TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

(GU Parte Seconda n.143 del 11-12-2018)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Con ordinanza 4 luglio 2018, nel procedimento rgn 11261/2018 attori
Venturi Mirko (VNTMRK67A17A944M) D'Ambrosio Renato (DMBRNT53S19H501P)
e compendio box  A1  A3  in  Roma  Via  Carcani  32  (97711330585)  /
convenuto Complesso Immobiliare Carcani (97325720585),  il  Tribunale
di Roma ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei  confronti
dei condomini del convenuto, fissando l'udienza di comparizione al  8
maggio 2019 ore 9,30; Con decreto 22 novembre 2018 il Presidente  del
Tribunale di Roma ha autorizzato la notifica per pubblici proclami; i
predetti attori, difesi dall'Avv. Andrea  Bernardini  (fax  063336548
pec andreabernardini@legalmail.it) e presso  di  lui  domiciliati  in
Roma,  Via  Guido  Banti  n.  34,  giusta  procura  agli   atti   del
procedimento  sopra  indicato,  citano  i  condomini  proprietari   o
titolari di diritti reali e loro eventuali eredi di box e posti  auto
ed altre unita' immobiliari siti nel Complessso  Immobiliare  Carcani
in Roma, a comparire avanti al Tribunale Civile di Roma,  nota  sede,
all'udienza del 8 maggio 2019, ore 09,30, sezione 5^,  Giudice  dott.
Miccio, con invito a costituirsi ex  art.  166  c.p.c.  almeno  venti
giorni prima dell'udienza  sopra  indicata,  con  avvertenza  che  in
difetto incorreranno nelle decadenze ex artt. 38 e 167 c.p.c.  e,  in
caso di mancata costituzione, si procerda' in  loro  contumacia,  per
ivi sentir: 
  1) accertare e dichiarare l'applicabilita' all'ente convenuto delle
norme  in  materia  di  condominio  degli  edifici,  anche  ai  sensi
dell'art. 1117 bis cc e in ogni caso, ai fini delle  domande  che  si
pongono con il  presente  atto,  degli  artt.  1136  e  1138  cc;  2)
accertare e dichiarare la nullita' o,  in  ogni  caso,  l'inefficacia
della norma di cui all'art. 14 co. 4 del  regolamento  del  convenuto
(con la quale si prevede che lo svolgimento,  le  attribuzioni  e  le
maggioranze delle  assemblee  riguardanti  le  comproprieta'  di  cui
all'art. 8 del regolamento medesimo, siano regolate dagli artt.  1100
e  ss  cc)  per  violazione  dell'art.  1138  cc,   con   riferimento
inderogabilita' dell'art. 1136  cc;  3)  per  l'effetto  e  comunque,
dichiarare  l'annullamento  e,  in  ogni  caso,  l'inefficacia  della
deliberazione impugnata al punto 1)  all'Odg  dell'assemblea  dell'11
gennaio 2018, per i motivi di cui in premessa. Con vittoria di  spese
di lite. 

                       avv. Andrea Bernardini 

 
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