UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.
Sede: Piazza Vittorio Veneto n. 8 - 24122 Bergamo
Registro delle imprese: Bergamo 03053920165
Codice Fiscale: 03053920165

UBI SPV GROUP 2016 S.R.L.
Sede legale: Foro Buonaparte n. 70 - 20121 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Milano 09508210961
Codice Fiscale: 09508210961

(GU Parte Seconda n.39 del 3-4-2018)

 
              Avviso di cessione di crediti pro soluto 
 

  Avviso di cessione di crediti pro soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999  (la
"Legge 130") e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del  1  settembre  1993
(il "Testo Unico Bancario"), e Informativa ai sensi (i) dell'art.  13
del D. Lgs 196/2003;  (ii)  del  Provvedimento  del  Garante  per  la
protezione dei dati personali del  18  gennaio  2007  in  materia  di
cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  24  del  30  gennaio
2007) e (iii) degli artt. 13 e 14  del  Regolamento  UE  n.  679/2016
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali. 
  UBI SPV Group  2016  S.r.l  (il  "Cessionario")  comunica  di  aver
acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'art. 58  del  Testo
Unico Bancario, in base  ad  un  contratto  di  cessione  di  crediti
pecuniari individuabili "in blocco" concluso in data  28  marzo  2018
con Unione di Banche Italiane S.p.A. ("UBI"), con efficacia economica
dal 19 marzo 2018, tutti i crediti, unitamente a ogni altro  diritto,
garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti  da  e/o  in
relazione a  mutui  a  medio  e  lungo  termine,  ivi  inclusi  mutui
garantiti da ipoteca su immobili residenziali, erogati  ai  sensi  di
contratti di mutuo (rispettivamente, i  "Mutui"  e  i  "Contratti  di
Mutuo"), che alla data del 28 febbraio 2018 (incluso)  (la  "Data  di
Individuazione") soddisfacevano i seguenti criteri: 
  1. che non siano  stati  erogati  ai  sensi  della  disciplina  del
credito al consumo; 
  2. che non siano mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44  e  45
del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  3. che siano garantiti  da  ipoteca  costituita  su  beni  immobili
residenziali siti sul territorio della Repubblica Italiana; 
  4. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile  alla
relativa ipoteca sia interamente decorso e la  relativa  ipoteca  non
sia soggetta ad azione revocatoria  ai  sensi  dell'articolo  67  del
Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 ovvero  dell'articolo  39,
comma quarto del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  5.  che  non  siano  classificati   come   "attivita'   finanziarie
deteriorate",  ai  sensi  delle  disposizioni  emanate  dalla   Banca
d'Italia con la circolare numero 272 del 30 luglio 2008; 
  6. in relazione ai quali non sussiste alcuna  rata  scaduta  e  non
pagata da piu' di 90 giorni dalla relativa data di pagamento; 
  7. il cui profilo di ammortamento sia lineare, alla francese o  con
rate costanti; 
  8. che siano garantiti da ipoteca di primo grado; 
  9. il cui debitore e' una persona fisica residente in  Italia  che,
in accordo  con  i  criteri  di  classificazione  di  Banca  d'Italia
definiti dalla Circolare n. 140 dell'11  febbraio  1991,  cosi'  come
modificata  il  7  Agosto  1998,  rientra  nella  categoria  SAE  600
("Famiglie consumatrici") (tale categoria include un individuo  o  un
gruppo di individui la cui funzione principale consiste nel consumare
e quindi, in particolare, gli operai,  gli  impiegati,  i  lavoratori
dipendenti, i  pensionati,  i  redditieri,  i  beneficiari  di  altri
trasferimenti e  in  genere  tutti  coloro  che  non  possono  essere
considerati  imprenditori  o  anche  piccoli   imprenditori),   nella
categoria SAE 614 ("Artigiani") (tale categoria  include  le  persone
che svolgono attivita' artigianali ai sensi  della  Legge  443/85)  e
nella  categoria  SAE  615  ("Altre  Famiglie   Produttrici")   (tale
categoria include le famiglie che svolgono  attivita'  diverse  dalle
attivita'  artigianali,  compresi  gli  ausiliari  finanziari   senza
dipendenti), fermo  restando  che  i  Debitori  che  rientrano  nelle
categorie SAE 614 e SAE 615 non hanno stipulato il relativo Contratto
di Mutuo per motivi connessi all'esercizio di impresa; 
  10. che non derivino da Contratti di Mutuo che beneficiano di forme
di agevolazione finanziaria,  ovvero  che  siano  stati  stipulati  e
conclusi ai sensi di  qualsivoglia  legge  o  normativa  che  preveda
agevolazioni finanziarie (cd. "mutui agevolati"), contributi pubblici
di qualunque natura, sconti di legge, limiti massimi contrattuali  al
tasso d'interesse e/o altre previsioni che concedano  agevolazioni  o
riduzioni ai debitori, ai datori d'ipoteca o ai garanti  riguardo  al
capitale e/o agli interessi; 
  11. che siano stati interamente erogati e  rispetto  ai  quali  non
sussistano obblighi o possibilita' di ulteriori erogazioni; 
  12. che siano disciplinati dalla legge italiana; 
  13. che siano denominati in Euro; 
  14. in relazione ai quali almeno  una  rata  comprensiva  di  quota
capitale  sia   stata   pagata   prima   della   relativa   Data   di
Individuazione; 
  15. che prevedano modalita' di pagamento  con  ordine  di  addebito
diretto in conto corrente, pagamento mediante avviso (MAV) o mediante
altri rapporti interbancari diretti (RID o SSD); 
  16. il cui importo capitale residuo  del  relativo  Mutuo  non  sia
superiore al 200% del valore, relativamente ai soli  beni  di  natura
residenziale, dell'ultima valorizzazione del Bene Immobile oggetto di
Ipoteca ottenuta in conformita' con il Regolamento (UE) n. 575/2013; 
  17. il cui importo  originario  del  Mutuo  come  erogato  non  sia
superiore al 200% del valore, relativamente ai soli  beni  di  natura
residenziale, dell'ultima valorizzazione del Bene Immobile oggetto di
Ipoteca ottenuta in conformita' con il Regolamento (UE) n. 575/2013; 
  18.  che  prevedano  il  pagamento  di  rate  mensili,   bimensili,
trimestrali o semestrali; 
  19. che siano stati erogati o acquistati unicamente dal Cedente; 
  20. i cui Contratti di Mutuo non  contengano  alcuna  clausola  che
limiti la possibilita' per il Cedente di cedere  i  crediti  da  essi
derivanti o, qualora prevedano la necessita' del Debitore di prestare
il consenso alla cessione, che tale consenso sia stato ottenuto; 
  21. le cui rate non sono  destinate  al  rimborso  di  uno  o  piu'
finanziamenti preesistenti, rispetto al Contratto di Mutuo,  concessi
allo stesso debitore; 
  22. il  cui  rimborso  non  sia  garantito  da  garanzie  personali
rilasciate dal garante in favore del Cedente  per  l'adempimento  sia
delle obbligazioni nascenti dal relativo Contratto di  Mutuo  sia  di
ulteriori obbligazioni assunte dal Debitore nei confronti del Cedente
(c.d. garanzie omnibus); 
  23. che non siano garantiti da garanzia ipotecaria prestata anche a
garanzia del rimborso  di  altri  finanziamenti  i  cui  crediti  non
rispettano i presenti criteri e pertanto non sono oggetto di cessione
da parte del Cedente; 
  24. la cui rata periodica non sia costituita interamente dalla sola
componente interesse (c.d. interest-only); 
  25.  che  derivino  da  Contratti  di  Mutuo  il  cui  profilo   di
ammortamento   non   preveda   una   maxi-rata   finale   (cosiddetti
finanziamenti "balloon"); 
  26. in relazione ai quali non e' stato promosso o risulta  pendente
alcun  procedimento  giudiziale  o  procedimento  di   mediazione   o
conciliazione ivi inclusi i procedimenti di  mediazione  disciplinati
dal  D.Lgs.  n.  28/2010,  procedimenti  di  negoziazione   assistita
regolati dal D.L. n. 132/2014, e i procedimenti di risoluzione  delle
controversie di cui all'art. 128-bis del Testo Unico Bancario; 
  27. che derivino da Contratti di Mutuo il  cui  debito  residuo  in
linea capitale sia superiore a Euro 1.000 (mille/00) e non  superiore
a Euro 3.100.000 (tremilionicentomila/00); 
  28. in relazione  ai  quali  il  Cedente  non  abbia  concesso  una
sospensione dell'obbligo di pagamento delle rate  dovute  ovvero  non
abbia  posticipato  l'esigibilita'  delle  stesse  a   fronte   della
concessione della proroga delle scadenze delle rate medesime; 
  29. che derivino  da  Contratti  di  Mutuo  che  non  prevedono  la
facolta' per il debitore di  compensare  gli  interessi  maturati  in
relazione al Credito e interessi dovuti dal Cedente in relazione agli
eventuali depositi aperti dal debitore presso lo stesso Cedente (c.d.
contratti di mutuo "twin"); 
  30. che siano stati erogati successivamente al 31 marzo 2007; 
  31. che siano stati erogati entro il 31 dicembre 2017 per i crediti
fondiari  ai  sensi  degli  articoli  38  e  seguenti   del   decreto
legislativo numero 385 del 1° settembre 1993, e il 31 agosto 2017 per
i crediti non fondiari; 
  32. in relazione ai quali l'ultima data di pagamento sia successiva
al 30 giugno 2019 e non sia successiva al 2 marzo 2057; 
  33. in relazione ai quali non sussiste alcuna rata  scaduta  e  non
pagata e che non abbiano nessun giorno di ritardo di pagamento  dalla
relativa data di pagamento; 
  34. il cui importo capitale residuo  del  relativo  Mutuo  non  sia
superiore al 105% del valore, relativamente ai soli  beni  di  natura
residenziale, dell'ultima valorizzazione del Bene Immobile oggetto di
Ipoteca ottenuta in conformita' con il Regolamento (UE) n. 575/2013; 
  Sono  tuttavia  esclusi  dalla  cessione  i  Crediti  nascenti   da
Contratti di Mutuo che,  pur  presentando  le  caratteristiche  sopra
indicate,  presentano,  altresi',   una   o   piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
  A. presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche: 
  1) che sono crediti ipotecari residenziali (i)  aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile  alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  3) che sono stati erogati o acquistati da UBI; 
  4) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  5) che sono in bonis e in relazione ai  quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  6) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per  UBI
di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono
che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di  tale
cessione e UBI abbia ottenuto tale consenso; 
  7) che prevedono il pagamento  da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti  dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  9) che sono stati interamente erogati; 
  10) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane; 
  11) che sono stati concessi a una persona fisica o a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  12)  che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  13) che prevedono il pagamento da parte del debitore di  una  delle
seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso
fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile,  dopo  un
anno dalla data di erogazione, avente, alla Data  di  Individuazione,
tasso  fisso;  tasso  variabile   soggetto   a   rinegoziazioni   con
variabilita' periodica; 
  14) che sono stati interamente erogati entro e non  oltre  la  data
limite del 31 dicembre 2017; 
  15) che non prevedano il completo rimborso ad una  data  precedente
al 30 giugno 2019; 
  16) in relazione ai quali almeno un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore entro il 31 dicembre 2017; 
  17) la cui proposta di contratto non sia  stata  veicolata  tramite
Tecnocasa Franchising S.p.A.; 
  18) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa  da  mutuo
ipotecario con piano di  ammortamento  a  medio/lungo  termine;  (ii)
finanziamenti registrati nella  procedura  denominata  ABACO  (Attivi
Bancari Collateralizzati),  gestita  da  Banca  d'Italia;  e/o  (iii)
ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista; 
  19) garantiti da ipoteca di primo grado; 
  20) che siano garantiti  da  ipoteca  rilasciata  su  immobili  con
categoria catastale diversa dalle  seguenti:  B/2  (case  di  cura  e
ospedali), B/3 (prigioni e riformatori),  B/5  (scuole  e  laboratori
scientifici),  B/7  (cappelle  ed  oratori)   e   C/5   (stabilimenti
balneari); 
  21) sono tuttavia esclusi dalla  cessione  i  Crediti  nascenti  da
Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche di cui  al
presente punto A, presentano, altresi', una  o  piu'  delle  seguenti
caratteristiche: 
  a. (a) l'ammontare per cui la  relativa  ipoteca  e'  iscritta  sia
maggiore di 3 volte  l'importo  erogato  al  debitore  ai  sensi  del
relativo Contratto di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo
sia maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra
l'ammontare per cui la relativa  ipoteca  e'  iscritta  e  il  valore
dell'immobile  ipotecato   al   momento   dell'ultima   rivalutazione
antecedente  alla  Data  di  Individuazione  sia  superiore  ad  Euro
50.000,00; 
  b. (a) il valore dell'immobile  ipotecato  al  momento  dell'ultima
rivalutazione antecedente alla Data di Individuazione sia maggiore di
5 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto
di Mutuo e, congiuntamente, (b) il debito  residuo  sia  maggiore  di
Euro 10.000 e (c) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato
al  momento  dell'ultima  rivalutazione  e  il  valore  dell'immobile
ipotecato al momento della prima perizia  tecnica  sia  superiore  ad
Euro 250.000,00; 
  c. (a) la differenza  tra  il  valore  dell'immobile  ipotecato  al
momento  dell'ultima   rivalutazione   antecedente   alla   Data   di
Individuazione e l'ammontare per cui la relativa ipoteca e'  iscritta
sia  superiore  a  Euro  1.000.000,00;  e,  congiuntamente,  (b)   la
differenza  tra  il  valore  dell'immobile   ipotecato   al   momento
dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di  Individuazione  e
il valore dell'immobile ipotecato  al  momento  della  prima  perizia
tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00. 
  d. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di
Mutuo sia superiore al  valore  dell'immobile  ipotecato  al  momento
della prima perizia tecnica; 
  e. che siano garantiti da  ipoteca  la  quale,  oltre  a  garantire
crediti che rispettano i criteri richiamati nella presente  punto  A,
garantisce anche ulteriori crediti che  non  rispettano  uno  o  piu'
criteri sopra indicati; 
  B. presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche: 
  1) che sono alternativamente: (I)  crediti  ipotecari  residenziali
(i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e
il cui rapporto fra importo  capitale  residuo  sommato  al  capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti  sul
medesimo  bene  immobile  non  e'  superiore   all'80%   del   valore
dell'immobile, in  conformita'  alle  disposizioni  del  Decreto  del
Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310  del  14  dicembre
2006, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa
garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un  immobile  residenziale,
che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in
relazione al quale il rapporto tra importo capitale  residuo  sommato
al capitale residuo di eventuali precedenti  finanziamenti  ipotecari
gravanti sul medesimo bene immobile  non  e'  superiore  all'80%  del
valore dell'immobile; ovvero (II) crediti ipotecari  commerciali  (i)
aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e  il
cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile commerciale, che  abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile; 
  2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile  alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  3) che sono stati erogati o acquistati da UBI; 
  4) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  5) che sono in bonis e in relazione ai  quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa  data
prevista di pagamento; 
  6) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per  UBI
di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono
che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di  tale
cessione e UBI abbia ottenuto tale consenso; 
  7) in relazione ai quali almeno  un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore; 
  8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti  dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  9) che sono stati interamente erogati; 
  10) che sono stati concessi a una persona fisica  (incluse  persone
fisiche  che  sono,  o  erano  alla  relativa  data  di   erogazione,
dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario  Unione  di
Banche Italiane S.p.A.), a una persona giuridica (ad esclusione degli
enti  del  settore  pubblico,  enti  territoriali  e  amministrazioni
centrali e banche centrali) o a piu' persone fisiche cointestatarie; 
  11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di  una  delle
seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso
fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile,  dopo  un
anno dalla data di erogazione, avente alla  Data  di  Individuazione,
tasso  fisso;  tasso  variabile   soggetto   a   rinegoziazioni   con
variabilita' periodica; 
  12) che sono stati interamente erogati entro  e  non  oltre  il  31
dicembre 2017; 
  13) che non prevedono il completo rimborso ad una  data  precedente
al 30 giugno 2019; 
  14)  che  non  sono  mutui  agevolati  che  prevedevano  al   tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  15) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa  da  mutuo
ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo  termine;  e  (ii)
ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista; 
  16) garantiti da ipoteca di primo grado; 
  17) sono tuttavia esclusi dalla  cessione  i  Crediti  nascenti  da
Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche di cui  al
presente punto B, presentano, altresi', una  o  piu'  delle  seguenti
caratteristiche: 
  a.  crediti  ipotecari  residenziali  concessi  a  persone  fisiche
diverse da persone fisiche che sono o erano  alla  relativa  data  di
erogazione, dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario
Unione di Banche Italiane per i  quali  sia  prevista  una  specifica
periodicita' di ammortamento o per i quali il pagamento  della  quota
capitale sia previsto per tutte le scadenze; 
  b.  che  siano  garantiti  da  ipoteca   rilasciata   su   immobili
appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5,  B/7  e
C/5; 
  c.  che  siano  costituiti  in  garanzia  attraverso  la  procedura
denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da  Banca
d'Italia; 
  d. la cui proposta  di  contratto  di  mutuo  sia  stata  veicolata
tramite Tecnocasa Franchising S.p.A.; 
  e. che siano stati erogati ad una  controparte  rientrante  in  una
delle  seguenti  categorie:  Ente  Religioso,  Societa'  o  Enti  con
residenza fiscale al di fuori della Repubblica Italiana, Enti privati
con personalita' giuridica non aventi finalita' di lucro; 
  f. che siano garantiti da  ipoteca  la  quale,  oltre  a  garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati,  garantisce  anche
ulteriori crediti; 
  C. che sono stato acquisiti da UBI nell'ambito dell'acquisizione di
Nuova Banca Marche S.p.A., Nuova Banca Etruria S.p.A. e  Nuova  Cassa
di Risparmio Chieti S.p.A.; 
  D. il cui debitore sia residente in  una  delle  seguenti  regioni:
Campania, Abruzzo, Molise,  Puglia,  Basilicata,  Calabria,  Sicilia,
Sardegna; 
  E. il cui debitore e' una persona fisica residente in  Italia  che,
in accordo  con  i  criteri  di  classificazione  di  Banca  d'Italia
definiti dalla Circolare n. 140 dell'11  febbraio  1991,  cosi'  come
modificata  il  7  Agosto  1998,  rientra  nella  categoria  SAE  614
("Artigiani")  (tale  categoria  include  le  persone  che   svolgono
attivita' artigianali ai sensi della Legge 443/85) e nella  categoria
SAE 615 ("Altre Famiglie Produttrici")  (tale  categoria  include  le
famiglie che svolgono attivita' diverse dalle attivita'  artigianali,
compresi gli ausiliari finanziari senza dipendenti); 
  F. che abbiano congiuntamente le seguenti caratteristiche:  (a)  un
tasso fisso e (b)  una  scadenza  originaria  (c.d.  original  tenor)
maggiore o uguale a 29,5 anni; 
  G. che abbiano contemporaneamente un tasso variabile e  uno  spread
minore o uguale a zero; e 
  H. che abbiamo uno dei seguenti codici finanziamento: 4011108325  o
4011103512. 
    
  L'elenco  dei  crediti  acquistati  pro  soluto   dal   Cessionario
(individuati sulla base del rispettivo codice pratica), che alla Data
di Individuazione rispettavano i criteri cumulativi  sopra  elencati,
e'   disponibile   presso   (i)    il    seguente    sito    internet
http://www.ubibanca.it; (ii) presso  la  sede  di  Unione  di  Banche
Italiane S.p.A. e (iii) depositato presso il Notaio Dario  Restuccia,
avente sede in Via Ulrico Hoepli, 7, Milano,  con  atto  di  deposito
Repertorio n. 4393 Raccolta n. 2462. 
  Il Cessionario ha conferito incarico a Unione  di  Banche  Italiane
S.p.A. ai sensi della Legge 130 affinche' per suo conto, in  qualita'
di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti,  proceda
all'incasso delle somme dovute. Per  effetto  di  quanto  precede,  i
debitori ceduti ai sensi del presente avviso  (i  "Debitori  Ceduti")
continueranno a pagare a  UBI  ogni  somma  dovuta  in  relazione  ai
Crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o
in forza di  legge  e  dalle  eventuali  ulteriori  informazioni  che
potranno essere comunicate ai Debitori Ceduti. Informativa  ai  sensi
(i) dell'art. 13 di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(il "Codice in materia di Protezione dei Dati  Personali"  -  "Codice
Privacy"); (ii)  del  provvedimento  dell'Autorita'  Garante  per  la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 e (iii) degli artt.
13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016  ("Regolamento  relativo  alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali" - "GDPR"). Tutto cio' premesso, ai sensi dell'articolo  13
del Codice Privacy, delle disposizioni dell'Autorita' Garante per  la
Protezione dei Dati Personali di cui al Provvedimento 18 gennaio 2007
(G.U. n. 24 del 30 gennaio 2007) e degli  artt.  13  e  14  del  GDPR
(congiuntamente "Normativa privacy"), informiamo  i  Debitori  Ceduti
sull'uso dei Loro dati personali e sui Loro diritti. I dati personali
-  ossia  le  informazioni  che  permettono   di   identificare   gli
interessati, ovvero i Debitori Ceduti, i rispettivi garanti,  i  loro
successori ed aventi causa  (l'"Interessato"  o  gli  "Interessati"),
anche indirettamente - in  possesso  del  Cessionario,  Titolare  del
trattamento,  sono  stati  raccolti  presso  UBI.  Agli   Interessati
precisiamo che non verranno trattate categorie "particolari" di  dati
personali, ossia informazioni che si riferiscono,  ad  esempio,  allo
stato  di  salute,  alle  opinioni  politiche  e  sindacali  ed  alle
convinzioni religiose.  I  dati  personali  dell'Interessato  saranno
trattati  nell'ambito  della  normale  attivita'  del  Titolare   del
trattamento e, precisamente, per  finalita'  connesse  e  strumentali
alla gestione del portafoglio di  Crediti,  finalita'  connesse  agli
obblighi  previsti  da  leggi,  da  regolamenti  e  dalla   normativa
comunitaria nonche' da disposizioni impartite  da  autorita'  a  cio'
legittimate dalla  legge  e  da  organi  di  vigilanza  e  controllo,
finalita' connesse alla gestione ed al recupero del  credito.  Unione
di Banche Italiane S.p.A., trattera' i dati personali -  in  qualita'
di  responsabile   del   trattamento   -   per   finalita'   connesse
all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica  in  merito
agli incassi su base aggregata dei Crediti oggetto della  cessione  e
taluni servizi di carattere amministrativo  fra  i  quali  la  tenuta
della  documentazione  relativa  all'operazione   di   emissione   di
obbligazioni bancarie garantite e della documentazione societaria. Il
trattamento dei dati personali avviene  mediante  strumenti  manuali,
informatici e telematici  con  logiche  strettamente  correlate  alle
finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e  la
riservatezza dei dati  stessi  e  saranno  conservati  per  il  tempo
strettamente necessario a garantire il  soddisfacimento  dei  crediti
ceduti e l'adempimento degli obblighi di legge. I dati personali  dei
Debitori  Ceduti  vengono  registrati   e   formeranno   oggetto   di
trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero  sono  strettamente
funzionali  all'esecuzione  del  rapporto  contrattuale  (c.d.  "base
giuridica del trattamento"). I dati personali potranno  anche  essere
comunicati all'estero per dette finalita'  ma  solo  a  soggetti  che
operino in paesi appartenenti all'Unione Europea.  In  ogni  caso,  i
dati personali non saranno oggetto di diffusione.  I  dati  personali
degli  Interessati   verranno   comunicati   ai   destinatari   della
comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalita' del
trattamento e, in  particolare,  a  societa',  associazioni  o  studi
professionali che prestano attivita' di assistenza  o  consulenza  in
materia legale, societa' controllate e societa'  collegate,  societa'
di recupero crediti, ecc. I predetti soggetti utilizzeranno i dati in
qualita'  di  «titolari»  in  piena  autonomia,  in  quanto  estranei
all'originario trattamento effettuato ovvero potranno essere nominati
"responsabili" ai sensi  della  Normativa  privacy.  Gli  Interessati
potranno rivolgersi al Titolare e al  Responsabile  del  trattamento,
sotto indicati, per esercitare  i  diritti  riconosciuti  loro  dalla
Normativa privacy (ossia anche per richiedere informazioni in  merito
ai soggetti terzi cui i verranno comunicati  i  dati).  Sono  inoltre
riconosciuti agli Interessati gli specifici  diritti  previsti  dalla
Normativa privacy inclusi: (i) il diritto  di  ottenere  la  conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano,  anche  se
non  ancora  registrati,   e   la   loro   comunicazione   in   forma
intelligibile;  (ii)  il  diritto  di  ottenere  l'indicazione:   (a)
dell'origine dei dati personali; (b) delle finalita' e modalita'  del
trattamento; (c)  della  logica  applicata  in  caso  di  trattamento
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; (d) degli  estremi
identificativi del titolare e dei responsabili; (e)  dei  soggetti  o
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono  essere
comunicati; (iii) il diritto di  ottenere:  (a)  l'aggiornamento,  la
rettificazione ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione  dei
dati; (b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima  o  il
blocco del dati trattati in violazione di legge, compresi  quelli  di
cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per  i
quali i dati sono stati  raccolti  o  successivamente  trattati;  (c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere (a) e  (b)  sono
state portate  a  conoscenza,  anche  per  quanto  riguarda  il  loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si  rivela  impossibile  o
comporta un impiego di mezzi manifestamente  sproporzionato  rispetto
al diritto tutelato; (iv) il diritto di opporsi, in tutto o in parte:
(i) per motivi legittimi al trattamento dei  dati  personali  che  li
riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;  (ii)  al
trattamento di dati personali che li riguardano a fini  di  invio  di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il  compimento  di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;  nonche'  (v)  il
diritto di richiedere la limitazione di trattamento ove non  tutti  i
dati personali fossero necessari per il perseguimento delle finalita'
sopra  esposte.  I  suddetti  diritti  potranno  essere   esercitati,
mediante comunicazione scritta, a UBI SPV Group 2016 S.r.l - Titolare
del trattamento - con sede  legale  in  Foro  Buonaparte,  70,  20121
Milano,  indirizzo  email:  ubi-spv-group@tmfmanagement.it  ovvero  a
Unione di Banche Italiane S.p.A. - Responsabile del trattamento - con
sede legale in Piazza Vittorio Veneto  8,  24122  Bergamo,  indirizzo
email: ubibanca.pec@pecgruppoubi.it. 
  E' fatto, in ogni  caso,  salvo  il  diritto  di  proporre  reclamo
all'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
  L'informativa  completa  sara'  inviata  agli   Interessati   dalla
cessione alla prima occasione utile. 
  Milano, 29 marzo 2018 

             UBI SPV Group 2016 S.r.l. - Il consigliere 
                           Andrea Di Cola 

 
TX18AAB3276
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.