TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

(GU Parte Seconda n.60 del 24-5-2018)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Con provvedimento del 08.03.2018 il Tribunale Ordinario di  Milano,
Sezione Lavoro, in Milano, ha autorizzato la  notifica  per  pubblici
proclami del ricorso numero di  registro  generale  10862  del  2017,
proposto da Cuzzilla Clelia,  rappresentata  e  difesa  dall'avvocato
Rosa Cilea, con domicilio eletto presso lo  studio  legale  Cilea  in
Reggio  Calabria,  viale  G.  Amendola  n.   37,   contro   Ministero
dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca - Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia - Ambito Territoriale per la Provincia  di
Milano, nonche' << i docenti  abilitati  all'insegnamento  di  scuola
inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di  Milano,
in possesso di un punteggio uguale od  inferiore  rispetto  a  quello
della ricorrente>>; FATTO: con giudizio ex art. 414  c.p.c.  iscritto
presso  il  Tribunale  di  Milano,  la  ricorrente  Cuzzilla  Clelia,
vincitrice di Pubblico Concorso di cui al D.D.G.  06.04.1999  bandito
presso il Provveditorato agli Studi di  Reggio  Calabria,  e  percio'
gia' inserita nelle graduatorie di pari oggetto  nella  provincia  di
Reggio Calabria fino al biennio 2001/2002, chiede l' accertamento, il
riconoscimento    e    la     declaratoria     del     diritto     al
reinserimento/permanenza/aggiornamento/trasferimento            nelle
Graduatorie Ad Esaurimento della provincia di Milano per il  triennio
2014/2017.  Tutto  cio'  premesso,  sulla  base  della  normativa  di
riferimento e del maggioritario  orientamento  giurisprudenziale,  si
ritiene che la contestazione  in  ordine  alla  mancata  e/o  tardiva
presentazione della  domanda  di  aggiornamento  ex  D.M.  42/2009  -
44/2011 e D.M. N. 235 del 1 aprile 2014, non puo' costituire causa di
esclusione dalla predetta procedura  di  reclutamento.  La  richiesta
avviene per i seguenti motivi di DIRITTO: applicabilita' dei disposti
legislativi di cui alla L. 143/2004 e dell' art. 8 della L.  296  del
2006,   risultando   immediatamente   disapplicabili    le    diverse
disposizioni di rango normativo inferiore di cui all' art.1  c.2  del
D.M. 42 del l' 8 aprile 2009 e D.M. 44 del 12 maggio 2011 e del  D.M.
N. 235 del 1 aprile 2014. CONCLUSIONI: Si conclude affinche' l'Ecc.mo
Tribunale  di  Milano  -  Sezione  Lavoro  cosi'   come   adito,   in
accoglimento del presente ricorso,  Voglia  accertare,  dichiarare  e
riconoscere     il     diritto     di     Cuzzilla     Clelia      al
reinserimento/permanenza/aggiornamento/      trasferimento      nelle
graduatorie ad esaurimento della provincia di Milano per il  triennio
2014/2017 e seguenti per ogni effetto e beneficio di legge. 
  Il ricorso viene notificato  a  tutti  coloro  che  sono  utilmente
inseriti nelle  graduatorie  ad  esaurimento  di  scuola  infanzia  e
primaria della provincia di Milano per il triennio 2014/2017.  Si  fa
presente che gli atti integrali  del  procedimento  in  oggetto  sono
consultabili sui siti: www.orizzontescuola.it; sul sito istituzionale
del MIUR; aul aito istituzionale del Tribunale di Milano. 
  Reggio Calabria li', 27.04.2018 

                           avv. Rosa Cilea 

 
TX18ABA5650
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