Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la "Legge 130") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il "T.U. Bancario")), corredato dall'informativa ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali") e del provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007. La societa' BPL Mortgages S.r.l., con sede legale in Via Alfieri, 1, 31015 Conegliano (Treviso) comunica che, nell'ambito della ristrutturazione di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130 realizzata mediante l'emissione di titoli iniziali in data 30 giugno 2014 e 26 febbraio 2016, relativa a tre portafogli iniziali di crediti ceduti da Banco BPM S.p.A. (gia' Banco Popolare Soc. Coop.), ha acquistato pro-soluto da: (a) Banco BPM S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma giuridica di societa' per azioni, con sede legale in Piazza F. Meda, 4, 20121 Milano, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 09722490969, iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il "T.U. Bancario") al n. 8065 e Capogruppo del Gruppo Banco BPM ("Banco BPM"); e (b) Banca Popolare di Milano S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma giuridica di societa' per azioni, con sede legale in Piazza F. Meda, 4, 20121 Milano, Italia, codice fiscale, partita IVA n. 01906000201 e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 00103200762, iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del T.U. Bancario al n. 1462 e parte del Gruppo Banco BPM ("BPM" e, insieme a Banco BPM, le "Banche Cedenti"), in qualita' di nuove banche cedenti, in forza di ulteriori contratti di cessione di crediti, "individuabili in blocco" ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130, conclusi in data 19 marzo 2018 e con effetto in pari data: (a) tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi, accessori, spese, danni, indennizzi e quant'altro) di proprieta' di Banco BPM e derivanti da contratti di mutuo ipotecario ovvero contratti di mutuo stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui all'articolo 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ovvero contratti di mutuo stipulati ai sensi della normativa sul credito agrario di cui all'articolo 43 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ovvero contratti relativi ad altre tipologie prestiti che, alla data del 26 febbraio 2018 (inclusa) (ovvero alla diversa data specificata nel relativo criterio), presentano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto) (i "Crediti Ceduti di Banco BPM"): 1. mutui erogati da Banco BPM ovvero erogati da altre banche e successivamente confluiti in Banco BPM a seguito di fusione, scissione, conferimento di ramo/i d'azienda o cessione di ramo/i d'azienda; 2. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano (a) persone fisiche (incluse ditte individuali) residenti in Italia o (b) persone giuridiche (incluse societa' di persone) costituite ai sensi dell'ordinamento italiano ed aventi sede legale in Italia; 3. mutui i cui debitori principali rientrino nella definizione di piccole e medie imprese come indicata nella Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE; 4. mutui il cui debitore principale appartenga a una delle seguenti categorie di Settore Attivita' Economica (SAE), secondo i criteri di classificazione definiti dalla Banca d'Italia con circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata (Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica): n. 166 (Enti Produttori Di Servizi Assistenziali, Ricreativi e Culturali), n. 256 (Holding Finanziarie Private), n. 268 (Altre finanziarie), n. 280 (Mediatori, agenti e consulenti di assicurazione), n. 283 (Promotori finanziari), n. 284 (Altri ausiliari finanziari), n. 430 (Imprese produttive), n. 431 (Holding private), ), n. 432 (Holding operative private), n. 450 (Associazioni fra imprese non finanziarie), n. 480 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), n. 481 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), n. 482 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Societa' con meno di 20 addetti), n. 490 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), n. 491 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), n. 492 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Societa' con meno di 20 addetti), n. 614 (Artigiani), n. 615 (Altre famiglie produttrici). Al fine di valutare la conformita' del proprio mutuo al criterio di cui al presente punto 4, ciascun mutuatario potra' conoscere la propria categoria di appartenenza nonche' se il relativo mutuo sia stato classificato quale mutuo stipulato per motivi connessi all'esercizio di impresa rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo; 5. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 6. mutui denominati in euro (ovvero erogati in lire e successivamente ridenominati in euro); 7. mutui derivanti da contratti di mutuo disciplinati dal diritto italiano; 8. mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale che appartiene ad una delle seguenti categorie: (a) "mutui a tasso fisso", intendendosi per tali quei mutui il cui tasso di interesse applicato, contrattualmente stabilito, non preveda variazioni per tutta la durata residua del finanziamento; (b) "mutui a tasso variabile", intendendosi per tali quei mutui il cui tasso di interesse applicato sia parametrato ad un indice di riferimento contrattualmente stabilito variabile per tutta la durata residua del finanziamento ; (c) "mutui a tasso misto", intendendosi per tali quei mutui il cui tasso di interesse applicato sia inizialmente un tasso fisso, contrattualmente stabilito, e a partire da una certa data sia un tasso variabile parametrato ad un indice di riferimento, e viceversa;) (d) "mutui c.d. modulari", intendendosi per tali quei mutui che attribuiscono al mutuatario l'opzione di modificare, anche piu' volte durante la durata residua del finanziamento, la modalita' di calcolo degli interessi (A) da una modalita' a tasso variabile ad (B) una modalita' a tasso fisso pari alla somma tra (i) il tasso swap del periodo di riferimento (IRS), rilevato alla data di esercizio da parte del mutuatario della facolta' di modifica della modalita' di calcolo, fino alla scadenza del periodo di applicazione della modalita' di calcolo degli interessi a tasso fisso scelto dal medesimo mutuatario (ii) la maggiorazione (o spread), contrattualmente stabilita, sopra l'indice di riferimento come determinato ai sensi del paragrafo (i) che precede, e viceversa; 9. mutui: (i) ipotecari diversi da quelli indicati nei paragrafi (ii) e (iii) che seguono, per cui la data di stipulazione del relativo contratto di mutuo sia compresa tra il 27 maggio 2003 (incluso) ed il 17 agosto 2017 (incluso); ovvero (ii) stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui all'articolo 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 per cui la data di stipulazione del relativo contratto di mutuo sia compresa tra il 13 gennaio 2000 (incluso) ed il 24 gennaio 2018 (incluso); ovvero (iii) stipulati ai sensi della normativa sul credito agrario di cui all'articolo 43 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 per cui la data di stipulazione del relativo contratto di mutuo sia compresa tra il 19 gennaio 2004 (incluso) ed il 24 gennaio 2018 (incluso); ovvero (iv) diversi da quelli indicati nei paragrafi (i),(ii) e (iii) che precedono, per cui la data di stipulazione del relativo contratto di mutuo sia compresa tra il 27 marzo 2008 (incluso) ed il 24 gennaio 2018 (incluso); 10. mutui: (i) la cui prima rata scada dopo il 26 febbraio 2018; ovvero (ii) le cui rate scadute al 7 gennaio 2018 risultino interamente pagate; 11. mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza mensile, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale; 12. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia maggiore o uguale ad Euro 5.000; 13. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia inferiore o uguale ad Euro 26.500.000; 14. con riferimento ai mutui garantiti da ipoteca su immobili, mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica Italiana. Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui che alla data del 26 febbraio 2018 pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano altresi' alla medesima data (salvo ove diversamente previsto) una o piu' delle caratteristiche indicate ai paragrafi da (A) a (H): A. mutui che, alla data del 22 febbraio 2018, rispettavano tutte le caratteristiche indicate ai paragrafi da (1) a (18): (1) mutui erogati da Banco BPM a persone fisiche, persone giuridiche o dipendenti del gruppo; (2) mutui che rispettino i requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 575 del 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento: Parte Tre, Titolo II, Capo 2, Sezione 2, articoli 124, 125, 126 e Parte Tre, Titolo II, Capo 4, Sezione 3, Sottosezione 1, articolo 208; (3) mutui i cui debitori siano residenti nella Repubblica Italiana; (4) mutui residenziali il cui rapporto tra (i) il debito residuo in linea capitale del mutuo e (ii) il valore di stima dell'immobile alla data del 22 febbraio 2018 e' pari o inferiore all'80%; ovvero mutui commerciali il cui rapporto tra (i) il debito residuo in linea capitale del mutuo e (ii) il valore di stima dell'immobile alla data del 22 febbraio 2018 e' pari o inferiore all'60%; (5) mutui che non siano stati stipulati con erogazione ai sensi di qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti mutui agevolati); (6) mutui che non siano erogati in pool; (7) mutui che non siano stati concessi a enti ecclesiastici o enti pubblici; (8) mutui che non siano crediti al consumo; (9) mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica Italiana; (10) mutui residenziali garantiti da ipoteca di primo grado economico su immobili intendendosi per tale: (a) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero (b) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo nel caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale precedente siano interamente estinte; ovvero (c) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo nel caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale precedente nascano da altri mutui erogati da Banco BPM ovvero erogati da altre banche e successivamente confluiti in Banco BPM a seguito di fusione, scissione, conferimento di ramo/i d'azienda o cessione di ramo/i d'azienda; (11) mutui commerciali garantiti da ipoteca su immobili di primo grado economico o superiore; (12) mutui in relazione ai quali non sono decorsi i termini per la revocatoria della costituzione delle relative ipoteche ai sensi dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; (13) mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; (14) mutui con decorrenza della prima rata di ammortamento (per tale intendendosi la prima rata comprensiva di una componente capitale) antecedente alla data del 22 febbraio 2018; (15) mutui che non abbiano una o piu' rate insolute (per tale intendendosi una rata che sia scaduta e non pagata interamente) alla data del 22 febbraio 2018); (16) mutui denominati in euro; (17) mutui che siano retti dal diritto italiano; (18) mutui che non siano classificati come "sofferenze" ai sensi del Regolamento Banca d'Italia 229 del 21 Aprile 1999 B. mutui che siano stati concessi, anche in qualita' di cointestatari del relativo mutuo, a favore di soggetti che al 26 febbraio 2018 erano dipendenti e/o amministratori (ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dirigenti e funzionari) di Banco BPM, ovvero di qualsiasi altra societa' del Gruppo Bancario Banco BPM; C. mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti mutui agevolati) o comunque usufruenti di contributi finanziari di alcun tipo ai sensi di legge o convenzioni; D. mutui che siano stati concessi a enti pubblici, pubbliche amministrazioni o enti ecclesiastici; E. mutui che presentino una o piu' rate, non ancora scadute ma pagate anticipatamente in tutto o in parte al 26 febbraio 2018; F. mutui in relazione ai quali (a) e' stata imposta la sospensione del pagamento delle rate ai sensi di norme primarie o secondarie inderogabili ovvero di una disposizione dell'autorita' di vigilanza ovvero (b) il relativo mutuatario abbia ottenuto la sospensione del pagamento delle rate ai sensi di norme primarie o secondarie inderogabili ovvero di una disposizione dell'autorita' di vigilanza e, in entrambi i casi, (c) tale sospensione sia in corso alla data del 26 febbraio 2018; G. mutui diversi da quelli indicati al criterio 9 paragrafi (i) (ii) e (iii) che alla data del 26 febbraio 2018 sono garantiti da fideiussioni o altre garanzie cosiddette omnibus in favore di Banco BPM che assistono almeno un altro rapporto giuridico tra Banco BPM ed il relativo debitore e/o garante; H. mutui erogati da Banca Italease S.p.A. e successivamente confluiti in Banco BPM a seguito di fusione, scissione, conferimento di ramo/i d'azienda o cessione di ramo/i d'azienda. In relazione ai criteri esposti nei paragrafi che precedono, per "data di stipulazione" deve intendersi la data originaria di effettiva stipulazione del mutuo, indipendentemente da eventuali accolli intervenuti successivamente a tale data ovvero, in caso di frazionamento, la data del relativo frazionamento. (b) tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi, accessori, spese, danni, indennizzi e quant'altro) di proprieta' di BPM e derivanti da contratti di mutuo ipotecario ovvero contratti di mutuo stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui all'articolo 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ovvero contratti di mutuo stipulati ai sensi della normativa sul credito agrario di cui all'articolo 43 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ovvero contratti relativi ad altre tipologie prestiti che, alla data del 26 febbraio 2018 (inclusa) (ovvero alla diversa data specificata nel relativo criterio), presentano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto) (i "Crediti Ceduti di BPM"): 1. mutui erogati da BPM ovvero erogati da altre banche e successivamente confluiti in BPM a seguito di fusione, scissione, conferimento di ramo/i d'azienda o cessione di ramo/i d'azienda; 2. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano (a) persone fisiche (incluse ditte individuali) residenti in Italia o (b) persone giuridiche (incluse societa' di persone) costituite ai sensi dell'ordinamento italiano ed aventi sede legale in Italia; 3. mutui i cui debitori principali rientrino nella definizione di piccole e medie imprese come indicata nella Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE; 4. mutui il cui debitore principale appartenga a una delle seguenti categorie di Settore Attivita' Economica (SAE), secondo i criteri di classificazione definiti dalla Banca d'Italia con circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata (Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica): n. 166 (Enti Produttori Di Servizi Assistenziali, Ricreativi e Culturali), n. 256 (Holding Finanziarie Private), n. 268 (Altre finanziarie), n. 280 (Mediatori, agenti e consulenti di assicurazione), n. 283 (Promotori finanziari), n. 284 (Altri ausiliari finanziari), n. 430 (Imprese produttive), n. 431 (Holding private), ), n. 432 (Holding operative private), n. 450 (Associazioni fra imprese non finanziarie), n. 480 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), n. 481 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), n. 482 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Societa' con meno di 20 addetti), n. 490 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), n. 491 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), n. 492 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Societa' con meno di 20 addetti), n. 614 (Artigiani), n. 615 (Altre famiglie produttrici). Al fine di valutare la conformita' del proprio mutuo al criterio di cui al presente punto 4, ciascun mutuatario potra' conoscere la propria categoria di appartenenza nonche' se il relativo mutuo sia stato classificato quale mutuo stipulato per motivi connessi all'esercizio di impresa rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo; 5. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 6. mutui denominati in euro (ovvero erogati in lire e successivamente ridenominati in euro); 7. mutui derivanti da contratti di mutuo disciplinati dal diritto italiano; 8. mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale che appartiene ad una delle seguenti categorie: (a) "mutui a tasso fisso", intendendosi per tali quei mutui il cui tasso di interesse applicato, contrattualmente stabilito, non preveda variazioni per tutta la durata residua del finanziamento; (b) "mutui a tasso variabile", intendendosi per tali quei mutui il cui tasso di interesse applicato sia parametrato ad un indice di riferimento contrattualmente stabilito variabile per tutta la durata residua del finanziamento ; (c) "mutui a tasso misto", intendendosi per tali quei mutui il cui tasso di interesse applicato sia inizialmente un tasso fisso, contrattualmente stabilito, e a partire da una certa data sia un tasso variabile parametrato ad un indice di riferimento, e viceversa;) (d) "mutui c.d. modulari", intendendosi per tali quei mutui che attribuiscono al mutuatario l'opzione di modificare, anche piu' volte durante la durata residua del finanziamento, la modalita' di calcolo degli interessi (A) da una modalita' a tasso variabile ad (B) una modalita' a tasso fisso pari alla somma tra (i) il tasso swap del periodo di riferimento (IRS), rilevato alla data di esercizio da parte del mutuatario della facolta' di modifica della modalita' di calcolo, fino alla scadenza del periodo di applicazione della modalita' di calcolo degli interessi a tasso fisso scelto dal medesimo mutuatario (ii) la maggiorazione (o spread), contrattualmente stabilita, sopra l'indice di riferimento come determinato ai sensi del paragrafo (i) che precede, e viceversa; 9. mutui: (i) ipotecari diversi da quelli indicati nei paragrafi (ii) e (iii) che seguono, per cui la data di stipulazione del relativo contratto di mutuo sia compresa tra il 28 dicembre 1998 (incluso) ed il 18 luglio 2017 (incluso); ovvero (ii) stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui all'articolo 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 per cui la data di stipulazione del relativo contratto di mutuo sia compresa tra il 01 luglio 2017 (incluso) ed il 18 gennaio 2018 (incluso); ovvero (iii) stipulati ai sensi della normativa sul credito agrario di cui all'articolo 43 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 per cui la data di stipulazione del relativo contratto di mutuo sia compresa tra il 02 gennaio 1999 (incluso) ed il 22 gennaio 2018 (incluso); ovvero (iv) diversi da quelli indicati nei paragrafi (i),(ii) e (iii) che precedono, per cui la data di stipulazione del relativo contratto di mutuo sia compresa tra il 4 giugno 2004 (incluso) ed il 24 gennaio 2018 (incluso); 10. mutui: (i) la cui prima rata scada dopo il 26 febbraio 2018; ovvero (ii) le cui rate scadute al 7 gennaio 2018 risultino interamente pagate; 11. mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza mensile, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale; 12. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia maggiore o uguale ad Euro 5.000; 13. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia inferiore o uguale ad Euro 25.700.000; 14. con riferimento ai mutui garantiti da ipoteca su immobili, mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica Italiana. Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui che alla data del 26 febbraio 2018 pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano altresi' alla medesima data (salvo ove diversamente previsto) una o piu' delle caratteristiche indicate ai paragrafi da (A) a (H): A. mutui che rispettavano alla data del 22 febbraio 2018 tutte le caratteristiche indicate ai paragrafi da (1) a (18): (1) mutui erogati da BPM a persone fisiche, persone giuridiche o dipendenti del gruppo; (2) mutui che rispettino i requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 575 del 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento: Parte Tre, Titolo II, Capo 2, Sezione 2, articoli 124, 125, 126 e Parte Tre, Titolo II, Capo 4, Sezione 3, Sottosezione 1, articolo 208; (3) mutui i cui debitori siano residenti nella Repubblica Italiana; (4) mutui residenziali il cui rapporto tra (i) il debito residuo in linea capitale del mutuo e (ii) il valore di stima dell'immobile alla data del 22 febbraio 2018 e' pari o inferiore all'80%; ovvero mutui commerciali il cui rapporto tra (i) il debito residuo in linea capitale del mutuo e (ii) il valore di stima dell'immobile alla data del 22 febbraio 2018 e' pari o inferiore all'60%; (5) mutui che non siano stati stipulati con erogazione ai sensi di qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti mutui agevolati); (6) mutui che non siano erogati in pool; (7) mutui che non siano stati concessi a enti ecclesiastici o enti pubblici; (8) mutui che non siano crediti al consumo; (9) mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica Italiana; (10) mutui residenziali garantiti da ipoteca di primo grado economico su immobili intendendosi per tale: (a) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero (b) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo nel caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale precedente siano interamente estinte; ovvero (c) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo nel caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale precedente nascano da altri mutui erogati da BPM ovvero erogati da altre banche e successivamente confluiti in BPM a seguito di fusione, scissione, conferimento di ramo/i d'azienda o cessione di ramo/i d'azienda; (11) mutui commerciali garantiti da ipoteca su immobili di primo grado economico o superiore; (12) mutui in relazione ai quali non sono decorsi i termini per la revocatoria della costituzione delle relative ipoteche ai sensi dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; (13) mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; (14) mutui con decorrenza della prima rata di ammortamento (per tale intendendosi la prima rata comprensiva di una componente capitale) antecedente alla data del 22 febbraio 2018; (15) mutui che non abbiano una o piu' rate insolute (per tale intendendosi una rata che sia scaduta e non pagata interamente) alla data del 22 febbraio 2018); (16) mutui denominati in euro; (17) mutui che siano retti dal diritto italiano; (18) mutui che non siano classificati come "sofferenze" ai sensi del Regolamento Banca d'Italia 229 del 21 Aprile 1999; B. mutui che siano stati concessi, anche in qualita' di cointestatari del relativo mutuo, a favore di soggetti che al 26 febbraio 2018 erano dipendenti e/o amministratori (ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dirigenti e funzionari) di BPM, ovvero di qualsiasi altra societa' del Gruppo Bancario Banco BPM; C. mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti mutui agevolati) o comunque usufruenti di contributi finanziari di alcun tipo ai sensi di legge o convenzioni; D. mutui che siano stati concessi a enti pubblici, pubbliche amministrazioni o enti ecclesiastici; E. mutui che presentino una o piu' rate, non ancora scadute ma pagate anticipatamente in tutto o in parte al 26 febbraio 2018; F. mutui in relazione ai quali (a) e' stata imposta la sospensione del pagamento delle rate ai sensi di norme primarie o secondarie inderogabili ovvero di una disposizione dell'autorita' di vigilanza ovvero (b) il relativo mutuatario abbia ottenuto la sospensione del pagamento delle rate ai sensi di norme primarie o secondarie inderogabili ovvero di una disposizione dell'autorita' di vigilanza e, in entrambi i casi, (c) tale sospensione sia in corso alla data del 26 febbraio 2018; G. mutui diversi da quelli indicati al criterio 9 paragrafi (i) (ii) e (iii) che alla data del 26 febbraio 2018 sono garantiti da fideiussioni o altre garanzie cosiddette omnibus in favore di BPM che assistono almeno un altro rapporto giuridico tra BPM ed il relativo debitore e/o garante. In relazione ai criteri esposti nei paragrafi che precedono, per "data di stipulazione" deve intendersi la data originaria di effettiva stipulazione del mutuo, indipendentemente da eventuali accolli intervenuti successivamente a tale data ovvero, in caso di frazionamento, la data del relativo frazionamento. Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresi' trasferiti a BPL Mortgages S.r.l., senza ulteriori formalita' o annotazioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti - derivanti alle Banche Cedenti dai contratti di mutuo - che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto dei summenzionati contratti di cessione, o altrimenti ad essi accessori, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, piu' in generale, ogni diritto, azione facolta' o prerogativa inerente ai suddetti crediti. Ciascuna Banca Cedente ha ricevuto incarico da BPL Mortgages S.r.l., di procedere - in nome e per conto di quest'ultima ed anche avvalendosi di terzi - all'incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, piu' in generale, alla gestione di tali crediti in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai sensi della Legge 130. In virtu' di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all'agenzia di Banco BPM o BPM, a seconda dei casi, presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate di mutuo, nelle ore di apertura di sportello di ogni giorno lavorativo bancario. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali La cessione da parte delle Banche Cedenti, ai sensi e per gli effetti dei suddetti contratti di cessione, di tutte le ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai mutui a questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonche' dei relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant'altro di ragione (i "Crediti Ceduti"), ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali"). Cio' premesso, BPL Mortgages S.r.l. - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli "Interessati") l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorita' in data 18 gennaio 2007. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, BPL- in nome e per conto proprio nonche' degli altri soggetti di seguito individuati - informa di aver ricevuto dalle Banche Cedenti, nell'ambito della cessione dei crediti di cui al presente avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti Ceduti. BPL Mortgages S.r.l. informa, in particolare, che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell'ambito della normale attivita', secondo le finalita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale di BPL Mortgages S.r.l. stessa, e quindi: • per l'adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorita' a cio' legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e • per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonche' sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonche' all'emissione di titoli da parte della societa' ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti. Resta inteso che non verranno trattati dati "sensibili". Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali). Il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi. Per le finalita' di cui sopra, i Dati Personali potranno essere comunicati, a titolo esemplificativo, a societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale a Banco BPM o BPM, a seconda dei casi e a BPL Mortgages S.r.l., a societa' controllate e societa' collegate a queste, nonche' a societa' di recupero crediti. Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali associazioni, societa' e studi professionali potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita' di incaricati del trattamento e nell'ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati Personali tratteranno questi in qualita' di "titolari autonomi" ai sensi del D. Lgs. 196/2003. I Dati Personali potranno anche essere comunicati all'estero per dette finalita' ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all'Unione Europea. L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza in qualita' di responsabili del trattamento (i "Responsabili"), unitamente alla presente informativa, saranno messi a disposizione presso, rispettivamente, le filiali di BPM e Banco BPM. BPL Mortgages S.r.l. - in nome e per conto proprio nonche' degli altri soggetti sopra individuati - informa, altresi', che i Dati Personali potranno essere comunicati a societa' che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia). In virtu' di tale comunicazione, altri istituti di credito e societa' finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l'affidabilita' e puntualita' dei pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate) degli Interessati. Nell'ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell'esclusivo fine di perseguire le finalita' sopra descritte. Possono altresi' venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita' di incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti delle societa' esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalita' di trattamento di cui sopra. Titolare del trattamento dei Dati Personali e' BPL Mortgages S.r.l., con sede legale in via Alfieri, 1, 31015 Conegliano (Treviso). Responsabile del trattamento dei Dati Personali, con riferimento ai Crediti Ceduti di Banco BPM, e' Banco BPM S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma giuridica di societa' per azioni, con sede legale in Piazza F. Meda, 4, 20121 Milano, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 09722490969; e, con riferimento ai Crediti Ceduti di BPM, e' Banca Popolare di Milano S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma giuridica di societa' per azioni, con sede legale in Piazza F. Meda, 4, 20121 Milano, Italia, codice fiscale e partita IVA n. 01906000201 e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 00103200762. BPL Mortgages S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all'articolo 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalita' e modalita' del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonche', qualora vi abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi. Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai propri Dati Personali, rivolgendosi, rispettivamente, a BPM e Banco BPM a seconda che i relativi Dati Personali inseriscano ai Crediti Ceduti di Banco BPM o ai Crediti Ceduti di BPM. Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali). Conegliano, 21 Marzo 2018 BPL Mortgages S.r.l. societa' unipersonale - L'amministratore unico Pamela Stival TX18AAB2915