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Fusione transfrontaliera - Avviso ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 108 1. Societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera 1.1 Cramaro Holding S.p.A ("Societa' Incorporante"), societa' per azioni, costituita e regolata secondo la legge italiana, con sede sociale in Cologna Veneta (VR), via Quari Destra n.71/G, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 04452060231, rea n.421616, capitale sociale € 750.000 interamente versato 1.2 Newalfa Limited ("Societa' Incorporata"), societa' a responsabilita' limitata, costituita e regolata secondo la legge inglese, interamente posseduta da Cramaro Holding S.p.A.(100% del capitale sociale); con sede sociale in 119 The Hub, 300 Kensal Road - Londra - Regno Unito; numero di iscrizione presso la Companies House 04167902, capitale sociale £ 10.000 interamente versato 2. Conseguenze della Fusione sui Creditori 2.1 Con riferimento a Cramaro Holding S.p.A.: ai sensi dell'articolo 2503 del Codice Civile, i creditori di Cramaro Holding S.p.A. i quali vantino un credito sorto anteriormente all'iscrizione del progetto comune di fusione transfrontaliera presso il registro delle imprese di Verona ai sensi dell'art.2501-ter del codice civile, hanno diritto di proporre opposizione alla fusione ai sensi dell'art.2503 del codice civile, entro 60 giorni dall'iscrizione della decisione in ordine alla fusione presso il registro delle imprese di Verona, salvo che sussistano i presupposti che a norma del predetto articolo consentano l'attuazione della fusione prima del decorso del suddetto termine (consenso dei creditori anteriori alla iscrizione del progetto presso il competente Registro delle Imprese, pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, o deposito delle somme corrispondenti presso una banca). Trattasi di fusione trasfrontaliera semplificata in ragione della detenzione totalitaria della partecipazione nella societa' fusa ai sensi e per gli effetti dell'art.2505 del codice civile. 2.2 Con riferimento a Newalfa Ltd: qualsiasi creditore potra' fare richiesta all'Alta Corte Inglese affinche' questa convochi un'assemblea dei creditori (o di una classe di creditori) ai sensi dell'articolo 11 del Companies (Cross-Border Mergers) Regulations del 2007. Nel caso in cui l'Alta Corte Inglese convochi l'assemblea dei creditori o di una classe di creditori, il progetto comune di fusione transfrontaliera dovra' essere approvato da una maggioranza pari al 75% dei creditori o della classe di creditori presenti all'assemblea e votanti sia di persona che per mezzo di delega. 3. Conseguenze della Fusione sui soci di minoranza 3.1 Con riferimento a Cramaro Holding S.p.A: non vi sono conseguenze per i soci di minoranza della societa' incorporante, posto che la fusione non da' luogo ad alcun concambio bensi' al solo all'annullamento delle partecipazioni dell'incorporata con allocazione del relativo disavanzo della fusione nella contabilita' dell'incorporante; le partecipazioni dei soci di Cramaro Holding S.p.A., dunque, non subiranno alcuna modificazione rimanendo immutate. 3.2 Con riferimento a Newalfa Ltd: non vi sono conseguenze per soci di minoranza della societa' incorporata in quanto interamente posseduta dalla Cramaro Holding S.p.a. che dunque ne e' l'unico socio e pertanto non vi sono soci di minoranza. Si dara' luogo all'annullamento della partecipazione della societa' fusa con sua conseguente cessazione ed estinzione. 4. Disponibilita' di informazioni gratuite sulla fusione: maggiori informazioni sulla Fusione sono liberamente disponibili presso le sedi legali di Cramaro Holding S.p.A. e Newalfa Ltd. e comunque rinvenibili nel progetto di fusione presso il competente registro delle imprese di Verona. Cologna Veneta, 26/03/2018 Cramaro Holding S.p.A. - L'amministratore unico Matteo Gianazza TX18AAB3386