48H03G273J, residente a Palermo, in viale Piemonte n° 3. • Scardina Salvatore, nato a Palermo il 05/12/1950, cod. fisc.: SCRSVT50T05G273E, residente a Roma, in via Pietro Tacchini n° 27 2. che la notifica del presente decreto comporta il passaggio del diritto di proprieta' sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute, ovvero del deposito ai sensi dell'art. 20, comma 14 del bis del DPR 327/2001 e ss.mm.ii.; 3. che in forza del presente provvedimento sono automaticamente estinti tutti gli altri diritti reali o personali gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'acquisizione e' preordinata; 4. che il presente decreto sara' trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Servizi di Pubblicita' Immobiliare di Palermo a cura dell'Amministrazione procedente e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 5. che avverso il presente atto puo' essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il direttore regionale Stefano Lombardi TX17ADC10975