BPL MORTGAGES S.R.L.

Societa' con socio unico


Interamente posseduta da SVM Securitisation Vehicles Management
S.r.l.


Iscritta all'elenco delle societa' veicolo tenuto dalla Banca
d'Italia ai sensi del Provvedimento di Banca d'Italia del 7 giugno
2017 al n. 38491

Sede legale: via Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (Treviso)
Capitale sociale: Euro 12.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04078130269
Codice Fiscale: 04078130269
Partita IVA: 04078130269

(GU Parte Seconda n.36 del 27-3-2018)

 
Avviso di cessione di crediti  pro-soluto  (ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n.  130  in
materia  di  cartolarizzazioni  di  crediti  (la   "Legge   130")   e
dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il
"T.U. Bancario")), corredato dall'informativa ai sensi  dell'articolo
13, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,  n.  196  (il
"Codice  in  materia  di  Protezione  dei  Dati  Personali")  e   del
provvedimento dell'Autorita'  Garante  per  la  Protezione  dei  Dati
                   Personali del 18 gennaio 2007. 
 

  La societa' BPL Mortgages S.r.l., con sede legale in  Via  Alfieri,
1,  31015  Conegliano  (Treviso)  comunica  che,  nell'ambito   della
ristrutturazione di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della
Legge 130 realizzata mediante l'emissione di titoli iniziali in  data
30 giugno 2014 e 26 febbraio 2016, relativa a tre portafogli iniziali
di crediti ceduti da Banco  BPM  S.p.A.  (gia'  Banco  Popolare  Soc.
Coop.), ha acquistato pro-soluto da: 
  (a) Banco BPM S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma
giuridica di societa' per azioni, con sede legale in Piazza F.  Meda,
4, 20121 Milano, Italia, codice fiscale,  partita  IVA  e  numero  di
iscrizione    presso     il     registro     delle     imprese     di
Milano-Monza-Brianza-Lodi n.  09722490969,  iscritta  all'albo  delle
banche tenuto dalla Banca d'Italia  ai  sensi  dell'articolo  13  del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il "T.U. Bancario")  al
n. 8065 e Capogruppo del Gruppo Banco BPM ("Banco BPM"); e 
  (b) Banca Popolare  di  Milano  S.p.A.,  una  banca  costituita  ed
operante con la forma giuridica di  societa'  per  azioni,  con  sede
legale in Piazza F. Meda, 4, 20121 Milano,  Italia,  codice  fiscale,
partita IVA n. 01906000201 e numero di iscrizione presso il  registro
delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n.  00103200762,  iscritta
all'albo  delle  banche  tenuto  dalla  Banca   d'Italia   ai   sensi
dell'articolo 13 del T.U. Bancario al n.  1462  e  parte  del  Gruppo
Banco BPM ("BPM" e, insieme a Banco BPM, le "Banche Cedenti"), 
  in  qualita'  di  nuove  banche  cedenti,  in  forza  di  ulteriori
contratti di cessione di crediti, "individuabili in blocco" ai  sensi
del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130, conclusi
in data 19 marzo 2018 e con effetto in pari data: 
  (a) tutti i  crediti  (per  capitale,  interessi,  anche  di  mora,
maturati  e  maturandi,  accessori,  spese,   danni,   indennizzi   e
quant'altro) di proprieta' di Banco BPM e derivanti da  contratti  di
mutuo ipotecario ovvero contratti di mutuo stipulati ai  sensi  della
normativa sul credito fondiario di cui all'articolo 38 e seguenti del
decreto legislativo 1 settembre 1993,  n.  385  ovvero  contratti  di
mutuo stipulati ai sensi della normativa sul credito agrario  di  cui
all'articolo 43 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre  1993,
n. 385 ovvero contratti relativi ad  altre  tipologie  prestiti  che,
alla data del 26 febbraio 2018 (inclusa) (ovvero  alla  diversa  data
specificata  nel   relativo   criterio),   presentano   le   seguenti
caratteristiche (da  intendersi  cumulative  salvo  ove  diversamente
previsto) (i "Crediti Ceduti di Banco BPM"): 
  1. mutui erogati da Banco BPM ovvero  erogati  da  altre  banche  e
successivamente  confluiti  in  Banco  BPM  a  seguito  di   fusione,
scissione, conferimento di ramo/i  d'azienda  o  cessione  di  ramo/i
d'azienda; 
  2. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche  a  seguito
di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano (a)  persone  fisiche
(incluse  ditte  individuali)  residenti  in  Italia  o  (b)  persone
giuridiche  (incluse  societa'  di  persone)  costituite   ai   sensi
dell'ordinamento italiano ed aventi sede legale in Italia; 
  3. mutui i cui debitori principali rientrino nella  definizione  di
piccole e medie imprese come  indicata  nella  Raccomandazione  della
Commissione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE; 
  4. mutui il cui debitore principale appartenga a una delle seguenti
categorie di Settore Attivita' Economica (SAE), secondo i criteri  di
classificazione definiti dalla Banca d'Italia con  circolare  n.  140
dell'11 febbraio 1991, come successivamente  modificata  e  integrata
(Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori
e gruppi di attivita' economica): n. 166 (Enti Produttori Di  Servizi
Assistenziali, Ricreativi e Culturali), n. 256  (Holding  Finanziarie
Private), n. 268 (Altre finanziarie), n.  280  (Mediatori,  agenti  e
consulenti di assicurazione), n. 283 (Promotori finanziari),  n.  284
(Altri ausiliari finanziari), n. 430  (Imprese  produttive),  n.  431
(Holding private), ), n. 432  (Holding  operative  private),  n.  450
(Associazioni fra imprese non finanziarie),  n.  480  (Quasi-societa'
non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti),
n. 481 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o  societa'
con piu' di 5 e meno di  20  addetti),  n.  482  (Quasi-societa'  non
finanziarie artigiane - Societa' con meno  di  20  addetti),  n.  490
(Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa'  con  20  o
piu' addetti), n. 491 (Quasi-societa' non finanziarie altre -  Unita'
o  societa'  con  piu'  di  5  e  meno  di  20   addetti),   n.   492
(Quasi-societa' non finanziarie altre  -  Societa'  con  meno  di  20
addetti), n. 614 (Artigiani), n. 615 (Altre famiglie produttrici). Al
fine di valutare la conformita' del proprio mutuo al criterio di  cui
al presente punto 4, ciascun mutuatario potra' conoscere  la  propria
categoria di appartenenza nonche' se  il  relativo  mutuo  sia  stato
classificato quale mutuo stipulato per motivi connessi  all'esercizio
di impresa  rivolgendosi  alla  filiale  presso  la  quale  risultano
domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo; 
  5. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun obbligo
o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 
  6.  mutui  denominati  in  euro   (ovvero   erogati   in   lire   e
successivamente ridenominati in euro); 
  7. mutui derivanti da contratti di mutuo disciplinati  dal  diritto
italiano; 
  8. mutui che presentino un  tasso  di  interesse  contrattuale  che
appartiene ad una delle seguenti categorie: 
  (a) "mutui a tasso fisso", intendendosi per tali quei mutui il  cui
tasso di interesse applicato, contrattualmente stabilito, non preveda
variazioni per tutta la durata residua del finanziamento; 
  (b) "mutui a tasso variabile", intendendosi per tali quei mutui  il
cui tasso di interesse applicato sia  parametrato  ad  un  indice  di
riferimento contrattualmente stabilito variabile per tutta la  durata
residua del finanziamento ; 
  (c) "mutui a tasso misto", intendendosi per tali quei mutui il  cui
tasso  di  interesse  applicato  sia  inizialmente  un  tasso  fisso,
contrattualmente stabilito, e a partire da  una  certa  data  sia  un
tasso  variabile  parametrato  ad  un  indice   di   riferimento,   e
viceversa;) 
  (d) "mutui c.d. modulari", intendendosi per  tali  quei  mutui  che
attribuiscono al mutuatario l'opzione di modificare, anche piu' volte
durante la durata residua del finanziamento, la modalita' di  calcolo
degli interessi (A) da una modalita' a tasso  variabile  ad  (B)  una
modalita' a tasso fisso pari alla somma tra (i)  il  tasso  swap  del
periodo di riferimento (IRS), rilevato  alla  data  di  esercizio  da
parte del mutuatario della facolta' di modifica  della  modalita'  di
calcolo,  fino  alla  scadenza  del  periodo  di  applicazione  della
modalita' di  calcolo  degli  interessi  a  tasso  fisso  scelto  dal
medesimo   mutuatario   (ii)    la    maggiorazione    (o    spread),
contrattualmente  stabilita,  sopra  l'indice  di  riferimento   come
determinato ai sensi del paragrafo (i) che precede, e viceversa; 
  9. mutui: 
  (i) ipotecari diversi da quelli indicati nei paragrafi (ii) e (iii)
che seguono, per cui la data di stipulazione del  relativo  contratto
di mutuo sia compresa tra il 27 maggio 2003 (incluso) ed il 17 agosto
2017 (incluso); ovvero 
  (ii) stipulati ai sensi della normativa sul  credito  fondiario  di
cui all'articolo 38 e seguenti del decreto  legislativo  1  settembre
1993, n. 385 per cui la data di stipulazione del  relativo  contratto
di mutuo sia compresa tra il 13  gennaio  2000  (incluso)  ed  il  24
gennaio 2018 (incluso); ovvero 
  (iii) stipulati ai sensi della normativa sul credito agrario di cui
all'articolo 43 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre  1993,
n. 385 per cui la data di  stipulazione  del  relativo  contratto  di
mutuo sia compresa tra il 19 gennaio 2004 (incluso) ed il 24  gennaio
2018 (incluso); ovvero 
  (iv) diversi da quelli indicati nei paragrafi (i),(ii) e (iii)  che
precedono, per cui la data di stipulazione del relativo contratto  di
mutuo sia compresa tra il 27 marzo 2008 (incluso) ed  il  24  gennaio
2018 (incluso); 
  10. mutui: 
  (i) la cui prima rata scada dopo il 26 febbraio 2018; ovvero 
  (ii) le cui rate scadute al 7 gennaio  2018  risultino  interamente
pagate; 
  11. mutui il cui pagamento  rateale  abbia  una  scadenza  mensile,
trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale; 
  12. mutui il cui debito residuo in linea capitale  sia  maggiore  o
uguale ad Euro 5.000; 
  13. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia  inferiore  o
uguale ad Euro 26.500.000; 
  14. con riferimento ai mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili,
mutui garantiti da ipoteca su  immobili  localizzati  sul  territorio
della Repubblica Italiana. 
  Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti  dai  mutui
che alla data del 26 febbraio 2018 pur presentando le caratteristiche
sopra indicate, presentano altresi' alla  medesima  data  (salvo  ove
diversamente previsto) una o piu' delle caratteristiche  indicate  ai
paragrafi da (A) a (H): 
  A. mutui che, alla data del 22 febbraio 2018, rispettavano tutte le
caratteristiche indicate ai paragrafi da (1) a (18): 
  (1)  mutui  erogati  da  Banco  BPM  a  persone  fisiche,   persone
giuridiche o dipendenti del gruppo; 
  (2) mutui che rispettino i requisiti previsti dal Regolamento  (UE)
n. 575 del 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26  giugno
2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti  creditizi  e  le
imprese di investimento: Parte Tre, Titolo II,  Capo  2,  Sezione  2,
articoli 124, 125, 126 e Parte Tre, Titolo II,  Capo  4,  Sezione  3,
Sottosezione 1, articolo 208; 
  (3) mutui i cui debitori siano residenti nella Repubblica Italiana; 
  (4) mutui residenziali il cui rapporto tra (i) il debito residuo in
linea capitale del mutuo e (ii) il valore di stima dell'immobile alla
data del 22 febbraio 2018 e' pari o inferiore all'80%;  ovvero  mutui
commerciali il cui rapporto  tra  (i)  il  debito  residuo  in  linea
capitale del mutuo e (ii) il valore di stima dell'immobile alla  data
del 22 febbraio 2018 e' pari o inferiore all'60%; 
  (5) mutui che non siano stati stipulati con erogazione ai sensi  di
qualsiasi legge (anche regionale e/o  provinciale)  o  normativa  che
preveda contributi o agevolazioni in  conto  capitale  e/o  interessi
(cosiddetti mutui agevolati); 
  (6) mutui che non siano erogati in pool; 
  (7) mutui che non siano stati concessi a enti ecclesiastici o  enti
pubblici; 
  (8) mutui che non siano crediti al consumo; 
  (9)  mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili  localizzati   sul
territorio della Repubblica Italiana; 
  (10)  mutui  residenziali  garantiti  da  ipoteca  di  primo  grado
economico su immobili intendendosi per tale: 
  (a) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero 
  (b) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al  primo  nel
caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado  legale
precedente siano interamente estinte; ovvero 
  (c) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al  primo  nel
caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado  legale
precedente nascano da altri mutui erogati da Banco BPM ovvero erogati
da altre banche e successivamente confluiti in Banco BPM a seguito di
fusione, scissione, conferimento di ramo/i d'azienda  o  cessione  di
ramo/i d'azienda; 
  (11) mutui commerciali garantiti da ipoteca su  immobili  di  primo
grado economico o superiore; 
  (12) mutui in relazione ai quali non sono decorsi i termini per  la
revocatoria della  costituzione  delle  relative  ipoteche  ai  sensi
dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
  (13) mutui interamente erogati  per  i  quali  non  sussista  alcun
obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 
  (14) mutui con decorrenza della prima  rata  di  ammortamento  (per
tale  intendendosi  la  prima  rata  comprensiva  di  una  componente
capitale) antecedente alla data del 22 febbraio 2018; 
  (15) mutui che non abbiano una  o  piu'  rate  insolute  (per  tale
intendendosi una rata che sia scaduta e non pagata interamente)  alla
data del 22 febbraio 2018); 
  (16) mutui denominati in euro; 
  (17) mutui che siano retti dal diritto italiano; 
  (18) mutui che non siano classificati come  "sofferenze"  ai  sensi
del Regolamento Banca d'Italia 229 del 21 Aprile 1999 
  B.  mutui  che  siano  stati  concessi,  anche   in   qualita'   di
cointestatari del relativo mutuo, a favore  di  soggetti  che  al  26
febbraio 2018 erano dipendenti  e/o  amministratori  (ivi  inclusi  a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, dirigenti e  funzionari)  di
Banco BPM, ovvero di qualsiasi altra  societa'  del  Gruppo  Bancario
Banco BPM; 
  C. mutui che siano stati  stipulati  con  erogazione  ai  sensi  di
qualsiasi legge (anche regionale e/o  provinciale)  o  normativa  che
preveda contributi o agevolazioni in  conto  capitale  e/o  interessi
(cosiddetti mutui agevolati)  o  comunque  usufruenti  di  contributi
finanziari di alcun tipo ai sensi di legge o convenzioni; 
  D. mutui che  siano  stati  concessi  a  enti  pubblici,  pubbliche
amministrazioni o enti ecclesiastici; 
  E. mutui che presentino una o piu'  rate,  non  ancora  scadute  ma
pagate anticipatamente in tutto o in parte al 26 febbraio 2018; 
  F. mutui in relazione ai quali (a) e' stata imposta la  sospensione
del pagamento delle rate ai sensi  di  norme  primarie  o  secondarie
inderogabili ovvero di una disposizione dell'autorita'  di  vigilanza
ovvero (b) il relativo mutuatario abbia ottenuto la  sospensione  del
pagamento  delle  rate  ai  sensi  di  norme  primarie  o  secondarie
inderogabili ovvero di una disposizione dell'autorita'  di  vigilanza
e, in entrambi i casi, (c) tale sospensione sia in  corso  alla  data
del 26 febbraio 2018; 
  G. mutui diversi da quelli indicati al  criterio  9  paragrafi  (i)
(ii) e (iii) che alla data del 26 febbraio  2018  sono  garantiti  da
fideiussioni o altre garanzie cosiddette omnibus in favore  di  Banco
BPM che assistono almeno un altro rapporto giuridico tra Banco BPM ed
il relativo debitore e/o garante; 
  H.  mutui  erogati  da  Banca  Italease  S.p.A.  e  successivamente
confluiti in Banco BPM a seguito di fusione, scissione,  conferimento
di ramo/i d'azienda o cessione di ramo/i d'azienda. 
  In relazione ai criteri esposti nei paragrafi  che  precedono,  per
"data  di  stipulazione"  deve  intendersi  la  data  originaria   di
effettiva stipulazione  del  mutuo,  indipendentemente  da  eventuali
accolli intervenuti successivamente a tale data ovvero,  in  caso  di
frazionamento, la data del relativo frazionamento. 
  (b) tutti i  crediti  (per  capitale,  interessi,  anche  di  mora,
maturati  e  maturandi,  accessori,  spese,   danni,   indennizzi   e
quant'altro) di proprieta' di BPM e derivanti da contratti  di  mutuo
ipotecario  ovvero  contratti  di  mutuo  stipulati  ai  sensi  della
normativa sul credito fondiario di cui all'articolo 38 e seguenti del
decreto legislativo 1 settembre 1993,  n.  385  ovvero  contratti  di
mutuo stipulati ai sensi della normativa sul credito agrario  di  cui
all'articolo 43 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre  1993,
n. 385 ovvero contratti relativi ad  altre  tipologie  prestiti  che,
alla data del 26 febbraio 2018 (inclusa) (ovvero  alla  diversa  data
specificata  nel   relativo   criterio),   presentano   le   seguenti
caratteristiche (da  intendersi  cumulative  salvo  ove  diversamente
previsto) (i "Crediti Ceduti di BPM"): 
  1.  mutui  erogati  da  BPM  ovvero  erogati  da  altre  banche   e
successivamente confluiti in BPM a  seguito  di  fusione,  scissione,
conferimento di ramo/i d'azienda o cessione di ramo/i d'azienda; 
  2. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche  a  seguito
di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano (a)  persone  fisiche
(incluse  ditte  individuali)  residenti  in  Italia  o  (b)  persone
giuridiche  (incluse  societa'  di  persone)  costituite   ai   sensi
dell'ordinamento italiano ed aventi sede legale in Italia; 
  3. mutui i cui debitori principali rientrino nella  definizione  di
piccole e medie imprese come  indicata  nella  Raccomandazione  della
Commissione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE; 
  4. mutui il cui debitore principale appartenga a una delle seguenti
categorie di Settore Attivita' Economica (SAE), secondo i criteri  di
classificazione definiti dalla Banca d'Italia con  circolare  n.  140
dell'11 febbraio 1991, come successivamente  modificata  e  integrata
(Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori
e gruppi di attivita' economica): n. 166 (Enti Produttori Di  Servizi
Assistenziali, Ricreativi e Culturali), n. 256  (Holding  Finanziarie
Private), n. 268 (Altre finanziarie), n.  280  (Mediatori,  agenti  e
consulenti di assicurazione), n. 283 (Promotori finanziari),  n.  284
(Altri ausiliari finanziari), n. 430  (Imprese  produttive),  n.  431
(Holding private), ), n. 432  (Holding  operative  private),  n.  450
(Associazioni fra imprese non finanziarie),  n.  480  (Quasi-societa'
non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti),
n. 481 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o  societa'
con piu' di 5 e meno di  20  addetti),  n.  482  (Quasi-societa'  non
finanziarie artigiane - Societa' con meno  di  20  addetti),  n.  490
(Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa'  con  20  o
piu' addetti), n. 491 (Quasi-societa' non finanziarie altre -  Unita'
o  societa'  con  piu'  di  5  e  meno  di  20   addetti),   n.   492
(Quasi-societa' non finanziarie altre  -  Societa'  con  meno  di  20
addetti), n. 614 (Artigiani), n. 615 (Altre famiglie produttrici). Al
fine di valutare la conformita' del proprio mutuo al criterio di  cui
al presente punto 4, ciascun mutuatario potra' conoscere  la  propria
categoria di appartenenza nonche' se  il  relativo  mutuo  sia  stato
classificato quale mutuo stipulato per motivi connessi  all'esercizio
di impresa  rivolgendosi  alla  filiale  presso  la  quale  risultano
domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo; 
  5. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun obbligo
o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 
  6.  mutui  denominati  in  euro   (ovvero   erogati   in   lire   e
successivamente ridenominati in euro); 
  7. mutui derivanti da contratti di mutuo disciplinati  dal  diritto
italiano; 
  8. mutui che presentino un  tasso  di  interesse  contrattuale  che
appartiene ad una delle seguenti categorie: 
  (a) "mutui a tasso fisso", intendendosi per tali quei mutui il  cui
tasso di interesse applicato, contrattualmente stabilito, non preveda
variazioni per tutta la durata residua del finanziamento; 
  (b) "mutui a tasso variabile", intendendosi per tali quei mutui  il
cui tasso di interesse applicato sia  parametrato  ad  un  indice  di
riferimento contrattualmente stabilito variabile per tutta la  durata
residua del finanziamento ; 
  (c) "mutui a tasso misto", intendendosi per tali quei mutui il  cui
tasso  di  interesse  applicato  sia  inizialmente  un  tasso  fisso,
contrattualmente stabilito, e a partire da  una  certa  data  sia  un
tasso  variabile  parametrato  ad  un  indice   di   riferimento,   e
viceversa;) 
  (d) "mutui c.d. modulari", intendendosi per  tali  quei  mutui  che
attribuiscono al mutuatario l'opzione di modificare, anche piu' volte
durante la durata residua del finanziamento, la modalita' di  calcolo
degli interessi (A) da una modalita' a tasso  variabile  ad  (B)  una
modalita' a tasso fisso pari alla somma tra (i)  il  tasso  swap  del
periodo di riferimento (IRS), rilevato  alla  data  di  esercizio  da
parte del mutuatario della facolta' di modifica  della  modalita'  di
calcolo,  fino  alla  scadenza  del  periodo  di  applicazione  della
modalita' di  calcolo  degli  interessi  a  tasso  fisso  scelto  dal
medesimo   mutuatario   (ii)    la    maggiorazione    (o    spread),
contrattualmente  stabilita,  sopra  l'indice  di  riferimento   come
determinato ai sensi del paragrafo (i) che precede, e viceversa; 
  9. mutui: 
  (i) ipotecari diversi da quelli indicati nei paragrafi (ii) e (iii)
che seguono, per cui la data di stipulazione del  relativo  contratto
di mutuo sia compresa tra il 28 dicembre  1998  (incluso)  ed  il  18
luglio 2017 (incluso); ovvero 
  (ii) stipulati ai sensi della normativa sul  credito  fondiario  di
cui all'articolo 38 e seguenti del decreto  legislativo  1  settembre
1993, n. 385 per cui la data di stipulazione del  relativo  contratto
di mutuo sia compresa tra il  01  luglio  2017  (incluso)  ed  il  18
gennaio 2018 (incluso); ovvero 
  (iii) stipulati ai sensi della normativa sul credito agrario di cui
all'articolo 43 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre  1993,
n. 385 per cui la data di  stipulazione  del  relativo  contratto  di
mutuo sia compresa tra il 02 gennaio 1999 (incluso) ed il 22  gennaio
2018 (incluso); ovvero 
  (iv) diversi da quelli indicati nei paragrafi (i),(ii) e (iii)  che
precedono, per cui la data di stipulazione del relativo contratto  di
mutuo sia compresa tra il 4 giugno 2004 (incluso) ed  il  24  gennaio
2018 (incluso); 
  10. mutui: 
  (i) la cui prima rata scada dopo il 26 febbraio 2018; ovvero 
  (ii) le cui rate scadute al 7 gennaio  2018  risultino  interamente
pagate; 
  11. mutui il cui pagamento  rateale  abbia  una  scadenza  mensile,
trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale; 
  12. mutui il cui debito residuo in linea capitale  sia  maggiore  o
uguale ad Euro 5.000; 
  13. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia  inferiore  o
uguale ad Euro 25.700.000; 
  14. con riferimento ai mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili,
mutui garantiti da ipoteca su  immobili  localizzati  sul  territorio
della Repubblica Italiana. 
  Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti  dai  mutui
che alla data del 26 febbraio 2018 pur presentando le caratteristiche
sopra indicate, presentano altresi' alla  medesima  data  (salvo  ove
diversamente previsto) una o piu' delle caratteristiche  indicate  ai
paragrafi da (A) a (H): 
  A. mutui che rispettavano alla data del 22 febbraio 2018  tutte  le
caratteristiche indicate ai paragrafi da (1) a (18): 
  (1) mutui erogati da BPM a persone fisiche,  persone  giuridiche  o
dipendenti del gruppo; 
  (2) mutui che rispettino i requisiti previsti dal Regolamento  (UE)
n. 575 del 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26  giugno
2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti  creditizi  e  le
imprese di investimento: Parte Tre, Titolo II,  Capo  2,  Sezione  2,
articoli 124, 125, 126 e Parte Tre, Titolo II,  Capo  4,  Sezione  3,
Sottosezione 1, articolo 208; 
  (3) mutui i cui debitori siano residenti nella Repubblica Italiana; 
  (4) mutui residenziali il cui rapporto tra (i) il debito residuo in
linea capitale del mutuo e (ii) il valore di stima dell'immobile alla
data del 22 febbraio 2018 e' pari o inferiore all'80%;  ovvero  mutui
commerciali il cui rapporto  tra  (i)  il  debito  residuo  in  linea
capitale del mutuo e (ii) il valore di stima dell'immobile alla  data
del 22 febbraio 2018 e' pari o inferiore all'60%; 
  (5) mutui che non siano stati stipulati con erogazione ai sensi  di
qualsiasi legge (anche regionale e/o  provinciale)  o  normativa  che
preveda contributi o agevolazioni in  conto  capitale  e/o  interessi
(cosiddetti mutui agevolati); 
  (6) mutui che non siano erogati in pool; 
  (7) mutui che non siano stati concessi a enti ecclesiastici o  enti
pubblici; 
  (8) mutui che non siano crediti al consumo; 
  (9)  mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili  localizzati   sul
territorio della Repubblica Italiana; 
  (10)  mutui  residenziali  garantiti  da  ipoteca  di  primo  grado
economico su immobili intendendosi per tale: 
  (a) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero 
  (b) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al  primo  nel
caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado  legale
precedente siano interamente estinte; ovvero 
  (c) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al  primo  nel
caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado  legale
precedente nascano da altri mutui erogati da BPM  ovvero  erogati  da
altre banche e successivamente confluiti in BPM a seguito di fusione,
scissione, conferimento di ramo/i  d'azienda  o  cessione  di  ramo/i
d'azienda; 
  (11) mutui commerciali garantiti da ipoteca su  immobili  di  primo
grado economico o superiore; 
  (12) mutui in relazione ai quali non sono decorsi i termini per  la
revocatoria della  costituzione  delle  relative  ipoteche  ai  sensi
dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
  (13) mutui interamente erogati  per  i  quali  non  sussista  alcun
obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 
  (14) mutui con decorrenza della prima  rata  di  ammortamento  (per
tale  intendendosi  la  prima  rata  comprensiva  di  una  componente
capitale) antecedente alla data del 22 febbraio 2018; 
  (15) mutui che non abbiano una  o  piu'  rate  insolute  (per  tale
intendendosi una rata che sia scaduta e non pagata interamente)  alla
data del 22 febbraio 2018); 
  (16) mutui denominati in euro; 
  (17) mutui che siano retti dal diritto italiano; 
  (18) mutui che non siano classificati come  "sofferenze"  ai  sensi
del Regolamento Banca d'Italia 229 del 21 Aprile 1999; 
  B.  mutui  che  siano  stati  concessi,  anche   in   qualita'   di
cointestatari del relativo mutuo, a favore  di  soggetti  che  al  26
febbraio 2018 erano dipendenti  e/o  amministratori  (ivi  inclusi  a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, dirigenti e  funzionari)  di
BPM, ovvero di qualsiasi altra societa'  del  Gruppo  Bancario  Banco
BPM; 
  C. mutui che siano stati  stipulati  con  erogazione  ai  sensi  di
qualsiasi legge (anche regionale e/o  provinciale)  o  normativa  che
preveda contributi o agevolazioni in  conto  capitale  e/o  interessi
(cosiddetti mutui agevolati)  o  comunque  usufruenti  di  contributi
finanziari di alcun tipo ai sensi di legge o convenzioni; 
  D. mutui che  siano  stati  concessi  a  enti  pubblici,  pubbliche
amministrazioni o enti ecclesiastici; 
  E. mutui che presentino una o piu'  rate,  non  ancora  scadute  ma
pagate anticipatamente in tutto o in parte al 26 febbraio 2018; 
  F. mutui in relazione ai quali (a) e' stata imposta la  sospensione
del pagamento delle rate ai sensi  di  norme  primarie  o  secondarie
inderogabili ovvero di una disposizione dell'autorita'  di  vigilanza
ovvero (b) il relativo mutuatario abbia ottenuto la  sospensione  del
pagamento  delle  rate  ai  sensi  di  norme  primarie  o  secondarie
inderogabili ovvero di una disposizione dell'autorita'  di  vigilanza
e, in entrambi i casi, (c) tale sospensione sia in  corso  alla  data
del 26 febbraio 2018; 
  G. mutui diversi da quelli indicati al  criterio  9  paragrafi  (i)
(ii) e (iii) che alla data del 26 febbraio  2018  sono  garantiti  da
fideiussioni o altre garanzie cosiddette omnibus in favore di BPM che
assistono almeno un altro rapporto giuridico tra BPM ed  il  relativo
debitore e/o garante. 
  In relazione ai criteri esposti nei paragrafi  che  precedono,  per
"data  di  stipulazione"  deve  intendersi  la  data  originaria   di
effettiva stipulazione  del  mutuo,  indipendentemente  da  eventuali
accolli intervenuti successivamente a tale data ovvero,  in  caso  di
frazionamento, la data del relativo frazionamento. 
  Unitamente ai crediti oggetto della cessione  sono  stati  altresi'
trasferiti a BPL  Mortgages  S.r.l.,  senza  ulteriori  formalita'  o
annotazioni, ai sensi del combinato disposto  dell'articolo  4  della
Legge 130 e dell'articolo 58  del  T.U.  Bancario,  tutti  gli  altri
diritti - derivanti alle Banche Cedenti dai contratti di mutuo -  che
assistono  e  garantiscono  il  pagamento  dei  crediti  oggetto  dei
summenzionati contratti di cessione, o altrimenti ad essi  accessori,
ivi incluse  le  garanzie  ipotecarie,  le  altre  garanzie  reali  e
personali, i privilegi, gli  accessori  e,  piu'  in  generale,  ogni
diritto, azione facolta' o prerogativa inerente ai suddetti crediti. 
  Ciascuna Banca  Cedente  ha  ricevuto  incarico  da  BPL  Mortgages
S.r.l., di procedere - in nome e per conto di quest'ultima  ed  anche
avvalendosi di terzi - all'incasso delle somme dovute in relazione ai
crediti ceduti e, piu' in generale, alla gestione di tali crediti  in
qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti  ceduti
ai sensi della Legge 130. In virtu'  di  tale  incarico,  i  debitori
ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa,  sono
legittimati a pagare ogni somma dovuta  in  relazione  ai  crediti  e
diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era
a loro consentito per contratto o in  forza  di  legge  anteriormente
alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso
che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all'agenzia
di Banco BPM o BPM, a seconda dei casi,  presso  la  quale  risultano
domiciliati i pagamenti delle rate di mutuo, nelle ore di apertura di
sportello di ogni giorno lavorativo bancario. 
  Informativa  ai  sensi  dell'art.  13  del  Codice  in  materia  di
Protezione dei Dati Personali 
  La cessione da parte delle Banche  Cedenti,  ai  sensi  e  per  gli
effetti dei suddetti contratti di cessione, di tutte  le  ragioni  di
credito vantate nei confronti dei debitori  ceduti  relativamente  ai
mutui a questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonche' dei
relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali  e/o  personali  e
quant'altro  di  ragione  (i   "Crediti   Ceduti"),   ha   comportato
necessariamente  il  trasferimento  anche  dei   dati   personali   -
anagrafici, patrimoniali e reddituali -  contenuti  nei  documenti  e
nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi  ai
debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali"). 
  Cio' premesso, BPL Mortgages S.r.l. - tenuta a fornire ai  debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro  successori  ed  aventi  causa
(gli "Interessati") l'informativa di cui all'articolo 13  del  Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali -  assolve  tale  obbligo
mediante  la  presente  pubblicazione  in  forza  di   autorizzazione
dell'Autorita' Garante per la Protezione dei  Dati  Personali  emessa
nella  forma  prevista  dal  provvedimento  emanato  dalla   medesima
Autorita' in data 18 gennaio 2007. 
  Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali, BPL- in nome  e  per  conto
proprio nonche' degli altri soggetti di seguito individuati - informa
di aver ricevuto dalle Banche Cedenti, nell'ambito della cessione dei
crediti di cui al  presente  avviso,  Dati  Personali  relativi  agli
Interessati contenuti nei documenti  e  nelle  evidenze  informatiche
connesse ai Crediti Ceduti. 
  BPL Mortgages S.r.l. informa, in particolare, che i Dati  Personali
saranno trattati esclusivamente nell'ambito della normale  attivita',
secondo le finalita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale  di
BPL Mortgages S.r.l. stessa, e quindi: 
  • per l'adempimento ad obblighi previsti da  leggi,  regolamenti  e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorita'  a
cio' legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e 
  • per finalita' strettamente connesse e strumentali  alla  gestione
del rapporto con i debitori/garanti  ceduti  (es.  gestione  incassi,
esecuzione  di  operazioni  derivanti   da   obblighi   contrattuali,
verifiche  e  valutazione  sulle  risultanze  e  sull'andamento   dei
rapporti, nonche' sui rischi connessi e  sulla  tutela  del  credito)
nonche' all'emissione di titoli da parte della societa'  ovvero  alla
valutazione ed analisi dei crediti ceduti. 
  Resta inteso che  non  verranno  trattati  dati  "sensibili".  Sono
considerati sensibili i dati relativi,  ad  esempio,  allo  stato  di
salute, alle opinioni  politiche  e  sindacali  ed  alle  convinzioni
religiose degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali). 
  Il trattamento dei Dati Personali  avverra'  mediante  elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra
menzionate e, comunque, in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la
riservatezza dei Dati Personali stessi. 
  Per le finalita' di cui sopra, i  Dati  Personali  potranno  essere
comunicati, a titolo  esemplificativo,  a  societa',  associazioni  o
studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza
in materia legale a Banco BPM o BPM, a  seconda  dei  casi  e  a  BPL
Mortgages S.r.l., a  societa'  controllate  e  societa'  collegate  a
queste, nonche' a societa' di recupero crediti. Pertanto  le  persone
fisiche  appartenenti  a  tali   associazioni,   societa'   e   studi
professionali potranno venire a  conoscenza  dei  Dati  Personali  in
qualita' di incaricati del trattamento e  nell'ambito  e  nei  limiti
delle mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati
i  Dati  Personali  tratteranno  questi  in  qualita'  di   "titolari
autonomi" ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
  I Dati Personali potranno anche essere  comunicati  all'estero  per
dette finalita' ma solo a soggetti che operino in Paesi  appartenenti
all'Unione Europea. 
  L'elenco completo ed  aggiornato  dei  soggetti  ai  quali  i  Dati
Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire
a  conoscenza  in  qualita'  di  responsabili  del   trattamento   (i
"Responsabili"), unitamente alla presente informativa, saranno  messi
a disposizione presso, rispettivamente, le filiali  di  BPM  e  Banco
BPM. 
  BPL Mortgages S.r.l. - in nome e per conto  proprio  nonche'  degli
altri soggetti sopra individuati -  informa,  altresi',  che  i  Dati
Personali potranno essere comunicati a societa' che gestiscono banche
dati istituite per valutare il  rischio  creditizio  consultabili  da
molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia). In
virtu' di tale comunicazione, altri istituti di  credito  e  societa'
finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare  l'affidabilita'
e puntualita' dei pagamenti (ad es. regolare  pagamento  delle  rate)
degli Interessati. 
  Nell'ambito dei  predetti  sistemi  di  informazioni  creditizie  e
banche dati, i Dati Personali saranno trattati  attraverso  strumenti
informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e  la
riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche  di
comunicazione  a  distanza  nell'esclusivo  fine  di  perseguire   le
finalita' sopra descritte. 
  Possono altresi' venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita'
di incaricati del trattamento - nei limiti  dello  svolgimento  delle
mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie  dei
consulenti e dei  dipendenti  delle  societa'  esterne  nominate  dai
Responsabili, ma sempre e comunque  nei  limiti  delle  finalita'  di
trattamento di cui sopra. 
  Titolare del  trattamento  dei  Dati  Personali  e'  BPL  Mortgages
S.r.l.,  con  sede  legale  in  via  Alfieri,  1,  31015   Conegliano
(Treviso). 
  Responsabile del trattamento dei Dati Personali, con riferimento ai
Crediti  Ceduti  di  Banco  BPM,  e'  Banco  BPM  S.p.A.,  una  banca
costituita ed operante con la forma giuridica di societa' per azioni,
con sede legale in Piazza F. Meda, 4, 20121  Milano,  Italia,  codice
fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro  delle
imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 09722490969; e, con  riferimento
ai Crediti Ceduti di BPM, e' Banca Popolare  di  Milano  S.p.A.,  una
banca costituita ed operante con la forma giuridica di  societa'  per
azioni, con sede legale in Piazza F. Meda, 4, 20121  Milano,  Italia,
codice fiscale e partita IVA n. 01906000201 e  numero  di  iscrizione
presso  il  registro  delle  imprese   di   Milano-Monza-Brianza-Lodi
00103200762. 
  BPL Mortgages S.r.l. informa, infine, che la  legge  attribuisce  a
ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui  all'articolo
7 del Codice in materia di Protezione  dei  Dati  Personali;  a  mero
titolo esemplificativo e non esaustivo,  il  diritto  di  chiedere  e
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali,
di conoscere l'origine degli stessi, le  finalita'  e  modalita'  del
trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonche',  qualora  vi
abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi. 
  Gli Interessati hanno il diritto di accedere  in  ogni  momento  ai
propri Dati Personali, rivolgendosi, rispettivamente, a BPM  e  Banco
BPM a seconda che i relativi Dati Personali  inseriscano  ai  Crediti
Ceduti di Banco BPM o ai Crediti Ceduti di BPM. 
  Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la  correzione,
l'aggiornamento o l'integrazione  dei  dati  inesatti  o  incompleti,
ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione
di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi  legittimi  da
evidenziare nella richiesta (ai  sensi  dell'art.  7  del  Codice  in
materia di Protezione dei Dati Personali). 
  Conegliano, 21 Marzo 2018 

 BPL Mortgages S.r.l. societa' unipersonale - L'amministratore unico 
                            Pamela Stival 

 
TX18AAB2915
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.