TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

(GU Parte Seconda n.84 del 21-7-2018)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Con provvedimento del 12.07.2018 il Tribunale Ordinario di  Milano,
Sezione Lavoro, in Milano, ha autorizzato la  notifica  per  pubblici
proclami del ricorso numero  di  registro  generale  2467  del  2018,
proposto da Tornesi Maria, rappresentata e difesa dall'avvocato  Rosa
Cilea, con domicilio eletto presso lo studio legale Cilea  in  Reggio
Calabria,   viale   G.   D'Annunzio   n.   20/A,   contro   Ministero
dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca - Ufficio Scolastico
Regionale per la Calabria - Ambito Territoriale Per La  Provincia  Di
Reggio Calabria, nonche' << i docenti abilitati  all'insegnamento  di
scuola inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della  Provincia  di
Milano, in possesso di un punteggio uguale od  inferiore  rispetto  a
quello della ricorrente>>; FATTO: con giudizio  ex  art.  414  c.p.c.
iscritto presso il Tribunale di Milano, la ricorrente Tornesi  Maria,
vincitrice di Pubblico Concorso di cui al D.D.G.  06.04.1999  bandito
presso il Provveditorato agli Studi di  Reggio  Calabria,  e  percio'
gia' inserita nelle graduatorie di pari oggetto  nella  provincia  di
Reggio Calabria fino al biennio 2004/2005, chiede l' accertamento, il
riconoscimento e la declaratoria del diritto al  reinserimento  nelle
Graduatorie  Ad   Esaurimento   del   personale   docente   abilitato
all'insegnamento nella scuola infanzia (posto comune) della provincia
di Reggio Calabria per il triennio 2014/2017.  Tutto  cio'  premesso,
sulla  base  della  normativa  di  riferimento  e  del  maggioritario
orientamento giurisprudenziale, si ritiene che  la  contestazione  in
ordine alla  mancata  e/o  tardiva  presentazione  della  domanda  di
aggiornamento ex D.M. 42/2009 - 44/2011 e D.M. N. 235  del  1  aprile
2014,  non  puo'  costituire  causa  di  esclusione  dalla   predetta
procedura di reclutamento. La richiesta avviene per i seguenti motivi
di DIRITTO: applicabilita' dei disposti legislativi di  cui  alla  L.
143/2004  e  dell'  art.  8  della  L.  296  del   2006,   risultando
immediatamente  disapplicabili  le  diverse  disposizioni  di   rango
normativo inferiore di cui all' art.1 c.2 del D.M. 42 del l' 8 aprile
2009 e D.M. 44 del 12 maggio 2011 e del D.M.  N.  235  del  1  aprile
2014. CONCLUSIONI: Si conclude affinche' l'Ecc.mo Tribunale di Milano
- Sezione Lavoro cosi'  come  adito,  in  accoglimento  del  presente
ricorso, Voglia accertare, dichiarare e  riconoscere  il  diritto  di
Tornesi Maria al reinserimento nelle graduatorie ad  esaurimento  del
personale docente abilitato all'insegnamento  nella  scuola  infanzia
(posto comune) della provincia di Reggio  Calabria  per  il  triennio
2014/2017 e seguenti per ogni effetto e beneficio di legge. 
  Il ricorso viene notificato  a  tutti  coloro  che  sono  utilmente
inseriti nelle  graduatorie  ad  esaurimento  di  scuola  infanzia  e
primaria  della  provincia  di  Reggio  Calabria  per   il   triennio
2014/2017. Si fa presente che gli atti integrali del procedimento  in
oggetto sono consultabili sui siti: www.orizzontescuola.it; sul  sito
istituzionale del MIUR;  sul  sito  istituzionale  del  Tribunale  di
Milano. 
 
  Reggio Calabria li', 12.07.2018 

                           avv. Rosa Cilea 

 
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