Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM" o la "Banca Cessionaria") comunica che in data 9 marzo 2018 ha concluso con BPL Mortgages S.r.l. ("BPL" o il "Cedente") un contratto di riacquisto di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto di Riacquisto"). Ai sensi e per gli effetti di tale contratto di riacquisto BPL ha ceduto pro soluto, e la Banca Cessionaria ha acquistato, ai termini ed alle condizioni ivi specificate, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi, accessori, spese, danni, indennizzi e quant'altro) di proprieta' di BPL e derivanti da contratti di finanziamento che, alla data del 25 febbraio 2018 alle ore 00.01 (inclusa) (la "Data di Valutazione") (ovvero alla diversa data specificata nel relativo Criterio), presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto): (A) mutui che siano stati erogati ai sensi di contratti di mutuo disciplinati dalla legge della Repubblica Italiana; e (B) mutui denominati in Euro; e (C) mutui i cui crediti siano stati ceduti, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti, dalla Banca Cessionaria e da Credito Bergamasco S.p.A. (prima della fusione della medesima nella Banca Cessionaria) a BPL Mortgages S.r.l., ai sensi di tre contratti di cessione stipulati in data 27 maggio 2014, come da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale no. 64 del 31 maggio 2014, parte II, sezione "Altri annunzi commerciali" e in data 12 febbraio 2016 come da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale no. 21 del 18 febbraio 2016, parte II, sezione "Altri annunzi commerciali"; e (D) mutui che abbiano almeno una delle seguente caratteristiche: (i) presentino, alla Data di Valutazione, rate scadute e non pagate da 50 giorni di calendario o piu'; o (ii) i cui debitori principali non rientrino nella definizione di Piccole e Medie imprese come indicata nella Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE; o (iii) i cui debitori principali siano diversi da (a) persone fisiche (incluse ditte individuali) residenti in Italia o (b) enti giuridici (incluse societa' di persone) costituite ai sensi dell'ordinamento italiano ed aventi sede legale in Italia. (iv) mutui che, alla data del 22 febbraio 2018, presentano tutte le caratteristiche indicate ai punti da (1) a (18): 1. mutui erogati da Banco BPM a persone fisiche, persone giuridiche o dipendenti del gruppo; 2. mutui che rispettino i requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 575 del 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento: Parte Tre, Titolo II, Capo 2, Sezione 2, articoli 124, 125, 126 e Parte Tre, Titolo II, Capo 4, Sezione 3, Sottosezione 1, articolo 208; 3. mutui i cui debitori siano residenti nella Repubblica Italiana; 4. mutui residenziali il cui rapporto tra (i) il debito residuo in linea capitale del mutuo e (ii) il valore di stima dell'immobile alla data del 22 febbraio 2018 e' pari o inferiore all'80%; ovvero mutui commerciali il cui rapporto tra (i) il debito residuo in linea capitale del mutuo e (ii) il valore di stima dell'immobile alla data del 22 febbraio 2018 e' pari o inferiore all'60%; 5. mutui che non siano stati stipulati con erogazione ai sensi di qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti mutui agevolati); 6. mutui che non siano erogati in pool; 7. mutui che non siano stati concessi a enti ecclesiastici o enti pubblici; 8. mutui che non siano crediti al consumo; 9. mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica Italiana; 10. mutui residenziali garantiti da ipoteca di primo grado economico su immobili intendendosi per tale: (i) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero (ii) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo nel caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale precedente siano interamente estinte; ovvero (iii) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo nel caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale precedente nascano da altri mutui erogati da Banco BPM ovvero erogati da altre banche e successivamente confluiti in Banco BPM a seguito di fusione, scissione, conferimento di ramo/i d'azienda o cessione di ramo/i d'azienda; 11. mutui commerciali garantiti da ipoteca su immobili di primo grado economico o superiore; 12. mutui in relazione ai quali non sono decorsi i termini per la revocatoria della costituzione delle relative ipoteche ai sensi dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 13. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 14. mutui con decorrenza della prima rata di ammortamento (per tale intendendosi la prima rata comprensiva di una componente capitale) antecedente alla data del 22 febbraio 2018; 15. mutui che non abbiano una o piu' rate insolute (per tale intendendosi una rata che sia scaduta e non pagata interamente) alla data del 22 febbraio 2018; 16. mutui denominati in euro; 17. mutui che siano retti dal diritto italiano; 18. mutui che non siano classificati come "sofferenze" ai sensi del Regolamento Banca d'Italia 229 del 21 Aprile 1999. In forza di tale cessione, i debitori ceduti sono legittimati a pagare a Banco BPM ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi contratti di mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003. La cessione dei crediti da parte di BPL alla Banca Cessionaria, ai sensi e per gli effetti del suddetto Contratto di Riacquisto, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, ha comportato il necessario trasferimento alla Banca Cessionaria dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali") contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti. La Banca Cessionaria e' dunque tenuto a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali) e del provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007. La Banca Cessionaria trattera' i Dati Personali cosi' acquisiti nel rispetto del D. Lgs. 196/2003. In particolare, la Banca Cessionaria trattera' i Dati Personali per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti ceduti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione), nonche' all'emissione di titoli da parte della societa' ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti. La Banca Cessionaria, inoltre, trattera' i Dati Personali per finalita' strettamente legate all'adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorita' a cio' legittimate dalla legge. In relazione alle finalita' indicate, il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali. Per le finalita' di cui sopra, i Dati Personali potranno essere comunicati, a titolo esemplificativo, a societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale alla Banca Cessionaria, a societa' controllate e societa' collegate a queste, nonche' a societa' di recupero crediti. I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati Personali tratteranno questi in qualita' di «titolari autonomi» ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali associazioni, societa' e studi professionali potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita' di incaricati del trattamento e nell'ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. Per le medesime finalita' di cui sopra, i Dati Personali potranno essere comunicati all'estero, ma solo a soggetti che operano in Paesi appartenenti all'Unione Europea. In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione. L'elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, e' messo a disposizione presso le filiali di Banco BPM. L'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 attribuisce a ciascun interessato specifici diritti tra cui il diritto di chiedere ed ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalita' e le modalita' del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonche', qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali medesimi. Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi a Banco BPM S.p.A. Le richieste e le comunicazioni andranno indirizzate in Piazza Filippo Meda n. 4, 20121 Milano, Italia all'attenzione del Settore Protezione dati personali. Milano, 15 Marzo 2018 Banco BPM S.p.A. - In qualita' di procuratore Anna Maria Di Paolo TX18AAB2623