CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

(GU Parte Seconda n.77 del 5-7-2018)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  I  sig.ri  Rossano  Bellandi(c.f.   BLLRSN68T12G999B)   e   Osvaldo
Bellandi(c.f. BLLSLD38T08G999P) entrambi residenti  in  Agliana  (PT)
Via Giovannella 57, rappresentati e difesi dall'Avv. Gianni Osti  del
Foro di Firenze e domiciliati presso il suo studio in  Via  Lamarmora
26 Firenze come da mandato in atti,  nel  procedimento  dinanzi  alla
Corte di Appello di Firenze RG 479/VG/2017 in sede di rinvio in esito
alla ordinanza 11307/2017 della Corte  di  Cassazione,  affinche'  la
Corte distrettuale  accolga  la  domanda  di  esdebitazione  da  essi
proposta in  qualita'  di  soci  illimitatamente  responsabili  della
Maglificio Bellandisnc di Bellandi Rossano e C.,  dichiarati  falliti
con sentenza n. 51/2004 del Tribunale  di  Pistoia,  con  conseguente
pronuncia di inesigibilita' dei debiti concorsuali nei confronti  dei
sig.ri Osvaldo Bellandi e Rossano Bellandi come  sopra  identificati.
Questo in applicazione di quanto dettato dalla Corte di Cassazione: 
  L'art.  142  L.  Fall.  si  limita  a  prevedere  al  2°  co.,  che
l'esdebitazione  non  puo'  essere  concessa  qualora   i   creditori
concorsuali non siano stati  soddisfatti  neppure  in  parte.  Questa
Corte ha chiarito che la condizione del soddisfacimento parziale deve
intendersi realizzata  anche  quando  taluni  creditori  non  abbiano
ricevuto alcunche' in sede diriparto, essendo invece sufficiente  che
con  i  riparti,  almeno  per  una  parte   dei   debiti   esistenti,
oggettivamente intesi, sia  consentita  al  giudice  del  merito  una
valutazione  comparativa  di  tale  consistenza  rispetto  a   quanto
complessivamente dovuto  (Cass.  S.U.  n.  24214/011).  Nella  specie
invece il giudice del reclamo non ha compiuto tale  valutazione,  ne'
ha tenuto conto che i creditori privilegiati erano stati  soddisfatti
nella misura del 58,25%. 
  La Corte d'Appello di  Firenze,  con  ordinanza  del  16.2.2018  ha
autorizzato l'integrazione  del  contraddittorio  nei  confronti  dei
creditori del fallimento, disponendo la notifica del  ricorso  e  del
provvedimento ai medesimi per mezzo di pubblici proclami ex art.  150
c.p.c.. 

                          avv. Gianni Osti 

 
TX18ABA7166
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