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Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. n. 274/2007 Codice Pratica: C1A/2017/764. N. di Procedura Europea: NL/H/1296/001/IA/007. Specialita' medicinale: FLUTICREM (039738012) 0,05% crema Confezioni: 039738012 Tipologia variazione: variazione di tipo IA n. A.7; Tipo di modifica: modifica stampati; Modifica apportata: rimozione di un sito produttivo responsabile di tutte le fasi del processo produttivo del prodotto finito, compresi imballaggio primario e secondario, controllo qualita' e rilascio lotti (Laboratorios Salvat, S.A., Esplugues de Llobregat (Barcellona) Spagna). In applicazione alla determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del D.Lgs. 219/2006, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (Paragrafo "6. Produttore responsabile del rilascio dei lotti" del F.I.) relativamente alla confezione sopra riportata e la responsabilita' si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. Il Titolare AIC deve apportare la modifica autorizzata entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in GU della variazione. Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione in GU della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in GU della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. il F.I e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul F.I. si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Il direttore generale dott. Stefano Fatelli TX17ADD4620